Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2003, n. 11506
CASS
Sentenza 24 luglio 2003

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In materia di procedimento disciplinare per i pubblici dipendenti, il termine previsto dall'art. 9, secondo comma, della legge 7 febbraio 1990 n. 19 per la contestazione dell'addebito dopo la comunicazione della sentenza penale di condanna cessa di avere efficacia, in relazione ai rapporti di impiego privatizzati, a decorrere dalla data di costituzione dell'ufficio competente per la contestazione disciplinare previsto dalla contrattazione collettiva (nella specie, c.c.n.l. 6 luglio 1995 per i dipendenti delle Camere di commercio), con la conseguente applicabilità, da tale data, dei soli termini contrattuali; questi ultimi, peraltro, a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 2001 n. 97, recante norme sul rapporto fra procedimento penale e procedimento disciplinare, convivono con i termini legali stabiliti dall'art. 5, quarto comma, di tale legge, con la conseguenza che i termini contrattuali posti all'ufficio competente per la contestazione dell'addebito sono alternativi a quelli legali previsti per lo stesso ufficio a seguito della avvenuta comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna del lavoratore incolpato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2003, n. 11506
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11506
    Data del deposito : 24 luglio 2003

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