Sentenza 24 luglio 2003
Massime • 1
In materia di procedimento disciplinare per i pubblici dipendenti, il termine previsto dall'art. 9, secondo comma, della legge 7 febbraio 1990 n. 19 per la contestazione dell'addebito dopo la comunicazione della sentenza penale di condanna cessa di avere efficacia, in relazione ai rapporti di impiego privatizzati, a decorrere dalla data di costituzione dell'ufficio competente per la contestazione disciplinare previsto dalla contrattazione collettiva (nella specie, c.c.n.l. 6 luglio 1995 per i dipendenti delle Camere di commercio), con la conseguente applicabilità, da tale data, dei soli termini contrattuali; questi ultimi, peraltro, a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 2001 n. 97, recante norme sul rapporto fra procedimento penale e procedimento disciplinare, convivono con i termini legali stabiliti dall'art. 5, quarto comma, di tale legge, con la conseguenza che i termini contrattuali posti all'ufficio competente per la contestazione dell'addebito sono alternativi a quelli legali previsti per lo stesso ufficio a seguito della avvenuta comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna del lavoratore incolpato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2003, n. 11506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11506 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. MORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 20 SETTEMBRE 1, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PESCE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO CANIGLIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CCIAA BRINDISI - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA ED ARTIGIANATO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato LUIGI GARDINI, rappresentato e difeso dall'avvocato LORENZO DURANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 380/00 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 20/11/00 - R.G.N. 1309/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato DURANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29 marzo 1999 il dott. GI TI ha convenuto avanti al giudice del lavoro di Brindisi la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di quella città, chiedendo la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli, l'immediata reintegra nel posto di lavoro e la condanna dell'ente alla corresponsione degli stipendi maturati dalla data di sospensione del rapporto sino all'effettiva riassunzione in servizio.
Esponeva che, già vice segretario capo - collaboratore contabile- della CIAA di Brindisi, arrestato il 28 luglio 1993 sotto l'accusa di essersi appropriato di ingenti somme appartenute all'ente datore di lavoro, sospeso cautelativamente con provvedimento del 30 luglio 1993, condannato con sentenza divenuta definitiva il 13 febbraio 1998, era stato licenziato senza preavviso con provvedimento del 29 settembre 1998 emesso dall'Ufficio di disciplina, dopo contestazione di addebito avvenuta in data 26 agosto 1998.
Deduceva l'illegittimità del licenziamento per essere stato questo adottato in violazione degli artt. 24 e 25 del CCNL del 6 luglio 1995, essendogli stato contestato l'addebito oltre il termine di giorni 20 dalla conoscenza del fatto (ben tre anni dopo). Con sentenza 21.1.2000 il Tribunale di Brindisi ha rigettato la domanda.
La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza 26 ottobre/20 novembre dello stesso anno, ha rigettato l'appello del TI. La controversia riguardava non il fatto addebitato, sottrazione di circa tre miliardi, per il quale il TI era reo confesso, ma la immediatezza della contestazione e la sua specificità; la prima questione costituisce il tema esclusivo del presente giudizio. Il giudice d'appello ha confermato la decisione del primo giudice, con diversa motivazione.
Mentre il Tribunale aveva ritenuto la contestazione tempestiva perché effettuata entro il termine di 180 giorni, dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per l'inizio o la prosecuzione dell'azione disciplinare, previsto dall'art. 9, comma 2^, della Legge 7 febbraio 1990, n. 19, la Corte d'Appello riteneva che tale norma fosse stata resa inoperativa dall'art. 74 D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29; riteneva tuttavia la contestazione tempestiva sulla base dell'art. 24 del cnnl del personale dipendente da amministrazioni locali (emanato a norma dell'art. 59 D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29), perché effettuata nei 20 giorni successivi alla costituzione dell'ufficio competente alla contestazione stessa. E poiché il soggetto tenuto alla contestazione dell'addebito, secondo l'ordinamento dell'amministrazione, era stato costituito in data 14 agosto 1998, il giudice d'appello riteneva la contestazione dell'addebito, effettuata il 26 dello stesso mese, tempestiva. Il giudice d'appello sottolineava che il ccnl non prevede alcun termine per la costituzione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari e anche l'art. 59, comma 4, del d.lgs. n. 29/1993 nulla stabilisce nello specifico, affidando a ciascuna amministrazione l'individuazione, secondo il proprio ordinamento, dell'ufficio medesimo.
Si faceva carico di verificare se il ritardo nella costituzione dell'ufficio disciplinare avesse leso il diritto di difesa del dipendente;
dava risposta negativa al quesito, rilevando che la sospensione cautelare dal servizio, con differimento anche della definitiva contestazione degli addebiti ai fini del procedimento disciplinare, per la pendenza di un procedimento penale, ha consentito certamente al dipendente ampie facoltà di difesa nel merito dei fatti. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il TI, con unico motivo, attinente alla immediatezza della contestazione dell'addebito.
La intimata si è costituita con controricorso, resistendo. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 25 del ccnl 6 luglio 1995 per il personale dipendente da enti locali, nonché dell'art. 59 D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29; omesso esame di un punto decisivo della controversia, motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360, n. 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata perché da un lato riconosce l'esistenza in capo all'amministrazione dell'obbligo di rispettare il principio di immediatezza della contestazione, e dall'altro ritiene legittimo il comportamento della CCIA di Brindisi, nonostante abbia lasciato trascorrere ben tre anni, da quando avrebbe potuto avviare l'azione disciplinare. Il motivo non è fondato.
Il quadro storico normativo è il seguente.
L'art. 85 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 prevedeva la destituzione di diritto dell'impiegato pubblico, senza procedimento disciplinare, in caso di condanna passata in giudicato per delitti di particolare gravita, quali peculato, malversazione, concussione, corruzione, appropriazione indebita.
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-14 ottobre 1988, n. 971, ha dichiarato l'illegittimità di tale disposizione nella parte in cui non prevede, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare. A seguito di ciò il legislatore ha emanato la Legge 7 febbraio 1990, n. 19, il cui art. 9 dispone: "1. Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. È abrogata ogni contraria disposizione di legge.
2. La destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto.
3. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo".
Scopo della legge 19 del 1990 è quindi quello di integrare le norme sul procedimento disciplinare, contenute negli artt. 100-123 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, in modo da consentire alla pubblica amministrazione di procedere disciplinarmente nei confronti di quei dipendenti per quei fatti di rilevanza penale per i quali la norma dichiarata incostituzionale prevedeva la destituzione d'ufficio, attesa la loro gravita.
Successivamente, la legge 23 ottobre 1992, n. 421 ha ridisegnato la disciplina del pubblico impiego, prevedendo che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi. Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, ed altri successivi, hanno dato attuazione alla legge delega;
in particolare, per la materia disciplinare, l'art. 59, come modificato dall'art. 45 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, ha applicato i principii del rapporto di lavoro subordinato privato, stabilendo che ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2 (pubblici privatizzati), si applicano l'articolo 2106 del codice civile e l'articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300. In particolare l'art. 59 ha stabilito che: "L'amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito, da effettuarsi tempestivamente e comunque non oltre 20 giorni da quando il soggetto competente, che secondo l'ordinamento dell'amministrazione è tenuto alla contestazione, è venuto a conoscenza del fatto". Conseguentemente l'art. 74 del medesimo D.Lgs. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 38, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, ha disposto che a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo, ai pubblici dipendenti privatizzati non si applicano gli articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (che disciplinano la materia disciplinare), e le disposizioni ad essi collegate;
dalla stessa data sono abrogate tutte le restanti disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del decreto 29/1993. Tale norma ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte cost., sentt. 22-29 gennaio 1996, n. 17 e 11-19 luglio 2000, n. 306). I contratti collettivi stipulati nel pubblico impiego privatizzato, ed in particolare l'art. 24 del cnnl 6 luglio 1995 per il personale dipendente da enti locali, applicabile alla fattispecie, si sono adeguati a tale prescrizione, disponendo, analogamente, che "l'amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito, da effettuarsi tempestivamente e comunque non oltre 20 giorni da quando il soggetto competente, che secondo ordinamento dell'amministrazione è tenuto alla contestazione, è venuto a conoscenza del fatto". Il sistema è quindi governato dal principio della immediatezza della contestazione, già presente nel sistema pubblicistico precedente (art. 103 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3: "contesta subito gli addebiti"), ed ampiamente elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, sia pure con un grado di relatività correlato alla complessità della organizzazione aziendale (da ultimo Cass. 7-7-2001 n. 9253, Cass. 21-4-2001 n. 5947, Cass. 8-1-2001 n. 150).
Successivamente il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, t.u. del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ha ricapitolato la materia disciplinare negli artt. 55 e seguenti, abrogando all'art. 72 tutte le disposizione del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. Infine la legge 27 marzo 2001 n. 97, dedicata specificamente a dettare norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare e sugli effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ha riesumato la disciplina dell'art. 9 comma 2, Legge 7 febbraio 1990, n. 19, disponendo all'art. 5, comma 4, che, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti pubblici privatizzati, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale.
Ciò posto, l'esegesi dei testi normativi riportati deve essere conformata al principio costituzionale dell'art. 97 (Corte cost. 24.5.1999 n. 197), per cui la disciplina degli illeciti dei pubblici impiegati deve avere una sua coerenza interna, anche temporale, tra disposizioni legali e contrattuali, e non può soffrire lacune, neppure nel passaggio dal regime pubblicistico a quello privatistico. Le norme legali citate, e di conseguenza quelle contrattuali, distinguono nettamente tra amministrazione ed ufficio (o soggetto, e ente) competente, ponendo termini distinti a carico di ciascuno.
Inoltre le leggi 7 febbraio 1990, n. 19 e 27 marzo 2001 n. 97 hanno dettato una disciplina specifica dei rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare. Sulla base di tali fonti normative la decisione del giudice d'appello risulta sostanzialmente corretta, salve le seguenti precisazioni esegetico ricostruttive, a norma dell'art. 384, 2^ comma, c.p.c.. L'emanazione della norma di cui all'art. 5, comma 4, legge 27 marzo 2001 n. 97 cit. dimostra che la sua disciplina legale è compatibile con quella contrattuale precedente (art. 24 ccnl cit.) con cui convive e va coniugata. Se ne potrebbe dedurre che anche la precedente disciplina legale di cui all'art. 9 Legge 7 febbraio 1990, n. 19, sostanzialmente identica, copra un'area diversa dalla normativa contrattuale, e pertanto quest'ultima, non riguardando la stessa materia, non avrebbe abrogato l'art. 9 Legge n. 19/1990 (in forza dell'art. 72 D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, secondo cui le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto 29/1993 ... sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi disciplinati dal presente decreto in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati;
nel senso della perdurante vigenza, per tale motivo, dell'art. 9, comma 2, Legge 7 febbraio 1990, n. 19 Cons. di Stato, adunanza della commissione speciale pubblico impiego 5-2-2001).
La contestazione sarebbe pertanto tempestiva perché effettuata entro 180 giorni dalla comunicazione della sentenza penale di condanna, a norma dell'art. 9, comma 2, Legge 7 febbraio 1990, n. 19, come ritenuto dal primo giudice.
Il Collegio ritiene al contrario assorbente il rilievo che proprio l'emanazione della nuova legge 97/2001 dimostra la volontà del legislatore di porre rimedio all'avvenuta cessazione di efficacia dell'art. 9, comma 2^, Legge 7 febbraio 1990, n. 19, ad opera del contratto collettivo, in virtù del canone ermeneutico per il quale deve essere preferita la interpretazione che attribuisca un valore normativo alla disposizione, rispetto a quella che lo nega. Tale cessazione di efficacia si deve ritenere però avvenuta in termini temporali diversi da quelli ritenuti dal giudice d'appello, e precisamente non dall'entrata in vigore del contratto collettivo del 1995, bensì dalla costituzione dell'ufficio competente per la contestazione disciplinare, secondo una coerente ricostruzione del sistema che trova il suo fondamento nella previsione dell'art. 59, comma 4, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 45 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, secondo cui ciascuna amministrazione,
secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, il quale, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione.
Da questa data, variabile per ciascuna amministrazione, secondo una tecnica di disapplicazione della legge che trova il suo fondamento nell'art. 59 D.Lgs 29/1993 cit., acquistano operatività i termini previsti dall'art. 24 del ccnl in esame, nella specie pure rispettati.
La costituzione dell'ufficio competente costituisce il fatto, al quale la legge stessa collega la cessazione della propria efficacia (in termini identici, e non di gerarchia tra fonti normative, la dottrina qualifica il rapporto del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 con il contratto collettivo, che non ha forza propria abrogatrice della legge).
Una volta entrata in vigore la legge 27 marzo 2001 n. 97, i termini legali, e contrattuali convivono, nel senso seguente: i termini contrattuali valgono per l'ufficio competente, e decorrono da quando questi ha avuto propria conoscenza del fatto. La segnalazione dell'amministrazione, tramite il superiore gerarchico dell'incolpato, non appartiene al procedimento disciplinare, che si apre con la contestazione (Cass. 3 giugno 1998 n. 5462). Tale potere di segnalazione, secondo la dottrina, è soggetto a discrezionalità limitata, senza che vi sia un termine sanzionato per l'amministrazione di investire del fatto l'ufficio competente, salvi i principi generali di buon funzionamento, nei confronti della pubblica amministrazione, e di correttezza e buona fede nei confronti del dipendente, i quali non sono violati dall'attesa dell'esito dell'accertamento penale.
Nel caso che per il fatto sia stato aperto procedimento penale, l'amministrazione ha a propria disposizione altresì i termini legali, i quali decorrono, a seconda che la comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna sia stata fatta all'amministrazione o all'ente competente, per ciascuno di essi, i quali devono dare inizio al procedimento disciplinare (o proseguirlo, se questo sia già iniziato e sospeso), nel termine di 90 giorni.
Poiché il procedimento disciplinare inizia (vedi supra Cass. 5462/1998 cit.) con la contestazione, la previsione di un termine di
90 giorni per il suo inizio si risolve nel porre un termine di 90 giorni per la contestazione. Tale termine è alternativo a quello contrattuale di 20 giorni per l'ufficio competente;
infatti, anche questo organo, per testuale previsione dell'art. 5, comma 4, legge 27 marzo 2001 n. 97, ha 90 giorni di tempo per la contestazione, ove la comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna sia stato ad esso effettuata. Il procedimento disciplinare deve essere concluso in 180 giorni;
la brevità di tali termini si giustifica con il rilievo (della Corte cost. sent. 24-5-1999 n. 197) che in tal caso il compito dell'amministrazione è limitato ad esaminare la rilevanza disciplinare di fatti già accertati nel corso del processo penale, durante il quale l'incolpato ha avuto ampia possibilità di difesa sui fatti addebitatigli. Il rispetto di tali distinti termini legali e contrattuali, che hanno entrambi carattere perentorio, integra, per legge, il requisito della tempestività della contestazione. Il ricorso va per tali ragioni respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 24,00 oltre Euro quattromila per onorari di avvocato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 24,00 oltre Euro quattromila per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 10 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2003