Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 8333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8333 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08333/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04528/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4528 del 2025, proposto da ON AN, ND D’ZO, EL D’ZO, e SU Di BU, rappresentati e difesi dall'avvocato Laura Belvisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza:
1) della sentenza n.1008/2022 emessa dal Tribunale di Nola- sez. Lavoro notificata in forma esecutiva il 30.05.2022, nelle cause riunite iscritte ad R.G. n. 4217/18 e 7698/18, aventi ad oggetto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro svolto dal 2001 al 2018 dai ricorrenti AN ON e D'ZO RM con reiterati contratti co.co.co. presso il medesimo Istituto scolastico; nonché 2) della sentenza n.4136/2024 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli sez. lavoro, notificata in forma esecutiva il 31.03.2025, resa nella causa iscritta ad R.G. 1511/2022, che ha confermato tutte le statuizioni rese in primo grado.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. BI Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti espongono che:
- con sentenza n. 1008/2022 il Tribunale di Nola, in funzione del giudice del lavoro,
così disponeva:“1) Accertata la natura di fatto subordinata dei singoli rapporti intercorsi tra le parti, dichiara il diritto dei ricorrenti alle differenze retributive (da quantificarsi in separata sede) tra compensi percepiti nell’ambito di ciascun contratto di collaborazione e la retribuzione spettante alla figura dell’assistente amministrativo di ruolo comparabile, tenendo conto della progressione stipendiale, collegata all’anzianità di servizio maturata dalla stipulazione del primo contratto e fino al settembre 2016, per il AN (data di pensionamento) e sino al 31.8.18, per il D’ZO con condanna del MI al relativo pagamento nei termini e per i titoli specificati in parte motiva e nei limiti della prescrizione quinquennale per il solo ricorrente AN come specificato in parte motiva, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione al soddisfo;
2) Condanna altresì il MI alla conseguente ricostituzione della posizione contributiva del solo ricorrente D’ZO nei limiti della prescrizione quinquennale come evidenziato in parte motiva;
3) Condanna il MI al pagamento in favore del AN di una indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del tfr;”;
- detta sentenza, notificata dai ricorrenti in data 30 maggio 2022, veniva impugnata dal Ministero soccombente;
- la Corte di appello di Napoli, Sezione Lavoro, con sentenza n. 4136/2024, rigettava il gravame e confermava la statuizione del giudice di prime cure;
- la sentenza d’appello non è stata impugnata ed è passata in giudicato come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria;
- la sentenza è stata notificata in data 31 marzo 2025 ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996;
- l’Amministrazione non ha ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.
A fronte della persistente inottemperanza, gli istanti hanno proposto il presente ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza, anche eventualmente mediante la nomina di un commissario ad acta.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito.
All’esito della camera di consiglio del 17 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va accolto considerato che:
- la sentenza del Giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è dunque tenuta a conformarsi al decisum, precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile;
- la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96;
- non risulta che l’Amministrazione intimata abbia dato effettiva esecuzione al dettato giudiziale.
Va, quindi, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli, meglio specificata in epigrafe, nella parte in cui conferma le statuizioni del giudice di primo grado, entro
sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza dei ricorrenti si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 500,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
CE NE, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
BI Di LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI Di LO | CE NE |
IL SEGRETARIO