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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/11/2025, n. 4836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4836 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7527/2018
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 27.11.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 7527 dell'R.G.A.C. anno 2018, all'esito dell'udienza del 27/11/2025 trattata con note scritte ex art 127 ter cpc vertente t r a
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 disgiuntamente dall'avv.Luigi Tepedino (cf. e dall'avv.Ugo Cornetta (cf- C.F._1
- in virtù di procura generale alle liti rep.n.18980 – raccolta 3948 – rogata in C.F._2
dal notaio d.ssa in data 17/02/2011, giusta determina del dirigente del settore Pt_1 Persona_1 affari legali e contenzioso, tutti elettivamente domiciliati presso l'avvocatura dell'ente in al largo Pt_1
Pioppi 1;
- Opponente -
E
l'Ing. nato a [...] [...], P.IVA , CF Controparte_1 Pt_1 P.IVA_2 C.F._3
e residente in [...], in qualità di Collaudatore Strutturale in c.o. e Presidente della
Commissione di Collaudo tecnico – amministrativo in c.o., nominato con Determinazione Dirigenziale di conferimento incarico, n. 2910 del 20.12.2007 ed in virtù della convenzione stipulata in data 18.12.2009, rappresentato ed assistito ai presenti fini dall' Avv. Antonio Grieco del Foro di Roma (C.F.
pagina 1 di 16 , fax 06-42038820) ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso C.F._4 lo studio dell'Avv. Michele Troisi, sito in , alla Via Raffele Ricci n° 46, giusta procura in atti;
Pt_1
- Opposto -
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 1871/2018 (RG 4451/2018) del Tribunale di Salerno, notificato in data 17/07/2018.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, memorie istruttorie e note conclusionali da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 2910 del 20.12.2007, la Provincia di procedeva alla Pt_1 nomina “della Commissione di collaudo in corso d'opera dei lavori di Costruzione della strada Fondovalle del RE SA di collegamento tra il sistema Vallo della Lucania – Cilento per agglomerati industriali Valle del Sele” (di seguito anche l' “Opera”) composta dai seguenti professionisti: Ing. CP_1
quale Presidente, nonché i componenti Ing. e Ing. ;
[...] Persona_2 Persona_3
- con la medesima determinazione dirigenziale, l'Ing. veniva nominato anche Collaudatore CP_1
Strutturale in c.o.;
- l'opera da collaudare era di valore presunto pari ad € 43.898.836,42 di cui € 30.633.604,92 per lavori ed € 13.265.231,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come risultante dal quadro di spesa del progetto approvato dalla Provincia con delibera di Giunta n. 490 del 10 giugno 2005.
- la copertura finanziaria di tali incarichi era contenuta nelle predette somme a disposizione dell'Amministrazione nell'ambito della voce “Spese tecniche e generali, attività preliminari, rilievi, collaudi, consulenza e supporto, pubblicità gara, iter autorizzativi, art. 18 legge 109/94 ecc.” di importo complessivo pari ad € 3.676.032,59;
- in data 18.12.2009 veniva stipulata la relativa Convenzione che riporta all'art. 6 il dettaglio delle modalità calcolo dei compensi spettanti all'Ing. quale Presidente della Commissione di Collaudo CP_1
T.A. e Collaudatore Strutturale;
- in particolare, l'art. 6 della succitata Convenzione sanciva che il compenso sarebbe stato determinato in ossequio alle tariffe di cui alla L. 143/49;
- i lavori afferenti l'Opera si svolgevano in due fasi, a causa della rescissione del contratto intervenuta con il 1° appaltatore (ATI: – – e del successivo CP_2 CP_3 CP_4 riappalto al 2° classificato ( ; Controparte_5
- i lavori hanno avuto una durata di circa 2 anni e poi venivano interrotti dalla Provincia con D.D. n.
2509 del 7 maggio 2010, allorquando il Responsabile del Procedimento disponeva la risoluzione del contratto di appalto stipulato con l'ATI; pagina 2 di 16 - in conseguenza della risoluzione del contratto di 1° appalto, l'Ing. ha eseguito i collaudi CP_1 parziali relativi agli incarichi di Collaudatore Strutturale in c.o. e di Presidente della Commissione T.A. in c.o. nello stato in cui l'Opera era stata lasciata;
attività che si concludevano rispettivamente in data
17.09.2010 e 25.10.2010, con l'emissione dei relativi atti;
- l'Ing. chiedeva, con nota prot. 413 del 21 maggio 2012 indirizzata all'Amministrazione CP_1
Provinciale, la liquidazione dei saldi delle competenze relative al 1° appalto determinati (al netto degli acconti ricevuti) in conformità alla predetta Convenzione e formalizzava tale richiesta con l'invio delle fatture proforma, n. 11 del 15.5.2012 di € 8.530,94 per il collaudo Tecnico amministrativo e fattura proforma n. 10 del 15.05.2012 di € 10.393,41 per il Collaudo Strutturale;
- la realizzazione dell'Opera è poi proseguita con i lavori del 2° appalto (affidato all'Impresa
[...]
per circa un anno e quattro mesi per essere poi sospesa in data 9 maggio 2012, ad un CP_5 avanzamento complessivo dei lavori di circa il 60%;
- a tale data i collaudatori avevano maturato acconti anche per il 2° appalto in corrispondenza del 5°
Stato di avanzamento e per tale motivo l'Ing. come anche gli altri collaudatori, richiedeva ed CP_1 inviava alla Provincia le relative richieste di pagamento di seguito riportate;
- gli acconti relativi al 2° Appalto, maturati al 5° Stato di avanzamento lavori per € 47.906,27 relativi al Collaudo Tecnico Amministrativo e per € 153,728,12 relativi al Collaudo Strutturale, venivano richiesti rispettivamente: con nota prot. n. 415 del 22 maggio 2012 corredata dalla specifica di parcella e dalla fattura proforma n. 13 del 15 maggio 2012 di € 50.704,00; con nota prot. n. 414 del 22 maggio 2102 corredata dalla specifica di parcella, dalla certificazione del Direttore dei lavori sull'importo dei lavori strutturali realizzati e dalla fattura proforma n. 12 del 15 maggio 2012 di € 162.763,00;
- nonostante le numerose diffide e solleciti di pagamento relativi tutti gli acconti richiesti e non liquidati, del 1° e del 2° appalto, formulati dall' Ing. con Racc. A/R del 28 maggio 2013, 14 aprile CP_1
2014, 19 febbraio 2015 e 4 ottobre 2015, la liquidazione delle fatture proforma di saldo del 1° appalto sopra citate avveniva solo dopo circa 5 anni, in data 12.6.2017, come di seguito meglio specificato: la liquidazione del saldo del Collaudo tecnico – amministrativo del 1° appalto (di cui alla fattura proforma n.
10 del 15.05.2012 di imponibile € 8.060,23) veniva effettuata, in conformità al calcolo di parcella contenuto nella convenzione d'incarico, su fattura n. 5 del 31.3.2017; la liquidazione del saldo del Collaudo Strutturale del 1° appalto veniva effettuata, in conformità al calcolo di parcella contenuto nella convenzione d'incarico, su fattura n. 4 del 31.3.2017 di imponibile € 9.819,92 (doc. 8) (modificata rispetto alla proforma solo per l'aggiornamento IVA). La liquidazione delle fatture proforma del 2° Appalto non veniva effettuata dalla
, ad eccezione di un sub acconto di € 30.000,00 sul collaudo Strutturale liquidato dopo circa 2 Parte_1 anni su fattura n. 8 del 24 aprile 2014 di € 153,728,12, lasciando insoluta la somma residua di € 123.782,12;
pagina 3 di 16 - dopo un fermo delle attività conseguente alla sospensione a far data dal 9 maggio 2012, durata circa
5 anni, interveniva da parte della Provincia la revoca degli incarichi ai collaudatori, disposta ad un avanzamento dei lavori ormai già al 60%, con Determinazione Dirigenziale n. 1174 del 28 Agosto 2017 motivata sulla sussistenza di una “notevole generale esposizione debitoria” della , che avrebbe Parte_1 indotto l'Amministrazione ad affidare i residui servizi di collaudo, per circa il 40% dell'Opera, al proprio personale interno;
- con le note dell'1.9.2017, prot. n. PSA 201700189448 e prot. n. PSA 201700189457, la Parte_1
chiedeva alla Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo ed al Collaudatore Strutturale in
[...]
c.o., di adempiere all'assolvimento dei compiti conclusivi relativi alle attività fino ad allora svolte, sia per il collaudo tecnico amministrativo che per quello strutturale, con l'emissione della documentazione di rito necessaria per consentire la prosecuzione dei lavori;
la Commissione di collaudo ed il Collaudatore strutturale portavano a completamento, nel rispetto della normativa vigente le operazioni di collaudo strutturale e tecnico-amministrativo conseguenti la revoca degli incarichi, consegnando alla
Amministrazione le relazioni di chiusura, redatte in conformità a quanto richiamato nella sopra citata nota dell'Ing. prot. n. 0476 del 23.09.2017, complete di tutti gli allegati, con nota prot. 502 del CP_1
18.12.2017 per il Collaudo Strutturale e con nota prot. 505 del 21.12.2017 per il Collaudo Tecnico
Amministrativo, entrambe riferite allo stato in cui l'opera si trovava all'atto della revoca ed a seguito della visita finale avvenuta in data 15.11.2017;
- con note prot. n. 2017-FDV-0508 del 22.12.2017 e n. 2017-FDV-0509 del 22.12.2017 venivano trasmesse alla Provincia di le richieste di saldo delle competenze del 2° appalto maturate per Pt_1
l'attività di collaudo strutturale e tecnico amministrativo in corso d'opera sopra richiamate con le allegate parcelle finali, comprensive anche degli acconti maturati al SAL n. 5 del 27.4.2012, mai liquidati dalla
Stazione appaltante che sommano compensi insoluti per complessivi € 248.280,02, così ripartiti: • imponibile € 180.634,10 a saldo dell'attività di collaudo strutturale in corso d'opera (al netto dell'acconto ricevuto di € 30.000,00) con fattura elettronica con split payment n. 18 del 22.12.2017; • imponibile €
67.645,92 a saldo dell'attività di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera, per la parte spettante all'Ing. in qualità di Presidente con fattura elettronica con split payment n. 19 del 22.12.2017; CP_1 entrambi i saldi venivano calcolati dal secondo i criteri di calcolo stabiliti nell'art 6 della CP_1 convenzione d'incarico del 18.12.2009;
- pertanto, il credito complessivo, in linea capitale, dell'ing. era ed è pari ad € 248.280,02, CP_1 calcolato sulla base della Convenzione d'incarico, su cui sono maturati gli interessi moratori complessivamente dovuti come per legge, ammontanti: • per il 1° Appalto fin dal 15.5.2012 con la richiesta del 1° acconto di imponibile € 8.060,23 per il collaudo tecnico – amministrativo, con la fattura proforma n.
11 del 15.5.2012 di € 8.530,94 fino alla data di liquidazione è stata effettuata, in conformità al calcolo di pagina 4 di 16 parcella contenuto nella convenzione d'incarico, su fattura n. 5 del 31.3.2017 di € 8.614,77; - la richiesta di
1° acconto di imponibile € 9.819,92 per il Collaudo Strutturale con la fattura proforma n. 10 del 15.05.2012 di € 10.393,41 fino alla data di liquidazione che è stata effettuata, in conformità al calcolo di parcella contenuto nella convenzione d'incarico, su fattura n. 4 del 31.3.2017 di € 10.495,54 • per il 2° Appalto fin dal 22 maggio 2012 con: - la richiesta di 1°acconto di imponibile € 47.906,27 per il collaudo Tecnico
Amministrativo, inviata con nota prot. n. 415 del 22 maggio 2012 con allegata fattura proforma n. 13 del 15 maggio 2012 di € 50.704,00; - con la richiesta di 1° acconto di imponibile € 153.728,12 per il Collaudo
Strutturale, inviata con nota prot. n. 414 del 22 maggio 2012 con allegata fattura proforma n. 12 del 15 maggio 2012 di € 162.763,00.
- Complessivamente, per il tardivo pagamento degli acconti e dei saldi relativi alle attività del 1° e 2° appalto, gli interessi moratori calcolati alla data del 16 marzo 2018 e pertanto suscettibili di lievitazione fino alla data della liquidazione dei saldi definitivi ammontavano (alla predetta data del 16.03.2018) in totale ad €
93.707,64, da aggiungersi all'importo imponibile (per le attività di collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera) pari a € 248.280,02, per un totale di € 341.987,66 oltre a Cassa e IVA come per legge, suscettibile di aggiornamento fino alla data della liquidazione;
- con atto diffida e messa in mora del 20 marzo 2018 inviato alla Provincia dal legale dell'ing. CP_1 si chiedeva il pagamento del predetto importo, a cui faceva seguito una nota di risposta del 9 maggio 2018 con cui l'Ente formulava una proposta transattiva, che non veniva accettata dall'Ing. CP_1
Sulla base di tali premesse, l'ing ricorreva in via monitoria all'intestato Tribunale, ottenendo CP_1
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1871/2018 con cui si ingiungeva alla di pagare al Parte_1 Parte_1 ricorrente la somma di € 341.560,27, oltre interessi come da domanda e le spese del procedimento monitorio.
Avverso tale decreto ingiuntivo la proponeva opposizione fondandola sui Parte_1 seguenti motivi:
- Nullità dell'incarico per contrasto con gli artt. 120 e 91 del D.Lgs.vo 163/2006 nella versione applicabile ratione temporis. Si deduceva che l'ing ricevette intuitu personae in via diretta e senza Controparte_1 preventivo esperimento di procedura ad evidenza pubblica l'incarico di collaudo per un corrispettivo superiore ad euro 100.000,00 per il quale risultava necessaria l'applicazione delle disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice dei contratti pubblici medesimo come prescritto dal combinato disposto degli artt.120 comma 2 bis e 91 D.Lgs.vo 163/2006. Si evidenziava che né il contratto del 2009 né la precedente determinazione di individuazione del professionista del 2007 riferiscono la modalità di scelta del contraente derivandone l'illegittimità dell'affidamento per contrasto con l'articolo 91 D.Lgs.vo
163/2006 che (come innovato dall'art.2 comma 1, lettera t), n.1 del D.Lgs.vo 31 luglio 2007 n.113 in vigore dal 1 agosto 2007) espressamente dispone al comma 8) “E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, pagina 5 di 16 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice”. Si evidenziava che nel dicembre del 2009, data dalla quale assume rilievo giuridico per la il rapporto negoziale con l'ing. per effetto della Parte_1 Controparte_1 formale stipulazione di un contratto, l'art.120 comma 2 bis disponeva che “………..nell'ipotesi di carenza di organico all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi;
nel caso di collaudo di lavori l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo 91” il quale prescriveva
“Per l'affidamento di incarichi di ………. collaudo nel rispetto di quanto disposto all'ar-ticolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposi-zioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste”. Si richiamava altresì la delibera dell'ANAC
n.82/2007 in cui si evidenzia che: il collaudo di lavori pubblici rientra tra i servizi soggetti alla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con il ricordato D.lgs. n. 163/2006, ed in particolare dell'art. 91 comma 8 del predetto Codice che vieta l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, con procedure diverse da quelle previste dal codice stesso;
- E' altresì stabilito che per le stazioni appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici, i tecnici siano nominati nell'ambito delle strutture interne dell'amministrazione, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ma la norma non fornisce più precise indicazioni sulle modalità di affidamento all'esterno del collaudo nella predetta ipotesi di indisponibilità del personale interno;
- sono state abrogate le disposizioni del regolamento 554/99 (art. 188, commi da 8 a 11) che prevedevano la selezione dei collaudatori entro elenchi di professionisti abilitati, depositati presso il Ministero dei lavori pubblici, le Regioni e le Province autonome;
abrogazione operata dall'art. 24 comma 8 della legge comunitaria n. 62/2005; - l'abrogazione degli elenchi conferma dunque la regola secondo cui gli incarichi di collaudo rientrano nel novero dei servizi tecnici: si tenga conto, al riguardo, anche della procedura d'infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia (IP/03/1415) con cui si richiamava il legislatore nazionale all'applicazione delle regole di concorrenza, pubblicità e trasparenza tanto per gli appalti sottosoglia relativi ai servizi di progettazione e validazione dei progetti, quanto per tutti gli appalti relativi ai servizi di direzione dei lavori e di collaudo;
- pertanto, alla luce del predetto art. 91 comma 8 e tenuto conto dell'assoggettamento degli incarichi di collaudo al regime normativo del Codice, deve ritenersi che nel regime transitorio, in attesa del futuro regolamento generale (che detterà più specifiche prescrizioni in materia, in attuazione della delega di cui all'art. 5, co. 4, lett. s del D.lgs. 163/2006), operano anche per l'affidamento del collaudo le regole generali definite dalla Parte II del Codice ed in parti-colare dal Titolo I, pagina 6 di 16 Capo III, per gli appalti sopra soglia comunitaria, e dal Titolo II, per gli appalti sottosoglia;
sono, perciò, esperibili le diverse procedure di scelta del contraente contemplate dal Codice in rapporto all'entità del servizio, dalla gara di livello comunitario sino all'affidamento diretto “in economia” per le prestazioni di importo inferiore a 20.000 Euro. Anche nella delibera ENAC n 2/2009, si chiariva che: “In passato l'incarico di collaudo veniva affidato in modo fiduciario ai funzionari interni dell'amministrazione, a dipendenti pubblici o a professionisti esterni sulla base di elenchi. L'affidamento esterno su base fiduciaria è stato eliminato a seguito delle censure mosse dalla Commissione europea, in relazione alla natura di servizio del collaudo, soggetto alle procedure ad evidenza pubblica per la scelta dell'affidatario dell'incarico. La Commissione europea ha infatti rilevato che tale attività rientra fra i servizi elencati nell'allegato IA della direttiva 92/50, ora allegato IIA della direttiva 2004/18, in particolare nella categoria
12 comprendente i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Il legislatore nazionale, a seguito della procedura
d'infrazione ha adeguato la disciplina interna ai rilievi formulati dalla Commissione europea con l'abrogazione, introdotta dalla legge n.62/2005 (legge comunitaria 2004). articolo 24, comma 8, dei commi 8-11 dell'articolo 188 del d.P.R.
n.554/1999 recanti la previsione di elenchi dei collaudatori presso il Ministero dei lavori pubblici e le Regioni, nell'ambito dei quali le stazioni appaltanti potevano individuare il professionista cui affidare l'incarico di collaudo dei lavori pubblici;
che le disposizioni in materia di collaudo non sono derogabili dalle normative regionali, come stabilito dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 431/2007 e n. 411/2008. Esse attengono infatti alla fase inerente all'attività contrattuale della pubblica amministrazione, che agisce nell'esercizio della propria autonomia negoziale;
pertanto la disciplina di tale fase, connotata dall'assenza di poteri autoritativi in capo al soggetto pubblico, è da ricondursi all'ambito dell'ordinamento civile, di spettanza esclusiva del legislatore statale”.
- Mancanza di valido impegno di spesa: la determinazione dirigenziale n.2910/2007, mancante comunque della necessaria attestazione del responsabile del servizio finanziario, enunciava solo genericamente la complessiva disponibilità finanziaria di euro 43.898.836,42 per la spesa totale dei lavori di realizzazione della Strada Fondovalle RE dichiarando in astratto l'inclusione delle spese di collaudo nel quadro economico generale dell'opera, ma non si individuava l'ammontare dell'importo da impegnare sul bilancio dell'ente in favore del prestatore d'opera ing. CP_1
- Errata determinazione del corrispettivo si richiamava la quantificazione operata dal Settore Viabilità già nel maggio 2018, eccependo che alcune voci degli schemi di parcella si riferivano ad attività non svolte;
che gli incarichi conferiti erano stati svolti parzialmente in quanto per le rispettive attività non erano stati emessi i relativi certificati di collaudo sia statico che tecnico-amministrativo; che la revisione tecnico- contabile aveva evidenziato aspetti non rilevati dalla Commissione di collaudo, per cui erroneamente il ricorrente ha determinato i corrispettivi spettanti per le attività di collaudo statico in corso d'opera e per le attività di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera in euro 248.280,02 e le relative maggiorazioni per interessi in euro 93.707,64 per un totale di euro 341.560,27 oltre iva e cassa.
pagina 7 di 16 - non debenza degli interessi moratori Si richiamava l'articolo 7 della convenzione, in cui, premesso che l'intera opera era finanziata con fondi regionali della legge 64/86, si precisava che tutti i pagamenti in acconto e saldo dei corrispettivi dovuti per le attività di collaudo “saranno effettuati secondo modalità e tempistiche di accredito delle somme erogate dalla Regione Campania. Tutto ciò senza che i professionisti possano aver a pretendere richieste di pagamenti di interessi o risarcimento danni”. Si evidenziava che già nel 2015 con nota prot.141690 la
, riscontrando le richieste di pagamento dell'ing. nel contestare gli Parte_1 Controparte_1 importi erroneamente pretesi dal professionista sulla scorta di un'inesatta base di calcolo e richiamando l'articolo 7 cit., opponeva che la Regione Campania, nonostante i solleciti, ancora non aveva accreditato alcun rateo di finanziamento maturato costringendo anzi l'amministrazione provinciale ad anticipazioni di cassa per cinque milioni di euro: tale circostanza non consentiva di prendere in considerazione le richieste di pagamento del collaudatore sino all'effettiva ricezione del dovuto finanziamento regionale. Inoltre la convenzione di incarico all'articolo 7 fissa espressamente, per la liquidazione delle competenze, il termine di 30 giorni dall'acquisizione al protocollo generale dell'Ente dei documenti fiscali emessi dai componenti la
Commissione di collaudo, specificando altresì che l'onorario sarà liquidato, secondo l'effettivo avanzamento dei lavori, previa presentazione della relativa fattura e, come evincibile dalla documentazione contabile sottesa al decreto ingiuntivo opposto, l'ing. solo il 22 dicembre 2017 ha emesso le Controparte_1 fatture per i pretesi pagamenti per cui gli interessi decorrerebbero dal 22 gennaio 2018 essendo ingiustificata la pretesa retrodatazione sino al 2012.
Si costituiva l'ing che contrastavi i dedotti motivi di opposizione con le seguenti CP_1 considerazioni che di seguito si sintetizzano:
- sulla nullità del contratto. Si eccepiva che il mancato rispetto della disciplina normativa dettata dal codice degli appalti pubblici era un problema gestionale interno all'amministrazione che non poteva intaccare i diritti soggettivi del privato. Si aggiungeva che il richiamo alle delibere dell'ANAC del 2009 era fuorviante in quanto il rapporto inter partes era scaturito non dalla convenzione del 2009, ma più a monte dalla delibera di conferimento dell'incarico emessa nel dicembre del 2007, come dimostrato dal fatto che la CP_6 ha iniziato le proprie attività in data 11 marzo 2008, come si evince dal verbale di insediamento allegato in atti. Si evidenziava che sia nella Determina che nella Convenzione, entrambi gli incarichi di collaudatore venivano conferiti all'Ing. ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 188 del D.P.R. 554/199, norme che non CP_1 sono state abrogate dall'art. 24 comma 8 della legge comunitaria n. 62/2005; abrogazione che ha investito solamente i commi da 8 a 11 del citato art. 188. Si sottolineava che la ha versato al Parte_1 deducente acconti per € 30.000 e formulato una proposta transattiva per il compenso residuo;
comportamenti incompatibili con la nullità del contratto sollevata soltanto con la opposizione a e si Pt_1 richiamava ad abundantiam sul punto il principio del legittimo affidamento sulla validità del contratto ingenerato sul privato dal contegno dell'Amministrazione Provinciale. pagina 8 di 16 - Sull'asserita mancanza di un valido impegno di spesa. Si eccepiva che la copertura finanziaria è riportata al punto 6) della Determinazione Dirigenziale n° 2910/2007, come si evince anche dal quadro di spesa di seguito riportato nel Progetto approvato dalla con Delibera di Giunta n. 490 del 10 giugno 2005, Parte_1 come si evince dalla Relazione di Collaudo, in cui si stanziava la copertura finanziaria di € 3.694.032,59 per la voce “Spese Tecniche e generali, attività preliminari, rilievi, collaudi …”; importo rimasto invariato nel successivo quadro di spesa relativo all'affidamento dei lavori al 1° Appaltatore, effettuato, all'esito della gara di appalto, con Determina Dirigenziale n. 2944 del 6.12.2006 ed addirittura aumentato nel quadro di spesa per il secondo appaltatore scelto dopo la risoluzione del contratto di appalto con l'originaria ditta affidataria. Pertanto la copertura finanziaria per il compenso alla commissione collaudo era stata stanziata;
veniva poi ridotta nel 2017 unilateralmente dalla Provincia che sceglieva di allocare le risorse per il sostenimento di altre spese in modo ingiustificato, ma non può affermarsi che difettasse la copertura finanziaria.
- Sull'asserita errata determinazione del corrispettivo. Si eccepiva la illegittimità del 3° capoverso dell'art. 7 della Convenzione d'incarico sulla maturazione degli interessi. Quanto alla determinazione del compenso si contestavano le affermazioni di controparte deducendosi che l'ing aveva provveduto ad inviare le CP_1 fatture già nel 2012; fatture che venivano riscontrate dall'Amministrazione che provvedeva nel corso degli anni anche a pagarne una parte.
In prima udienza veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. richiesto da parte opposta;
veniva successivamente rigettata anche l'istanza di emanazione di un'ordinanza ex art 186 bis o ter cpc.
Venivano concessi i termini ex art 183 co 6 c.p.c. ma la causa, presentando natura documentale, non veniva istruita e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Parte opposta in data 15 gennaio 2021 depositava sul pct copia della Determinazione n. 245 del
01/04/2020 della - Registro generale n. 968 del 14/04/2020, con cui è stata disposta Parte_1 la liquidazione di spesa, quale saldo finale spettante per l'espletato incarico di componente della
Commissione di Collaudo Tecnico - Amministrativo in corso d'opera dei realizzazione della strada
Fondovalle del RE SA (Ing. ) e copia della Determinazione n. 202 del Persona_2
19/03/2020 Registro generale n. 767 del 27/03/2020, con cui stata disposta la liquidazione di spesa, quale saldo finale spettante per l'espletato incarico di componente della Commissione di Collaudo Tecnico -
Amministrativo in corso d'opera dei realizzazione della strada Fondovalle del RE SA (Ing.
); e successivamente, con nota del 28 settembre 2022, produceva altresì copia della Persona_3
Determinazione n° 956 del 15 luglio 2022 del Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Parte_1
Dott. con cui la Provincia ha determinato di avvalersi, per la conclusione dei
[...] Persona_4 lavori, di uno strettissimo collaboratore dell'Ing. che lo aveva affiancato nella fase iniziale del CP_1 pagina 9 di 16 progetto. Detta documentazione è stata emanata dalla Provincia in epoca successiva alla scadenza dei termini ex art 183 co 6 cpc per cui la sua produzione tardiva in giudizio è ammissibile.
Lo scrivente, divenuto assegnatario della causa, fissava l'udienza odierna del 27.11.25 per la decisione ex art 281 sexies cpc concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusionali.
Così ricostruiti i fatti salienti, preliminarmente osserva il Tribunale che l'eccezione di nullità del contratto inter partes stipulato in data 18.12.2009 non è meritevole di accoglimento.
Ai fini della individuazione della disciplina normativa vigente occorre far riferimento al provvedimento amministrativo di conferimento dell'incarico all'ing. avvenuto con la CP_1 determinazione dirigenziale n. 2910 del 20.12.2007; infatti in tale momento la P.A. ha definito il procedimento di scelta del professionista a cui conferire l'incarico di collaudatore;
la successiva convenzione del 18.12.09 rappresenta contratto in cui vengono stabiliti diritti ed obblighi delle parti ed i criteri di determinazione del compenso per l'incarico precedentemente già affidato.
Ai fini della valutazione della nullità del contratto, l'atto che interessa è la determinazione dirigenziale n. 2910 del 20.12.2007; occorre verificare se la commissione collaudatrice ivi nominata, e di cui ha fatto parte come Presidente l'ing fosse stata individuata secondo la disciplina normativa prevista dal CP_1
Codice degli Appalti vigente nel 2007, quello regolato con D. Lgs. n 163/06.
Ebbene, l'art 120 del Codice degli Appalti prevedeva che “
1. Per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento determina le modalità di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria.
2. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento disciplina il collaudo con modalita' ordinarie e semplificate, in conformita' a quanto previsto dal presente codice”.
Ancor più significativo era l'art 141 del medesimo codice che recitava “
4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessita' e all'importo degli stessi. Per le stazioni appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici, i tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accettata e certificata dal responsabile del procedimento. Possono far parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attivita' autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali”.
Nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo del Codice degli appalti, che avrebbe attuato l'art 141 sopra citato, le PP.AA. si avvalevano, per la nomina dei collaudatori, delle disposizioni del
Regolamento attuativo del Regolamento di attuazione della precedente legge quadro in materia di lavori pagina 10 di 16 pubblici dell'11 febbraio 1994, n. 109, ed in particolare dell'art 188 che ai commi da 5 a 13 così recitava: “5.
Nel caso dei lavori che richiedono l'apporto di piu' professionalita' diverse in ragione, della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo e' affidato ad una commissione composta da tre membri. La commissione puo' essere composta congiuntamente da soggetti appartenenti all'organico della stazione appaltante e da soggetti esterni. La stazione appaltante designa altresi' il membro della commissione che assume la funzione di presidente.
6. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo e' affidato anche il collaudo statico purche' essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla Legge. Per i lavori eseguiti in zone classificale come sismiche, il collaudo e' esteso alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche.
7. Ai fini del divieto di cui al comma 4, si intende per attivita' di controllo e vigilanza quella di cui all'articolo 16, comma 6 e all'articolo 30, comma 6 della Legge.
8. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni all'organico delle stazioni appaltanti sono istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, le Regioni e le Province autonome elenchi dei collaudatori.
9. Agli elenchi possono essere iscritti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione, distinti per specializzazione e competenza professionale, i soggetti in possesso dei requisiti fissati dal comma 2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono iscriversi gli elenchi anche se non iscritti ai relativi albi professionali. Le amministrazioni curano la tenuta degli elenchi a mezzo di apposite commissioni, costituite secondo le disposizioni vigenti presso ciascuna di esse. Gli elenchi dei collaudatori sono pubblici e sono aperti alla consultazione anche telematica. 10. Gli elenchi sono ripartiti in sezioni corrispondenti alle categorie di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici. Negli elenchi vengono progressivamente registrati tutti gli incarichi di collaudo conferiti.
11. Le stazioni appaltanti individuano, nell'ambito degli elenchi il professionista o i professionisti da incaricare, che siano in possesso dei requisiti specifici richiesti per l'intervento da collaudare e che abbiano conseguito la laurea: a) da almeno 10 anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore ad 5.000.000 di Euro, ovvero per lavori comprendenti strutture;
b) da almeno 5 anni per il collaudo di lavori di importo inferiore ad 1.000.000 di Euro. 12. Il soggetto che e' stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non puo' essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto e' stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa e' articolata su basi locali, il divieto e' limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti. 13. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli elenchi dei collaudatori devono essere predisposti entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore. In assenza dell'elenco, le stazioni appaltanti possono affidare discrezionalmente gli incarichi di collaudo a soggetti comunque in possesso dei requisiti prescritti e alle condizioni previste dal comma 12”.
La legge comunitaria n 62/2005 ha inciso sul testo dell'art 188 in commento abrogando i commi dall'ottavo all'undicesimo ma non ha previsto nuove modalità di scelta dei collaudatori e soprattutto ha lasciato in vigore il comma 13 che attribuisce ampia discrezionalità alla P.A. nella individuazione dei professionisti.
pagina 11 di 16 Pertanto, alla data del dicembre del 2007 la nomina dell'ing da parte della Provincia di CP_1
, nella terna dei collaudatori dell'opera, senza una procedura comparativa, era legittima secondo la Pt_1 legislazione vigente e non è stato eccepito e dimostrato dalla Provincia che l'odierno opposto non fosse iscritto negli elenchi di cui all'art 188 o che non possedesse la laurea in ingegneria da più di 10 anni o che non possedesse un curriculum che ne comprovasse l'elevata professionalità.
L'imposizione di una procedura comparativa per la scelta dei collaudatori verrà introdotta solo successivamente, e precisamente con l'art. 2, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 2008 che ha inserito nell'art 120 del codice degli appalti il comma 2-bis, in vigore dal 15.10.2008 secondo cui “Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza;
il provvedimento che affida
l'incarico a dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso dell'amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi;
nel caso di collaudo di lavori l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo 91.
Nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse”. L'art 91 a sua volta distingue tra appalti sopra la soglia dei 100.000 euro e quelli sotto-soglia e richiama per i primi alle procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente previste dal Codice degli Appalti pubblici.
In un passo della direttiva dell'Anac n 5/2009 richiamata da parte opponente si legge “In passato
l'incarico di collaudo veniva affidato in modo fiduciario ai funzionari interni dell'amministrazione, a dipendenti pubblici o a professionisti esterni sulla base di elenchi. L'affidamento esterno su base fiduciaria è stato eliminato a seguito delle censure mosse dalla Commissione europea, in relazione alla natura di servizio del collaudo, soggetto alle procedure ad evidenza pubblica per la scelta dell'affidatario dell'incarico. La Commissione europea ha infatti rilevato che tale attività rientra fra i servizi elencati nell'allegato IA della direttiva 92/50, ora allegato IIA della direttiva 2004/18, in particolare nella categoria
12 comprendente i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Il legislatore nazionale, a seguito della procedura
d'infrazione (cfr. sentenza della Corte di giustizia C.E. 21 febbraio 2008 C412-04), ha adeguato la disciplina interna ai rilievi formulati dalla Commissione europea con l'abrogazione, introdotta dalla legge n.62/2005 (legge comunitaria 2004). pagina 12 di 16 articolo 24, comma 8, dei commi 8-11 dell'articolo 188 del d.P.R. n.554/1999 recanti la previsione di elenchi dei collaudatori presso il Ministero dei lavori pubblici e le Regioni, nell'ambito dei quali le stazioni appaltanti potevano individuare il professionista cui affidare l'incarico di collaudo dei lavori pubblici. L'articolo 91, comma 8, del Codice, inoltre ha vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, etc. con ... "procedure diverse da quelle previste dal Codice " stesso. In considerazione di tale mutato orientamento l'Autorità con la delibera n. 82 del 2007 ed i pareri n. 65
e 102 del 2008 ha affermato che il collaudo di lavori pubblici rientra tra i servizi soggetti alla disciplina del Codice. Occorre anche rammentare che le disposizioni in materia di collaudo non sono derogabili dalle normative regionali, come stabilito dalla
Corte costituzionale con le sentenze n. 431/2007 e n. 411/2008. Esse attengono infatti alla fase inerente all'attività contrattuale della pubblica amministrazione, che agisce nell'esercizio della propria autonomia negoziale. Pertanto, la disciplina di tale fase, connotata dall'assenza di poteri autoritativi in capo al soggetto pubblico, è da ricondursi all'ambito dell'ordinamento civile, di spettanza esclusiva del legislatore statale. Si fa presente che nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni del d.P.R. n. 554/1999 (artt. 187-210), seppur nei limiti della compatibilità con il Codice come previsto all'articolo 253, comma 3 del Codice”.
Pertanto, l'Anac ha confermato la legittima prassi seguita in passato della nomina di collaudatori esterni tratti dagli elenchi istituiti ex art 188 DPR 554/99, ed ha confermato la vigenza di questo Decreto in attesa dell'emanando Regolamento di attuazione del nuovo codice degli appalti pubblici. I suoi precedenti pareri del 2007 e 2008 - in cui già equiparava il collaudo statico ai servizi soggetti alla disciplina de codice – non hanno valore legale;
la legge comunitaria 62/05, come visto, si è limitata ad espungere alcune disposizioni dall'art 188 ma non ha parificato ancora formalmente il servizio di collaudo agli altri descritti dagli artt 90 e 91; tale equiparazione, caldeggiata dalla Commissione europea, come ricordato nella determina dell'ANAC, è avvenuta formalmente solo con l'inserimento del citato comma 2 bis all'art 120 del
Codice degli Appalti, richiamato dall'art 216 del tanto atteso Regolamento di attuazione del medesimo codice avvenuto con D.P.R. promulgato il 5 ottobre 2010, n. 207.
In conclusione, alla data del 20 dicembre del 2007, quando veniva emessa la determinazione dirigenziale di nomina della terna di collaudatori esterni dell'opera, tra i quali figurava come Presidente
l'ing. il processo di parificazione del servizio di collaudo ai servizi come la progettazione e la CP_1 direzione dei lavori per i quali occorreva, per gli appalti sopra la soglia dei 100.000,00 euro, una procedura comparativa per la scelta del professionista privata ex art 91 del codice degli appalti, non era ancora ultimato. La nomina senza gara pubblica del come professionista esterno era legittima;
il contratto CP_1 non è quindi viziato da nullità ed il primo motivo di opposizione va pertanto rigettato.
Palesemente infondato è anche il secondo motivo di opposizione sulla mancanza di copertura finanziaria dell'impegno di spesa relativo al compenso da corrispondere al Infatti risulta dedotto CP_1 che a fronte di un'opera da collaudare di valore pari ad € 43.898.836,42 di cui € 13.265.231,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come risultante dal quadro di spesa del progetto approvato dalla pagina 13 di 16 Provincia con delibera di Giunta n. 490 del 10 giugno 2005 veniva stanziato nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione l'importo complessivo pari ad € 3.676.032,59 per “Spese tecniche e generali, attività preliminari, rilievi, collaudi, consulenza e supporto, pubblicità gara, iter autorizzativi, art. 18 legge 109/94 ecc.”.
Questa cifra totale era a copertura anche del compenso per i collaudatori. Lo dimostra la documentazione allegata il 15.01.2021 dal difensore dell'opposto afferente alle due determine di liquidazione dei compensi per gli altri componenti della commissione di collaudo presieduta dal CP_1
Costoro hanno inteso accettare la proposta transattiva formulata dalla e quindi sono Parte_1 stati subito liquidati mentre il ha preferito adire le vie legali incardinando l'odierno giudizio. La CP_1 liquidazione a favore dei due tecnici a latere della commissione dimostra che era stata stanziata la copertura finanziaria dei compensi per i collaudatori.
Anche il terzo motivo di opposizione, che attiene alla errata determinazione del compenso, risulta infondato e va rigettato perché non dimostrato.
L'opposto ha allegato con i docc. 19 e 20 il prospetto di liquidazione dei suoi compensi per i due appalti, fino all'esaurimento della sua attività a seguito della revoca dell'incarico, calcolata secondo le modalità previste nella convenzione del 2009 ed applicando anche la decurtazione del 20% sull'onorario.
Sul punto la provincia di si è limitata ad affermare che “il Settore Viabilità già nel maggio 2018 (all.4) Pt_1 quantificava le eventuali spettanze in favore dell'ing. in euro 120mila omnicomprensivi per il collaudo statico Controparte_1 in corso d'opera ed in euro 40mila omnicomprensivi per il collaudo tecnico amministrativo, ferma la necessità di ottenerne eventualmente copertura finanziaria ribadendo nel luglio 2018 (all.5) che alcune voci degli schemi di parcella si riferivano ad attività non svolte;
che gli incarichi conferiti erano stati svolti parzialmente in quanto per le rispettive attività non erano stati emessi i relativi certificati di collaudo sia statico che tecnico-amministrativo; che la revisione tecnico-contabile aveva evidenziato aspetti non rilevati dalla Commissione di collaudo”; ma detta eccezione è indeterminata non avendo specificato la quali attività nelle specifico non siano state svolte dall'ing In altri termini, secondo Parte_1 CP_1
l'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova spetta al debitore ex art 2697 co 2 c.c. dimostrare il fatto modificativo o estintivo della pretesa creditoria altrui;
nello specifico la provincia avrebbe dovuto indicare analiticamente quali voci del prospetto di liquidazione ex adverso prodotto non fossero dovuto perché il professionista non aveva svolta la relativa attività indicandone l'importo. L'eccezione così come formulata dalla provincia è generica ed indeterminata come detto.
L'ultimo motivo di opposizione, afferente agli interessi moratori, merita invece accoglimento. Nella convenzione contratto del 2009 si prevede (art 7) che si procederà alla liquidazione delle competenze dopo termine di 30 giorni dall'acquisizione al protocollo generale dell'Ente dei documenti fiscali emessi dai componenti la Commissione di collaudo, specificando che l'onorario sarà liquidato, secondo l'effettivo avanzamento dei lavori, previa presentazione della relativa fattura.
pagina 14 di 16 Come evincibile dalla documentazione contabile sottesa al decreto ingiuntivo opposto, l'ing. CP_1 ha emesso solo il 22 dicembre 2017 le fatture per i compensi dovuti e quindi gli interessi moratori vanno calcolati dal 22.01.2018. Il convenuto opposto eccepisce di aver inviato alla nel 2012 Parte_1 delle fatture pro forma, ma queste non hanno alcun valore fiscale.
E' notorio che la fattura proforma o preavviso di fattura viene emessa dai professionisti per anticipare al cliente il “conto” senza emettere fattura;
si tratta di un documento assimilabile a una fattura, ma privo di valore fiscale. La fattura proforma include esattamente tutti gli elementi di una fattura ordinaria, con l'unica differenza che ha una numerazione autonoma. Lo scopo è di fornire al cliente un documento riepilogativo con tutti i riferimenti della prestazione per richiedere il pagamento, ma senza dover anticipare l'IVA. Ai fini IVA, infatti, per le prestazioni rese, l'emissione della fattura avviene nel momento di effettuazione di un'operazione che per i professionisti coincide con il pagamento del corrispettivo a norma dall'articolo 6 comma 3 del DPR n 633/72 (in tal senso ex multis Cass. Sentenza n.
12913 del 21/05/2008).
Pertanto, per la sua natura, struttura e funzione, la fattura proforma può valere come diffida di pagamento per la interruzione dei termini di prescrizione del credito, ma non ha valore fiscale;
ed invece nella convenzione inter partes la liquidazione del compenso viene subordinata proprio all'emissione di regolare fattura da parte del professionista incaricato del collaudo. L'altra condizione a cui è subordinato il pagamento afferisce al conseguimento da parte della provincia del finanziamento ad opera della Regione
Campania. Sempre in base al criterio di riparto dell'onere della prova ex art 2697 co 2 c.c. sarebbe spettato all'Ente opponente dimostrare la data di erogazione del finanziamento regionale ovvero la mancata erogazione dello stesso. Sul punto in comparsa viene semplicemente dedotto che alla data del 2015 tale finanziamento non era ancora stato erogato, mentre nulla si deduce sul punto per gli anni successivi. Non avendo quindi la dedotto il fatto impeditivo della liquidazione del compenso alla data Parte_1 del 22.01.2018 il Tribunale riconosce gli interessi moratori da questo momento, in cui è maturato il diritto, fino al soddisfo.
In considerazione dell'accoglimento dell'ultimo motivo di opposizione, il decreto ingiuntivo viene revocato (e sostituito da sentenza di accertamento del credito e condanna della provincia opponente al pagamento della sorte capitale con interessi moratori dal 22.01.2018; ciò in applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore.
Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato” (Cass., Sentenza n. 21840 del 24/09/2013). pagina 15 di 16 La parte opponente va condannata infine alle spese di lite con applicazione di parametri leggermente superiori ai minimi tabellari (tenuto conto della semplicità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria) relativi allo scaglione di valore della causa individuabile dal decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del dr Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo Decreto Ingiuntivo n. 1871/2018 presentata dalla contro l'ing Parte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede: Controparte_1
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1871/2018;
2. accerta e dichiara che la è debitrice nei confronti dell'opposto per l'importo di € Parte_1
248.280,02;
3. per l'effetto condanna la al pagamento in favore dell'ing. della somma Parte_1 CP_1
248.280,02 oltre interessi di mora ex d lgs 231/02 e ss mm sulla sorte capitale dal 22.01.2018 fino al soddisfo;
4. Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, che si liquidano in euro 13.000,00 per compenso professionale, rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
così deciso in Salerno,
27.11.2025
Il Giudice
Dr. Gustavo Danise
pagina 16 di 16
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 27.11.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 7527 dell'R.G.A.C. anno 2018, all'esito dell'udienza del 27/11/2025 trattata con note scritte ex art 127 ter cpc vertente t r a
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 disgiuntamente dall'avv.Luigi Tepedino (cf. e dall'avv.Ugo Cornetta (cf- C.F._1
- in virtù di procura generale alle liti rep.n.18980 – raccolta 3948 – rogata in C.F._2
dal notaio d.ssa in data 17/02/2011, giusta determina del dirigente del settore Pt_1 Persona_1 affari legali e contenzioso, tutti elettivamente domiciliati presso l'avvocatura dell'ente in al largo Pt_1
Pioppi 1;
- Opponente -
E
l'Ing. nato a [...] [...], P.IVA , CF Controparte_1 Pt_1 P.IVA_2 C.F._3
e residente in [...], in qualità di Collaudatore Strutturale in c.o. e Presidente della
Commissione di Collaudo tecnico – amministrativo in c.o., nominato con Determinazione Dirigenziale di conferimento incarico, n. 2910 del 20.12.2007 ed in virtù della convenzione stipulata in data 18.12.2009, rappresentato ed assistito ai presenti fini dall' Avv. Antonio Grieco del Foro di Roma (C.F.
pagina 1 di 16 , fax 06-42038820) ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso C.F._4 lo studio dell'Avv. Michele Troisi, sito in , alla Via Raffele Ricci n° 46, giusta procura in atti;
Pt_1
- Opposto -
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 1871/2018 (RG 4451/2018) del Tribunale di Salerno, notificato in data 17/07/2018.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, memorie istruttorie e note conclusionali da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 2910 del 20.12.2007, la Provincia di procedeva alla Pt_1 nomina “della Commissione di collaudo in corso d'opera dei lavori di Costruzione della strada Fondovalle del RE SA di collegamento tra il sistema Vallo della Lucania – Cilento per agglomerati industriali Valle del Sele” (di seguito anche l' “Opera”) composta dai seguenti professionisti: Ing. CP_1
quale Presidente, nonché i componenti Ing. e Ing. ;
[...] Persona_2 Persona_3
- con la medesima determinazione dirigenziale, l'Ing. veniva nominato anche Collaudatore CP_1
Strutturale in c.o.;
- l'opera da collaudare era di valore presunto pari ad € 43.898.836,42 di cui € 30.633.604,92 per lavori ed € 13.265.231,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come risultante dal quadro di spesa del progetto approvato dalla Provincia con delibera di Giunta n. 490 del 10 giugno 2005.
- la copertura finanziaria di tali incarichi era contenuta nelle predette somme a disposizione dell'Amministrazione nell'ambito della voce “Spese tecniche e generali, attività preliminari, rilievi, collaudi, consulenza e supporto, pubblicità gara, iter autorizzativi, art. 18 legge 109/94 ecc.” di importo complessivo pari ad € 3.676.032,59;
- in data 18.12.2009 veniva stipulata la relativa Convenzione che riporta all'art. 6 il dettaglio delle modalità calcolo dei compensi spettanti all'Ing. quale Presidente della Commissione di Collaudo CP_1
T.A. e Collaudatore Strutturale;
- in particolare, l'art. 6 della succitata Convenzione sanciva che il compenso sarebbe stato determinato in ossequio alle tariffe di cui alla L. 143/49;
- i lavori afferenti l'Opera si svolgevano in due fasi, a causa della rescissione del contratto intervenuta con il 1° appaltatore (ATI: – – e del successivo CP_2 CP_3 CP_4 riappalto al 2° classificato ( ; Controparte_5
- i lavori hanno avuto una durata di circa 2 anni e poi venivano interrotti dalla Provincia con D.D. n.
2509 del 7 maggio 2010, allorquando il Responsabile del Procedimento disponeva la risoluzione del contratto di appalto stipulato con l'ATI; pagina 2 di 16 - in conseguenza della risoluzione del contratto di 1° appalto, l'Ing. ha eseguito i collaudi CP_1 parziali relativi agli incarichi di Collaudatore Strutturale in c.o. e di Presidente della Commissione T.A. in c.o. nello stato in cui l'Opera era stata lasciata;
attività che si concludevano rispettivamente in data
17.09.2010 e 25.10.2010, con l'emissione dei relativi atti;
- l'Ing. chiedeva, con nota prot. 413 del 21 maggio 2012 indirizzata all'Amministrazione CP_1
Provinciale, la liquidazione dei saldi delle competenze relative al 1° appalto determinati (al netto degli acconti ricevuti) in conformità alla predetta Convenzione e formalizzava tale richiesta con l'invio delle fatture proforma, n. 11 del 15.5.2012 di € 8.530,94 per il collaudo Tecnico amministrativo e fattura proforma n. 10 del 15.05.2012 di € 10.393,41 per il Collaudo Strutturale;
- la realizzazione dell'Opera è poi proseguita con i lavori del 2° appalto (affidato all'Impresa
[...]
per circa un anno e quattro mesi per essere poi sospesa in data 9 maggio 2012, ad un CP_5 avanzamento complessivo dei lavori di circa il 60%;
- a tale data i collaudatori avevano maturato acconti anche per il 2° appalto in corrispondenza del 5°
Stato di avanzamento e per tale motivo l'Ing. come anche gli altri collaudatori, richiedeva ed CP_1 inviava alla Provincia le relative richieste di pagamento di seguito riportate;
- gli acconti relativi al 2° Appalto, maturati al 5° Stato di avanzamento lavori per € 47.906,27 relativi al Collaudo Tecnico Amministrativo e per € 153,728,12 relativi al Collaudo Strutturale, venivano richiesti rispettivamente: con nota prot. n. 415 del 22 maggio 2012 corredata dalla specifica di parcella e dalla fattura proforma n. 13 del 15 maggio 2012 di € 50.704,00; con nota prot. n. 414 del 22 maggio 2102 corredata dalla specifica di parcella, dalla certificazione del Direttore dei lavori sull'importo dei lavori strutturali realizzati e dalla fattura proforma n. 12 del 15 maggio 2012 di € 162.763,00;
- nonostante le numerose diffide e solleciti di pagamento relativi tutti gli acconti richiesti e non liquidati, del 1° e del 2° appalto, formulati dall' Ing. con Racc. A/R del 28 maggio 2013, 14 aprile CP_1
2014, 19 febbraio 2015 e 4 ottobre 2015, la liquidazione delle fatture proforma di saldo del 1° appalto sopra citate avveniva solo dopo circa 5 anni, in data 12.6.2017, come di seguito meglio specificato: la liquidazione del saldo del Collaudo tecnico – amministrativo del 1° appalto (di cui alla fattura proforma n.
10 del 15.05.2012 di imponibile € 8.060,23) veniva effettuata, in conformità al calcolo di parcella contenuto nella convenzione d'incarico, su fattura n. 5 del 31.3.2017; la liquidazione del saldo del Collaudo Strutturale del 1° appalto veniva effettuata, in conformità al calcolo di parcella contenuto nella convenzione d'incarico, su fattura n. 4 del 31.3.2017 di imponibile € 9.819,92 (doc. 8) (modificata rispetto alla proforma solo per l'aggiornamento IVA). La liquidazione delle fatture proforma del 2° Appalto non veniva effettuata dalla
, ad eccezione di un sub acconto di € 30.000,00 sul collaudo Strutturale liquidato dopo circa 2 Parte_1 anni su fattura n. 8 del 24 aprile 2014 di € 153,728,12, lasciando insoluta la somma residua di € 123.782,12;
pagina 3 di 16 - dopo un fermo delle attività conseguente alla sospensione a far data dal 9 maggio 2012, durata circa
5 anni, interveniva da parte della Provincia la revoca degli incarichi ai collaudatori, disposta ad un avanzamento dei lavori ormai già al 60%, con Determinazione Dirigenziale n. 1174 del 28 Agosto 2017 motivata sulla sussistenza di una “notevole generale esposizione debitoria” della , che avrebbe Parte_1 indotto l'Amministrazione ad affidare i residui servizi di collaudo, per circa il 40% dell'Opera, al proprio personale interno;
- con le note dell'1.9.2017, prot. n. PSA 201700189448 e prot. n. PSA 201700189457, la Parte_1
chiedeva alla Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo ed al Collaudatore Strutturale in
[...]
c.o., di adempiere all'assolvimento dei compiti conclusivi relativi alle attività fino ad allora svolte, sia per il collaudo tecnico amministrativo che per quello strutturale, con l'emissione della documentazione di rito necessaria per consentire la prosecuzione dei lavori;
la Commissione di collaudo ed il Collaudatore strutturale portavano a completamento, nel rispetto della normativa vigente le operazioni di collaudo strutturale e tecnico-amministrativo conseguenti la revoca degli incarichi, consegnando alla
Amministrazione le relazioni di chiusura, redatte in conformità a quanto richiamato nella sopra citata nota dell'Ing. prot. n. 0476 del 23.09.2017, complete di tutti gli allegati, con nota prot. 502 del CP_1
18.12.2017 per il Collaudo Strutturale e con nota prot. 505 del 21.12.2017 per il Collaudo Tecnico
Amministrativo, entrambe riferite allo stato in cui l'opera si trovava all'atto della revoca ed a seguito della visita finale avvenuta in data 15.11.2017;
- con note prot. n. 2017-FDV-0508 del 22.12.2017 e n. 2017-FDV-0509 del 22.12.2017 venivano trasmesse alla Provincia di le richieste di saldo delle competenze del 2° appalto maturate per Pt_1
l'attività di collaudo strutturale e tecnico amministrativo in corso d'opera sopra richiamate con le allegate parcelle finali, comprensive anche degli acconti maturati al SAL n. 5 del 27.4.2012, mai liquidati dalla
Stazione appaltante che sommano compensi insoluti per complessivi € 248.280,02, così ripartiti: • imponibile € 180.634,10 a saldo dell'attività di collaudo strutturale in corso d'opera (al netto dell'acconto ricevuto di € 30.000,00) con fattura elettronica con split payment n. 18 del 22.12.2017; • imponibile €
67.645,92 a saldo dell'attività di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera, per la parte spettante all'Ing. in qualità di Presidente con fattura elettronica con split payment n. 19 del 22.12.2017; CP_1 entrambi i saldi venivano calcolati dal secondo i criteri di calcolo stabiliti nell'art 6 della CP_1 convenzione d'incarico del 18.12.2009;
- pertanto, il credito complessivo, in linea capitale, dell'ing. era ed è pari ad € 248.280,02, CP_1 calcolato sulla base della Convenzione d'incarico, su cui sono maturati gli interessi moratori complessivamente dovuti come per legge, ammontanti: • per il 1° Appalto fin dal 15.5.2012 con la richiesta del 1° acconto di imponibile € 8.060,23 per il collaudo tecnico – amministrativo, con la fattura proforma n.
11 del 15.5.2012 di € 8.530,94 fino alla data di liquidazione è stata effettuata, in conformità al calcolo di pagina 4 di 16 parcella contenuto nella convenzione d'incarico, su fattura n. 5 del 31.3.2017 di € 8.614,77; - la richiesta di
1° acconto di imponibile € 9.819,92 per il Collaudo Strutturale con la fattura proforma n. 10 del 15.05.2012 di € 10.393,41 fino alla data di liquidazione che è stata effettuata, in conformità al calcolo di parcella contenuto nella convenzione d'incarico, su fattura n. 4 del 31.3.2017 di € 10.495,54 • per il 2° Appalto fin dal 22 maggio 2012 con: - la richiesta di 1°acconto di imponibile € 47.906,27 per il collaudo Tecnico
Amministrativo, inviata con nota prot. n. 415 del 22 maggio 2012 con allegata fattura proforma n. 13 del 15 maggio 2012 di € 50.704,00; - con la richiesta di 1° acconto di imponibile € 153.728,12 per il Collaudo
Strutturale, inviata con nota prot. n. 414 del 22 maggio 2012 con allegata fattura proforma n. 12 del 15 maggio 2012 di € 162.763,00.
- Complessivamente, per il tardivo pagamento degli acconti e dei saldi relativi alle attività del 1° e 2° appalto, gli interessi moratori calcolati alla data del 16 marzo 2018 e pertanto suscettibili di lievitazione fino alla data della liquidazione dei saldi definitivi ammontavano (alla predetta data del 16.03.2018) in totale ad €
93.707,64, da aggiungersi all'importo imponibile (per le attività di collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera) pari a € 248.280,02, per un totale di € 341.987,66 oltre a Cassa e IVA come per legge, suscettibile di aggiornamento fino alla data della liquidazione;
- con atto diffida e messa in mora del 20 marzo 2018 inviato alla Provincia dal legale dell'ing. CP_1 si chiedeva il pagamento del predetto importo, a cui faceva seguito una nota di risposta del 9 maggio 2018 con cui l'Ente formulava una proposta transattiva, che non veniva accettata dall'Ing. CP_1
Sulla base di tali premesse, l'ing ricorreva in via monitoria all'intestato Tribunale, ottenendo CP_1
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1871/2018 con cui si ingiungeva alla di pagare al Parte_1 Parte_1 ricorrente la somma di € 341.560,27, oltre interessi come da domanda e le spese del procedimento monitorio.
Avverso tale decreto ingiuntivo la proponeva opposizione fondandola sui Parte_1 seguenti motivi:
- Nullità dell'incarico per contrasto con gli artt. 120 e 91 del D.Lgs.vo 163/2006 nella versione applicabile ratione temporis. Si deduceva che l'ing ricevette intuitu personae in via diretta e senza Controparte_1 preventivo esperimento di procedura ad evidenza pubblica l'incarico di collaudo per un corrispettivo superiore ad euro 100.000,00 per il quale risultava necessaria l'applicazione delle disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice dei contratti pubblici medesimo come prescritto dal combinato disposto degli artt.120 comma 2 bis e 91 D.Lgs.vo 163/2006. Si evidenziava che né il contratto del 2009 né la precedente determinazione di individuazione del professionista del 2007 riferiscono la modalità di scelta del contraente derivandone l'illegittimità dell'affidamento per contrasto con l'articolo 91 D.Lgs.vo
163/2006 che (come innovato dall'art.2 comma 1, lettera t), n.1 del D.Lgs.vo 31 luglio 2007 n.113 in vigore dal 1 agosto 2007) espressamente dispone al comma 8) “E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, pagina 5 di 16 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice”. Si evidenziava che nel dicembre del 2009, data dalla quale assume rilievo giuridico per la il rapporto negoziale con l'ing. per effetto della Parte_1 Controparte_1 formale stipulazione di un contratto, l'art.120 comma 2 bis disponeva che “………..nell'ipotesi di carenza di organico all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi;
nel caso di collaudo di lavori l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo 91” il quale prescriveva
“Per l'affidamento di incarichi di ………. collaudo nel rispetto di quanto disposto all'ar-ticolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposi-zioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste”. Si richiamava altresì la delibera dell'ANAC
n.82/2007 in cui si evidenzia che: il collaudo di lavori pubblici rientra tra i servizi soggetti alla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con il ricordato D.lgs. n. 163/2006, ed in particolare dell'art. 91 comma 8 del predetto Codice che vieta l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, con procedure diverse da quelle previste dal codice stesso;
- E' altresì stabilito che per le stazioni appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici, i tecnici siano nominati nell'ambito delle strutture interne dell'amministrazione, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ma la norma non fornisce più precise indicazioni sulle modalità di affidamento all'esterno del collaudo nella predetta ipotesi di indisponibilità del personale interno;
- sono state abrogate le disposizioni del regolamento 554/99 (art. 188, commi da 8 a 11) che prevedevano la selezione dei collaudatori entro elenchi di professionisti abilitati, depositati presso il Ministero dei lavori pubblici, le Regioni e le Province autonome;
abrogazione operata dall'art. 24 comma 8 della legge comunitaria n. 62/2005; - l'abrogazione degli elenchi conferma dunque la regola secondo cui gli incarichi di collaudo rientrano nel novero dei servizi tecnici: si tenga conto, al riguardo, anche della procedura d'infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia (IP/03/1415) con cui si richiamava il legislatore nazionale all'applicazione delle regole di concorrenza, pubblicità e trasparenza tanto per gli appalti sottosoglia relativi ai servizi di progettazione e validazione dei progetti, quanto per tutti gli appalti relativi ai servizi di direzione dei lavori e di collaudo;
- pertanto, alla luce del predetto art. 91 comma 8 e tenuto conto dell'assoggettamento degli incarichi di collaudo al regime normativo del Codice, deve ritenersi che nel regime transitorio, in attesa del futuro regolamento generale (che detterà più specifiche prescrizioni in materia, in attuazione della delega di cui all'art. 5, co. 4, lett. s del D.lgs. 163/2006), operano anche per l'affidamento del collaudo le regole generali definite dalla Parte II del Codice ed in parti-colare dal Titolo I, pagina 6 di 16 Capo III, per gli appalti sopra soglia comunitaria, e dal Titolo II, per gli appalti sottosoglia;
sono, perciò, esperibili le diverse procedure di scelta del contraente contemplate dal Codice in rapporto all'entità del servizio, dalla gara di livello comunitario sino all'affidamento diretto “in economia” per le prestazioni di importo inferiore a 20.000 Euro. Anche nella delibera ENAC n 2/2009, si chiariva che: “In passato l'incarico di collaudo veniva affidato in modo fiduciario ai funzionari interni dell'amministrazione, a dipendenti pubblici o a professionisti esterni sulla base di elenchi. L'affidamento esterno su base fiduciaria è stato eliminato a seguito delle censure mosse dalla Commissione europea, in relazione alla natura di servizio del collaudo, soggetto alle procedure ad evidenza pubblica per la scelta dell'affidatario dell'incarico. La Commissione europea ha infatti rilevato che tale attività rientra fra i servizi elencati nell'allegato IA della direttiva 92/50, ora allegato IIA della direttiva 2004/18, in particolare nella categoria
12 comprendente i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Il legislatore nazionale, a seguito della procedura
d'infrazione ha adeguato la disciplina interna ai rilievi formulati dalla Commissione europea con l'abrogazione, introdotta dalla legge n.62/2005 (legge comunitaria 2004). articolo 24, comma 8, dei commi 8-11 dell'articolo 188 del d.P.R.
n.554/1999 recanti la previsione di elenchi dei collaudatori presso il Ministero dei lavori pubblici e le Regioni, nell'ambito dei quali le stazioni appaltanti potevano individuare il professionista cui affidare l'incarico di collaudo dei lavori pubblici;
che le disposizioni in materia di collaudo non sono derogabili dalle normative regionali, come stabilito dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 431/2007 e n. 411/2008. Esse attengono infatti alla fase inerente all'attività contrattuale della pubblica amministrazione, che agisce nell'esercizio della propria autonomia negoziale;
pertanto la disciplina di tale fase, connotata dall'assenza di poteri autoritativi in capo al soggetto pubblico, è da ricondursi all'ambito dell'ordinamento civile, di spettanza esclusiva del legislatore statale”.
- Mancanza di valido impegno di spesa: la determinazione dirigenziale n.2910/2007, mancante comunque della necessaria attestazione del responsabile del servizio finanziario, enunciava solo genericamente la complessiva disponibilità finanziaria di euro 43.898.836,42 per la spesa totale dei lavori di realizzazione della Strada Fondovalle RE dichiarando in astratto l'inclusione delle spese di collaudo nel quadro economico generale dell'opera, ma non si individuava l'ammontare dell'importo da impegnare sul bilancio dell'ente in favore del prestatore d'opera ing. CP_1
- Errata determinazione del corrispettivo si richiamava la quantificazione operata dal Settore Viabilità già nel maggio 2018, eccependo che alcune voci degli schemi di parcella si riferivano ad attività non svolte;
che gli incarichi conferiti erano stati svolti parzialmente in quanto per le rispettive attività non erano stati emessi i relativi certificati di collaudo sia statico che tecnico-amministrativo; che la revisione tecnico- contabile aveva evidenziato aspetti non rilevati dalla Commissione di collaudo, per cui erroneamente il ricorrente ha determinato i corrispettivi spettanti per le attività di collaudo statico in corso d'opera e per le attività di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera in euro 248.280,02 e le relative maggiorazioni per interessi in euro 93.707,64 per un totale di euro 341.560,27 oltre iva e cassa.
pagina 7 di 16 - non debenza degli interessi moratori Si richiamava l'articolo 7 della convenzione, in cui, premesso che l'intera opera era finanziata con fondi regionali della legge 64/86, si precisava che tutti i pagamenti in acconto e saldo dei corrispettivi dovuti per le attività di collaudo “saranno effettuati secondo modalità e tempistiche di accredito delle somme erogate dalla Regione Campania. Tutto ciò senza che i professionisti possano aver a pretendere richieste di pagamenti di interessi o risarcimento danni”. Si evidenziava che già nel 2015 con nota prot.141690 la
, riscontrando le richieste di pagamento dell'ing. nel contestare gli Parte_1 Controparte_1 importi erroneamente pretesi dal professionista sulla scorta di un'inesatta base di calcolo e richiamando l'articolo 7 cit., opponeva che la Regione Campania, nonostante i solleciti, ancora non aveva accreditato alcun rateo di finanziamento maturato costringendo anzi l'amministrazione provinciale ad anticipazioni di cassa per cinque milioni di euro: tale circostanza non consentiva di prendere in considerazione le richieste di pagamento del collaudatore sino all'effettiva ricezione del dovuto finanziamento regionale. Inoltre la convenzione di incarico all'articolo 7 fissa espressamente, per la liquidazione delle competenze, il termine di 30 giorni dall'acquisizione al protocollo generale dell'Ente dei documenti fiscali emessi dai componenti la
Commissione di collaudo, specificando altresì che l'onorario sarà liquidato, secondo l'effettivo avanzamento dei lavori, previa presentazione della relativa fattura e, come evincibile dalla documentazione contabile sottesa al decreto ingiuntivo opposto, l'ing. solo il 22 dicembre 2017 ha emesso le Controparte_1 fatture per i pretesi pagamenti per cui gli interessi decorrerebbero dal 22 gennaio 2018 essendo ingiustificata la pretesa retrodatazione sino al 2012.
Si costituiva l'ing che contrastavi i dedotti motivi di opposizione con le seguenti CP_1 considerazioni che di seguito si sintetizzano:
- sulla nullità del contratto. Si eccepiva che il mancato rispetto della disciplina normativa dettata dal codice degli appalti pubblici era un problema gestionale interno all'amministrazione che non poteva intaccare i diritti soggettivi del privato. Si aggiungeva che il richiamo alle delibere dell'ANAC del 2009 era fuorviante in quanto il rapporto inter partes era scaturito non dalla convenzione del 2009, ma più a monte dalla delibera di conferimento dell'incarico emessa nel dicembre del 2007, come dimostrato dal fatto che la CP_6 ha iniziato le proprie attività in data 11 marzo 2008, come si evince dal verbale di insediamento allegato in atti. Si evidenziava che sia nella Determina che nella Convenzione, entrambi gli incarichi di collaudatore venivano conferiti all'Ing. ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 188 del D.P.R. 554/199, norme che non CP_1 sono state abrogate dall'art. 24 comma 8 della legge comunitaria n. 62/2005; abrogazione che ha investito solamente i commi da 8 a 11 del citato art. 188. Si sottolineava che la ha versato al Parte_1 deducente acconti per € 30.000 e formulato una proposta transattiva per il compenso residuo;
comportamenti incompatibili con la nullità del contratto sollevata soltanto con la opposizione a e si Pt_1 richiamava ad abundantiam sul punto il principio del legittimo affidamento sulla validità del contratto ingenerato sul privato dal contegno dell'Amministrazione Provinciale. pagina 8 di 16 - Sull'asserita mancanza di un valido impegno di spesa. Si eccepiva che la copertura finanziaria è riportata al punto 6) della Determinazione Dirigenziale n° 2910/2007, come si evince anche dal quadro di spesa di seguito riportato nel Progetto approvato dalla con Delibera di Giunta n. 490 del 10 giugno 2005, Parte_1 come si evince dalla Relazione di Collaudo, in cui si stanziava la copertura finanziaria di € 3.694.032,59 per la voce “Spese Tecniche e generali, attività preliminari, rilievi, collaudi …”; importo rimasto invariato nel successivo quadro di spesa relativo all'affidamento dei lavori al 1° Appaltatore, effettuato, all'esito della gara di appalto, con Determina Dirigenziale n. 2944 del 6.12.2006 ed addirittura aumentato nel quadro di spesa per il secondo appaltatore scelto dopo la risoluzione del contratto di appalto con l'originaria ditta affidataria. Pertanto la copertura finanziaria per il compenso alla commissione collaudo era stata stanziata;
veniva poi ridotta nel 2017 unilateralmente dalla Provincia che sceglieva di allocare le risorse per il sostenimento di altre spese in modo ingiustificato, ma non può affermarsi che difettasse la copertura finanziaria.
- Sull'asserita errata determinazione del corrispettivo. Si eccepiva la illegittimità del 3° capoverso dell'art. 7 della Convenzione d'incarico sulla maturazione degli interessi. Quanto alla determinazione del compenso si contestavano le affermazioni di controparte deducendosi che l'ing aveva provveduto ad inviare le CP_1 fatture già nel 2012; fatture che venivano riscontrate dall'Amministrazione che provvedeva nel corso degli anni anche a pagarne una parte.
In prima udienza veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. richiesto da parte opposta;
veniva successivamente rigettata anche l'istanza di emanazione di un'ordinanza ex art 186 bis o ter cpc.
Venivano concessi i termini ex art 183 co 6 c.p.c. ma la causa, presentando natura documentale, non veniva istruita e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Parte opposta in data 15 gennaio 2021 depositava sul pct copia della Determinazione n. 245 del
01/04/2020 della - Registro generale n. 968 del 14/04/2020, con cui è stata disposta Parte_1 la liquidazione di spesa, quale saldo finale spettante per l'espletato incarico di componente della
Commissione di Collaudo Tecnico - Amministrativo in corso d'opera dei realizzazione della strada
Fondovalle del RE SA (Ing. ) e copia della Determinazione n. 202 del Persona_2
19/03/2020 Registro generale n. 767 del 27/03/2020, con cui stata disposta la liquidazione di spesa, quale saldo finale spettante per l'espletato incarico di componente della Commissione di Collaudo Tecnico -
Amministrativo in corso d'opera dei realizzazione della strada Fondovalle del RE SA (Ing.
); e successivamente, con nota del 28 settembre 2022, produceva altresì copia della Persona_3
Determinazione n° 956 del 15 luglio 2022 del Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Parte_1
Dott. con cui la Provincia ha determinato di avvalersi, per la conclusione dei
[...] Persona_4 lavori, di uno strettissimo collaboratore dell'Ing. che lo aveva affiancato nella fase iniziale del CP_1 pagina 9 di 16 progetto. Detta documentazione è stata emanata dalla Provincia in epoca successiva alla scadenza dei termini ex art 183 co 6 cpc per cui la sua produzione tardiva in giudizio è ammissibile.
Lo scrivente, divenuto assegnatario della causa, fissava l'udienza odierna del 27.11.25 per la decisione ex art 281 sexies cpc concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusionali.
Così ricostruiti i fatti salienti, preliminarmente osserva il Tribunale che l'eccezione di nullità del contratto inter partes stipulato in data 18.12.2009 non è meritevole di accoglimento.
Ai fini della individuazione della disciplina normativa vigente occorre far riferimento al provvedimento amministrativo di conferimento dell'incarico all'ing. avvenuto con la CP_1 determinazione dirigenziale n. 2910 del 20.12.2007; infatti in tale momento la P.A. ha definito il procedimento di scelta del professionista a cui conferire l'incarico di collaudatore;
la successiva convenzione del 18.12.09 rappresenta contratto in cui vengono stabiliti diritti ed obblighi delle parti ed i criteri di determinazione del compenso per l'incarico precedentemente già affidato.
Ai fini della valutazione della nullità del contratto, l'atto che interessa è la determinazione dirigenziale n. 2910 del 20.12.2007; occorre verificare se la commissione collaudatrice ivi nominata, e di cui ha fatto parte come Presidente l'ing fosse stata individuata secondo la disciplina normativa prevista dal CP_1
Codice degli Appalti vigente nel 2007, quello regolato con D. Lgs. n 163/06.
Ebbene, l'art 120 del Codice degli Appalti prevedeva che “
1. Per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento determina le modalità di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria.
2. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento disciplina il collaudo con modalita' ordinarie e semplificate, in conformita' a quanto previsto dal presente codice”.
Ancor più significativo era l'art 141 del medesimo codice che recitava “
4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessita' e all'importo degli stessi. Per le stazioni appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici, i tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accettata e certificata dal responsabile del procedimento. Possono far parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attivita' autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali”.
Nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo del Codice degli appalti, che avrebbe attuato l'art 141 sopra citato, le PP.AA. si avvalevano, per la nomina dei collaudatori, delle disposizioni del
Regolamento attuativo del Regolamento di attuazione della precedente legge quadro in materia di lavori pagina 10 di 16 pubblici dell'11 febbraio 1994, n. 109, ed in particolare dell'art 188 che ai commi da 5 a 13 così recitava: “5.
Nel caso dei lavori che richiedono l'apporto di piu' professionalita' diverse in ragione, della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo e' affidato ad una commissione composta da tre membri. La commissione puo' essere composta congiuntamente da soggetti appartenenti all'organico della stazione appaltante e da soggetti esterni. La stazione appaltante designa altresi' il membro della commissione che assume la funzione di presidente.
6. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo e' affidato anche il collaudo statico purche' essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla Legge. Per i lavori eseguiti in zone classificale come sismiche, il collaudo e' esteso alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche.
7. Ai fini del divieto di cui al comma 4, si intende per attivita' di controllo e vigilanza quella di cui all'articolo 16, comma 6 e all'articolo 30, comma 6 della Legge.
8. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni all'organico delle stazioni appaltanti sono istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, le Regioni e le Province autonome elenchi dei collaudatori.
9. Agli elenchi possono essere iscritti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione, distinti per specializzazione e competenza professionale, i soggetti in possesso dei requisiti fissati dal comma 2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono iscriversi gli elenchi anche se non iscritti ai relativi albi professionali. Le amministrazioni curano la tenuta degli elenchi a mezzo di apposite commissioni, costituite secondo le disposizioni vigenti presso ciascuna di esse. Gli elenchi dei collaudatori sono pubblici e sono aperti alla consultazione anche telematica. 10. Gli elenchi sono ripartiti in sezioni corrispondenti alle categorie di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici. Negli elenchi vengono progressivamente registrati tutti gli incarichi di collaudo conferiti.
11. Le stazioni appaltanti individuano, nell'ambito degli elenchi il professionista o i professionisti da incaricare, che siano in possesso dei requisiti specifici richiesti per l'intervento da collaudare e che abbiano conseguito la laurea: a) da almeno 10 anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore ad 5.000.000 di Euro, ovvero per lavori comprendenti strutture;
b) da almeno 5 anni per il collaudo di lavori di importo inferiore ad 1.000.000 di Euro. 12. Il soggetto che e' stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non puo' essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto e' stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa e' articolata su basi locali, il divieto e' limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti. 13. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli elenchi dei collaudatori devono essere predisposti entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore. In assenza dell'elenco, le stazioni appaltanti possono affidare discrezionalmente gli incarichi di collaudo a soggetti comunque in possesso dei requisiti prescritti e alle condizioni previste dal comma 12”.
La legge comunitaria n 62/2005 ha inciso sul testo dell'art 188 in commento abrogando i commi dall'ottavo all'undicesimo ma non ha previsto nuove modalità di scelta dei collaudatori e soprattutto ha lasciato in vigore il comma 13 che attribuisce ampia discrezionalità alla P.A. nella individuazione dei professionisti.
pagina 11 di 16 Pertanto, alla data del dicembre del 2007 la nomina dell'ing da parte della Provincia di CP_1
, nella terna dei collaudatori dell'opera, senza una procedura comparativa, era legittima secondo la Pt_1 legislazione vigente e non è stato eccepito e dimostrato dalla Provincia che l'odierno opposto non fosse iscritto negli elenchi di cui all'art 188 o che non possedesse la laurea in ingegneria da più di 10 anni o che non possedesse un curriculum che ne comprovasse l'elevata professionalità.
L'imposizione di una procedura comparativa per la scelta dei collaudatori verrà introdotta solo successivamente, e precisamente con l'art. 2, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 2008 che ha inserito nell'art 120 del codice degli appalti il comma 2-bis, in vigore dal 15.10.2008 secondo cui “Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza;
il provvedimento che affida
l'incarico a dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso dell'amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi;
nel caso di collaudo di lavori l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo 91.
Nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse”. L'art 91 a sua volta distingue tra appalti sopra la soglia dei 100.000 euro e quelli sotto-soglia e richiama per i primi alle procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente previste dal Codice degli Appalti pubblici.
In un passo della direttiva dell'Anac n 5/2009 richiamata da parte opponente si legge “In passato
l'incarico di collaudo veniva affidato in modo fiduciario ai funzionari interni dell'amministrazione, a dipendenti pubblici o a professionisti esterni sulla base di elenchi. L'affidamento esterno su base fiduciaria è stato eliminato a seguito delle censure mosse dalla Commissione europea, in relazione alla natura di servizio del collaudo, soggetto alle procedure ad evidenza pubblica per la scelta dell'affidatario dell'incarico. La Commissione europea ha infatti rilevato che tale attività rientra fra i servizi elencati nell'allegato IA della direttiva 92/50, ora allegato IIA della direttiva 2004/18, in particolare nella categoria
12 comprendente i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Il legislatore nazionale, a seguito della procedura
d'infrazione (cfr. sentenza della Corte di giustizia C.E. 21 febbraio 2008 C412-04), ha adeguato la disciplina interna ai rilievi formulati dalla Commissione europea con l'abrogazione, introdotta dalla legge n.62/2005 (legge comunitaria 2004). pagina 12 di 16 articolo 24, comma 8, dei commi 8-11 dell'articolo 188 del d.P.R. n.554/1999 recanti la previsione di elenchi dei collaudatori presso il Ministero dei lavori pubblici e le Regioni, nell'ambito dei quali le stazioni appaltanti potevano individuare il professionista cui affidare l'incarico di collaudo dei lavori pubblici. L'articolo 91, comma 8, del Codice, inoltre ha vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, etc. con ... "procedure diverse da quelle previste dal Codice " stesso. In considerazione di tale mutato orientamento l'Autorità con la delibera n. 82 del 2007 ed i pareri n. 65
e 102 del 2008 ha affermato che il collaudo di lavori pubblici rientra tra i servizi soggetti alla disciplina del Codice. Occorre anche rammentare che le disposizioni in materia di collaudo non sono derogabili dalle normative regionali, come stabilito dalla
Corte costituzionale con le sentenze n. 431/2007 e n. 411/2008. Esse attengono infatti alla fase inerente all'attività contrattuale della pubblica amministrazione, che agisce nell'esercizio della propria autonomia negoziale. Pertanto, la disciplina di tale fase, connotata dall'assenza di poteri autoritativi in capo al soggetto pubblico, è da ricondursi all'ambito dell'ordinamento civile, di spettanza esclusiva del legislatore statale. Si fa presente che nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni del d.P.R. n. 554/1999 (artt. 187-210), seppur nei limiti della compatibilità con il Codice come previsto all'articolo 253, comma 3 del Codice”.
Pertanto, l'Anac ha confermato la legittima prassi seguita in passato della nomina di collaudatori esterni tratti dagli elenchi istituiti ex art 188 DPR 554/99, ed ha confermato la vigenza di questo Decreto in attesa dell'emanando Regolamento di attuazione del nuovo codice degli appalti pubblici. I suoi precedenti pareri del 2007 e 2008 - in cui già equiparava il collaudo statico ai servizi soggetti alla disciplina de codice – non hanno valore legale;
la legge comunitaria 62/05, come visto, si è limitata ad espungere alcune disposizioni dall'art 188 ma non ha parificato ancora formalmente il servizio di collaudo agli altri descritti dagli artt 90 e 91; tale equiparazione, caldeggiata dalla Commissione europea, come ricordato nella determina dell'ANAC, è avvenuta formalmente solo con l'inserimento del citato comma 2 bis all'art 120 del
Codice degli Appalti, richiamato dall'art 216 del tanto atteso Regolamento di attuazione del medesimo codice avvenuto con D.P.R. promulgato il 5 ottobre 2010, n. 207.
In conclusione, alla data del 20 dicembre del 2007, quando veniva emessa la determinazione dirigenziale di nomina della terna di collaudatori esterni dell'opera, tra i quali figurava come Presidente
l'ing. il processo di parificazione del servizio di collaudo ai servizi come la progettazione e la CP_1 direzione dei lavori per i quali occorreva, per gli appalti sopra la soglia dei 100.000,00 euro, una procedura comparativa per la scelta del professionista privata ex art 91 del codice degli appalti, non era ancora ultimato. La nomina senza gara pubblica del come professionista esterno era legittima;
il contratto CP_1 non è quindi viziato da nullità ed il primo motivo di opposizione va pertanto rigettato.
Palesemente infondato è anche il secondo motivo di opposizione sulla mancanza di copertura finanziaria dell'impegno di spesa relativo al compenso da corrispondere al Infatti risulta dedotto CP_1 che a fronte di un'opera da collaudare di valore pari ad € 43.898.836,42 di cui € 13.265.231,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come risultante dal quadro di spesa del progetto approvato dalla pagina 13 di 16 Provincia con delibera di Giunta n. 490 del 10 giugno 2005 veniva stanziato nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione l'importo complessivo pari ad € 3.676.032,59 per “Spese tecniche e generali, attività preliminari, rilievi, collaudi, consulenza e supporto, pubblicità gara, iter autorizzativi, art. 18 legge 109/94 ecc.”.
Questa cifra totale era a copertura anche del compenso per i collaudatori. Lo dimostra la documentazione allegata il 15.01.2021 dal difensore dell'opposto afferente alle due determine di liquidazione dei compensi per gli altri componenti della commissione di collaudo presieduta dal CP_1
Costoro hanno inteso accettare la proposta transattiva formulata dalla e quindi sono Parte_1 stati subito liquidati mentre il ha preferito adire le vie legali incardinando l'odierno giudizio. La CP_1 liquidazione a favore dei due tecnici a latere della commissione dimostra che era stata stanziata la copertura finanziaria dei compensi per i collaudatori.
Anche il terzo motivo di opposizione, che attiene alla errata determinazione del compenso, risulta infondato e va rigettato perché non dimostrato.
L'opposto ha allegato con i docc. 19 e 20 il prospetto di liquidazione dei suoi compensi per i due appalti, fino all'esaurimento della sua attività a seguito della revoca dell'incarico, calcolata secondo le modalità previste nella convenzione del 2009 ed applicando anche la decurtazione del 20% sull'onorario.
Sul punto la provincia di si è limitata ad affermare che “il Settore Viabilità già nel maggio 2018 (all.4) Pt_1 quantificava le eventuali spettanze in favore dell'ing. in euro 120mila omnicomprensivi per il collaudo statico Controparte_1 in corso d'opera ed in euro 40mila omnicomprensivi per il collaudo tecnico amministrativo, ferma la necessità di ottenerne eventualmente copertura finanziaria ribadendo nel luglio 2018 (all.5) che alcune voci degli schemi di parcella si riferivano ad attività non svolte;
che gli incarichi conferiti erano stati svolti parzialmente in quanto per le rispettive attività non erano stati emessi i relativi certificati di collaudo sia statico che tecnico-amministrativo; che la revisione tecnico-contabile aveva evidenziato aspetti non rilevati dalla Commissione di collaudo”; ma detta eccezione è indeterminata non avendo specificato la quali attività nelle specifico non siano state svolte dall'ing In altri termini, secondo Parte_1 CP_1
l'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova spetta al debitore ex art 2697 co 2 c.c. dimostrare il fatto modificativo o estintivo della pretesa creditoria altrui;
nello specifico la provincia avrebbe dovuto indicare analiticamente quali voci del prospetto di liquidazione ex adverso prodotto non fossero dovuto perché il professionista non aveva svolta la relativa attività indicandone l'importo. L'eccezione così come formulata dalla provincia è generica ed indeterminata come detto.
L'ultimo motivo di opposizione, afferente agli interessi moratori, merita invece accoglimento. Nella convenzione contratto del 2009 si prevede (art 7) che si procederà alla liquidazione delle competenze dopo termine di 30 giorni dall'acquisizione al protocollo generale dell'Ente dei documenti fiscali emessi dai componenti la Commissione di collaudo, specificando che l'onorario sarà liquidato, secondo l'effettivo avanzamento dei lavori, previa presentazione della relativa fattura.
pagina 14 di 16 Come evincibile dalla documentazione contabile sottesa al decreto ingiuntivo opposto, l'ing. CP_1 ha emesso solo il 22 dicembre 2017 le fatture per i compensi dovuti e quindi gli interessi moratori vanno calcolati dal 22.01.2018. Il convenuto opposto eccepisce di aver inviato alla nel 2012 Parte_1 delle fatture pro forma, ma queste non hanno alcun valore fiscale.
E' notorio che la fattura proforma o preavviso di fattura viene emessa dai professionisti per anticipare al cliente il “conto” senza emettere fattura;
si tratta di un documento assimilabile a una fattura, ma privo di valore fiscale. La fattura proforma include esattamente tutti gli elementi di una fattura ordinaria, con l'unica differenza che ha una numerazione autonoma. Lo scopo è di fornire al cliente un documento riepilogativo con tutti i riferimenti della prestazione per richiedere il pagamento, ma senza dover anticipare l'IVA. Ai fini IVA, infatti, per le prestazioni rese, l'emissione della fattura avviene nel momento di effettuazione di un'operazione che per i professionisti coincide con il pagamento del corrispettivo a norma dall'articolo 6 comma 3 del DPR n 633/72 (in tal senso ex multis Cass. Sentenza n.
12913 del 21/05/2008).
Pertanto, per la sua natura, struttura e funzione, la fattura proforma può valere come diffida di pagamento per la interruzione dei termini di prescrizione del credito, ma non ha valore fiscale;
ed invece nella convenzione inter partes la liquidazione del compenso viene subordinata proprio all'emissione di regolare fattura da parte del professionista incaricato del collaudo. L'altra condizione a cui è subordinato il pagamento afferisce al conseguimento da parte della provincia del finanziamento ad opera della Regione
Campania. Sempre in base al criterio di riparto dell'onere della prova ex art 2697 co 2 c.c. sarebbe spettato all'Ente opponente dimostrare la data di erogazione del finanziamento regionale ovvero la mancata erogazione dello stesso. Sul punto in comparsa viene semplicemente dedotto che alla data del 2015 tale finanziamento non era ancora stato erogato, mentre nulla si deduce sul punto per gli anni successivi. Non avendo quindi la dedotto il fatto impeditivo della liquidazione del compenso alla data Parte_1 del 22.01.2018 il Tribunale riconosce gli interessi moratori da questo momento, in cui è maturato il diritto, fino al soddisfo.
In considerazione dell'accoglimento dell'ultimo motivo di opposizione, il decreto ingiuntivo viene revocato (e sostituito da sentenza di accertamento del credito e condanna della provincia opponente al pagamento della sorte capitale con interessi moratori dal 22.01.2018; ciò in applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore.
Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato” (Cass., Sentenza n. 21840 del 24/09/2013). pagina 15 di 16 La parte opponente va condannata infine alle spese di lite con applicazione di parametri leggermente superiori ai minimi tabellari (tenuto conto della semplicità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria) relativi allo scaglione di valore della causa individuabile dal decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del dr Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo Decreto Ingiuntivo n. 1871/2018 presentata dalla contro l'ing Parte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede: Controparte_1
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1871/2018;
2. accerta e dichiara che la è debitrice nei confronti dell'opposto per l'importo di € Parte_1
248.280,02;
3. per l'effetto condanna la al pagamento in favore dell'ing. della somma Parte_1 CP_1
248.280,02 oltre interessi di mora ex d lgs 231/02 e ss mm sulla sorte capitale dal 22.01.2018 fino al soddisfo;
4. Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, che si liquidano in euro 13.000,00 per compenso professionale, rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
così deciso in Salerno,
27.11.2025
Il Giudice
Dr. Gustavo Danise
pagina 16 di 16