Cass. civ., sez. III, sentenza 10/09/1999, n. 9608
CASS
Sentenza 10 settembre 1999

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Qualora il contratto di assicurazione contro l'incendio configuri l'instaurazione di un procedimento penale nei confronti dell'assicurato riguardo all'evento coperto dall'assicurazione come condizione sospensiva dell'esercizio del diritto all'indennità (al fine di garantire l'operatività dell'esclusione della copertura assicurativa per i sinistri causati da dolo o colpa grave dell'assicurato stesso), la pendenza del processo penale impedisce l'inizio del decorso del termine di prescrizione, a norma dell'art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/09/1999, n. 9608
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9608
    Data del deposito : 10 settembre 1999

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