Sentenza 10 settembre 1999
Massime • 1
Qualora il contratto di assicurazione contro l'incendio configuri l'instaurazione di un procedimento penale nei confronti dell'assicurato riguardo all'evento coperto dall'assicurazione come condizione sospensiva dell'esercizio del diritto all'indennità (al fine di garantire l'operatività dell'esclusione della copertura assicurativa per i sinistri causati da dolo o colpa grave dell'assicurato stesso), la pendenza del processo penale impedisce l'inizio del decorso del termine di prescrizione, a norma dell'art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/09/1999, n. 9608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9608 |
| Data del deposito : | 10 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Rel. Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IMMOBILIARE STELA S.n.c. di AT EP e EA BE con sede in Somma Lombardo, ROSAPLAST S.n.c. di AT EP e PA con sede in Somma Lombardo in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, SA US, SA LE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA A.GENOVESI 3, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO MERLINO, che li difende anche disgiuntamente agli avvocati CLAUDIO PULLI, DARIO PULLI, SALVATORE PULLI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ASSITALIA SPA, HELVETIA ASSIC SPA, SCHWEIZ ASSIC SPA, INTERCONTINENTALE ASSIC SPA, REALE MUTUA ASSIC SPA;
- intimati -
e sul 2 ricorso n 11454/97 proposto da:
ASSITALIA SPA, con sede in Roma, in persona dell'Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GUIDO D'AREZZO 2, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE IANNOTTA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IMM STELA DI SA US & CA, ROSAPLAST DI SA US & LE,
- intimati -
e sul 3 ricorso n 12859/97 proposto da:
WINTERTHUR ASSICURAZIONI SPA, quale società incorporante per fusione della NE Assicurazioni Spa e quale società incorporante per fusione della Schweiz Assicurazioni SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GUIDO D'AREZZO 2, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE IANNOTTA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SNC ROSAPLAST DI SA US & LE;
- intimata -
e sul 4 ricorso n 12860/97 proposto da:
HELVETIA ASSIC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GUIDO D'AREZZO 2, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE IANNOTTA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SNC ROSAPLAST DI SA US & LE;
- intimata -
e sul 5 ricorso n 12861/97 proposto da:
REALE MUTUA ASSIC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GUIDO D'AREZZO 2, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE IANNOTTA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SNC ROSAPLAST DI SA US & LE;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2379/96 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 29/05/96 e depositata il 30/07/96 (R.G. 601/92+602/92);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito l'Avvocato Salvatore PULLI;
udito l'Avvocato Salvatore IANNOTTA;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con polizza n. 51/17/177918 la RE LA s.n.c. assicurava contro l'incendio, l'esplosione, il fulmine, lo scoppio il fabbricato di sua proprietà sito in Travedona Monate, strada per Brebbia n. 32, per la durata di anni 10 (dal 12.10.1978 al 12.10.1988) con le Assicurazioni d'Italia, per l'importo di L. 40.000.000. Con successiva polizza n. 51/17/183446, sostitutiva della precedente, il capitale assicurato veniva elevato a L. 70.000.000 e, ferme restando le altre condizioni, la durata dell'assicurazione differita al 12 ottobre 1989.
Con altra polizza n. 51/17/184122, rettificata ed integrata dalla polizza n. 17/177944, la s.n.c. LA dei fratelli EP e PA AT, affittuaria dell'immobile, acquisiva diversa ed autonoma copertura co-assicurativa dall'LI (delegataria), dalla Assicurazioni VE s.p.a., dalla Schweiz Assicurazioni s.p.a., dalla NE Assicurazioni s.p.a. e dalla Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. (coassicuratrici) per i danni da incendio ai macchinari ed alle attrezzature esistenti nel fabbricato condotto in locazione, per un massimale di L. 200.000.000. In data 24 settembre 1982 si verificava l'incendio del fabbricato di proprietà dell'RE LA in dipendenza del quale la stessa rivendicava dall'LI un indennizzo pari a L. 30.000.000 e la LA un indennizzo dall'LI e dalle coassicuratrici, per i danni alle attrezzature ed ai macchinari, di L. 112.200.000.
Con atti di citazione in data 16 dicembre 1987 la RE LA s.n.c. e la LA s.n.c. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano le anzidette compagnie assicuratrici, per quanto di loro rispettiva ragione, chiedendone la condanna al pagamento delle indennità rivendicate.
Instauratosi il contraddittorio con la regolare costituzione delle convenute società assicuratrici e riuniti i procedimenti, l'adito Tribunale, accogliendo l'eccezione di prescrizione ex art. 2952 cod.civ., sollevata dalle società convenute, rigettava le domande attrici e condannava la RE LA e la LA alla rifusione delle spese processuali.
Avverso tale decisione proponeva gravame la RE LA chiedendone la totale riforma con la condanna dell'LI al pagamento in suo favore dell'indennizzo di L. 30.000.000, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno ex art. 1224 comma 2 cod.civ. a decorrere dalla data del sinistro.
L'LI resisteva e proponeva a sua volta impugnazione incidentale condizionata all'accoglimento del gravame in ordine alla maturazione e/o operatività del termine di prescrizione di cui all'art. 2952 cod.civ. con la richiesta che, in siffatta ipotesi, venisse accertata e dichiarata l'inoperatività della garanzia assicurativa ex art. 2 lett. c) delle condizioni speciali di polizza.
Anche la LA proponeva autonomo appello chiedendo la condanna delle società coassicuratrici al pagamento dell'indennità rivendicata, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno ex art.1224 comma 2 cod.civ., ripartita tra esse società in ragione delle quote assicurate.
A parte la Reale Mutua, che restava contumace, tutte le società assicuratrici si costituivano in giudizio concludendo per la reiezione dell'appello e, subordinatamente al suo accoglimento, chiedendo il rigetto della domanda avanzata dalla LA per 'inoperatività della garanzia assicurativa ex art. 2 lett. c) delle condizioni speciali di polizza.
Riuniti i giudizi ex art. 335 c.p.c. la Corte d'Appello di Milano, con sentenza in data 29 maggio - 30 luglio 1996, respingeva i gravami, principali ed incidentale, e condannava le appellanti principali, in solido, al pagamento delle ulteriori spese processuali. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso la RE LA, la s.n.c. LA nonché, in proprio, AT EP e AT PA affidandone l'accoglimento a quattro motivi. Resistono con distinti controricorsi, proponendo a loro volta ricorsi incidentali condizionati articolati in un solo motivo, la LI Le Assicurazioni d'Italia, l'VE Assicurazioni, la TE Assicurazioni s.p.a. (incorporante per fusione della NE Assicurazioni e della Schweiz Assicurazioni) e la Società Reale Mutua di Assicurazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente disposta, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei vari ricorsi avverso la stessa sentenza. Con il primo mezzo i ricorrenti principali, deducendo "violazione ed erronea applicazione degli artt. 131 nn. 3, 4 e 5, 118 disp. Att., 161, 162 e 360 c.p.c. in relazione agli artt. 366, 383, 384 e 385 c.p.c." lamentano: a) che le generalità del procuratore domiciliatario dell'LI avv. Daniela Pedroni Cola da Milano siano state erroneamente indicate in sentenza (come Avv. Danilo Pedroni Cola); b) che sia stata omessa la trascrizione delle conclusioni precisate, all'udienza all'uopo predisposta, dalla RE LA;
c) che sussista contraddittorietà e difformità tra il dispositivo della sentenza e la motivazione (in quanto, mentre in motivazione si da per accolto il motivo di appello relativo alla mancata maturazione dei termini di prescrizione del diritto all'indennizzo e per rigettata la riproposta eccezione di carenza di legittimazione attiva della RE LA, il dispositivo si limita a parlare di rigetto dell'impugnazione, finendo in tal modo per essere totalmente confermativo della sentenza di primo grado); d) che sia stata pretermessa ogni decisione sulle richieste formulate dalla RE LA. E sostengono che i denunciati vizi comporterebbero la nullità dell'impugnata sentenza.
Il motivo è infondato.
In ordine al primo rilievo va osservato che, come è pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra le tante: Cass. 93/130 11;
Cass. 93/85 24 e Cass. 84/11 72) l'omessa o erronea indicazione del nome del difensore, purché lo stesso risulti negli atti processuali precedenti, non è motivo di nullità della sentenza.
Nella specie l'esatto nome del difensore dell'LI -Avv. Daniela Pedroni Cola di Milano- è contenuto nella pagina 2 della stessa sentenza laddove lo stesso è indicato come difensore delle appellate LI, VE Assicurazioni, Schweiz Assicurazioni e NE Assicurazioni nella causa riunita n. 601/92. Si è trattato quindi di errore facilmente rilevabile anche in considerazione della identità della procura -i cui estremi vengono indicati in sentenza- conferita nei due giudizi riuniti al predetto difensore.
Riguardo al secondo rilievo va precisato che costituisce ius receptum (v. Cass. 96/63 29; Cass. 90/80 47 e Cass. 89/3869) che le conclusioni delle parti, trovando la loro manifestazione costitutiva in un documento diverso dalla sentenza, possono anche non essere in essa trascritte, purché naturalmente di esse il giudice dimostri di aver tenuto conto. E nel caso che ci occupa non è nemmeno dedotto che il giudice del merito non abbia portato il proprio esame sul contenuto delle conclusioni delle parti.
L'attenta ed approfondita lettura della motivazione della sentenza consente poi di escludere in maniera categorica la discrasia prospettata nel terzo rilievo.
Ed invero la Corte d'Appello, dopo aver negato che il diritto degli assicurati si fosse estinto per la sopravvenuta prescrizione annuale, ha affermato l'inoperatività della garanzia assicurativa ex art. 2 lett. c) delle condizioni generali di polizza per il fatto, accertato in sede penale con sentenza irrevocabile, che l'incendio era stato determinato da comportamento gravemente colposo di PA AT, socio della LA S.n.c. La statuizione di rigetto delle impugnazioni della LA s.n.c. e della LA va dunque ricollegata a tale motivazione e non a quella afferente la prescrizione ex art. 2952 cod.civ. del diritto delle ricorrenti al pagamento delle indennità.
Ed è di tutta evidenza altresì che sul contenuto di tale statuizione non poteva minimamente incidere la pronuncia - contenuta in premessa- di rigetto della riproposta eccezione di carenza di legittimazione attiva della RE LA.
Quanto all'ultimo rilievo non può non osservarsi che trattasi di censura caratterizzata da estrema genericità ed assolutamente priva della benché minima indicazione delle presunte richieste formulate dalla RE LA che sarebbero state pretermesse. Come tale insuscettibile di accoglimento.
Con il secondo mezzo, denunciando "violazione ed erronea applicazione degli artt. 1882 - 1905 - 1908 e 1917 c.c. e dell'art. 1218 stesso codice (per inadempienza contrattuale) in relazione agli artt. 366-383 e 385 c.p.c. "la RE LA sostiene che la Corte distrettuale sarebbe incorsa in error in iudicando per avere escluso dalla garanzia assicurativa essa società per la colpa grave di PA AT, soggetto completamente estraneo a qualsiasi rapporto con la stessa che all'epoca dell'incendio aveva come propri soci soltanto AT EP e EA BE.
Nè alcun collegamento, aggiunge, esisteva con il rapporto assicurativo facente capo alla LA trattandosi di due rapporti assolutamente autonomi onde l'eventuale condotta colposa di PA AT non poteva refluire sulla LA.
Il motivo è fondato.
La Corte d'Appello, nel richiamare l'art. 2 lett. c) delle condizioni generali di polizza a tenore del quale sono escluse dal risarcimento i danni da incendio "determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato o delle persone di cui deve rispondere a norma ...", -certamente applicabile alla LA s.n.c. per essere PA AT, ritenuto responsabile del reato di incendio colposo, uno dei soci di detta società- non ha minimamente chiarito come ed a quale titolo l'esclusione della garanzia andasse estesa alla RE LA.
E poiché PA AT non risulta assolutamente collegato alla RE LA ne' per altro verso è minimamente prospettata una interdipendenza tra i due rapporti assicurativi, deve convenirsi che la Corte di merito, nell'escludere l'anzidetta società dalla garanzia assicurativa, è incorsa nel denunciato error in iudicando. Con il terzo mezzo, relativo invece alla LA, viene dedotta "violazione ed erronea applicazione degli artt. 1882-1892 c.c., dell'art. 43 c.p. in relazione agli artt. 366-383-384 e 385 c.p.c." sostenendosi che la colpa cosciente individuata nella sentenza penale di condanna come elemento soggettivo del reato di incendio colposo accertato a carico di PA AT non integrava la colpa grave prevista in sede civile;
che la situazione di fatto all'atto dell'incendio era identica a quella esistente al momento della sottoscrizione della polizza, situazione che la società assicuratrice aveva ben potuto valutare, assumendo, senza muovere rilievo alcuno, il relativo rischio;
che non era stata proposta alcuna impugnazione del contratto facendosi carico ad essa assicurata di dichiarazioni inesatte o reticenti;
che, a maggior conferma, appena un anno dopo la polizza era stata rinnovata con l'assunzione da parte delle società assicuratrici di un rischio più ampio.
Il motivo è infondato.
Esaminando identici rilievi la Corte distrettuale ha compiutamente richiamato la motivazione della sentenza (di rigetto del ricorso) resa dalla Cassazione penale il 18.4.1988, secondo cui "i dati di palese negligenza, imprudenza ed imperizia del prevenuto sono stati correttamente individuati dai giudici di merito nell'avere il ricorrente raccolto un imponente quantitativo di materiale infiammabile, in ambienti sforniti di un efficiente impianto idrico di emergenza omettendo, inoltre, di assumere le prescritte cautele antincendio dalla legge imposte (D.P.R. 47/55) ed omettendo, altresì di segnalare al locale comando dei vigili del fuoco l'indole dell'attività da lui intrapresa (D.M. 16.12.1982) sono tali da integrare una colpa con previsione dell'evento, ovverosia una colpa cosciente nella quale l'evento è previsto", concludendo che, civilisticamente, essa integra gli estremi della "colpa grave". E tale conclusione, risultando assistita da ampia, coerente ed adeguata motivazione, assolutamente immune da vizi logici e/o giuridici, è insuscettibile di censura in questa sede. Quanto poi al rilievo che gli stessi elementi siano stati posti a base della pronuncia di colpevolezza di PA AT espressa dal giudice penale deve osservarsi che esso è semmai rafforzativo della statuizione del giudice civile non essendo dato cogliere, per altro, come e sotto che profilo la "colpa cosciente" (di cui all'art. 43 c.p.) -integrante la più grave forma di colpa in quanto posta ai confini del dolo- non costituisca in sede civile un'ipotesi di "colpa grave".
E tanto è ancor più da affermarsi in considerazione della presenza e vincolatività probatoria assegnata -secondo quanto affermato dalla Corte d'Appello (che proprio da ciò ha tratto la convinzione che il termine prescrizionale del diritto all'indennità non fosse prescritto) -dalle parti all'accertamento giurisdizionale penale. Le altre argomentazioni in tema di annullabilità del contratto di assicurazione ex art. 1892 c.c. sono poi completamente estranee al thema decidendum, come lo sono i rilievi, per altro già esaminati e disattesi dai Giudici del merito, in ordine all'insussistenza di modifiche della situazione di fatto all'atto della stipula del contratto ed al momento dell'incendio, alla valutazione del rischio ed al rinnovo della polizza.
L'esame dell'unico motivo dell'impugnazione incidentale -al quale deve procedersi dato l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale al quale era subordinato- precede su un piano logico quello del quarto motivo dello stesso.
Con detto mezzo le società resistenti, deducendo "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod.civ. e dei criteri ermeneutici che presiedono l'interpretazione e la delimitazione della portata di clausola contrattuale (art. 360 n. 3 cod.proc.civ.) -nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e peraltro rilevabile d'ufficio (art. 360 cod.proc.civ.", si dolgono che i Giudici di secondo grado abbiano affermato che la disposizione contenuta nell'art. 35 delle condizioni generali individui nella pendenza del procedimento penale incardinato nei confronti dell'assicurato una condizione sospensiva dell'esercizio del diritto all'indennità con il conseguente differimento, ex art. 2935 cod.civ. alla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, della decorrenza iniziale della prescrizione.
Tale disposizione, sostengono, aveva invece il limitato effetto di subordinare il pagamento dell'indennità alla dimostrazione da parte dell'assicurato che non ricorreva alcuno dei casi previsti dall'art. 2 lett. c), ossia che l'evento dannoso non era stato determinato da suo fatto doloso o gravemente colposo. Essa aveva cioè una diretta e circoscritta rilevanza nell'ambito della disciplina dell'onere della prova e non affrancava l'assicurato dall'onere di porre in essere, nel periodo di pendenza del procedimento penale, atti interruttivi del termine prescrizionale annuale previsto dall'art. 2952 cod.civ. Il motivo è infondato e va disatteso. Come esattamente osservato dalla Corte distrettuale la pendenza del processo penale si configura come condizione sospensiva dell'esercizio del diritto all'indennità ed impedisce l'inizio del decorso del termine di prescrizione (cfr. Cass. 24.2.1992 n. 2264). Tanto in considerazione del fatto che, secondo il chiaro disposto dell'art. 2935 cod.civ. che disciplina la decorrenza della prescrizione "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".
Nella specie il diritto all'indennità poteva essere fatto valere solo dal momento in cui l'assicurato era nelle condizioni di dimostrare che il fatto generatore del danno non si era verificato per dolo o colpa grave a lui riferibili cioè dal passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento di AT PA dal reato di incendio colposo ascrittogli.
Non si trattava di semplice questione di prova ma di condizione sospensiva dell'esercizio del diritto all'indennità assicurativa. Il quarto motivo dell'impugnazione principale con il quale si sostiene, con espressioni in verità non molto comprensibili, che le esposte censure "tengono altresì per acquisita la mancata decorrenza della prescrizione interrotta dalle numerose lettere e telegrammi di costituzione in mora, oltreché dalla pendenza del procedimento penale, fatta salva la conferma della futura pronuncia" risulta chiaramente assorbito.
Il ricorso principale va pertanto, limitatamente al secondo motivo, accolto e l'impugnata sentenza cassata per quanto di ragione e rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano.
Il primo, il secondo motivo del ricorso principale ed i ricorsi incidentali condizionati vanno rigettati.
Il quarto motivo del ricorso principale va dichiarata assorbito.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta gli altri motivi ed i ricorsi incidentali, cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 30.3.1999.