Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 634
CASS
Sentenza 17 gennaio 2003

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Massime1

Gli accessori pertinenziali di un bene immobile devono ritenersi compresi nel suo trasferimento, anche nel caso di mancata indicazione nell'atto di compravendita, essendo necessaria un'espressa volontà contraria per escluderli (nella fattispecie si lamentava la mancata menzione, nell'atto di ratifica della promessa di vendita del rappresentante senza poteri, della cantinola e del box dell'unità immobiliare oggetto del preliminare di vendita).

Commentari2

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    Studiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 6 aprile 2023

    Anzitutto, è bene premettere che un bene immobile è costituito non solo dalla sua struttura essenziale, bensì anche da altri beni, distinti dall'immobile stesso, quali le “pertinenze” definite dall'art. 817 c.c. come “cose destinate in modo durevole al servizio o all'ornamento di un'altra cosa”. Ed invero, la giurisprudenza è costante nell'affermare che “il rapporto pertinenziale tra due cose ex art. 817 c.c. presuppone la destinazione in modo durevole di una cosa a servizio od ornamento di un'altra”. Ebbene, tra le principali pertinenze di un immobile rientrano nella categoria catastale C/2, magazzini e locali di deposito, cantine, soffitti, solai, nella categoria C/6, stalle, scuderie, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 634
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 634
Data del deposito : 17 gennaio 2003

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