Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/1997, n. 139
CASS
Sentenza 14 novembre 1997

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Il certificato di abitabilità' si rende necessario in tutti i casi di utilizzo di una nuova costruzione, anche se costituente solo ampliamento di un fabbricato preesistente. Sussiste anche in tale caso l'esigenza di un accertamento preventivo dell'inesistenza di cause di insalubrità e della conformità della costruzione agli strumenti urbanistici vigenti. Nè esclude la illiceità penale della condotta la saltuaria utilizzazione dell'immobile, in quanto l'esigenza di tutela degli interessi igienico-sanitari ed urbanistici comporta che il fabbricato non debba essere abitato, neppure per un brevissimo periodo di tempo, prima del conseguimento dell'abilitazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/1997, n. 139
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 139
    Data del deposito : 14 novembre 1997

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