Sentenza 14 novembre 1997
Massime • 1
Il certificato di abitabilità' si rende necessario in tutti i casi di utilizzo di una nuova costruzione, anche se costituente solo ampliamento di un fabbricato preesistente. Sussiste anche in tale caso l'esigenza di un accertamento preventivo dell'inesistenza di cause di insalubrità e della conformità della costruzione agli strumenti urbanistici vigenti. Nè esclude la illiceità penale della condotta la saltuaria utilizzazione dell'immobile, in quanto l'esigenza di tutela degli interessi igienico-sanitari ed urbanistici comporta che il fabbricato non debba essere abitato, neppure per un brevissimo periodo di tempo, prima del conseguimento dell'abilitazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/1997, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 14 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Gaetano Tridico Presidente del 14/11/1997
1. Dott. Vincenzo Accattatis Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere N.2935
3. Dott. Alfredo Teresi Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
4. Dott. Salvatore Salvago Consigliere N.33976/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull'impugnazione proposta da CO LE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del Pretore di Foggia in Orta Nova in data 27.09.1996 con cui è stato condannato alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'art. 221 T.U. leggi sanitarie;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita nella pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. Vincenzo Geraci, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore, avv. Enrico Falcolini, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
osserva
Con sentenza in data 27.09.1966 il Pretore di Foggia in Orta Nova condannava CO LE alla pena dell'ammenda per avere abitato un appartamento senza licenza di abitabilità del sindaco. L'imputato proponeva appello e la Corte di Appello di Bari trasmetteva gli atti a questa Corte al sensi dell'art. 568 n. 5 c.p.p. Deduceva il CO che le opere eseguite erano lavatoi e stenditoi costituenti volumi tecnici cui non e poteva essere applicata la normativa del T.U. delle leggi sanitarie sia perché la loro utilizzazione era sporadica sia perché la licenza ottenuta per la parte principale dell'edificio produceva effetti anche sulle parti accessorie.
Prevedendo la normativa sul condono edilizio l'estinzione anche del reato di cui all'art. 221 T.U. citato, andava emessa la consequenziale declaratoria, cessando la permanenza del reato alla data dell'accertamento.
Il reato non poteva configurarsi, mancando la prova del l'insalubrità.
Chiedeva di essere assolto e, in subordine, declaratoria di estinzione del reato per oblazione.
Il ricorso è infondato.
In materia di certificazione abilitativa, sussiste l'obbligo, penalmente sanzionato dall'art. 221 T.U. I. p. s., e, di unirsi della prescritta autorizzazione prima di destinare un fabbricato o parte di esso ad abitazione (tra le tante, Sez. III RV. 204353). Nel concetto di abitazione rientrano tutti i locali che siano soggetti alla frequentazione dell'uomo (Sez. III, 19.05.1986) e, quindi, anche quelli originariamente previsti nel progetto allegato alla concessione edilizia del CO.
È stato accertato, con congrua ed Incensurabile motivazione, che egli ha ampliato un appartamento trasformando il progettato lavatoio in una zona abitativa adibita a cucina e camera da letto, sicché sussiste il reato de quo, essendo necessario il certificato di abitabilità in tutti i casi di utilizzo di una nuova costruzione, anche costituente ampliamento di un fabbricato preesistente, per l'esigenza di un accertamento preventivo dell'inesistenza di cause d'insalubrità e della conformità della costruzione agli strumenti urbanistici vigenti.
È pure erronea l'asserzione che la saltuaria utilizzazione escluda l'illiceità penale della condotta, comportando le esigenze di tutela degli interessi igienico - sanitari ed urbanistico che il fabbricato non debba essere abitato, neanche per un brevissimo periodo di tempo, prima del conseguimento dell'abilitazione.
Infine, l'oblazione non può essere applicata al reato previsto dall'art. 221 T.U. leggi sanitarie in corso di consumazione al momento della contestazione, in quanto, senza il conseguimento della licenza e senza la cessazione dell'utilizzazione dell'immobile a fini abitativi, non si può dichiarare estinto un reato permanente che continua (Sez. III 19.01.1994 n. 442), sicché correttamente è stato affermato, nella specie, che, essendosi protratta la condotta illecita oltre il termine stabilito dalle norme sul condono edilizio, l'oblazione, efficace per i reati urbanistici, non poteva estinguere quello previsto dal T.U, citato.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 14 novembre 1997. Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 1998