Sentenza 2 ottobre 2013
Massime • 1
In caso di confisca ordinata con sentenza, contro il decreto o l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che abbia rigettato l'istanza promossa dal terzo estraneo al reato ed interessato alla restituzione del bene, è esperibile direttamente ricorso per cassazione. (In motivazione la S.C. ha distinto tale fattispecie dall'ipotesi in cui la confisca sia disposta dal giudice dell'esecuzione, la cui ordinanza è reclamabile mediante opposizione, davanti alla stesso giudice, ai sensi dell'art.667, comma quarto, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2013, n. 47473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47473 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 02/10/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 1800
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 1975/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN RO N. IL 28/09/1975;
avverso l'ordinanza n. 311/2005 TRIB. SEZ. DIST. di CASARANO, del 27/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
lette le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante poiché qualificata l'impugnazione come opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, sia disposta la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza del 27 giugno 2012, il Tribunale di Lecce - sezione distaccata di Casarano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca della confisca di immobili disposta con sentenza dello stesso Tribunale del 22 novembre 2007, confermata con sentenza della Corte d'appello di Lecce del 1 febbraio 2010. Il Tribunale ha rilevato, in particolare, che il ricorrente non aveva prodotto ne' la scrittura privata del 30 marzo 2000, ne' l'ordinanza traslativa del Tribunale del 24 febbraio 2011, dalle quali sarebbe risultato, a suo dire, il trasferimento a lui della proprietà del bene confiscato.
2. - Avverso il provvedimento l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, rilevando di avere acquistato l'immobile oggetto di lottizzazione abusiva e di conseguente confisca quale terzo di buona fede estraneo alla commissione del reato, a seguito di ordinanza con effetto costitutivo pronunciata in sede civile dal Tribunale, in conseguenza dell'inadempimento di un contratto preliminare precedentemente stipulato. Il ricorrente lamenta, in primo luogo, di avere prodotto in giudizio la scrittura privata del 30 marzo 2000 recante il contratto preliminare e l'ordinanza traslativa del 24 febbraio 2011 e che tali documenti non sarebbero stati inseriti dalla cancelleria nel fascicolo a disposizione del giudice.
Nel merito, evidenzia la propria buona fede, che sarebbe desumibile proprio dal fatto di avere ottenuto la proprietà del bene tramite provvedimento giurisdizionale.
Tali rilievi sono ribaditi nella memoria depositata in prossimità della camera di consiglio davanti a questa Corte.
3. - Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali chiede che, qualificata l'impugnazione come opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, gli atti siano trasmessi al Tribunale quale giudice dell'esecuzione. Sostiene, in particolare, il pubblico ministero che il ricorso deve essere riqualificato come opposizione in sede di esecuzione, sul rilievo che contro il provvedimento emesso in materia di confisca è dato lo specifico mezzo di reclamo rappresentato dall'opposizione ex art. 666 cod. proc. pen., perché altrimenti si priverebbe la parte della possibilità di far valere compiutamente le doglianze di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. - Preliminarmente deve essere rigettata la richiesta del Procuratore generale di riqualificazione dell'impugnazione come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4 e conseguente trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione. Secondo il costante orientamento di questa Corte, il combinato disposto dell'art. 676 c.p.p., comma 1, e art. 667 c.p.p., comma 4, impone di ritenere che, contro il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione in materia di confisca, è dato lo specifico mezzo di reclamo costituito dall'opposizione ex art. 666 cod. proc. pen., perché altrimenti si priverebbe la parte della possibilità di far valere compiutamente le doglianze di merito (ex plurimis, sez. 1, 28 febbraio 2012, n. 11770, rv. 252572; sez. 6, 22 settembre 2010, n. 35408, rv. 248634; sez. 5, 26 maggio 2009, n. 37134, rv 245130). Nondimeno tale orientamento si riferisce al caso in cui la confisca è stata disposta dal giudice dell'esecuzione e non al caso in cui al giudice dell'esecuzione si è chiesto di provvedere su una confisca già ordinata con sentenza. In tale ultimo caso, infatti, il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art. 666 cod. proc. pen., pronunciando decreto, nell'ipotesi di cui al comma 2 dello stesso articolo, pronunciando ordinanza, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, negli altri casi. Sia contro l'ordinanza sia contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione, secondo quanto previsto, rispettivamente, dai richiamati commi 2 e 6. Ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie, in cui: l'ordine di confisca è contenuto nella sentenza pronunciata a carico di soggetti diversi dall'odierno ricorrente;
il giudice dell'esecuzione ha, con ordinanza emanata ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 6, rigettato l'incidente di esecuzione;
l'interessato ha, sempre ai sensi dell'art. 666, comma 6, richiamato, proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza.
5. - Il ricorso per cassazione è inammissibile.
Il Giudice dell'esecuzione evidenzia che gli argomenti addotti dal ricorrente a sostegno della pretesa buona fede nell'acquisto della proprietà dell'immobile oggetto di confisca sono limitati all'affermazione di esserne divenuto proprietario in forza di provvedimento giudiziale. Evidenzia, altresì, che, contrariamente a quanto sostenuto dallo stesso ricorrente, non sono stati prodotti il contratto preliminare del 30 marzo 2000 ne' l'ordinanza traslativa emessa dal Tribunale civile il 24 febbraio 2011. Nel contestare tale ultima affermazione, il ricorrente sostiene che i documenti erano stati prodotti in allegato all'istanza e che la cancelleria aveva omesso di inserirli nel fascicolo. Trattasi, all'evidenza, di un'affermazione del tutto sfornita di prova, che non trova riscontro neanche nella produzione documentale effettuata di fronte a questa Corte. Tale produzione ha, infatti, per oggetto le compie dell'atto di vendita e dell'ordinanza traslativa, nonché una nuova copia conforme rilasciata dalla cancelleria dell'ordinanza traslativa, dalle quali non si evince che le stesse fossero state depositate in sede di incidente di esecuzione. Nè l'avvenuto deposito può essere desunto dal semplice fatto che nell'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione tali documenti fossero indicati, ben potendo darsi il caso della mera indicazione formale di documenti poi effettivamente non prodotti. Correttamente, dunque, il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'opposizione, sostanzialmente ritenendo che la stessa fosse formulata in modo non sufficientemente specifico, perché basata sull'affermazione, neanche suffragata da idonea documentazione relativa ai modi, ai tempi e alle circostanze, della sussistenza di una buona fede derivante dal fatto che il terzo era divenuto proprietario in forza di provvedimento giurisdizionale. Nel fare ciò, del resto, il Tribunale ha dato applicazione al costante orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di reati edilizi, la confisca di un immobile abusivamente lottizzato può essere disposta anche nei confronti del terzo acquirente, qualora nei suoi confronti siano riscontrabili quantomeno profili di colpa per non aver assunto le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici (ex plurimis, sez. 3, 6 marzo 2013, n. 15987, rv. 255416). Più in particolare, si è precisato che, per affermare l'esistenza della buona fede del terzo acquirente di immobile abusivamente lottizzato, quale presupposto di esclusione di operatività della confisca, è necessario procedere all'esame specifico dell'atto traslativo e della documentazione ad esso allegata, in una corretta prospettiva di verifica dell'esistenza di un'aspettativa di esattezza giuridica dei provvedimenti amministrativi su cui il privato possa fare affidamento (sez. 3, 28 febbraio 2013, n. 15981, rv. 254987). 6. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2013