Sentenza 7 marzo 2014
Massime • 2
Ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, è necessario l'esercizio della violenza fisica o morale o la prospettazione di un male ingiusto, il cui verificarsi dipende dall'iniziativa dell'agente, sicchè esula dal reato in questione la condotta meramente omissiva tenuta in relazione ad una richiesta altrui, anche quando la stessa si risolva in una forma passiva di mancata cooperazione al conseguimento del risultato voluto dal richiedente. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che integrasse il delitto di violenza privata la mancata consegna delle nuove chiavi dell'abitazione familiare da parte del marito alla moglie, con cui in precedenza era stata concordata la sostituzione della serratura).
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale la condotta di colui che ottenga la iscrizione nelle liste anagrafiche comunali dichiarando falsamente, prima, in allegato alla richiesta indirizzata agli uffici dello stato civile di aver trasferito la propria residenza nel comune in questione, e, successivamente, in sede di verifica da parte dei vigili urbani, di abitare insieme alla propria famiglia nel luogo indicato, a nulla rilevando, ai fini della affermazione della responsabilità del privato, la circostanza che il "deceptus" sia tenuto e possa effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2014, n. 15651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15651 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 07/03/2014
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 699
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 50112/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.G. N. IL (IS) ;
avverso la sentenza n. 3387/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del 15/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Carmine Stabile, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena;
rigetto nel resto del ricorso. - Udito, per la parte civile, l'avv. Scialla Luigi, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o il suo rigetto. - Udito, per l'imputato, l'avv. Peluso Carmelo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 15/12/2011, in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale, sezione distaccata di Mascalucia, ha condannato, su appello del Pubblico Ministero e della parte civile, C.G. a pena di giustizia per il reato di violenza privata (art. 610 c.p.), per aver sostituito le serrature dell'abitazione coniugale sita in (IS) ed essersi rifiutato di consegnare copia delle nuove chiavi al coniuge non legalmente separato (capo B). Inoltre, perché, richiedendo, in data 24 maggio 2005, l'iscrizione nelle liste anagrafiche del comune di (IS) per sè, per la moglie e i due figli minori, accompagnando detta richiesta con la dichiarazione di essere residente nel comune suddetto, in XXXXXXXX, e dichiarando - falsamente - ai vigili urbani di (IS) , all'atto del controllo (in data 1/6/2005), di abitare, insieme alla propria famiglia, nel luogo suddetto, determinava i vigili ad attestare la veridicità di tale circostanza e l'ufficiale d'anagrafe a disporre l'iscrizione del nucleo familiare nell'anagrafe comunale di (IS) (artt. 48 e 479 c.p.: capo C).
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. Carmelo Peluso, con cinque motivi.
2.1. Col primo di duole della mancanza di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo C). Deduce che la Corte d'appello, riformando la sentenza assolutoria del primo giudice, ha assunto a base del proprio ragionamento, ma senza darne alcuna dimostrazione, il falso trasferimento del nucleo familiare del C. nel comune di (IS) . Invece
- continua il ricorrente - il C. aveva chiesto il trasferimento della residenza, per sè e la propria famiglia, perché costretto a lasciare il vecchio appartamento, abitato insieme alla moglie e ai figli, siccome richiesto dai proprietari (il fratello e la madre), e non poteva immaginare che la moglie - allontanatasi arbitrariamente, tempo prima, dalla residenza familiare - avrebbe chiesto, di lì a poco, la separazione giudiziale.
2.2. Col secondo lamenta l'erronea applicazione degli artt. 48 e 479 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del delitto di falso. Il ricorrente censura, innanzitutto, il ragionamento della Corte di merito, che ha escluso la sussistenza del reato di cui all'art. 483 c.p. nella dichiarazione resa al comune il 24 maggio 2005, insieme alla richiesta di variazione anagrafica (capo A), ed ha ritenuto - irragionevolmente - che la stessa dichiarazione, resa l'1/6/2005 al vigile urbano incaricato del controllo, integri il reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen.. Contesta, poi, col richiamo delle sentenze delle SU di questa Corte del 28/6/2007, n. 35488, e del 24 febbraio 1995, n. 1827 , che, ove anche la dichiarazione del C. fosse da ritenere falsa, sia stato integrato il reato di falso ideologico in atto pubblico per induzione, in quanto - deduce - la dichiarazione del C. non è entrata a far parte, come premessa, del contenuto dichiarativo o descrittivo dell'atto pubblico, ma rappresenta proprio l'oggetto dell'accertamento demandato al pubblico ufficiale.
2.3. Col terzo censura la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di violenza privata. Deduce che, giusta l'accertamento del primo giudice, non contraddetto dalla Corte d'appello, l'imputato non sostituì la serratura di propria iniziativa, ma lo fece in accordo con la moglie, alla quale non fu in grado di rendere le chiavi perché aveva restituito appartamento ai legittimi proprietari. Non fu esercitata dal C. , pertanto, nessuna forma di coazione sulla moglie, nemmeno impropria, ma solo "una forma passiva di non cooperazione".
2.4. Col quarto si duole dell'assenza di motivazione in ordine alle statuizioni civili. Deduce che il danno asseritamente patito dalla persona offesa è stato quantificato, arbitrariamente, in Euro 5.000, e che le spese legali sono state poste a carico dell'imputato per entrambi i gradi di giudizio, nonostante fosse risultato vittorioso nel primo grado.
2.5. Col quinto si duole che sia stata negata all'imputato la sospensione condizionale della pena senza alcuna motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
1. Non sussiste il reato di violenza privata contestato all'imputato. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno ricostruito l'episodio nei termini seguenti, sulle base, principalmente, delle dichiarazioni del teste P.C. : C. e la moglie concordarono di sostituire la serratura dell'abitazione in cui aveva residenza la famiglia. Fu Ca.Te. , moglie dell'imputato, a richiedere l'intervento del fabbro e a concordare con lui la data della sostituzione. Nel giorno concordato non era presente l'imputato, bensì la moglie e la di lei madre, le quali si allontanarono prima della fine del lavoro. Il fabbro consegnò le chiavi della nuova serratura all'imputato, il quale restituì l'appartamento ai proprietari e non consegnò le chiavi alla moglie.
In tale comportamento non sono ravvisabili gli estremi del reato di cui all'art. 610 c.p., il quale esige, per la sua sussistenza, l'esercizio della violenza, fisica o morale, o la prospettazione di un male ingiusto, il cui verificarsi dipende dall'iniziativa dell'agente. Nella specie vi fu, invece, un comportamento malizioso, che può essere fonte di responsabilità civile o legittimare l'esercizio di azioni a tutela del possesso, ma non fonte di responsabilità penale. Esula, infatti, dalla fattispecie delittuosa un comportamento meramente omissivo a fronte di una richiesta altrui, quando lo stesso si risolva in una forma passiva di mancata cooperazione al conseguimento del risultato voluto dal richiedente (Cass., n. 2013 del 18/11/2009, richiamata anche del ricorrente).
2. Sussiste, invece, il reato di falso per induzione per cui l'imputato è stato condannato.
2.1. Come è stato spiegato in parte narrativa, due furono le dichiarazioni non veritiere rese dall'imputato: quella in data 24 maggio 2005, allorché, richiedendo l'iscrizione nelle liste anagrafiche del comune di (IS) per sè, per la moglie e i due figli minori, accompagnò la richiesta con la dichiarazione di aver trasferito la residenza nel comune suddetto, in XXXXXXXX;
e quella resa, in sede di controllo, ai vigili urbani, in data 1/6/2005, allorché dichiarò di abitare, insieme alla propria famiglia, nel luogo suddetto. Sulla base di tali dichiarazioni il C. ottenne l'iscrizione nelle liste anagrafiche per sè e per la famiglia ed è a tale iscrizione che l'imputazione fa riferimento per individuare l'atto pubblico, ideologicamente falso, posto in essere mediatamente dall'imputato. La contestazione, condivisa dal giudicante, è corretta, perché l'iscrizione nelle liste anagrafiche comunali rappresenta effettivamente un "atto pubblico", compiuto da un pubblico ufficiale, trattandosi atto avente attitudine ad assumere rilevanza giuridica, siccome produttivo di effetti modificativi di situazioni giuridiche soggettive. Tale atto, posto in essere dall'ufficiale d'anagrafe, incolpevole autore immediato, è stato, quindi, correttamente addebitato al C. , quale autore mediato.
2.2. La dichiarazione del C. all'ufficiale di stato civile e ai vigili aveva in sè l'attitudine a provocare l'emanazione dell'atto ideologicamente falso, perché rappresentava un presupposto dell'atto suddetto e una condizione per la sua emanazione, ed era quindi destinato, fin dall'inizio, a essere parte integrante dell'atto pubblico. Occorre rilevare, in generale, che l'art. 48 c.p. non richiede una particolare idoneità causale della condotta ingannatrice a provocare l'errore, risultando essenziale unicamente che esso provochi una falsa rappresentazione della realtà (Cass., 16/10/1995, Ceccarello). Affrontando la questione sotto il profilo del concorso nel falso documentale, questa Corte, nel suo più autorevole consesso, ha affermato, infatti, che tutte le volte in cui il pubblico ufficiale adotti un provvedimento, a contenuto descrittivo o dispositivo, dando atto in premessa, anche implicitamente, della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato, si è in presenza di un falso del pubblico ufficiale, del quale risponde, ai sensi dell'art. 48 c.p., colui che ha posto in essere l'atto o l'attestazione non vera. Il provvedimento del pubblico ufficiale, infatti, è ideologicamente falso in quanto adottato sulla base di un presupposto che in realtà non esiste (Cass., S.U., 24/2/1995, n. 1827 ). Quest'orientamento è stato confermato - contrariamente all'assunto del ricorrente - anche dalla sentenza delle Sezioni Unite del 28/6/2007, n. 35488 , le quali, opponendosi espressamente all'opposto orientamento, fatto proprio da alcune sentenze, hanno ribadito che, allorché il pubblico ufficiale, nell'atto da lui formato, "fa riferimento ad atti o a dichiarazioni sostitutive (non veri) provenienti dal privato e riferiti a presupposti richiesti per la legittima emanazione dello stesso atto pubblico - non si limita ad "attestare l'attestazione del mentitore" nè a "supporre che quella attestazione sia veridica", ma compie, sia pure implicitamente, una attestazione falsa circa la sussistenza effettiva di quei presupposti indefettibili: attestazione di rispondenza a verità che si connette alla funzione fidefaciente che la legge assegna alle dichiarazioni sostitutive dei privati". E ancora: "Stante il rapporto di causa-effetto tra il fatto attestato dal privato, quale presupposto dell'emanazione dell'atto del pubblico ufficiale, ed il contenuto dispositivo di quest'ultimo e stante, altresì, la stretta connessione logica tra l'uno e l'altro, la falsità del primo si riverbera sul secondo e diventa essa stessa falsità di questo, sicché la recepita falsa attestazione del decipiens acquista la ulteriore veste di falsa attestazione del pubblico ufficiale deceptus sui fatti falsamente dichiarati dal primo e dei quali l'atto pubblico è destinato a provare la verità".
2.3. Nessun rilievo, per la valutazione della idoneità ingannatrice della condotta del privato (e quindi per l'affermazione della responsabilità penale del decipiens), ha la circostanza che il pubblico ufficiale sia tenuto ad effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato dal privato e recepito nell'atto pubblico, essendo previsto nel sistema il concorso doloso nel reato colposo (sul punto, Cass., 14 febbraio 2003, n. 7390 , Porcaro.) Del resto, il meccanismo di imputazione della responsabilità previsto dall'art. 48 c.p. non diviene inoperante per il solo fatto che il deceptus abbia a sua disposizione strumenti di difesa, poiché la responsabilità penale è sempre collegata al fatto dell'agente ed è indipendente dalla cooperazione, più o meno colposa, della vittima. Restano escluse, pertanto, le ipotesi in cui il pubblico ufficiale al quale l'inganno era rivolto sia caduto in errore "per causa propria";
al contrario, l'art. 48 c.p., per il richiamo al precedente art. 47 c.p., ammette la possibilità che l'inganno del decipiens e la colpa del deceptus concorrano nel provocare la falsa rappresentazione e che, di conseguenza, quest'ultimo debba eventualmente rispondere a titolo di colpa del fatto commesso. Pertanto, il fatto che l'ufficiale d'anagrafe fosse tenuto ad effettuare accertamenti sulla dichiarazione del C. non esclude che questi debba rispondere di falso per induzione, dovendo solo prendersi atto della circostanza che l'attività ingannatoria ha conseguito il suo scopo 2.4. Nessuna contraddizione è ravvisabile nella conclusione assunta dal giudicante, che, in relazione alla falsa dichiarazione resa all'ufficiale d'anagrafe e ai vigili urbani, ha escluso la commissione del reato di cui all'art. 483 c.p. ed ha ritenuto sussistente, invece, il reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p. Per consolidata giurisprudenza, ricorre il reato di cui all'art. 483 cod. pen. nel caso in cui il pubblico ufficiale si limita a trasfondere nell'atto la dichiarazione ricevuta, della cui verità risponde il dichiarante in relazione a un preesistente obbligo giuridico di affermare il vero (ex multis, Cass., n. 11597 del 12-2-2010), mentre nel falso per induzione l'atto o la dichiarazione del privato non hanno un rilievo autonomo, in quanto elementi che concorrono all'attestazione del pubblico ufficiale. Ne consegue che il delitto di falsa attestazione del privato (di cui all'art. 483 c.p.) può concorrere - quando la falsa dichiarazione del mentitore sia prevista di per sè come reato - con quello della falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale nella redazione dell'atto al quale l'attestazione inerisca (di cui agli artt. 48 e 479 c.p.), sempreché la dichiarazione non veridica del privato concerna fatti dei quali l'atto del pubblico ufficiale è destinato a provare la verità. Invero, si configurano, in tal caso, anche sotto il profilo naturalistico, due condotte riconducibili al decipiens: una prima condotta consistente nella redazione della falsa attestazione ed una seconda concretatasi nell'induzione in errore del pubblico ufficiale mediante la produzione della stessa ai fini dell'integrazione di un presupposto dell'atto pubblico emanando, con conseguente configurabilità del concorso materiale tra i due reati, legati anche da connessione teleologia. Nel caso di specie, propria la natura della dichiarazione resa dal C. (che non era destinata a provare la verità del fatto affermato) esclude la sua riducibilità alla fattispecie dell'art. 483 c.p., mentre la sua natura di presupposto dell'atto di competenza dell'ufficiale d'anagrafe la rende causa efficiente del falso da questi posto in essere.
2.5. Completa e congruente, infine, è la motivazione della Corte di merito intorno alla oggettiva falsità delle dichiarazioni rese dall'imputato all'ufficiale d'anagrafe e ai vigili urbani. Questa ha infatti evidenziato che, nel momento in cui C. attestava il trasferimento suo e dei membri della famiglia nell'abitazione di (IS) , la moglie aveva, invece, lasciato l'abitazione familiare e si era trasferita altrove insieme ai figli della coppia. La dichiarazione che il nucleo familiare, nel suo complesso, risiedeva nel posto dichiarato non era, pertanto, veritiera.
3. Tanto premesso, va rilevato, però, che il reato di cui al capo C), commesso, al più tardi, nel giugno del 2005, si è prescritto al 31 dicembre 2012. Per effetto di quanto sopra la sentenza impugnata va annullata senza rinvio in relazione al capo B), perché il fatto ascritto all'imputato non sussiste, e in relazione al capo C) per intervenuta prescrizione del reato. Deve quindi disporsi il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello per quanto di competenza in ordine alle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio quanto al capo B) perché il fatto non sussiste e quanto al capo C) per essere il reato estinto per prescrizione. Elimina le statuizioni civili in relazione al capo B) e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello con riferimento ai fatti sub C).
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2014