Sentenza 28 maggio 2008
Massime • 1
Si applicano le disposizioni del cod. pen. militare di pace ai reati militari commessi nell'ambito delle missioni di cui alla L. 4 agosto 2006 n. 247, anche se antecedenti alla data della sua entrata in vigore, e quindi assoggettati alla più severa disciplina del cod. pen. militare di guerra prevista dalla normativa antecedente, a nulla rilevando la temporaneità di quest'ultima, in quanto la regola derogatoria al regime di retroattività della "lex mitior" stabilita dall'art. 2, comma quinto, cod. pen. non trova ragione di applicazione allorché si sia in presenza di norme parimenti temporanee o eccezionali succedutesi l'una all'altra durante il periodo di vigenza ovvero durante la permanenza della situazione eccezionale, aventi la medesima "ratio" e dirette a una migliore messa a punto della normativa destinata a fronteggiare la medesima situazione. (Fattispecie relativa a reato di ubriachezza fuori del servizio commesso da militari italiani in Iraq e punito solo dal codice militare di guerra, in relazione al quale la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna).
Commentari • 2
- 1. Sulla legittimità costituzionale della sospensione del corso della prescrizione del reato da COVID–19: un quadro di sintesi del diritto vivente in attesa della…Luca Agostini · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 2. Sulla legittimità costituzionale della sospensione del corso della prescrizione del reato da COVID–19: un quadro di sintesi del diritto vivente in attesa della…Luca Agostini · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Luca Agostini Sommario: 1. L'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici di merito - 2. La posizione della giurisprudenza di legittimità - 3. La natura sostanziale della prescrizione e i corollari del principio di legalità - 4. La previsione preesistente ai fatti: l'art. 159 c.p. - 5. Il fondamento del divieto di irretroattività e la prevedibilità di un intervento normativo integrativo dell'art. 159, comma 1°, c.p. - 6. Quid iuris per i reati commessi tra il 9 marzo e il 17 marzo 2020? 1. L'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici di merito Il 18 novembre 2020 la Corte Costituzionale deciderà delle …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2008, n. 31420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31420 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 28/05/2008
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 940
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 008929/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO MILITARE di ROMA;
nei confronti di:
1) AD SI N. IL 11/10/1976;
2) IC ER N. IL 07/0l/l981;
avverso SENTENZA del 27/11/2007 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. GARINO Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 27.11.2007 la Corte militare d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza 29.03.2007 del locale Tribunale Militare, dichiarava - su impugnazione di entrambi gli imputati - ON MI, caporalmaggiore scelto, e PE RI, caporalmaggiore, entrambi in forza all'Esercito Italiano, colpevoli ciascuno del reato di "ubriachezza fuori dal servizio aggravata" ai sensi dell'art. 136 c.p.m.g., fatto commesso nella notte tra il 29 ed il 30 Ottobre 2005 all'interno della base operativa denominata "Camp Mittica" in località Tallii, in Irak. La pena veniva determinata in Euro 2.280,00 di multa ciascuno, così sostituita L. n. 689 del 1981, ex art. 53 la pena di mesi 2 di reclusione militare, con i benefici per entrambi della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. In fatto l'anzidetta Corte confermava il giudizio, già reso in primo grado, in ordine alla compiuta prova della commissione del reato da parte dei due predetti imputati.
Preliminarmente, peraltro, posto che il reato di "ubriachezza fuori dal servizio" è previsto dal c.p.m.g. e non dal c.p.m.p., affrontava la Corte militare d'appello l'applicabilità, alla concreta fattispecie, in ragione della data del commesso reato, dell'una o dell'altra disciplina in relazione alla normativa introdotta con la L. 04 agosto 2006, n. 247. L'anzidetto Collegio perveniva quindi alla conclusione che si dovesse ritenere applicabile il c.p.m.g., e non quello di pace come disposto dalla citata legge successiva, per rultrattività propria del c.p.m.g. che ha di per sè natura eccezionale, e per il carattere derogatorio della legge successiva, di tal che si presentava un fenomeno successorio che incide esclusivamente sui tempi e sugli ambiti di applicabilità di una normativa eccezionale.
2. Avverso tale sentenza, chiedendone l'annullamento senza rinvio, proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale militare presso l'anzidetto giudice di secondo grado che, invocando la pronuncia resa da questa Corte di legittimità, Sez. 1^, n. 25811 in data 06.06.2007, Elia, ritenendo quindi non applicabile il c.p.m.g. in forza della L. n. 247 del 2006, e poiché il c.p.m.p. non prevede il reato contestato ai due imputati, concludeva con richiesta assolutoria.
3. Il ricorso, proposto dal Procuratore generale militare in nome dell'esatta osservanza della Legge, è fondato e merita accoglimento. Rileva dapprima questa Corte come il fatto ascritto, commesso dai due militari imputati in Irak, nell'ambito della missione che all'epoca impegnava in quel territorio l'esercito Italiano, deve ritenersi definitivamente accertato in base alle due conformi sentenze di merito non impugnate sul punto.
Il tema del presente giudizio di legittimità è dunque solo quello, introdotto con il ricorso, dell'applicabilità a tale fatto del Codice Penale Militare di Guerra, che prevede il contestato reato di "ubriachezza fuori del servizio", ovvero del Codice Penale Militare di Pace che, invece, non lo prevede, con conseguente esito assolutorio per i due imputati.
Ciò, come si è detto, per l'introduzione della citata L. n. 247 del 2006 che, all'art. 2, comma 26, prevede appunto, specificamente,
l'applicabilità al personale militare partecipante a tutte le missioni internazionali in atto (e quindi anche in Irak) del c.p.m.p..
Poiché il fatto contestato, commesso dai due imputati, è del 30.10.2005, il problema che si pone è se la legge successiva (la L. n. 247 del 2006) trovi applicazione a fatto precedente, come appena detto commesso nel 2005.
La tesi contraria, sostenuta dalla sentenza della Corte penale Militare d'appello qui impugnata, si basa sostanzialmente sul riconosciuto carattere eccezionale del c.p.m.g. e sul carattere anch'esso eccezionale della legge derogatoria successiva (la già citata L. n. 247 del 2006), con la conclusione della non retroattività della legge successiva, e dunque della piena applicazione al fatto in esame del c.p.m.g. sicuramente in vigore, all'epoca, per il personale militare in missione in Irak. Tale impostazione non può essere condivisa. Premette la Corte che la citata L. n. 247 del 2006 (così come le altre che hanno disciplinato le missioni militari italiane all'estero) va ritenuta non già legge eccezionale, ma temporanea, prevedendo la stessa limiti temporali alla relativa spesa e quindi alla sua autorizzazione. L'argomento risulta avvalorato dal sempre sottolineato carattere umanitario e di pace della missione, e non già di operazione armata, da cui discende la logica difficoltà di parificazione alle situazioni di guerra normativamente regolate da leggi eccezionali (quale il c.p.m.g.).
Determinante, peraltro, è la considerazione che la missione in Irak era stata disciplinata dal D.L. 10 luglio 2003, n. 165, convertito con L. n. 219 del 2003, per cui appare insuperabile, per il criterio della specificità, porre la già citata L. n. 247 del 2006, art. 2 comma 26, in rapporto funzionale con tale normativa, non già in via generale con il c.p.m.g..
Così correttamente impostata la questione, risulta evidente che ci si trova di fronte a norme entrambe temporanee (in quanto destinate a valere per periodi determinati: la, ogni volta, prefissata durata della missione).
In tale quadro va confermato l'orientamento già espresso da questa Corte, e condiviso dalla migliore Dottrina, secondo cui la regola derogatoria prevista dall'art. 2 c.p., comma 5, rispondente alla necessità di salvaguardare l'efficacia general-preventiva delle leggi eccezionali o temporanee, non trova ragione alcuna di applicazione allorquando trattasi di norme parimenti temporanee o eccezionali succedutesi l'una all'altra durante il decorso del termine di vigenza ovvero durante la permanenza della situazione eccezionale, aventi la medesima ratio e dirette ad una migliore messa a punto della normativa destinata fronteggiare la medesima situazione.
In siffatta situazione, pertanto, la norma successiva non si pone concettualmente in contrasto con la precedente, proprio per la sostanziale coerenza delle esigenze sottese, ma la adatta a più organica regolamentazione.
Non residua pertanto alcuna ragione per escludere l'applicazione della retroattività della legge più favorevole.
Il sostanziale dictum qui espresso è, del resto, già stato pronunciato da questa Corte, in termini, con la recentissima sentenza Cass. Pen. Sez. 1^, 27.05.2008, Cau. In conclusione, dovendosi dare applicazione anche al caso in esame all'anzidetta L. n. 247 del 2006, in quanto legge successiva più favorevole e non derogatoria, la conseguente applicazione del c.p.m.p., che il reato contestato non prevede, induce la necessaria assoluzione dei due imputati con la formula di cui al seguente dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2008