Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2008, n. 31420
CASS
Sentenza 28 maggio 2008

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Si applicano le disposizioni del cod. pen. militare di pace ai reati militari commessi nell'ambito delle missioni di cui alla L. 4 agosto 2006 n. 247, anche se antecedenti alla data della sua entrata in vigore, e quindi assoggettati alla più severa disciplina del cod. pen. militare di guerra prevista dalla normativa antecedente, a nulla rilevando la temporaneità di quest'ultima, in quanto la regola derogatoria al regime di retroattività della "lex mitior" stabilita dall'art. 2, comma quinto, cod. pen. non trova ragione di applicazione allorché si sia in presenza di norme parimenti temporanee o eccezionali succedutesi l'una all'altra durante il periodo di vigenza ovvero durante la permanenza della situazione eccezionale, aventi la medesima "ratio" e dirette a una migliore messa a punto della normativa destinata a fronteggiare la medesima situazione. (Fattispecie relativa a reato di ubriachezza fuori del servizio commesso da militari italiani in Iraq e punito solo dal codice militare di guerra, in relazione al quale la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna).

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    di Luca Agostini Sommario: 1. L'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici di merito - 2. La posizione della giurisprudenza di legittimità - 3. La natura sostanziale della prescrizione e i corollari del principio di legalità - 4. La previsione preesistente ai fatti: l'art. 159 c.p. - 5. Il fondamento del divieto di irretroattività e la prevedibilità di un intervento normativo integrativo dell'art. 159, comma 1°, c.p. - 6. Quid iuris per i reati commessi tra il 9 marzo e il 17 marzo 2020? 1. L'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici di merito Il 18 novembre 2020 la Corte Costituzionale deciderà delle …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2008, n. 31420
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31420
Data del deposito : 28 maggio 2008

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