Sentenza 15 ottobre 2003
Massime • 1
In tema d'impedimento del difensore per concomitanza di altro impegno professionale, spetta al difensore l'onere di prospettare in modo tempestivo e motivato le ragioni che gli impediscono di presenziare e di fornire specifica ragione della impossibilità di nominare un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., e il giudice di merito, nel bilanciamento degli interessi della difesa con quelli dell'amministrazione della giustizia, deve attribuire priorità all'esigenza di evitare che maturino i termini di prescrizione dei reati, in ciò tenendo conto non solo del tempo necessario per il giudizio di legittimità, ma anche di quello occorrente per un eventuale giudizio di rinvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/10/2003, n. 46044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46044 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Paolo Fattori - Presidente -
Dott. Giuseppe Tuccio - Consigliere -
Dott. Enzo Costanzo - Consigliere -
Dott. Arcangelo De Biase - Consigliere -
Dott. Sergio Visconti - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI CO N. IL 16/02/1935;
Avverso la sentenza del 22/05/2003 CORTE APPELLO di BARI;
Visti gli atti, la sentenza udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. VITALIANO ESPOSITO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. COSTANTINO VENTURA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, riportati a conclusione e note spese, come da atti depositati.
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 22.5.2003 la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari - sezione distaccata di Monopoli - con la quale LO OS era stato dichiarato responsabile del reato di lesioni colpose (art. 590, 2° e 3° comma, c.p.), commesso in Monopoli il 16.4.1996, e condannato alla pena di euro 500,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile AN EM. Il LO era stato dichiarato responsabile per avere causato al AN lesioni colpose, avendolo adibito a lavorare su una motozappa, munita di un dispositivo di sicurezza, consistente in una levetta inserita nel manubrio, e che, in caso di rilascio del manubrio stesso avrebbe provocato automaticamente lo spegnimento del motore e l'arresto del mezzo. Tale dispositivo era stato volontariamente disattivato tenendo la levetta di sicurezza artificiosamente premuta mediante un elastico, in modo che, mancando l'attivazione del dispositivo, la gamba del AN era rimasta incastrata nella macchina. Il difensore del LO ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza suindicata per i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza, in quanto la Corte di Appello aveva negato il rinvio dell'udienza del 22.5.2003 per impedimento del difensore impegnato - come da certificazione tempestivamente depositata - presso la Corte di Cassazione in un procedimento penale attinente alla libertà personale di un proprio assistito, motivando tale decisione con il pericolo di prescrizione del reato.
2) Violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, essendo affermato genericamente, nella sentenza impugnata, "che l'appello è sostanzialmente fondato nel merito su un solo motivo".
Ciononostante, la Corte territoriale ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, contraddicendosi per avere preso atto della fondatezza di un solo motivo di gravame, ed avere invece confermato per intero la sentenza di primo grado.
Motivi della decisione
Il ricorso è palesemente infondato e va, di conseguenza, dichiarato inammissibile.
In ordine al primo motivo, si rileva che la fattispecie è disciplinata dall'art. 420-ter, 5° comma, c.p.p., il quale dispone che "il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato". Il 1° comma disciplina l'ipotesi di rinvio dell'udienza per impedimento dell'imputato.
La Corte di Cassazione ha ritenuto, anche con decisione recente, confermando l'orientamento espresso dalle sezioni unite, con la sentenza n. 4708 del 27.3.1992, che "in tema d'impedimento del difensore per concomitanza di altro impegno professionale, spetta al difensore, oltre all'onere di prospettare in modo tempestivo e motivato le ragioni che gli impediscono di presenziare, quello di fornire specifica ragione della impossibilità di nominare un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p., e il giudice di merito, nel bilanciamento degli interessi della difesa con quelli dell'amministrazione della giustizia, deve attribuire priorità all'esigenza di evitare che maturino i termini di prescrizione dei reati, in ciò tenendo conto non solo del tempo necessario per il giudizio di legittimità, ma anche di quello occorrente per un eventuale giudizio di rinvio" (Cass. 24.9.2001 n. 36987). Nella specie, pertanto, legittimamente la Corte territoriale ha rigettato l'istanza di rinvio, valutando l'epoca remota del fatto, risalente a oltre sette anni fa, mentre il termine di prescrizione, comprensivo delle interruzioni è di anni sette e mesi sei, e, pertanto, il pericolo di prescrizione risultava concreto, anche in considerazione del successivo svolgimento del processo. Il concomitante impegno professionale presso la Corte di Cassazione non era, perciò, idoneo a legittimare il rinvio dell'udienza dinanzi al giudice di merito, essendo prevalente l'esigenza pubblica di impedire il verificarsi della prescrizione per un reato, come nella specie, anche se non gravemente punito, ma di notevole allarme sociale, trattandosi di lesioni colpose derivate da inosservanza delle norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro. Va anche rilevato che l'istanza di rinvio non è stata affatto depositata tempestivamente, come assunto nel ricorso, ma soltanto il 20.5.2003, e cioè due giorni prima della data fissata per l'udienza di appello, pur essendo il difensore a conoscenza del concomitante impegno presso il giudice di legittimità da epoca largamente anteriore, come risulta dalla copia dell'avviso, dallo stesso legale depositata.
L'art. 420-ter, 5° comma, c.p.p., espressamente dispone che l'impedimento deve essere "prontamente comunicato", come di evince dal "purché" precedente, che ovviamente condiziona la recepibilità dell'istanza all'onere di mettere in condizione il giudice di esaminare la richiesta e di bilanciare le esigenze della difesa con quelle dell'affermazione del diritto e della giustizia, non essendo tutte le situazioni in cui si chiedono rinvii omogenee (Cass.26.2.1996, Listanti;
Cass. 18.1.1994 Guastalegname;
Cass. 1.4.1994,
Petricciuolo).
Infine, il difensore istante non ha neppure motivato l'impossibilità di nominare un sostituto ex art. 102 c.p.p., come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. un. 27.3.1992 n. 4708; Cass. 24.9.2001 n. 36987; difforme Cass.14.7.1994 n. 11382), ma la valutazione di tale omissione è del tutto superflua, essendo corretta la decisione del giudice di merito per avere ritenuto prevalente l'esigenza di evitare la prescrizione del reato di cui all'art. 590 c.p., e considerato che l'impedimento non è stato tempestivamente comunicato a norma del 5° comma dell'art. 420-ter c.p.p.. Anche il secondo motivo di ricorso è palesemente infondato. Come si evince agevolmente dalla sentenza impugnata (pagg. 1 e 2), con l'espressione "l'appello sostanzialmente è fondato, nel merito, su un solo motivo", la Corte territoriale ha ritenuto che dall'atto di impugnazione si desume solo una ragione di censura attinente alla valutazione delle prove assunte, e dalle quali sarebbero emerse - secondo il ricorrente - circostanze contraddittorie in ordine alle modalità di disattivazione del dispositivo di sicurezza del mezzo agricolo.
Pertanto, non esiste alcuna illogicità della motivazione, in quanto la conferma integrale della sentenza di primo grado è conseguenza del giudizio, ampiamente e logicamente motivato, di infondatezza del gravame, e, con la citata espressione "l'appello sostanzialmente, è fondato, nel merito, su un solo motivo", la Corte territoriale ha precisato che l'impugnazione era "basata" su un unico motivo, ma non che lo stesso motivo meritava accoglimento, come si evince dalla motivazione, che concorda con le ragioni spiegate dal Tribunale di Bari, sezione distaccata di Monopoli.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono i provvedimenti previsti dall'art. 616 c.p.p., non versando in tema di assenza di colpa in ordine alla produzione dell'inammissibilità, nonché la condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore della costituita parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
La Corte condanna, inoltre, il LO a rifondere le spese sostenute per questo grado dalla parte civile AN EM, spese che si liquidano in complessivi euro 1800,00, di cui euro 300,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 NOVEMBRE 2003.