Sentenza 30 settembre 1998
Massime • 1
In tema di prescrizione dei reati urbanistici al termine di quattro anni e sei mesi vanno aggiunti i vari periodi di sospensione del processo, a norma degli artt. 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47. Tali periodi, ai sensi dei decreti legge sul condono edilizio, reiterati perché non convertiti in legge, ammontano a 223 giorni. Ad essi va ancora aggiunto quello di due anni, dal 1 aprile 1995 al 31 marzo 1997, calcolabile a norma dell' art. 38 della stessa legge, che prevede una sospensione obbligatoria "ex lege", in ordine alla quale il provvedimento del giudice ha carattere dichiarativo dei relativi presupposti; presupposti che consistono nella avvenuta presentazione della domanda di condono edilizio afferente all'immobile abusivo per cui è processo e nel versamento di almeno la prima rata dell'oblazione all'uopo autoliquidata dall'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/1998, n. 11311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11311 |
| Data del deposito : | 30 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA Presidente del 30.9.1998
Dott. NI ZUMBO Consigliere SENTENZA
Dott. VINCENZO ACCATTATIS Consigliere N. 2843
Dott. ALDO GRASSI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PIERLUIGI ONORATO Consigliere N. 897/96
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da
LL NI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro in data 7 Novembre 1995;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dr. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. V. Martusciello, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza della Pretura Circondariale di Lamezia Terme in data 3/VI/'94 AN TE veniva assolto con formula piena dai reati previsti dagli artt. 20 lett. b) L. 28/02/'85, n. 47; 2, 4, 13 e 14 L. 5/XI/'71, n. 1086 e 17, 18 e 20 L. 2/02/'74, n. 64, che gli erano stati contestati per avere edificato, in località "Pilli" di Lamezia Terme, zona sismica, un vano in cemento armato a chiusura di una terrazza, senza concessione edilizia e nulla-osta del Genio Civile, senza il dovuto preavviso a tale Ufficio ed al Comune, senza progetto esecutivo dell'opera e senza direzione dei relativi lavori da parte di tecnico qualificato.
Affermava, il Pretore, essere emerso -dalla deposizione del verbalizzante Salvatore Mendicino- che il TE aveva chiuso una terrazza del proprio appartamento realizzando un vano in muratura e pannelli, non in cemento armato, sicché la contravvenzione di costruzione abusiva doveva essere ritenuta inesistente, essendo stata contestata all'imputato la edificazione abusiva di un vano in cemento armato, mentre gli altri fatti dovevano essere ritenuti, per la stessa ragione, non costituire reato.
Contro il capo di tale decisione relativo alla ritenuta inesistenza della contravvenzione di cui allo art. 20 lett. b) L.47/'85, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Catanzaro proponeva impugnazione chiedendo l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato in ordine a tale contravvenzione in quanto la circostanza che il vano in questione fosse stato costruito in muratura e non in cemento armato doveva essere ritenuto irrilevante essendo in ogni caso necessaria la concessione edilizia e dovendo ritenersi, il fatto, contestato in maniera adeguata a colui che ne era chiamato a rispondere. La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza del 7/XI/'95, in parziale riforma delle decisione impugnata, dichiarava il TE colpevole della contravvenzione prevista dall'art. 20 lett. b) L.47/'85 e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il beneficio di cui all'art. 163 c.p., lo condannava alla pena di 10 giorni di arresto e L. 10.000.000 di ammenda, nonché alla demolizione dell'opera abusiva, osservando che all'imputato era stato contestato di avere realizzato, senza concessione edilizia, un'opera per la quale questa era richiesta e che l'essere stato detto, in imputazione, trattarsi di un vano in cemento armato, costituiva un fatto irrilevante.
Avverso la sentenza di appello il TE ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge. Deduce, in particolare, il ricorrente che la sua responsabilità penale sarebbe stata affermata illegittimamente in quanto il vano edificato avrebbe dovuto essere considerato opera precaria per la quale la concessione edilizia non era necessaria e che, comunque, avendo egli presentato istanza per il rilascio di concessione in sanatoria a seguito del condono edilizio di cui all'art. 39 L.724/'94 e pagato la somma di denaro dovuta a titolo di oblazione, il reato del quale è stato ritenuto colpevole deve essere dichiarato estinto.
Acquisita prova documentale dell'avvenuta presentazione di detta istanza, questa Corte ha ordinato la sospensione del processo con ordinanze del 20/III/'96 ed 8/X/'97, fino a quando il Comune di Lamezia Terme ha comunicato, con nota n. 70787 prot. del 4/XII/'97, di non essere in grado di attestare la congruità -o meno- delle somme versate dal TE a titolo di oblazione in quanto costui, sebbene richiesto, non ha prodotto, a corredo della presentata domanda di condono edilizio, i documenti essenziali di cui all'art.35 L. 47/'85. Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di denaro indicata in dispositivo, equa in considerazione delle ragioni di palese infondatezza della impugnazione.
Il requisito della precarietà di un'opera -che esclude la necessità di concessione edilizia-prescinde dalla temporaneità della destinazione soggettivamente ad essa data, in ipotesi, dal costruttore ed è collegato alla intrinseca ed oggettiva destinazione della stessa, a prescindere dalla facilità o meno della sua futura demolizione (conf. Cass. Sez. III, 21/IV/'95, Bassi;
2/VI/'94, Esposito- 9/X/'87, Salis;
15/02/'85, Patti).
In realtà può dirsi "precaria" solo l'opera destinata a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti, come tale oggettivamente destinata fin dalla sua realizzazione ad essere rimossa (v. Cass. sez. III, 8/XI/'95, Iacomini e 15/XI/'83, Berchicchi).
Nella fattispecie in esame i Giudici di merito hanno accertato trattarsi di un vano in muratura e pannelli ricavato dalla chiusura di una terrazza, sicché trattasi -all'evidenza- di opera stabile che non può essere giuridicamente definita precaria.
Il ricorrente non può beneficiare del chiesto condono edilizio non avendo prodotto, nei termini di legge, a corredo della relativa istanza, i documenti essenziali di cui all'art. 35 L. 47/'85, sicché il Comune di Lamezia Terme non è stato neppure in grado di attestare la congruità, o meno, delle somme di denaro versate a titolo di oblazione.
Il reato di costruzione abusiva, accertato come commesso fino al 9/VII/'91, non è prescritto perché al termine massimo di quattro anni e sei mesi, all'uopo previsto dagli artt. 157 e 160 c.p., vanno aggiunti vanno aggiunti i vari periodi di sospensione del processo, a norma degli artt. 38 e 44 L. 47/'85. Tali periodi, decorrenti dal 28/VII/'94 al 31/III/'95 ai sensi dei decreti legge sul condono edilizio, reiterati perché non convertiti tempestivamente in legge, portanti le date del 26/VII/'94, n. 468; 27/IX/'94, n. 551; 25/XI/'94, n. 649 e 15/XII/'94, n. 684 e degli artt. 39 L. 23/XII/'94, n. 724 e 14 D.L. 23/02/95, n. 41, conv. con mod. in L. 22/III/'95, n. 85, ammontano a 223 giorni così frazionati: dal 29 Luglio al 26 Settembre '94; dal 27 Ottobre al 25 Novembre '94; dal 27 Novembre al 31 Dicembre '94; dall'1 Gennaio all'1 Marzo ^95 e dal 24 al 31 Marzo dello stesso anno.
Ad essi, computabili a mente dell'art. 44 L. 47/'85, va ancora aggiunto quello di due anni, dall'1 Aprile '95 al 31 Marzo '97, calcolabile a norma dell'art. 38 della stessa legge, che prevede una sospensione obbligatoria "ex lege" in ordine alla quale il provvedimento del Giudice ha carattere dichiarativo dei relativi presupposti: avvenuta presentazione della domanda di condono edilizio afferente all'immobile abusivo per cui e' processo e versamento di almeno la prima rata dell'oblazione all'uopo auto-liquidata dall'interessato.
Il periodo di due anni da ultimo menzionato deriva dal sistema normativo delineato dalla L. 23/XII/'96, n. 662 che, all'art. 2 co. 37 lett. d), ha previsto un termine perentorio per integrare la documentazione prodotta ai fini del condono, con conseguenti sanzioni di improcedibilità della domanda e di diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria.
La stessa norma al successivo co. 38 ha stabilito che il termine di tre mesi in essa contemplato si applica, per la mancata presentazione dei documenti richiesti prima dell'entrata in vigore della legge, a decorrere dall'1 Gennaio '97, data di entrata in vigore di essa ed al co.39 ha statuito che il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'art. 39 co. 5 L. 23/XII/'94, n. 724, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L. 662/'96, cioè entro il 31 Marzo '97. Ai detti periodi di sospensione, ammontanti -come detto- a 2 anni e 223 giorni, vanno altresi' aggiunti -se temporalmente non coincidenti con questi- i periodi di sospensione giudiziale del processo nel caso di specie disposta con le ordinanze di questa Corte Suprema sopra richiamate.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso proposto da AN TE avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro in data 7/XI/'95 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000.000.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 1998