Sentenza 23 marzo 1999
Massime • 1
In materia urbanistica, la determinazione del momento consumativo del reato accertato in data successiva al termine utile per chiedere il condono edilizio ai sensi dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, (fermo restando il potere-dovere del giudice di accertare la data effettiva del completamento dell'edificio abusivamente costruito), secondo le regole generali sulla distribuzione dell'onere probatorio spetta all'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, il quale è il solo a poterne concretamente disporre, fornendo la prova che l'opera per cui si chiede la concessione in sanatoria è stata ultimata entro il termine predetto.
Commentario • 1
- 1. Condono edilizioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 marzo 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/1999, n. 7880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7880 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Davide AVITABILE Presidente del 23/3/1999
Dott. Pietro GIAMMANCO Consigliere SENTENZA
Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere N. 967
Dott. Saverio Felice MANNINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere N. 33502/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso proposto da IS LA
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari 8 maggio 1998 n. 1332, con la quale, a conferma della sentenza del Pretore di Foggia 27 febbraio 1997 n. 434 da lui appellata, è stato dichiarato colpevole del reato previsto dagli artt. 7 e 20 lett. b) L. 1985 n. 47, commesso in Foggia, tratturo Camporeale, il 21 dicembre 1994. Sentita la relazione del Cons. Dott. S. F. MANNINO
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dott. Antonio SINISCALCHI, il quale ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso e di manifesta infondatezza dell'eccezione di inammissibilità
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Condannato con la sentenza sopra indicata per aver costruito abusivamente un edificio in c.a. sulla superficie di mq. 50 su tre piani, LA SI propone ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
1. erronea applicazione dell'art. 39 L. 1985 n. 47 e delle norme processuali in tema di sospensione del procedimento in rapporto all'omessa motivazione dell'ordinanza dibattimentale del Pretore di Foggia di revoca della sospensione del procedimento, già sospeso in precedenza nello stesso dibattimento da altro pretore della stessa sede a seguito della presentazione di copia dell'istanza di sanatoria per abusi edilizi presentata da CA SI, figlio dell'imputato, corredata da fotocopia dei versamenti eseguiti, esibiti in originale;
le ragioni addotte nella sentenza della Corte d'appello di Bari per giustificare a posteriori l'operato del primo giudice sulla presunta insanabilità dell'opera non sono idonee - a parere del ricorrente - a sanare il suddetto vizio di motivazione dell'ordinanza, inserito nei motivi di appello, in primo luogo perché tale rilievo doveva essere effettuato con l'ordinanza di revoca, rimasta invece immotivata;
e secondariamente perché l'opera rientrava ampiamente nei parametri fissati dalla L. 1985 n. 47 ed era pertanto suscettibile di sanatoria;
2. mancanza di motivazione in ordine al momento consumativo e all'autore del reato, perché dal sopralluogo il verbalizzante aveva riportato l'impressione che l'edificio fosse addirittura abbandonato, tanto che all'interno vi erano dei ferri arrugginiti che sporgevano dai gradini, per cui l'opera poteva essere stata costruita molti anni prima. In questo senso non era stata tenuta in alcun conto la documentazione prodotta dalla difesa e, in particolare, l'istanza di sanatoria, nella quale CA SI ha dichiarato di aver eseguito primo e secondo piano e metà del terzo nell'anno 1987, con dichiarazione riscontrata dagli accertamenti del verbalizzante;
3. illegittimità costituzionale dell'art. 616 c.p.p. , secondo il quale solo sulla parte privata grava l'alea della condanna alle spese processualì e alla sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, in contrasto con il principio di generale di uguaglianza contenuto nell'art. 3 Cost., applicato al la regola della parità delle parti nel processo.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La L. 28 febbraio 1985 n. 47, dettando la disciplina dell'istituto della sanatoria degli edifici abusivamente costruiti, ha adottato una concezione di ultimazione specificamente determinata e più ampia di quella seguita dalla giurisprudenza, precisando all'art. 31, c.2, che ai fini del rilascio della concessione o dell'autorizzazione relative si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura. Pertanto correttamente il Pretore rifiuta la sospensione del processo penale prevista dall'art. 38 c.1 L. 1985 n. 47 in funzione del rilascio della concessione in sanatoria qualora alla scadenza del termine l'edificio abusivo manchi ancora quasi del tutto di mura perimetrali e non sia, perciò, condonabile in quanto incompleto secondo il criterio previsto dal legislatore rifiniture (v., per tutte, Cass., Sez. III, 16 aprile 1998 n. 4722). Non sussiste, pertanto, nella specie la violazione di legge lamentata, ne' si riscontra il vizio di motivazione denunciato col secondo motivo d'impugnazione.
Infatti, i Giudici di merito hanno indicato la ragione giustificativa della mancata sospensione e la sentenza impugnata, nel confermare la prima decisione, ha espressamente rilevato che lo stato dell'edificio alla data dell'accertamento (21 dicembre 1994, successiva di un anno rispetto al termine ultimo per la sanatoria) corrispondeva alla descrizione fattane dal Pretore e risultante dalla documentazione fotografica allegata al verbale. Ora, la constatazione che alla data dell'accertamento lo sviluppo della costruzione non era conforme al minimo richiesto dall'art. 31 c.2 L. 28 febbraio 1995 n. 47 e che, quindi, l'edificio abusivo non è stato ultimato entro il termine - del 31 dicembre 1993 previsto dal primo comma dello stesso articolo, come successivamente modificato, rende superflua la determinazione del momento consumativo, in ordine al quale vale il principio, per cui in materia urbanistica, allorché il reato sia stato accertato in data successiva al termine utile per chiedere il condono edilizio ai sensi dell'art. 31 L. 28 febbraio 1985 n. 47 (31 dicembre 1993), fermo restando il potere-dovere del giudice di accertare la data effettiva del completamento dell'edificio abusivamente costruito, secondo le regole generali sulla distribuzione dell'onere probatorio spetta all'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, il quale è il solo a poterne concretamente disporre, fornire la prova che l'opera per cui si chiede la concessione in sanatoria è stata ultimata entro il termine predetto (Cass., Sez. III, 6 ottobre 1989 n. 13106, ric. De SI;
Id., 23 febbraio 1989 n. 2920, ric. Musti;
15 dicembre 1987 n. 12798; 22 settembre 1987 n. 9974; 23 marzo 1999, n. ric. SI).
Quanto all'autore del reato, è stata giustamente disattesa la richiesta di assoluzione, che veniva fondata sulla presunta confessione del figlio dell'imputato, per di più interessato a ottenere per suo conto la sanatoria dell'immobile.
Ove pure l'immobile fosse stato suscettibile di sanatoria, non per questo la situazione da questo punto di vista avrebbe potuto assumere diverso aspetto. Infatti, per orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass., Sez. III, 14 luglio 1997 n. 6883, ric. Sabatini e altri;
Id., 2 luglio 1997 n. 6333, ric. Tiano;
13 maggio 1997 n. 4429, rie. P.M. in proc. Aniceto;
22 marzo 1997 n. 2780, ric. D'Anna;
11 gennaio 1997 n. 3178, ric. Muzzillo;
15 gennaio 1996 n. 401, rie. Granariello;
27 gennaio 1996 n.803, ric. Esposito;
5 marzo 1996 n. 556, ric. Fusco;
12 aprile 1995 n. 3982, ric. Getuli;
2 aprile 1990 n, 4477, ric. Senanò), alla sanatoria delle costruzioni abusive si applica la regola generale della personalità delle cause estintive posta dall'art. 182 c.p., per cui i soggetti indicati nell'art. 6 L.28 febbraio 1985 n. 47 (il titolare della concessione, il committente e il costruttore ed eventualmente il direttore dei lavori) diversi dal proprietario dell'opera che intendono usufruire del condono devono, ai sensi dell'art. 38 cc. 5 L. 28 febbraio 1985 n. 47, presentare una propria domanda autonoma di oblazione;
regola avvalorata dai riflessi fiscali di detta sanatoria, determinati e dalla possibilità di fruire di sconti e dilazioni ex art. 34 e 36 L.28 febbraio 1985 n. 47 e L. 23 dicembre 1994 n. 724, collegati a qualità o situazioni personali dell'istante, e dalla possibilità di dar luogo a fenomeni di successione di fatto a titolo particolare, con il conseguimento di effetti indiretti di trasferimento della titolarità di diritti in capo a soggetti diversi, sicché la sanatoria nei confronti di un terzo rispetto all'effettivo proprietario può comportare casi anche rilevanti di elusione tributaria (conf. Cass., Sez. III, 12 aprile 1995 n. 3982, rie. Getuli;
Id., 15 gennaio 1996 n. 401, ric. Granariello). Pertanto, l'art. 38 cit., che consente l'estensione dell'effetto estintivo al comproprietario si qualifica come norma eccezionale e tale eccezionalità giustifica la condizione che questi dia la prova del suo diritto, fornendo gli estremi completi del titolo e chiedendone l'allegazione, al fine di precludere la presentazione di istanze dolosamente infedeli repressa dagli artt. 40 L. 1985 n. 47 e 39 c. 4, ult.p., L. 1994 n. 724.
Resta, infine, l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 616 c.p.p., la quale - oltre che manifestamente infondata, perché le spese del processo gravano sulla parte privata solo nel caso di rigetto o di inammissibilità dell'impugnazione, mentre il pubblico ministero, che è parte pubblica, è soggetto a un tipo diverso di responsabilità, legato alla sua funzione e al suo rapporto di pubblico impiego - è irrilevante per la definizione del presente giudizio, in quanto riguarda un problema di parità di trattamento dell'imputato e del pubblico ministero ai fini delle spese processuali che non ha alcuna incidenza sulle questioni sottoposte in via d'impugnazione al Giudice di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di L. 1 milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 1999