Sentenza 2 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/04/2003, n. 5068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5068 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
2 7 O per occupa-050 6 8 403 - Aula L 0 1 L O 6 2 B L BLIC probe one per pub I E PUBBLIC \ D D 2 4 A 6 Fione l a e cimento per T . S occupazione acquisitiva R . IN NOME DEL P O P . P D _ M I B . CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE l a A . b D a E t SEZIONE PRIMA CIVILE T 2 2 N . t E r S a E composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.11604/00. Dott. Angelo GRIECO Presidente Dott. Ugo VITRONE Cons. relatore Cron.11285 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep.P. 1379 Ud. 28.1.03. Dott. Stefano BENINI Consigliere 03 ha pronunciato la seguente: S E N T EN ZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI TRANI, in persona del sindaco Carlo Avantario, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini, n. 6, presso l'avv. Renato Macro unitamen- te all'avv. Giuseppe de Zio che lo rappresenta e di fende per procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
TR SA – TR AR, elettivamente do- miciliate in Roma, Via Eleonora d'Arborea, n. 12, presso l'avv. Aurelio Ventura unitamente all'avv. Emilio Bovio, che le rappresenta e difende per pro- cura a margine del controricorso;
Ich 174 2003 controricorrenti avversO la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 107 pubblicata il 9 febbraio 2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Marco PIVETTI, che ha conclu- so per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 5 maggio 1988 SA e MA TR convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani il locale Comune per sentirlo condannare al pagamento della somma di £ 363.275.000 a titolo di risarcimento dei danni per l'irreversibile trasformazione di un terreno di lo- ro proprietà esteso mq. 1321 sul quale era stato realizzato un edificio scolastico. 1Con sentenza del 3 maggio 22 giugno 1994 il tribunale condannava il Comune al pagamento della somma di £. 305.706.250 per l'occupazione di un'a rea di mq. 641 di proprietà diretta delle attrici e rigettava la domanda con riferimento alla restante area di mq. 680 appartenente al defunto germano TO كو maso TR per difetto di prova sulla asserita qualità ereditaria delle attrici. Su impugnazione di entrambe le parti la Corte d'Appello di Bari, con sentenza non definitiva del 2 dicembre 1997, dichiarava la qualità ereditaria delle germane TR e rigettava l'appello inciden- tale con il quale era stata riproposta l'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere dalle at- trici;
quindi, con sentenza definitiva del 26 otto- bre 1999 9 febbraio 2000, condannava il Comune di Trani al pagamento della somma complessiva di £. 660.352.000, di cui £. 345.200.000 a titolo di ri- sarcimento del danno per la perdita della proprie- tà, £. 86.300.000 per indennità di occupazione le- gittima e £. 220.852.000 per interessi, secondo le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio. Ri- gettava l'appello incidentale del Comune in base al la considerazione che era rimasta superata ogni que stione in ordine all'esatta individuazione dei fon- di contigui appartenenti originariamente alle attri al defunto fratello TOmaso, non essendo maici e stata contestata la loro estensione complessiva. Contro la sentenza ricorre per cassazione il Comune di Trani con tre motivi. Resistono con controricorso SA e MA Trit ta. 3 3 3 Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il Comune di Trani denuncia la violazione e la falsa applicazio- ne degli artt. 2909 e 2697 cod. civ., 62, 112 e 194 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e afferma che la sentenza impu- gnata non avrebbe tenuto in nessun conto le osserva zioni formulate dal consulente di parte che non at- tenevano alla contiguità dei fondi e alla distinzio ne tra le proprietà delle attrici e quella del de- funto fratello, bensì all'eccessiva valutazione del fondo occupato con riferimento alla perizia redat- ta dall'ing. NA in un separato giudizio promos so dalle attrici contro il Comune, nonché alla con- venzione di lottizzazione per notar Opreramolla di Corato del 24 giugno 1977 e al riconoscimento di un valore inferiore da parte dei TR con riferimen- to ad altra perizia depositata nella causa La Petra c. ANAS. La censura non merita accoglimento poiché, in- dipendentemente da ogni considerazione in ordine al la mancata illustrazione da parte del ricorrente della dedotta violazione del giudicato, la sentenza impugnata ha osservato che il Comune non ha solleva на 4 to alcuna censura contro i calcoli dettagliatamente illustrati nella tabella allegata all'elaborato pe- ritale, sicché doglianze in esame, sotto il prete- sto dell'omesso esame dei rilievi critici mossi con tro l'operato del consulente d'ufficio, mirano in realtà a ottenere un inammissibile riesame delle ri sultanze istruttorie che non è consentito nel giudi zio di legittimità che è diretto solo al controllo della correttezza giuridica e della congruità logi- ca della motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo si denuncia la violazio- ne degli artt. 2909, 1224 e 2697 cod. civ. in rela- zione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e si censura la sentenza impugnata per aver cumulato con la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, rivalutata alla data de 31 dicembre 1997, gli interessi legali dal 1° gennaio 1988, senza con siderare che il pregiudizio per la ritardata corre- sponsione delle somme dovute a titolo risarcitorio corrisponde alla misura degli interessi legali sul l'importo della somma capitale liquidata per il ri- sarcimento del danno rivalutata anno per anno e non sulla somma complessiva rivalutata all'attualità. La censura non merita accoglimento poiché на contrariamente a quanto assume il ricorrente - la 5 sentenza impugnata ha liquidato gli interessi di mora sul capitale rivalutato anno per anno fino al 31 dicembre 1997 osservando, altresì, che i calcoli e sposti in proposito dal consulente tecnico d'uffi- cio non hanno formato oggetto di censura alcuna da parte del Comune di Trani. Con il terzo motivo viene denunciata la viola- zione dell'art. 91 cod. proc. civ. in relazione al- l'art. 360, nn. 3 e 5, dello stesso codice e si os- serva che la sentenza impugnata, nel riformare la sentenza di primo grado che aveva disposto la com- pensazione della metà delle spese giudiziali, ha condannato il Comune al pagamento integrale delle spese del giudizio senza alcuna motivazione, tanto più che la documentazione relativa alla legittima- zione ereditaria delle attrici era stata fornita so - lo nel giudizio di appello. La censura non merita accoglimento poiché la compensazione delle spese giudiziali, anche nell'i- potesi del richiamo di cui al capoverso dell'art. 345 cod. proc. civ., costituisce esercizio di una facoltà discrezionale del giudice di merito il cui mancato esercizio si sottrae a sindacato in sede di legittimità. In conclusione il ricorso non può trovare ac- coglimento e deve essere respinto. Le spese giudiziali seguono la soccombenza. O L 2 L 7 -
P.Q.M.
0 O 1 B - 6 I 2 D L La Corte rigetta il ricorso e condanna il ri- E D A 2 T 4 S 6 O . corrente al pagamento delle spese giudiziali che li P R . P M - . I D B A . quida in complessivi €. 100,00 per spese e ulterio l l D a . E b T a t N ri €. 4.000,00 per onorario, oltre al rimborso del- 2 E 2 S . E t r a le spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2003. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. T ake Griver Myzo Vitane IL CANCELLIERE Damenko Carralus CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria - 2 APR. 2003 0.# _ IL CANCEL E