Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2015, n. 44548
CASS
Sentenza 8 maggio 2015

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Il delitto di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento; ne consegue che, per il principio di specialità di cui all'art.15 cod. pen., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza, fisica o morale, sia stata usata direttamente ed esclusivamente per privare la persona offesa della libertà di movimento.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2015, n. 44548
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44548
Data del deposito : 8 maggio 2015

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