Sentenza 8 maggio 2015
Massime • 1
Il delitto di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento; ne consegue che, per il principio di specialità di cui all'art.15 cod. pen., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza, fisica o morale, sia stata usata direttamente ed esclusivamente per privare la persona offesa della libertà di movimento.
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- 1. Chiude a chiave l'ufficio, tentativo di violenza privata (Cass. 18533/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 giugno 2020
L'elemento oggettivo del delitto di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, poiché in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria, percosse, ma non quello di violenza privata; ne deriva che il delitto di cui all'art. 610 c.p. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il "pati" cui la persona offesa sia costretta. Ai fini del delitto di violenza privata, non è richiesta una minaccia verbale o esplicita, essendo …
Leggi di più… - 2. La violenza privata nella giurisprudenzaGiovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 13 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2015, n. 44548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44548 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2015 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento