Sentenza 21 aprile 2004
Massime • 1
In tema di giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Suprema Corte, ma resta libero di pervenire - sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte - allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata. Spetta, infatti, esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza che egli possa essere condizionato da valutazioni di merito eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, non essendo compito di quest'ultimo sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2004, n. 26380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26380 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 21/04/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 749
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 4940/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- DE OR, nato a [...] il [...], e dalla Amministrazione Provinciale di Ragusa, quale responsabile civile, in persona del Presidente pro tempore ANTOCI NN CE;
avverso la sentenza n. 1761/03 dell'8-29/10/03, pronunciata dalla Corte di Appello di Catania. - Letti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. Siniscalchi A., con cui chiede l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza sul punto delle spese del giudizio di Cassazione poste a carico dei ricorrenti e rigetto dei ricorsi nel resto;
-udito il difensore di parte civile, avv. A. Cannata, che chiede il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di parte civile;
- udito il difensore del responsabile civile, avv. G. Nigro, che insiste sui motivi di ricorso.
La Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Modica-Sezione distaccata di Scicli, con sentenza del 19/2/98, ritenuto il concorso di colpa della vittima nella causazione dell'evento (in misura del 40%) e l'equivalenza tra le aggravanti e le concesse attenuanti generiche, condannava FE AT alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 6 di reclusione in ordine al reato di omicidio colposo dell'automobilista Selvaggio Apollonia, oltre al risarcimento dei danni -in solido con l'Amministrazione Provinciale di Ragusa, responsabile civile in quanto proprietaria della strada- in favore delle parti civili costituite. L'incidente si era verificato il 5/12/91 sulla strada provinciale Donnalucata-Scicli: la Selvaggio, affrontando a velocità elevata una curva sinistrorsa -secondo la ricostruzione della dinamica del sinistro fatta propria dai giudici del merito- finiva con la ruota anteriore destra in un avvallamento ai margini della sede viaria, determinato da lavori in corso, e, per riportare il veicolo sulla carreggiata, sterzava bruscamente a sinistra, così invadendo l'opposta corsia di percorrenza ove sopraggiungeva un altro veicolo, che non riusciva ad evitare il mortale impatto. I lavori in corso di cui sopra, eseguiti dalla ditta A&T s.r.l., non erano adeguatamente segnalati, per cui era stato penalmente condannato -in esito a diverso e precedente processo- anche il responsabile del cantiere AR NC;
la penale responsabilità del FE, invece, era stata affermata perché, quale capo cantoniere dell'Amministrazione Provinciale di Ragusa, ente proprietario della strada, non aveva vigilato e verificato che i lavori venissero eseguiti secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, ed in particolare che fossero apposti i segnali di pericolo.
La Corte di Appello di Catania, su separata impugnazione dell'imputato e dell'Amministrazione Provinciale di Ragusa, con sentenza 19/1/99, confermava la decisione di primo grado. Ricorrevano per Cassazione i predetti e questa Corte Suprema, con decisione 24/11/99, annullava la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del FE, rinviando ad altra Sezione della Corte distrettuale.
La Corte d'Appello di Catania, con la decisione indicata in premessa, in riforma della sentenza pretorile, ritenute prevalenti sulle aggravanti le concesse attenuanti generiche, dichiarava non doversi procedere, ex art. 157 c.p., nei confronti del FE, per prescrizione del reato, confermando le statuizioni civili della sentenza appellata.
Ricorrono nuovamente per cassazione l'imputato e l'Amministrazione Provinciale con due distinti atti di impugnazione.
- FE AT deduce: 1) omessa motivazione sulla richiesta di esclusione della p.o. dal processo di appello, avendo essa agito civilmente nei confronti dell'altro imputato AR, capocantiere della ditta esecutrice dei lavori stradali, già condannato penalmente con sentenza 12/2/92 dello stesso Pretore;
2) illogica ed insufficiente motivazione in ordine alle carenze argomentative evidenziate dalla sentenza di annullamento;
in primis con riferimento alla inesigibilità in concreto di una vigilanza e di un controllo continui da parte sua sulla strada in questione, in considerazione dell'estensione della rete viaria affidatagli, tripla rispetto a quanto previsto dal contratto;
in secondo luogo, con riferimento alla presenza sulla carreggiata di acqua e fango proveniente dal canale consortile, ostruito dalla caduta di un muro, nonché di una adeguata segnaletica stradale che avvertiva del pericolo per la viabilità;
inoltre, con riguardo alla dinamica dell'incidente, quale ricostruita dal C.T. della p.o., che esclude qualsiasi influenza, nella causazione dello stesso, dell'avvallamento esistente al margine della carreggiata, giacché lo scontro fu determinato dalla traiettoria troppo stretta della curva a sinistra abbordata dalla Selvaggio e dalla successiva difficoltà di rientro nella propria corsia di marcia, dovuta alla presenza di acqua mista a fango sul fondo stradale;
3) omessa motivazione in ordine al suo eventuale concorso di colpa, avendo la Corte distrettuale, contrariamente alle emergenze processuali, determinato ingiustificatamente come preminente causa del sinistro i lavori in corso sulla banchina, anziché la condotta di guida della Selvaggio, connotata da notevole imprudenza. - L'Amministrazione Provinciale, condannata solidalmente al risarcimento del danno quale responsabile civile, deduce sostanzialmente -con i primi due motivi di ricorso- le medesime doglianze proposte dall'imputato con le prime due censure. Con una terza doglianza lamenta, infine, l'omessa motivazione sulla condanna alle spese del giudizio di Cassazione, oltre tutto illogica, considerato l'esito favorevole del ricorso da essa proposto. All'odierna udienza il P.G. ed i difensori concludono come riportato in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi non meritano accoglimento.
In ordine alla prima doglianza comune, rileva il Collegio che, data la manifesta infondatezza della richiesta sollevata dalla difesa all'udienza dibattimentale 23/4/2003, volta ad ottenere l'esclusione dal giudizio della parte civile, la denunciata mancata motivazione del rigetto dell'istanza non determina alcuna nullità. Invero la circostanza che i congiunti della vittima avessero già esercitato autonoma azione civile nei confronti del AR, condannato per lo stesso fatto con sentenza passata in giudicato, non preclude la costituzione di parte civile nei confronti di altri, nel presente giudizio penale, in ossequio al principio della responsabilità solidale, posto dall'art. 2055 c.c., nel caso che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, come nella fattispecie in esame. La seconda doglianza, anch' essa sostanzialmente comune, sebbene molto articolata ed argomentata, è egualmente infondata. In ordine alla stessa, giacché attiene alle carenze motivazionali evidenziate dalla sentenza di annullamento, deve appunto farsi riferimento a tale pronunzia per valutare se i giudici distrettuali abbiano adempiuto al mandato loro conferito, ricordando che in tema di giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Suprema Corte, ma resta libero di pervenire -sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte- allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata. Spetta, infatti, esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza che egli possa essere condizionato da valutazioni di merito eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, non essendo compito di quest' ultimo sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti. Alla luce di tali pacifici principi, ritiene il Collegio che la Corte distrettuale abbia ottemperato adeguatamente al proprio onere motivazionale sui punti evidenziati dalla sentenza di annullamento. In particolare, per quanto concerne la dedotta inesigibilità di un comportamento diverso da parte del capo-cantoniere FE, e cioè di un controllo continuo sull'intera rete viaria affidatagli, quantunque estesa, v' è risposta puntuale e congrua dei giudici del merito, che hanno evidenziato come i lavori de quibus fossero in corso già da tempo, per cui l'imputato, al corrente di tale circostanza, avrebbe dovuto intensificare la sorveglianza in loco. Peraltro lo stesso ricorrente ammette (p. 4 del ricorso) di essere colà transitato qualche ora prima del verificarsi del sinistro "rientrando a casa per fine servizio", per cui non può addurre a giustificazione della propria condotta omissiva la notevole estensione della rete viaria affidata alla sua vigilanza se ciò non gli aveva comunque impedito di passare da quelle parti.
In relazione alla presenza di acqua e fango sulla strada, proveniente da un canale di scolo, la Corte di Appello l'ha ritenuta circostanza tutto sommato irrilevante nella dinamica del sinistro, che altrimenti sarebbe del tutto diversa, e ciò sulla base di valutazioni in fatto (eccessiva piovosità in quei giorni) contestate dai ricorrenti, ma tuttavia non accertabili in sede di legittimità. V'è quindi motivazione sul punto, che non si ritiene manifestamente illogica. Anche la ricostruzione della dinamica del sinistro -oggetto di specifico punto di annullamento, avendo la Corte Suprema ritenuto quella prospettata non adeguatamente ne' logicamente motivata- è attentamente sviluppata e congruamente argomentata nella sentenza impugnata, sulla base di elementi fattuali non contestabili in questa sede, che ha portato i giudici del merito a condividere l'impostazione della sentenza di primo grado, anziché quella proposta dalla difesa.
Va evidenziato, peraltro, e non è casuale la circostanza, che tale ricostruzione è del tutto coincidente con quella effettuata dal Pretore di Modica-Sezione distaccata di Scicli nel processo col quale era stata affermata, circa dieci anni prima, la penale responsabilità per concorso nell'omicidio colposo de quo di AR NC (sent. n. 20 del 12/2/93), sulla base delle risultanze di una consulenza tecnica del P.M. eseguita sul luogo del sinistro subito dopo l'accadimento dei fatti. Dunque questa Corte non ritiene manifestamente illogica la motivazione della gravata sentenza sul punto, per cui non merita accoglimento la censura.
Per quanto concerne la terza doglianza del ricorso FE, non ravvisa il Collegio alcuna contraddittorietà di giudicati tra le pronunzie nei confronti dell'odierno imputato e del AR, sia perché solo la prima contiene una quantificazione del concorso di colpa dell'imputato nella causazione dell'evento, sia perché la questione ha rilievo unicamente sotto il profilo civilistico e potrà essere approfondita nella competente sede.
Deve rigettarsi, infine, la terza censura proposta dal responsabile civile, relativa alla condanna alle spese del processo svoltosi avanti alla Corte di Cassazione. Infatti anche se nel detto grado di giudizio, conclusosi con l'annullamento con rinvio della gravata decisione, il ricorrente non fu soccombente, il Collegio ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'onere delle spese va valutato - nell'ipotesi di alterne vicende nei diversi gradi del giudizio- con riferimento all'esito finale, a nulla rilevando che una parte, risultata infine soccombente, sia stata vittoriosa in qualche fase o grado dello stesso (in tal senso, in un caso del tutto analogo a quello per cui si procede, Cass. Sez. 4^, 15 ottobre 1999, n. 4497, Barbisan).
P.Q.M.
la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione di quelle di parte civile, liquidate complessivamente in E. 1.500, 00, di cui E. 1.000, 00 per onorari, oltre I.V.A. e C.A..
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2004
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2004