Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2004, n. 26380
CASS
Sentenza 21 aprile 2004

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In tema di giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Suprema Corte, ma resta libero di pervenire - sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte - allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata. Spetta, infatti, esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza che egli possa essere condizionato da valutazioni di merito eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, non essendo compito di quest'ultimo sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2004, n. 26380
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26380
    Data del deposito : 21 aprile 2004

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