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Sentenza 10 novembre 2023
Sentenza 10 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2023, n. 45503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45503 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE TA UD OU nato il [...] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA Lette le conclusioni del Procuratore generale, MARIA EMANUELA GUERRA, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorso straordinario oggi al vaglio di questa Corte è stato presentato dal difensore e procuratore speciale di ST MA OU DE contro la sentenza della prima sezione penale di questa Corte del 31 marzo 2023, con cui è stato rigettato il ricorso proposto dal predetto contro la sentenza della Corte di Assise di appello di Milano del 19 gennaio 2022 che, in parziale riforma della decisione della Corte di Assise di Milano del 27 aprile 2021, l'aveva condannato alla pena di dieci anni di reclusione per l'omicidio volontario aggravato di AR AN UH, di cui l'imputato è stato riconosciuto responsabile a titolo di concorso anomalo. 2. Il ricorso straordinario, in particolare, lamenta errore di fatto costituito nella pretermissione della doglianza con cui era stata contestata la compatibilità Penale Sent. Sez. 5 Num. 45503 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 17/10/2023 tra il riconoscimento della circostanza aggravante dei futili motivi e la partecipazione concorsuale del prevenuto ex art. 116 cod. pen., doglianza supportata da un precedente della stessa prima sezione penale. Secondo il ricorrente, la sua responsabilità ex art. 116 cod. pen. sarebbe colposa — come tale riconosciuta fin dal primo grado di giudizio — e, pertanto, ad essa non potrebbe riferirsi l'aggravamento dovuto alla circostanza aggravante in parola. L'art. 118 cod. pen. — aggiunge la parte — sancisce che le circostanze aggravanti relative ai motivi a delinquere, all'intensità del dolo, al grado della colpa e attinenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto rispetto alla persona cui si riferiscono. Puntualizza altresì il ricorrente che: - la censura non può considerarsi implicitamente disattesa, dal momento che la risposta della prima sezione penale si è limitata a rievocare un principio generale circa i presupposti della circostanza;
- l'omissione non è apparente perché il relativo motivo non risulta assorbito da altro;
- l'omesso esame è decisivo ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante, ostativa all'accesso al rito abbreviato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso straordinario al vaglio odierno del Collegio è inammissibile. 1. Giova ricordare che il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., quando fondato sulla omessa considerazione di una deduzione contenuta in un motivo di ricorso, postula la totale pretermissione delle doglianze riguardanti un capo o punto della decisione, conseguita all'errore di percezione in cui sia incorsa la Corte di Cassazione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità; tale vizio, inoltre, deve avere condizionato in modo decisivo il convincimento formatosi per l'inesatta o equivocata comprensione dell'ambito delle censure proposte col ricorso o delle risultanze processuali e la derivata pronuncia di una sentenza differente da quella che, in assenza dell'omissione o dell'errore, sarebbe conseguita. Esulano da questo ambito gli errori di valutazione delle emergenze probatorie, gli errori di giudizio e di applicazione di norme di legge, gli errori percettivi i quali abbiano inciso sul processo formativo della volontà dei giudici di merito, che, per essersi tradotti in un travisamento del fatto, devono essere dedotti con gli strumenti impugnatori ordinari, oppure in sede di revisione, nonché gli errori non immediatamente rilevabili (Sez. 1, Ordinanza n. 17847 del 2 11/01/2017, Barillari, Rv. 269868; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Rv. 268953; sull'ambito valutativo della Corte di cassazione adita ex art. 625-bis cod. proc. pen. cfr. Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 e Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789). 2. Tanto premesso, il ricorso non coglie nel segno. Si ritiene, infatti, che non vi sia stata alcuna pretermissione della doglianza del ricorrente circa la compatibilità tra aggravante dei futili motivi e concorso anomalo, che il Collegio della prima sezione penale ha riportato nel ritenuto in fatto e che poi, nel considerato in diritto, ha esaminato e respinto;
ciò ha fatto ragionando nel senso che la futilità del motivo andava valutata e, pertanto, imputata anche al ricorrente, sulla scorta della sproporzione che «sin da subito» — ossia già all'inizio dell'aggressione, prima che essa evolves.se verso l'uccisione della vittima — aveva caratterizzato, da una parte, il motivo scatenante, cioè «uno sguardo percepito come fastidioso» e, dall'altra, ciò che ne era conseguito, vale a dire «un'aggressione violenta» perpetrata scientemente anche dall'imputato rispetto ad un vittima che si trovava in inferiorità numerica. Ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., l'agente risponde della porzione di condotta "voluta" a titolo di dolo e del reato più grave ove vi sia «un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, che si identifica con il coefficiente della colpa in concreto» (Sez. 5, n. 306 del 18/11/2020, dep. 2021, Tasca, Rv. 280489), è evidente che la prima sezione penale ha collegato il riconoscimento della circostanza aggravante al segmento dell'azione imputabile al ricorrente a titolo di dolo — id est all'aggressione e non alla conseguenza "morte" addebitata al ricorrente solo come epilogo di una condotta colposa. Ciò lo si ricava dal tratto della sentenza in cui il Collegio di legittimità, per spiegare le ragioni del giudizio di infondatezza della doglianza che oggi si assume pretermessa, ha scritto che «la Corte di appello ha infatti evidenziato che l'imputato aveva agito con la percezione diretta della futilità dell'azione delinquenziale già al momento dell'aggressione fisica alla quale lo stesso aveva partecipato». Si tratta, con tutta evidenza, di una consapevole reiezione del motivo di ricorso fornita di adeguata motivazione della cui correttezza in diritto in questa sede non si può discutere, dati i limiti del rimedio straordinario attivato. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 3 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n .186).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/10/2023.
- l'omissione non è apparente perché il relativo motivo non risulta assorbito da altro;
- l'omesso esame è decisivo ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante, ostativa all'accesso al rito abbreviato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso straordinario al vaglio odierno del Collegio è inammissibile. 1. Giova ricordare che il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., quando fondato sulla omessa considerazione di una deduzione contenuta in un motivo di ricorso, postula la totale pretermissione delle doglianze riguardanti un capo o punto della decisione, conseguita all'errore di percezione in cui sia incorsa la Corte di Cassazione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità; tale vizio, inoltre, deve avere condizionato in modo decisivo il convincimento formatosi per l'inesatta o equivocata comprensione dell'ambito delle censure proposte col ricorso o delle risultanze processuali e la derivata pronuncia di una sentenza differente da quella che, in assenza dell'omissione o dell'errore, sarebbe conseguita. Esulano da questo ambito gli errori di valutazione delle emergenze probatorie, gli errori di giudizio e di applicazione di norme di legge, gli errori percettivi i quali abbiano inciso sul processo formativo della volontà dei giudici di merito, che, per essersi tradotti in un travisamento del fatto, devono essere dedotti con gli strumenti impugnatori ordinari, oppure in sede di revisione, nonché gli errori non immediatamente rilevabili (Sez. 1, Ordinanza n. 17847 del 2 11/01/2017, Barillari, Rv. 269868; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Rv. 268953; sull'ambito valutativo della Corte di cassazione adita ex art. 625-bis cod. proc. pen. cfr. Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 e Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789). 2. Tanto premesso, il ricorso non coglie nel segno. Si ritiene, infatti, che non vi sia stata alcuna pretermissione della doglianza del ricorrente circa la compatibilità tra aggravante dei futili motivi e concorso anomalo, che il Collegio della prima sezione penale ha riportato nel ritenuto in fatto e che poi, nel considerato in diritto, ha esaminato e respinto;
ciò ha fatto ragionando nel senso che la futilità del motivo andava valutata e, pertanto, imputata anche al ricorrente, sulla scorta della sproporzione che «sin da subito» — ossia già all'inizio dell'aggressione, prima che essa evolves.se verso l'uccisione della vittima — aveva caratterizzato, da una parte, il motivo scatenante, cioè «uno sguardo percepito come fastidioso» e, dall'altra, ciò che ne era conseguito, vale a dire «un'aggressione violenta» perpetrata scientemente anche dall'imputato rispetto ad un vittima che si trovava in inferiorità numerica. Ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., l'agente risponde della porzione di condotta "voluta" a titolo di dolo e del reato più grave ove vi sia «un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, che si identifica con il coefficiente della colpa in concreto» (Sez. 5, n. 306 del 18/11/2020, dep. 2021, Tasca, Rv. 280489), è evidente che la prima sezione penale ha collegato il riconoscimento della circostanza aggravante al segmento dell'azione imputabile al ricorrente a titolo di dolo — id est all'aggressione e non alla conseguenza "morte" addebitata al ricorrente solo come epilogo di una condotta colposa. Ciò lo si ricava dal tratto della sentenza in cui il Collegio di legittimità, per spiegare le ragioni del giudizio di infondatezza della doglianza che oggi si assume pretermessa, ha scritto che «la Corte di appello ha infatti evidenziato che l'imputato aveva agito con la percezione diretta della futilità dell'azione delinquenziale già al momento dell'aggressione fisica alla quale lo stesso aveva partecipato». Si tratta, con tutta evidenza, di una consapevole reiezione del motivo di ricorso fornita di adeguata motivazione della cui correttezza in diritto in questa sede non si può discutere, dati i limiti del rimedio straordinario attivato. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 3 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n .186).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/10/2023.