Sentenza 30 novembre 2011
Massime • 1
Integra il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) la condotta di coloro che, in qualità di agenti di polizia, attestino false circostanze in sede di verbale di arresto in flagranza; né, in tal caso, è applicabile il principio 'nemo tenetur se detegerè ed il conseguente diritto di non esporre circostanze autoincriminanti, destinato a cedere ove si tratti della falsità di un atto pubblico la cui rilevanza documentale non può essere sacrificata all'interesse difensivo del singolo.
Commentario • 1
- 1. "Il detenuto è caduto dalle scale", Agente di Polizia Penitenziaria condannato per falso.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 dicembre 2021
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede in data 12 luglio 2017, nei confronti di P.D., alla pena di anni due mesi quattro di reclusione, in relazione ai reati di cui all'art. 608 c.p. (capo 1), artt. 582 e 585 c.p., art. 61 c.p., n. 5 e 9 (capo 2), art. 479 c.p. (capo 3), ritenuta la continuazione, comprese le statuizioni risarcitorie in favore della persona offesa.1.1. Si contesta all'imputato di aver colpito il detenuto a lui affidato in qualità di agente di polizia penitenziaria, mentre lo accompagnava nell'infermeria dell'Istituto ove la persona offesa era ristretta, con uno schiaffo, nonché con un manganello …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/2011, n. 8579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8579 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2011 |
Testo completo
85 7 9 /12 REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da: UDIENZA PUBBLICA
Dott. GENNARO MARASCA - Presidente - DEL 30.11.2011
Dott. ANTONIO BEVERE
- Consigliere - 280h Dott. MARIA VESSICHELLI Consigliere - SENTENZA N.
- Consigliere rel.- Dott. CARLO ZAZA
Dott. PAOLO DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - R. G. N. 3214/11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti dai difensori di
1. MA MM, nato a [...] il [...]
2. CA NG, nato a [...] il [...]
3. IN FA, nato a [...] il [...]
4. UE GI, nato ad [...] l'[...]
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data 27.9.2010
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Elisabetta Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore degli imputati CA, IN e UE, Avv. Maurizio Sinatra, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di
Trapani in data 22.7.2008, con la quale MA MM, LI NG, IN
FA e UE GI venivano condannati alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione ciascuno per il reato di cui all'art.479 cod. pen., commesso quali ufficiali ed agenti di polizia della Questura di Trapani attestando falsamente nel 1 ег
La responsabilità degli imputati era affermata in base alle dichiarazioni del
AR, per le quali lo stesso, allontanatosi dall'ingresso della Questura senza alcuna costrizione da parte dei suoi amici e ritornatovi unicamente per recuperare la sua giacca, veniva portato da due agenti su un'autovettura e qui colpito dal MA con pugni e calci al volto, alla schiena e dietro l'orecchio; al riscontro di dette dichiarazioni in quelle degli accompagnatori dell'arrestato
LE, HI e AL, nelle lesioni riscontrate sulla persona del AR in contusioni alla spalla, alla regione sopraclaveare destra, al braccio sinistro ed alla zona retro auricolare sinistra ed escoriazioni al braccio destro ed al labbro inferiore e nell'accertata falsità della firma asseritamente apposta sul verbale dall'agente TI, che avrebbe constatato gli atti di autolesionismo;
all'inattendibilità della ricostruzione dei fatti proposta nel verbale;
ed alla natura unitaria di quest'ultimo, sottoscrivendo il quale ciascuno degli imputati confermava le attestazioni dei colleghi in un'operazione complessivamente finalizzata a fornire una falsa rappresentazione dell'origine delle lesioni subite dal
AR.
2. Gli imputati ricorrenti deducono violazione di legge e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sui punti che seguono:
2.1. tutti i ricorrenti contestano il giudizio di penale responsabilità, lamentandosi in particolare nei ricorsi presentati nell'interesse degli imputati LI, UE e
IN l'attribuzione delle ritenute falsità del verbale di arresto a tutti i ricorrenti su episodi viceversa agli stessi non riferibili, laddove l'UE attestava solo la veridica circostanza di essere stato aggredito dal AR riportando una certificata iperemia al collo con contusione dorsale e non partecipava ai successivi sviluppi della vicenda ed il CA non era presente a tale aggressione, in mancanza di prova di concertazione nella formazione del verbale, e l'apodittica esclusione della possibilità che le lesioni subita dal AR fossero state prodotte dall'azione di contenimento fisico esercitata dai compagni del predetto e che l'apposizione di una firma non corrispondente a quella del TI fosse il 2 а risultato di un disguido;
e nel ricorso presentato nell'interesse del MA
l'illogicità del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del AR nonostante il carattere sospetto e le contraddizioni nelle deposizioni dei testimoni indicati a riscontro e la compatibilità della contusione riscontrata alla spalla del AR con la dinamica riferita nel verbale piuttosto che con quella descritta dal predetto;
2.2. nel ricorso presentato nell'interesse del MA si lamenta poi il mancato riconoscimento della scriminante dell'esercizio di un diritto, ravvisabile nell'aver l'imputato commesso il falso, nell'ipotesi accusatoria, tacendo circostanze che lo avrebbero potuto danneggiare;
2.3. ancora il MA discute il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, lamentando l'omessa considerazione dell'incensuratezza e dell'encomiabile stato di servizio dell'imputato, dell'episodicità del fatto e del comportamento provocatorio del
AR;
2.4. lamenta infine il MA la contraddittorietà del diniego del beneficio della non menzione della pena rispetto alla concessione della sospensione condizionale, allo stato di servizio dell'imputato ed alla mancanza di precedenti in capo allo stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso relativi al giudizio di penale responsabilità sono infondati.
La sentenza impugnata forniva adeguata motivazione sul punto in un esame complessivo delle risultanze processuali, nell'ambito del quale le dichiarazioni del
AR erano valutate unitariamente con i plurimi elementi di riscontro rappresentati dalle lesioni constatate, dall'accertamento della contraffazione della sottoscrizione dell'agente TI e dalle dichiarazioni dei testimoni, i quali assistevano direttamente quanto al teste LE alla prima parte dell'episodio svoltasi dinanzi all'ingresso della Questura di Trapani, e quanto ai testi HI
e AL al successivo pestaggio del AR, visto dai predetti nei momenti di apertura del cancello del parcheggio della citata Questura. In questa disamina la Corte territoriale affrontava dettagliatamente il tema dell'attendibilità dei testimoni, risolvendolo positivamente e senza vizi logici in base alla congruenza ed alla convergenza delle dichiarazioni. Ed affrontava altresì il rilievo difensivo sulla possibilità che la sottoscrizione del TI, una volta che lo stesso aveva cessato il servizio, fosse stata apposta in sua vece da un agente affiancato, escludendone la fondatezza in base all'obbligo per l'agente al termine del servizio di redigere personalmente il verbale sui fatti accaduti nello svolgimento di quest'ultimo; argomento, questo, al quale i ricorrenti CA, UE e IN 3 A contrappongono unicamente una diversa valutazione sull'attendibilità della ricostruzione alternativa dagli stessi prospettata, che non mina l'essenziale logicità dell'argomentazione della sentenza ed in conclusione non incide sull'efficacia di un pregnante riscontro all'ipotesi accusatoria, specificamente riferibile alla redazione del verbale di cui si contesta la falsità.
Quanto al concorso nel reato dei singoli imputati, la questione veniva congruamente discussa sotto i due profili complementari della conferma dell'intero contenuto del verbale che ciascun imputato consapevolmente esprimeva con la propria sottoscrizione e della funzionalità della falsa rappresentazione dei fatti, contenuta nel documento, all'occultamento di una condotta violenta in danno del AR, che come tale coinvolgeva tutti gli agenti intervenuti nella vicenda a prescindere dalla consistenza della loro specifica presenza nella stessa;
conclusione, quest'ultima, che con argomentazione esente da censure di illogicità veniva tratta a riscontro della portata confirmativa dell'intero contenuto del verbale da attribuirsi alle sottoscrizioni dei singoli operanti.
2. Infondato è altresì il motivo di ricorso presentato nell'interesse del MA in ordine al mancato riconoscimento della scriminante dell'esercizio di un diritto.
Anche questo tema era oggetto di esame nella sentenza impugnata, ove si osservava che il principio del nemo tenetur se detegere ed il conseguente diritto di non esporre circostanze autoincriminanti cedono laddove si discuta della falsità
di un atto pubblico, la cui rilevanza documentale non può essere sacrificata all'interesse difensivo del singolo. Tale assunto è puntualmente conforme all'orientamento di gran lunga prevalente di questa Corte in materia (Sez. 5,
n.22672 del 15.10.2004, imp. Liggi, Rv.231890), con particolare e specifico riguardo agli atti di polizia giudiziaria (Sez. 5, n.3557 del 31.10.2007, imp.
D'Alba, Rv.238908; Sez. 5, n.8252 del 15.1.2010, imp. Bassi, Rv.246157), la cui natura fidefacente attribuisce tutela penale prioritaria alla finalità di attestazione erga omnes della veridicità di quanto riferito;
valore la cui lesione, per la sua portata generale, attribuisce alla condotta offensività non giustificata dal rispetto dell'interesse del verbalizzante a non ammettere la commissione di fatti pregiudizievoli.
3. Il motivo di ricorso presentato nell'interesse del MA in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche ed alla
determinazione della pena è infondato.
La sentenza impugnata motivava invero sul punto con riferimento alle qualifiche degli imputati, addetti alla tutela dell'ordine pubblico e consapevoli della necessità di affrontare quotidianamente situazioni problematiche, al manifestato dispregio per elementari regole deontologiche ed alla natura dell'atto oggetto di falsità; elementi ritenuti non illogicamente assorbenti rispetto a quelli invocati dalla difesa.
4. Infondato è infine il motivo di ricorso presentato nell'interesse del MA in ordine al diniego del beneficio della non menzione della pena.
Non sussiste invero alcuna contraddizione fra la concessione della sospensione condizionale della pena e la contraria decisione con riguardo alla non menzione, trattandosi di benefici fondati su presupposti diversi (Sez. 6,
n.2192 del 9.11.1989, imp. Cuccavia, Rv.183366); presupposti la cui ricorrenza nella specie veniva coerentemente esclusa dalla Corte territoriale con la necessità di un monito al rispetto dei limiti nell'esercizio delle pubbliche funzioni, in aderenza alle finalità dell'istituto ed alla particolare natura dei reati commessi.
I ricorsi devono pertanto essere rigettati, seguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 30.11.2011
1) Presidente
Il Consigliere estensore ial Wo
DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 5 MAR 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise
Jum
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