Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2001, n. 14406
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Sentenza 25 gennaio 2001

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In tema di ricorso avverso il decreto di rigetto della istanza di ammissione al gratuito patrocinio, la mancata notifica, da parte dell'interessato, alla Direzione regionale delle entrate (già Intendenza di finanza) del decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti non dà luogo alla inammissibilità del ricorso in quanto, da un lato, nessuna decadenza per detta inattività risulta espressamente prevista, dall'altro, il tempestivo deposito dell'atto introduttivo realizza la edictio actionis necessaria al rituale e valido radicarsi della seconda fase processuale. Ne consegue che la predetta inattività della parte interessata impone al giudice di provvedere, tramite la rituale notifica del ricorso a cura del ricorrente, alla integrazione del contraddittorio e, quindi, di procedere al giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2001, n. 14406
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14406
    Data del deposito : 25 gennaio 2001

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