Sentenza 25 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di ricorso avverso il decreto di rigetto della istanza di ammissione al gratuito patrocinio, la mancata notifica, da parte dell'interessato, alla Direzione regionale delle entrate (già Intendenza di finanza) del decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti non dà luogo alla inammissibilità del ricorso in quanto, da un lato, nessuna decadenza per detta inattività risulta espressamente prevista, dall'altro, il tempestivo deposito dell'atto introduttivo realizza la edictio actionis necessaria al rituale e valido radicarsi della seconda fase processuale. Ne consegue che la predetta inattività della parte interessata impone al giudice di provvedere, tramite la rituale notifica del ricorso a cura del ricorrente, alla integrazione del contraddittorio e, quindi, di procedere al giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2001, n. 14406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14406 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 25/01/2001
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LOSANA CAMILLO " N. 439
3. Dott. CHIEFFI SEVERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CAMPO STEFANO " N. 022576/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FE GI N. IL 24/09/1948
avverso ORDINANZA del 17/11/1999 TRIBUNALE di ANCONA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOSANA CAMILLO lette le conclusioni del P.G. per l'inammissibilità LA CORTE OSSERVA.
Contro il provvedimento del Tribunale di Ancona, emesso in data 17.11.1999, che ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da FE GI contro il decreto del Pretore che rigettava la sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, propone ricorso per cassazione il TT e deduce che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto inammissibile la sua istanza per la mancata notificazione all'intendente di finanza dell'istanza stessa (e dell'avviso di fissazione dell'udienza), e per la sua mancata comparizione all'udienza. Secondo il ricorrente queste circostanze non sono causa di inammissibilità; sicché il Tribunale avrebbe dovuto esaminare il suo reclamo nel merito.
Il ricorso è fondato.
Erroneamente il Tribunale di Ancona ha dichiarato inammissibile il reclamo adducendo come motivo che il TT non si era presentato alla udienza e non aveva provveduto a notificare il ricorso all'Intendente di finanza.
Va infatti ribadito il principio (già affermato da questa Sezione con sentenza 04.12.200, Cappella), secondo il quale "il ricorso dell'interessato (contro il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio) deve bensì essere notificato alla Intendenza di finanza (oggi: Direzione regionale delle entrate) che è parte necessaria nel relativo procedimento, a cura della parte istante, secondo lo schema procedurale dell'art. 29 legge n. 794/1942 cui rinvia l'art. 6 comma 4 legge n. 217 del 1990"; e tuttavia "'la mancata notificazione alla controparte dello atto introduttivo e del decreto di fissazione della udienza per la comparizione delle parti, non dà luogo alla inammissibilità del ricorso posto che da un lato nessuna decadenza per questa inattività risulta espressamente sancita e, dall'altro, il tempestivo deposito dell'atto introduttivo realizza la 'edictio actionis' necessaria al rituale e valido radicarsi della seconda fase processualè".
In applicazione di questa disciplina il giudice, a seguito del ricorso, deve provvedere a fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti ed il ricorrente deve notificare il ricorso ed il provvedimento alla Direzione regionale delle entrate. La mancata notifica a quest'ultimo Ente del ricorso e del decreto non comporta l'inammissibilità del ricorso stesso;
ma impone al giudice di provvedere, tramite la rituale notifica del ricorso a cura del ricorrente, alla integrazione del contraddittorio e, quindi, di procedere al giudizio.
Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Ancona per l'esame del reclamo, previ gli adempimenti necessari per l'integrazione del contraddittorio.
P.T.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Ancona per l'esame del reclamo.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2001