Sentenza 4 ottobre 2016
Massime • 1
L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art.625 bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; ne deriva che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha escluso che costituisse errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nell'interpretare le dichiarazioni testimoniali e l'illogicità della motivazione sulla variazione dei ruoli cedente-cessionario nei rapporti tra tossicodipendenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/2016, n. 3367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3367 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2016 |
Testo completo
0 3367-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/10/2016 Sent. n. sez.1425/16 Composta da: LUISA BIANCHI -Presidente REGISTRO GENERALE MARIAPIA GAETANA SAVINO N.23888/2016 SALVATORE DOVERE Rel. Consigliere - UGO BELLINI ANTONIO LEONARDO TANGA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SE AR nato il [...] a [...] avverso il provvedimento del 08/10/2015 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG PIETRO GAETA u t diliman l'inammissulik ol челю Udit i difensor, Avv. Felis Palaces, cleh best I despland RITENUTO IN FATTO 1. RO AR propone ricorso straordinario avverso la sentenza emessa dalla Terza sezione di questa Corte l'8.10.2015. Il ricorrente premette di aver avanzato ricorso per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 4.12.2013 con la quale, unitamente ad altri, era stato condannato per il reato di illecita detenzione e cessione a terzi di sostanza stupefacente, censurando vizio di motivazione e violazione d legge in relazione alla mancata configurazione del cd. 'consumo di gruppo'. Con la sentenza sopra menzionata la Corte di cassazione ha rigettato i motivi concernenti la responsabilità del RO, disponendo l'annullamento della decisione di seocndo rado limitatamente alla determinazione delle pene. A motivo dell'odierno ricorso il RO pone il rilievo per il quale il giudice di legittimità ha reso una motivazione manifestamente illogica, rientrante tra i casi che integrano l'errore di fatto, atteso che il chiaro contenuto della prova, indicato nel ricorso, è stato letto in modo logicamente contrastante. Invero, specifica il ricorrente, l'affermazione per la quale sarebbe stata rilevata dai giudici di merito "solo una episodica reciprocità di consumo condiviso in un ambito di diffusa tossicodipendenza" è tautologica perché "vale ad affermare, con mero ossimoro dialettico, ciò che si vuol negare". CONSIDERATO IN DIRITTO 2. In via preliminare va reso esplicito che la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. spetta anche alla persona condannata nei confronti della quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. U, n. 28717 del 21/06/2012 - dep. 17/07/2012, Brunetto, Rv. 252935).
3. Il ricorso è inammissibile. L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art.625 bis c.p.p. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo, in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto restando quindi fermo, con - riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta - interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di Love diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (cfr. Sez. 1, n. 45731 del 13/11/2001 - dep. 20/12/2001, Salerno, Rv. 220373). Nel caso che occupa il ricorrente lamenta che la Corte di cassazione non abbia rilevato che dagli elementi di prova portati dalla difesa il RO risultava acquirente ed assuntore dello stupefacente, che l'acquisto avveniva sin da principio per conto degli altri componenti del gruppo, precisamente identificati e contributori finanziari. Appare del tutto evidente che lo stesso ricorrente evoca una ritenuta insoddisfacente interpretazione delle dichiarazioni testimoniali in parte riprodotte nel ricorso qui all'esame -, ed una motivazione illogica ed apparente del giudice di legittimità, che rappresentano evenienze non contrastabili con il ricorso straordinario. Peraltro, appare opportuno evidenziare che il riferimento fatto dalla Corte di cassazione alla 'episodica reciprocità di consumo condiviso in un ambito di diffusa tossicodipendenza', lungi dal rappresentare affermazione 'tautologica' evidenzia l'esplicita esclusione dei presupposti del cd. mandato di gruppo, alludendo ad una occasionale variazione dei ruoli cedente-cessionario tra tossicodipendenti, che è evenienza ben diversa dal mandato ad acquistare.
4. Segue all'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di duemila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/10/2016. Purse Biend Il Consigliere estensore Il Presidente Luisa Bianchi Salvatore Dovere Depositata in Cancelleria Oggi. 2007 Funzionario Cudiziarie Pariția Ciora 3