Sentenza 29 agosto 2003
Massime • 2
Chi chiede il compenso di prestazioni eseguite nell'ambito di un rapporto di cosiddetta parasubordinazione (art. 409 n. 3 cod. proc. civ.) non può limitarsi a provare l'esistenza del rapporto, ma deve provare le singole prestazioni che del diritto al corrispettivo rappresentano i fatti costitutivi, senza che tuttavia sia indispensabile qualificare esattamente il rapporto dedotto in giudizio, essendo sufficiente accertare l'espletamento di una serie di incarichi (integranti o meno gli estremi del mandato "ad negotia") riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo ancorché rientranti in una pluralità di figure contrattuali tipiche le cui modalità di esplicazione possono essere caratterizzate dall'impiego prevalente di attività personale non subordinata, ricadente nell'ambito di una collaborazione continuativa e coordinata.
Ai fini della liquidazione in via equitativa del compenso dovuto ad un professionista ex artt. 1709 e 2225 , il giudice di merito deve far riferimento ai criteri della natura, quantità, qualità dell'attività svolta, nonché al risultato utile conseguito dal committente; ne consegue che, se non può far uso dei sopraindicati criteri perché l'attore non ha fornito sufficienti elementi in proposito, dovrà necessariamente rigettare la domanda, in quanto la richiesta di liquidazione equitativa non esonera l'interessato dall'obbligo di fornire al giudice gli elementi probatori indispensabili affinché possa procedervi.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12681 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET IC, elettivamente domiciliato in ROMA VLE G CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FERRARI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MYRTO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NEMEA 21, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CAPICI, rappresentato e difeso dall'avvocato NAZZARENO CIARROCCHI, giusta procura speciale atto notaio PIERGIORGIO MOSCETTA di CIVITANOVA MARCHE, del 5 luglio 2001, Rep. n. 71270;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 985/00 del Tribunale di MACERATA, depositata il 05/12/00 - R.G.N. 66/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/03 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato FERRARI;
udito l'Avvocato CIARROCCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO NI IO, con ricorso al pretore di Macerata, chiese il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o, in subordine, parasubordinato con la RT spa, successivamente RT srl, con condanna di quest'ultima al pagamento delle retribuzioni maturate ovvero del compenso proporzionale alla qualità e quantità dell'opera prestata. Nella resistenza della RT, che aveva negato qualsivoglia forma di collaborazione, il Tribunale di Macerata, quale giudice unico, succeduto al Pretore, rigettò la domanda principale e in accoglimento di quella subordinata, ritenuta l'esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra le parti dal 1980 al 1988, condannò la RT a pagare al IO la complessiva somma di lire 33.000.600 a titolo di compenso determinato in via equitativa.
La RT propose appello insistendo nel diniego di ogni rapporto e deducendo, in subordine, l'erronea applicazione del criterio equitativo ai fini della determinazione del compenso dovuto. Il Tribunale di Macerata ha respinto il primo motivo di appello, ma, in accoglimento del secondo, ha rigettato la domanda del IO. Secondo il Tribunale il soggetto che chiede in giudizio la ricompensa per un'attività svolta, ove questa sia qualificabile, come nel caso del IO quale lavoro parasubordinato, non può limitarsi a dare la prova dell'esistenza del rapporto ma deve fornire anche quella delle prestazioni effettuate: ciò perché la norma applicabile alla fattispecie in ordine al corrispettivo è l'articolo 2225 codice civile, dovendosi ricondurre anche il rapporto di parasubordinazione, ed in particolare quello intercorso fra le parti, caratterizzato anche dalla contemporanea esistenza di rapporti di agenzia e rappresentanza con altre ditte e società produttrici di accessori per le calzature, nello schema dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile. Il IO, per contro, aveva esclusivamente provato il fatto che si recava con il ON, amministratore della società RT, alle fiere, che ordinava materiali e ritirava campioni presso i terzi fornitori della RT, che operava una sorta di controllo sulla lavorazione dei prodotti commissionati dalla RT ai ed "terzisti", che contrattava affari insieme al ON: tutte attività il cui compenso, in mancanza di specifiche tariffe professionali o di usi, dei quali ultimi non era stata comunque dedotta l'esistenza, non poteva che essere determinato dal giudice in relazione al risultato ottenuto ed al lavoro normalmente necessario per ottenerlo. Ma da ciò che era emerso in giudizio non era possibile desumere il risultato collegato alle attività svolte dal IO e, d'altra parte, tali attività, benché oggetto di indicazione specifica, non erano state puntualizzate ne' nella durata ne' nei singoli periodi di esplicazione, onde non era possibile procedere ad una loro parcellizzazione e quindi utilizzare, come parametro, il risultato da ciascuna parte di essa normalmente ottenibile. Pertanto non poteva operarsi alcuna liquidazione in favore del IO, il quale pur avendo provato di aver svolto attività in favore della RT, non poteva vedersi riconosciute le ragioni creditorie derivanti da tale attività.
NI IO ricorre per la cassazione della sentenza, sulla base di due motivi.
L'intimata non ha depositato controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degli articoli 2225 codice civile e 432 codice procedura civile, in riferimento alle previsioni di cui agli articoli 409 e 113 dello stesso codice, il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver violato i principi applicabili in materia di determinazione del compenso nei rapporti di lavoro parasubordinati, come enucleati dal coacervo normativo formato dai menzionati articoli 113 e 432 c.p.c, applicabili ai suddetti rapporti di lavoro in conseguenza della previsione generale di cui all'articolo 409 dello stesso codice, non avendo considerato che i criteri relativi alla determinazione del compenso previsti dall'articolo 2225 c.c possono trovare preferenziale applicazione in quanto la natura e le modalità della prestazione consentano il ragionevole accertamento dei risultati dei tempi della prestazione stessa, mentre in diverse ipotesi, ossia quando la prestazione per le sue intrinseche caratteristiche sfugga alla concreta possibilità di essere misurata quanto a tempi e risultati, il giudice può e deve pronunciare facendo ricorso al criterio equitativo, se ciò non è impedito dalla legge.
Il giudice del merito avrebbe comunque violato o falsamente applicato gli articoli 2225 codice civile e 432 codice procedura civile, per aver apoditticamente affermata l'assoluta inapplicabilità al rapporto di lavoro parasubordinato della previsione di cui all'ultimo dei due articoli menzionati, mentre il legislatore, con riferimento anche ai rapporti di cui all'articolo 409 codice procedura civile ha stabilito che quando si accerta il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta il giudice la liquida con valutazione equitativa.
Con il secondo motivo di ricorso, denunziando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, il ricorrente addebita al tribunale di aver mancato di motivare o comunque motivato in modo del tutto insufficiente sul punto decisivo della mancata puntualizzazione da parte del IO della durata e dei singoli periodi di esplicazione delle attività eseguite per conto della società. In particolare, il tribunale ha omesso ogni considerazione circa le peculiarità delle prestazioni effettivamente rese dal IO, trascurando totalmente di valutare se, nel caso di specie, fosse astrattamente ragionevolmente possibile assolvere all'onere probatorio finalizzato al soddisfacimento dei criteri di liquidazione del compenso disciplinati dall'articolo 2225 codice civile. In sostanza il tribunale ha di fatto equiparato le prestazioni dedotte in giudizio a quelle tipicamente destinate alla realizzazione di una o più opere determinate, secondo lo schema dell'articolo 2222 codice civile, senza minimamente cogliere la natura intrinseca delle attività eseguite dal IO in favore della RT. La peculiarità e la complessità di tali attività, del resto riconosciute dallo stesso giudice d'appello, e la loro lunga durata, rendono infatti impossibile la loro ricostruzione singolare e puntuale con i rispettivi tempi di durata. Del resto, un'adeguata valutazione delle risultanze della istruttoria testimoniale avrebbe dovuto condurre il tribunale ad identificare senza difficoltà la durata minima delle prestazioni rese dal IO nell'arco di tempo considerato.
I due motivi, evidentemente connessi possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati e vanno rigettati, per effetto della coordinata operatività dei due principi che seguono. Per un verso infatti chi, come nella specie, il IO chiede il compenso di prestazioni eseguite, nell'ambito di un rapporto di cosiddetta parasubordinazione, non può limitarsi a provare l'esistenza di tale rapporto ma deve provare le singole prestazioni che del diritto al corrispettivo rappresentano i fatti costitutivi, pur non essendo indispensabile qualificare esattamente il rapporto dedotto in giudizio, bastando accertare l'espletamento di una serie di incarichi riconducibili a lo schema generale del lavoro autonomo, ancorché rientrando in una priorità di figure contrattuali tipiche le cui modalità di esplicazione possono essere caratterizzata dall'impiego prevalente di attività personale non subordinata, radicalmente nell'ambito di una collaborazione continuativa e coordinata (Cass.16 gennaio 1999, n. 413). Per altro verso, natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite nonché risultato utile conseguito dal committente, costituiscono, come è stato affermato a proposito del compenso per l'attività svolta dal professionista, i criteri cui il giudice nella determinazione equitativa di tale compenso ai sensi degli artt. 1709 e 2225 c.c, deve ispirarsi a fronte di risultanze processuali carenti sul "quantum" ed in difetto di tariffe professionali e di usi, senza poter rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l'omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura del medesimo (Cass. 18 settembre 1995, n. 9829). Ne deriva che quando, come avvenute nella specie, il giudice del merito, sulla base del proprio l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, che risulta congruamente motivato e che non può esser qui ridiscusso, come in sostanza il ricorrente vorrebbe, constati di non aver a disposizione alcuno dei sopraindicati criteri, egli deve necessariamente rigettare la domanda, essendo principio consolidato che la richiesta di liquidazione equitativa non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire al giudice gli elementi probatori indispensabili perché questi possa procedervi (v. in termini generali, Cass. 11 ottobre 1978, n. 4538; 21 febbraio 1981, n. 1048;
3 marzo 1984, n. 1539; 26 febbraio 1986, n. 1212).
Le peculiarità delle vicenda esaminata rendono opportuna la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara compensate le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2003