Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12681
CASS
Sentenza 29 agosto 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Chi chiede il compenso di prestazioni eseguite nell'ambito di un rapporto di cosiddetta parasubordinazione (art. 409 n. 3 cod. proc. civ.) non può limitarsi a provare l'esistenza del rapporto, ma deve provare le singole prestazioni che del diritto al corrispettivo rappresentano i fatti costitutivi, senza che tuttavia sia indispensabile qualificare esattamente il rapporto dedotto in giudizio, essendo sufficiente accertare l'espletamento di una serie di incarichi (integranti o meno gli estremi del mandato "ad negotia") riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo ancorché rientranti in una pluralità di figure contrattuali tipiche le cui modalità di esplicazione possono essere caratterizzate dall'impiego prevalente di attività personale non subordinata, ricadente nell'ambito di una collaborazione continuativa e coordinata.

Ai fini della liquidazione in via equitativa del compenso dovuto ad un professionista ex artt. 1709 e 2225 , il giudice di merito deve far riferimento ai criteri della natura, quantità, qualità dell'attività svolta, nonché al risultato utile conseguito dal committente; ne consegue che, se non può far uso dei sopraindicati criteri perché l'attore non ha fornito sufficienti elementi in proposito, dovrà necessariamente rigettare la domanda, in quanto la richiesta di liquidazione equitativa non esonera l'interessato dall'obbligo di fornire al giudice gli elementi probatori indispensabili affinché possa procedervi.

Commentario1

  • 1Condotte distrattive e di mala gestio dell’amministratore
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 17 marzo 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12681
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12681
Data del deposito : 29 agosto 2003

Testo completo