Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2005, n. 9764
CASS
Sentenza 8 febbraio 2005

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Sebbene il D.Lgs. n. 115 del 2002 non contenga una specifica disciplina sulla competenza a provvedere in tema di liquidazione del compenso al difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, deve ritenersi che la stessa appartenga al giudice della fase o del grado con riferimento ai quali è stata formulata la richiesta, anche se il processo è transitato in altra fase o grado, e ciò perchè: 1) l'art. 83 D.Lgs. cit. prevede espressamente tale competenza per la analoga materia della liquidazione delle spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico; 2) il successivo art. 105 assimila, ai fini della liquidazione delle spese, il difensore, l'ausiliario e il consulente tecnico; 3) il criterio di liquidazione previsto dall'art. 82 ("natura dell'impegno professionale") è apprezzabile solo dal giudice davanti al quale l'attività è stata svolta. (Fattispecie antecedente alla entrata in vigore della Legge 24 febbraio 2005 n. 25).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2005, n. 9764
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9764
    Data del deposito : 8 febbraio 2005

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