Sentenza 8 febbraio 2005
Massime • 1
Sebbene il D.Lgs. n. 115 del 2002 non contenga una specifica disciplina sulla competenza a provvedere in tema di liquidazione del compenso al difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, deve ritenersi che la stessa appartenga al giudice della fase o del grado con riferimento ai quali è stata formulata la richiesta, anche se il processo è transitato in altra fase o grado, e ciò perchè: 1) l'art. 83 D.Lgs. cit. prevede espressamente tale competenza per la analoga materia della liquidazione delle spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico; 2) il successivo art. 105 assimila, ai fini della liquidazione delle spese, il difensore, l'ausiliario e il consulente tecnico; 3) il criterio di liquidazione previsto dall'art. 82 ("natura dell'impegno professionale") è apprezzabile solo dal giudice davanti al quale l'attività è stata svolta. (Fattispecie antecedente alla entrata in vigore della Legge 24 febbraio 2005 n. 25).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2005, n. 9764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9764 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 08/02/2005
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 578
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 38832/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE di ROMA, con ordinanza 12 ottobre 2004;
nel procedimento a carico di:
1) IV RI, n. il 31 marzo 1963;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PEPINO LIVIO;
sentito il Procuratore Generale Dott. CONSOLO Santi che ha chiesto dichiararsi la competenza del giudice dell'udienza preliminare di Roma.
OSSERVA
1. Con istanza 9 giugno 2004 il difensore di IV RI, imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha chiesto al giudice dell'udienza preliminare la liquidazione del compenso per l'attività professionale svolta nella fase delle indagini. Con provvedimento 20 settembre 2004 il giudice dell'udienza preliminare ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma "per unione agli atti e per i provvedimenti di competenza" confermando tale determinazione, con provvedimento 6 ottobre 2004, pur dopo la restituzione dell'istanza da parte del giudice dibattimentale. Con ordinanza 12 ottobre 2004, il Tribunale di Roma ha, quindi, sollevato conflitto negativo di competenza chiedendo a questa Corte la determinazione del giudice competente a decidere sull'istanza. Il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto attribuendo la competenza al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma. Pur in assenza di una specifica previsione al riguardo, una corretta interpretazione sistematica del testo unico n. 115/2002, porta, infatti, a ritenere che la liquidazione delle spese del difensore dell'imputato ammesso al patrocino a spese dello Stato appartenga alla competenza del giudice della fase o del grado in relazione a cui la richiesta è formulata, anche se, come nel caso di specie, il processo è transitato ad altra fase o grado. Tale conclusione è imposta da una pluralità di considerazioni. In particolare: a1) dal tenore dell'art. 83 del testo unico, che espressamente prevede la liquidazione da parte del giudice della fase o del grado per l'ipotesi (del tutto analoga) delle spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico;
a2) dal testo dell'art. 105 dello stesso testo unico, che assimila, ai fini della liquidazione della spese (con riferimento all'ipotesi dell'attività svolta senza che sia stata esercitata l'azione penale ma con evidente portata generale) la figura del difensore e quelle dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato;
a3) dal criterio di liquidazione, previsto dall'art. 82 stesso decreto presidenziale, fondato sulla "natura dell'impegno professionale", compiutamente apprezzabile solo dal giudice davanti al quale l'attività è stata svolta e non anche da quello di altre fasi o gradi (che, con riferimento alla specifica ipotesi delle indagini preliminari, neppure dispone della totalità degli atti).
P.Q.M.
dichiara la competenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2005