Sentenza 30 dicembre 2014
Massime • 1
Nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie, relativa ad un patteggiamento per illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il ricorrente aveva genericamente dedotto l'assenza ed illogicità della motivazione in ordine all'esclusione dell'immediato proscioglimento ai sensi degli artt. 129 cod. proc. pen. e 75 d.P.R. n. 309 del 1990).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/12/2014, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 30/12/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 2134
Dott. DI SALVO AN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 29338/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR EL N. IL 18/03/1974;
avverso la sentenza n. 2340/2013 TRIBUNALE di ANCONA, del 06/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette le conclusioni del PG Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza di patteggiamento emessa in data 6 dicembre 2013 il Tribunale di Ancona ha applicato a AR AN la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa, concedendo le attenuanti generiche ed applicando la diminuente del rito, in relazione al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed hashish di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del AR, deducendo violazioni di legge e vizi motivazionali - per assenza ed illogicità dell'apparato argomentativo - in relazione alla esclusione dell'ipotesi di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
2. Al riguardo, invero, è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 2, 12 ottobre 2005, Rv. 232844), secondo cui l'accordo sulla pena "esonera il giudice dall'obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione". Ne discende che anche una valutazione sintetica del fatto, operata in sentenza, deve considerarsi più che sufficiente a giustificare la ratifica dell'accordo raggiunto dalle parti. In relazione allo specifico profilo che qui interessa, la giurisprudenza costante di questa S.C. (da ultimo, v. Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, dep. 22/07/2013, Rv. 256359; Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, dep. 03/08/2011, Rv. 250902;. Sez. 3, 18 giugno 1999, Rv. 215071) ha stabilito il principio secondo cui la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.) può essere oggetto di controllo di legittimità, per vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ai sensi della disposizione su menzionata. Diversamente (v. Sez., 5, 15 aprile 1999, Rv. 213633), non è necessario che il giudice dia conto, nella motivazione, della esclusione di tale causa, "essendo sufficiente anche una implicita motivazione" al riguardo. Nella motivazione della sentenza di patteggiamento, dunque, il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 17/02/2012, Rv. 252085)
Nel caso di specie, peraltro, l'esistenza di una causa di non punibilità non è stata specificamente prospettata dal ricorrente sulla base di argomenti puntualmente esposti nell'atto di impugnazione, con il logico corollario che la su indicata doglianza va senz'altro disattesa.
Invero, nel giudizio definito ex art. 444 cod proc. pen. è inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica, o comunque l'omissione di motivazione, in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 1693 del 19/04/2000, dep. 01/06/2000, Rv. 216583).
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2015