Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/12/2014, n. 250
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Sentenza 30 dicembre 2014

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Nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie, relativa ad un patteggiamento per illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il ricorrente aveva genericamente dedotto l'assenza ed illogicità della motivazione in ordine all'esclusione dell'immediato proscioglimento ai sensi degli artt. 129 cod. proc. pen. e 75 d.P.R. n. 309 del 1990).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/12/2014, n. 250
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 250
    Data del deposito : 30 dicembre 2014

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