Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/11/2025, n. 38658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38658 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm.
Composta da
AN AP
CI PE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
-Presidente-
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38658/2025 Roma, li, 28/11/2025
NA MA De SA
-relatore-
Sent. n. 1561/2025
NC IT
P.U. 20/11/2025-
FR RA
R.G. n.28732/2025
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto dal
SENTENZA
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia emessa in data 21/2/2025 nel proc. a carico di TO AR, n. a Crespino il 16/3/1957 e DO ED, n. a Padova il 3/1/1975
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
letta la memoria difensiva a firma del difensore dell'imputato DO;
udita la relazione del Cons. NA MA De SA;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen., Raffaele Gargiulo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato DO, Avv. Emanuele Fragasso, che ha insistito per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Venezia, in riforma della decisione del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rovigo in data 29/2/2024, assolveva TO
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: US
QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: ANNA MARIA DE SANTIS Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ec9072afea985
Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 340242aac01b804f
AR e DO ED dal delitto di estorsione loro concorsualmente ascritto in rubrica con la formula perché il fatto non sussiste.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia, il quale ha dedotto i motivi di seguito sunteggiati nei termini strettamente necessari per la motivazione:
2.1 l'errata applicazione dell'art. 629 cod.pen. e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente, premesso che la sentenza impugnata ha posto a base della pronunzia assolutoria la mancanza di prova circa l'effettiva intimidazione della p.o. per effetto della condotta degli agenti, sostiene che per tal via ha elevato a elemento costitutivo del reato un requisito non previsto dalla fattispecie incriminatrice. Aggiunge che, secondo i criteri della logica giuridica, gli effetti della condotta minacciosa degli imputati dovevano essere apprezzati alla luce del comportamento della vittima che ritenne di accogliere le richieste dei ricorrenti, circostanza che costituisce valido indizio circa l'avvenuta coartazione della libera determinazione della p.o. Inoltre il P.m. ricorrente segnala che la giurisprudenza di legittimità ha in più pronunce rimarcato che l'idoneità degli atti finalizzati all'estorsione deve essere valutata con giudizio ex ante senza che rilevi la capacità di resistenza dimostrata dalla vittima alle minacce ed evidenzia la pluralità di elementi che, nello specifico contesto dei rapporti tra le parti, depone per la concreta efficacia coercitiva dell'azione dei prevenuti. Contesta, inoltre, l'assunto della Corte territoriale secondo cui risulterebbe plausibile che la AN abbia proceduto alla remissione di querela in relazione al delitto di atti persecutori addebitato all'ex coniuge TO nell'ambito di un più ampio accordo transattivo reputato conveniente in quanto l'interesse della AN ad evitare la denuncia penale per gravi illeciti, quali quelli prospettati dallo TO tramite il proprio legale, è un fine oggettivamente ingiusto che vizia in radice l'accordo transattivo e in ogni caso la p.o. vi accedette in condizioni di autonomia negoziale compromessa.
2.2 La contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in quanto la Corte di merito, pur avendo accordato valore decisivo ai fini della pronunzia assolutoria al difetto di prova circa il fatto che la AN accettò di sottoscrivere la transazione con il coniuge in quanto coartata nella volontà e al conseguente dubbio circa la reale portata intimidatoria della condotta degli imputati, ha omesso di attivare i propri poteri officiosi, rinnovando l'istruttoria dibattimentale onde supplire alla rilevata carenza a norma dell'art. 603,comma 3, cod.proc.pen. La Corte ha rassegnato una motivazione illogica e contraddittoria a sostegno della decisione in quanto ha omesso di considerare che la lacuna probatoria ritenuta dirimente ai fini della decisione era ovviabile mediante il ricorso ai poteri officiosi che l'art. 603 codice di rito riconosce al giudice d'appello e non ha spiegato le ragioni della decisività della mancata
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: ANNA MARIA DE SANTIS Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ec9072afea985 Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 340242aac01b804f
assunzione d'informazioni da parte della p.o. nella fase investigativa. Risulta in particolare illogica l'equiparazione dell'incontrovertibile dato inerente l'adesione della vittima alle richieste degli imputati alla mera ipotesi del difetto di efficacia coercitiva delle condotte, che pur con evidenza stimata quale prova decisiva dai giudici d'appello non ha condotto alla necessitata conclusione dell'integrazione istruttoria.
2.3 Con memoria trasmessa a mezzo PEC in data 4 novembre 2025 il difensore di DO ED ha illustrato le ragioni a sostegno dell'infondatezza di entrambi i motivi formulati dal P.m. ricorrente, chiedendone il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La Corte d'Appello di Venezia ha fondato la decisione riformatrice sul rilievo che, pacifica la materialità dei fatti contestati ed esclusa la possibilità di riqualificazione degli stessi ai sensi dell'art. 393 cod.pen., "non risulta sufficientemente provato che la condotta degli imputati abbia coartato la volontà della p.o. costringendola a rimettere la querela e a sottoscrivere la transazione "tombale" con la controparte in quanto intimorita dalle minacce degli imputati. I giudici territoriali aggiungevano che la AN non era mai stata escussa nel corso delle indagini preliminari e non aveva mai rilasciato dichiarazioni, circostanze che avevano determinato la carenza di prova in ordine all'avvenuta costrizione.
2. In punto di stretto diritto deve rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermazione del principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di estorsione, il carattere minaccioso della condotta e la idoneità della stessa a coartare la volontà del soggetto passivo vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, non rendendosi necessario che si sia verificata l'effettiva intimidazione del soggetto stesso (Sez. 2, n. 36698 del 19/06/2012, D'Andrea, Rv. 254048 01; Sez. 2, n. 2702 del 18/11/2015, dep. 2016, [...], Rv. 265821-01; nello stesso senso Sez. 6, n. 3298 del 26/01/1999, [...], Rv. 212945 -01; Sez. 2, n. 3824 del 07/12/1985, dep. 1986, [...], Rv. 172723-01; Sez. 2, n. 5589 del 12/11/1982, dep. 1983, [...], Rv. 159512 - 01; Sez. 1, n. 7844 del 20/04/1982, [...], Rv. 155004 01). Si è in più occasioni ribadito che, ai fini della valutazione dell'idoneità di una minaccia estorsiva, è priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata dalla vittima dopo la formulazione della minaccia (Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019, [...], Rv. 276537 01; Sez. 2, n. 12568 del 05/02/2013, [...], Rv. 255538 01) dovendo la stessa essere valutata con giudizio ex ante, avendo riguardo alla obiettiva capacità della condotta di attentare alla libertà psichica della vittima, che viene, in conseguenza, a trovarsi in stato di costrizione morale (Sez. 1, n. 7844 del 20/04/1982, [...], Rv. 155004-01). Da detti principi la Corte territoriale si è immotivatamente discostata ritenendo indispensabile ai fini dell'integrazione del reato di estorsione la prova dell'effettiva coartazione
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: ANNA MARIA DE SANTIS Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ec9072afea985 Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 340242aac01b804f
della vittima e non la sola idoneità della condotta a condizionare la libera determinazione della
p.o.
2.1 Inoltre, i giudici d'appello, muovendo dall'erronea prospettiva che postula la prova della patita coercizione al fine della sussistenza del delitto contestato, si sono limitati a rilevare la mancata assunzione di sommarie informazioni dalla AN (pretermettendo ogni considerazione dell'ulteriore p.o. RA LO) senza valutare la possibilità di disporre officiosamente, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod.proc.pen., la rinnovazione dell'istruttoria per assumere l'esame della predetta, attività non preclusa dall'opzione dei prevenuti per il giudizio abbreviato secco. Infatti la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che nel giudizio di appello avverso la sentenza resa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287482- 02; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, [...], Rv. 276318-02), situazione ravvisabile nella specie alla luce del valore dirimente accordato dalla sentenza impugnata alla mancata acquisizione delle dichiarazioni della AN nella fase delle indagini.
3.Alla stregua delle considerazioni che precedono s'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia per nuovo giudizio che emendi le criticità rilevate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore
NA MA De SA
Il Presidente
AN AP
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D. lgs 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Il Presidente
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: ANNA MARIA DE SANTIS Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ec9072afea985 Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 340242aac01b804f