Sentenza 9 aprile 1999
Massime • 1
L'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. impone al giudice conciliatore, da un canto, il ricorso all'equità per individuare la regola sostanziale da applicare alla controversia sottoposta al suo esame e, dall'altro, il controllo della conformità della decisione adottata con i principi regolatori della materia e, ancor prima, con dettato costituzionale e con i principi generali dell'ordinamento. Sicché, la relativa pronuncia è legittimamente oggetto di ricorso per cassazione, oltre che per "errores in procedendo", soltanto sotto il profilo della violazione dei citati limiti del giudizio di equità, senza che tale principio conosca eccezioni nell'ipotesi in cui il conciliatore abbia in concreto risolto la controversia richiamando ed applicando specifiche norme di legge, dovendosi in tal caso ritenere che egli abbia considerato la disciplina positiva risultante da quelle norme come conforme all'equità. Inoltre, una siffatta sentenza è censurabile per cassazione in relazione alla motivazione soltanto quando, per inesistenza di questa, ovvero per inesistenza apparente, o per perplessità, o per contrasto irriducibile tra le affermazioni che la sostengono, è preclusa l'identificazione della "ratio decidendi" o la qualificazione giuridica del rapporto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/1999, n. 3465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3465 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
Dott. Francesco ICTTI - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
A.M.A.N. AZIENDA MUNICIPALIZZATA ELL'ACQUEDOTTO DI NAPOLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PROBA PETRONIA 96, presso l'avvocato QUARESIMA M. R., rappresentato e difeso dagli avvocati MA CIANCIO, BRUNELLO FOGLIA, UGO MAIELLO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AN ET, DI GL PE, IO SA, OT FE, EL NZ, RD MA, ER RI RO, CI NT, SI LV, VE CE, CI RI RO, OL MA, RI RA, PU GN M DE, TA RO, CC EN, AT EN, AZ TA, OG SQ, TR NI, RR MA, FA RI LI, AV AN, BE OV, LA RO, DE EN NT, DE SO FE, OC AS, CA MI, AN LU, NI ME, CI ET, CO RI, ER RO, PE DE, AV PE, SI RI, GR RO, LL RA, SI RORIO, CR SQ, DI UR MA, VO EN, FA EN, EG GL, PE SO, IN SQ, PE RD, OC TA, SO SA, BI EN, AR NO, IT EN, UO NI, AR BR, AN NT, BA NT, RE CA, AT EL, DE MI EL, DI MO NN, BA LA, AT CE, HE IO, ET AF, EL BU NN, IO RO, LM EN, ST LA, EL BU RT, MA IO, ZZ NI, AS MI, SI MA, TO CA, NE NT, RD NN, NO MA, ELLA CORTE LV, DI GUIDA SANTA, DI GUIDA DOMENICO, DI GUIDA EN, CU EN, PE MO, US AR, CI LV, ANTA NI, OC AF, TO NT, LO NI, CI MI, FO RO, RA OV, LI MI, NG PE, D'LO TA, ED MA, EL NT, RA NT, AN NT II, AP NT, BI AR, SC NT, D'ND IC, LO NA, RA NT, NO EN, UO SQ, TT NI, IO AT, RI ET, SO RT, D'ND NA, ON MM, AR PE, RI MA, IL NT, PU SQ, AV OV, AB DO, IN PE, UR EN, SA IO, CI AF, NT RI, SI RO, MA RO, LE RA, RI ED, IO NT, GN RT;
- intimati -
avverso la sentenza n. 12/95 del Giudice conciliatore di NAPOLI, depositata il 28/06/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/98 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del quarto motivo;
rigetto dei restanti motivi del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 5 luglio 1993, TR MA e molti altri cittadini napoletani convennero innanzi al giudice conciliatore di Napoli l'Azienda Municipalizzata dell'Acquedotto di quella città (A.M.A.N.), chiedendo all'ente i danni a loro arrecati dalla somministrazione, nel periodo tra ottobre 1989 e marzo 1991, di acqua priva delle caratteristiche di purezza e buona qualità. Il giudice accolse la domanda, condannando l'A.M.A.N. a pagare diverse somme di danaro in favore di ciascuno degli attori.
In particolare, il giudice ha dichiarato illegittimi e, quindi, disapplicati gli atti amministrativi (delibera regionale del 25 febbraio 1991 è parere del Ministero della Sanità del 6 ottobre 1990) addotti dall'ente a sostegno della legittimità della propria condotta;
ha spiegato che nel menzionato periodo l'acqua erogata conteneva quantità di manganese, fone nitrato e fone fluoro superiori al limiti di tollerabilità (come emerso dalle analisi effettuati dalla USI, territoriale), sicché i cittadini, preoccupati per la salute propria e dei propri familiari, furono costretti ad acquistare acqua minerale imbottigliata per le esigenze potabili;
che quei timori erano, altresì, sospinti da un'ordinanza del sindaco, con la quale era stato vietato l'uso potabile dell'acqua erogata, in ragione delle modificazioni organolettiche riscontrate;
che la difficultas praestandi non escludeva la responsabilità, ex art. 1218 c.c., dell'ente, il quale avrebbe dovuto porre rimedio alla situazione con la massima solerzia ed assumere scelte diverse rispetto a quella di erogare acqua non rispondente a disposizioni di legge. Infine, il giudice ha provveduto alla liquidazione del danno tenendo conto del fabbisogno idrico di ciascun nucleo familiare e, dunque, della quantità di acqua minerale acquistata in quel periodo, provvedendo, poi, ad equitativamente ridurre l'importo risultante. L'A.M.A.N. propone ora ricorso per la cassazione della sentenza del conciliatore di Napoli, svolgendo sette motivi. Il MA e gli altri non si sono costituiti.
Motivi della decisione
Prima di procedere all'esame dei motivi di ricorso è indispensabile ricordare che, nella specie, risulta impugnata una sentenza del conciliatore emessa ai sensi dell'art. 113, comma secondo, c.p.c., che impone al giudice, da un canto, il ricorso all'equità per individuare la regola sostanziale da applicare alla controversia sottoposta al suo esame e, dall'altro, il controllo della conformità della decisione adottata con i principi regolatori della materia e, ancor prima, con il dettato costituzionale e con i principi generali dell'ordinamento; sicché, la relativa pronuncia è legittimamente oggetto di ricorso per cassazione, oltre che per errores in procedendo, soltanto sotto il profilo della violazione dei citati limiti del giudizio di equità, senza che tale principio conosca eccezioni nell'ipotesi in cui il conciliatore abbia, in concreto, risolto la controversia richiamando ed applicando specifiche norme di legge, dovendosi in tal caso ritenere che egli abbia considerato la disciplina positiva risultante da quelle norme come conforme all'equità (Cass. 8 ottobre 1997, n. 9778). Inoltre, una siffatta sentenza è censurabile per cassazione in relazione alla motivazione soltanto quando, per inesistenza di questa, ovvero per esistenza apparente, o per perplessità, o per contrasto irriducibile tra le affermazioni che la sostengono, è preclusa l'identificazione della ratio decidendi o la qualificazione giuridica del rapporto (Cass. 3 aprile 1998, n. 3463). Nel primo motivo di ricorso l'A.M.A.N. sostiene che il giudice ha disapplicato gli atti amministrativi senza acquisire la pur minima prova che l'uso dell'acqua fosse potenzialmente pregiudizievole per la salute umana;
senza considerare che, a distanza di anni dai fatti, non risulta essersi verificato alcun danno per gli utenti. Il motivo è infondato.
Il giudice ha disapplicato gli atti amministrativi che autorizzavano l'ente all'erogazione dell'acqua di quella qualità, spiegando che tale erogazione era lesiva del diritto primario alla salute, in quanto dalle analisi di laboratorio della USL era risultato che l'acqua conteneva ferro e manganese in misura di gran lunga superiore ai limiti massimi previsti dal D.M. 10 aprile 1990; che, peraltro, un'ordinanza sindacale ne aveva vietato l'uso potabile, in quanto la concentrazione di quelle sostanze superava fino a cento volte i limiti massimi. A fronte di tali circostanze, il potere di disapplicazione risulta legittimamente esercitato, nei limiti degli artt. 4 e 5 della legge n. 2248, all. E, del 1865.
Nel secondo motivo si sostiene la carenza di legittimazione passiva dell'A.M.A.N., in quanto preposta alla distribuzione delle acque, ma non al loro reperimento. Compito, quest'ultimo, spettante alla Regione, la quale non era riuscita ad addurre acqua nei limiti di legge.
Il motivo è infondato.
Nella specie, infatti, ricorre un incontroverso rapporto di somministrazione tra gli utenti e l'Azienda, sicché quest'ultima è legittimata passiva per ogni azione di danno che si assume essere derivato dall'acqua somministrata, pur restando salva ogni possibilità di rivalsa da parte dell'Acquedotto nel confronti della Regione, nei limiti dei loro rapporti e delle reciproche competenze istituzionali.
Nel primo motivo di ricorso l'A.M.A.N. sostiene che il giudice ha disapplicato gli atti amministrativi senza acquisire la pur minima prova che l'uso dell'acqua fosse potenzialmente pregiudizievole per la salute umana;
senza considerare che, a distanza di anni dai fatti, non risulta essersi verificato alcun danno per gli utenti. Il motivo è infondato.
Il giudice ha disapplicato gli atti amministrativi che autorizzavano l'ente all'erogazione dell'acqua di quella qualità, spiegando che tale erogazione era lesiva del diritto primario alla salute, in quanto dalle analisi di laboratorio della USL era risultato che l'acqua conteneva ferro e manganese in misura di gran lunga superiore ai limiti massimi previsti dal D.M. 10 aprile 1990; che, peraltro, un'ordinanza sindacale ne aveva vietato l'uso potabile, in quanto la concentrazione di quelle sostanze superava fino a cento volte i limiti massimi. A fronte di tali circostanze, il potere di disapplicazione risulta legittimamente esercitato, nei limiti degli artt. 4 e 5 della legge n. 2248, all. E, del 1865.
Nel secondo motivo si sostiene la carenza di legittimazione passiva dell'A.M.A.N., in quanto preposta alla distribuzione delle acque, ma non al loro reperimento. Compito, quest'ultimo, spettante alla Regione, la quale non era riuscita ad addurre acqua nei limiti di legge.
Il motivo è infondato.
Nella specie, infatti, ricorre un incontroverso rapporto di somministrazione tra gli utenti e l'Azienda, sicché quest'ultima è legittimata passiva per ogni azione di danno che si assume essere derivato dall'acqua somministrata, pur restando salva ogni possibilità di rivalsa da parte dell'Acquedotto nei confronti della Regione, nei limiti dei loro rapporti e delle reciproche competenze istituzionali.
Con il terzo motivo si afferma la nullità delle domande per la mancata specificazione della natura del danno e del nesso di causalità con il fatto che l'avrebbe provocato, del rapporto intrattenuto tra le parti e del periodo durante il quale si sarebbero manifestati i lamentati inconvenienti.
Il motivo è infondato.
Come s'è scritto nella parte espositiva di questa sentenza, in citazione il fatto è stato circoscritto in un ben preciso arco temporale, durante il quale venne somministrata acqua contenente sostanze che ne alteravano la qualità organolettica, sì da renderla inadatta all'uso potabile ed a costringere gli utenti a sopportare delle spese per l'acquisto di acqua minerale in bottiglia. Spesa nell'ambito della quale è stata limitata la domanda di risarcimento. Sotto questi aspetti le citazioni proposte sono coerenti con il canone dell'art. 163 c.p.c. Nel quarto motivo si sostiene che, nella fattispecie, non è ipotizzabile alcuna colpa dell'ente, che s'è trovato nella necessità di attingere ad altri pozzi, senza avere i poteri amministrativi per operare diversamente. Inoltre, si lamenta che il giudice non ha preso in esame la prescrizione eccepita ex art. 1495 c.c., disposizione applicabile anche al contratto di somministrazione.
Il motivo è inammissibile.
Per un verso, infatti, esso si concreta in una doglianza relativa alla motivazione della sentenza d'equità del conciliatore;
motivazione censurabile in questa sede solo nei casi sopra descritti, che qui non ricorrono, siccome, come s'è visto, il giudice ha offerto un congruo e logico ragionamento a sostegno dell'imputabilità del fatto all'ente. Per altro verso, benché la ricorrente sostenga diversamente, la questione relativa alla Con il terzo motivo si afferma la nullità delle domande per la mancata specificazione della natura del danno e del nesso di causalità con il fatto che l'avrebbe provocato, del rapporto intrattenuto tra le parti e del periodo durante il quale si sarebbero manifestati i lamentati inconvenienti.
E motivo è infondato.
Come s'è scritto nella parte espositiva di questa sentenza, in citazione il fatto è stato circoscritto in un ben preciso arco temporale, durante il quale venne somministrata acqua contenente sostanze che ne alteravano la qualità organolettica, sì da renderla inadatta all'uso potabile ed a costringere gli utenti a sopportare delle spese per l'acquisto di acqua minerale in bottiglia. Spesa nell'ambito della quale è stata limitata la domanda di risarcimento. Sotto questi aspetti le citazioni proposte sono coerenti con il canone dell'art. 163 c.p.c. Nel quarto motivo si sostiene che, nella fattispecie, non è ipotizzabile alcuna colpa dell'ente, che s'è trovato nella necessità di attingere ad altri pozzi, senza avere i poteri amministrativi per operare diversamente. Inoltre, si lamenta che il giudice non ha preso in esame la prescrizione eccepita ex art. 1495 c.c., disposizione applicabile anche al contratto di somministrazione.
Il motivo è inammissibile.
Per un verso, infatti, esso si concreta in una doglianza relativa alla motivazione della sentenza d'equità del conciliatore;
motivazione censurabile in questa sede solo nei casi sopra descritti, che qui non ricorrono, siccome, come s'è visto, il giudice ha offerto un congruo e logico ragionamento a sostegno dell'imputabilità del fatto all'ente.
Per altro verso, benché la ricorrente sostenga diversamente, la questione relativa alla prescrizione è del tutto nuova, non essendo mai stata prospettata in alcuno degli atti di causa nella fase del merito.
Nel quinto motivo l'Azienda ripropone la questione dell'assenza di una sua responsabilità nei fatti e lamenta l'omesso o insufficiente esame dei documenti, dai quali sarebbe emerso che l'adduzione di acqua a basso contenuto di manganese non avvenne per impossibilità dichiarata da parte della Regione, che le sostanze indesiderate non comportavano rischi per la salute e che la sospensione dell'erogazione d'acqua o la turnazione avrebbe comportato ben più gravi rischi igienico-sanitari.
Anche questo motivo è inammissibile, in quanto, nel riproporre questioni di fatto, esorbita dai limiti di sindacato concessi a questa Corte.
La stessa inammissibilità, per le medesime ragioni, va dichiarata riguardo al sesto motivo, nel quale si ripete che l'ente sera trovato di fronte alla scelta di interrompere del tutto il servizio o somministrare l'acqua contenente elementi indesiderabili (ma, comunque, non nociva alla salute) e tra le due fu scelta la seconda che, sicuramente, comportava un minor danno per la collettività. È inammissibile, infine, anche il settimo motivo in cui si sostiene che il giudice ha arbitrariamente immaginato il danno nell'acquisto di acqua minerale, senza tener conto ciò, anche se fosse stato provato, non era la diretta conseguenza della fornitura di acqua di qualità inferiore a quella dovuta, ma, tutt'al più, dell'infondato timore che quell'acqua fosse pregiudizievole per la salute umana. Tale motivo, oltre a riproporre questioni di fatto già esaminate dal giudice di merito, contrasta con la realtà degli atti, dai quali emerge che la determinazione del danno in base ai quantitativi di acqua in bottiglia acquistati non fu un'arbitraria scelta del conciliatore, bensì una precisa richiesta delle parti, contenuta nelle domande introduttive del giudizio e nel successivi atti di causa.
Il ricorso va, pertanto, respinto e la mancata costituzione degli intimati esime questa Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 1999