Sentenza 2 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2003, n. 11780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11780 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro w i l l Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo 1 1 7 8 0/03 Presidente R.G.N. 1557/00 Cron. 25662 Dott. AN PRES IPING 1 Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 27/01/03 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EG NI BA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PREVIDENZA I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONELE DELLA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 2003 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla 443 -1- copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avversO la sentenza n. 551/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 18/01/99 R.G.N. 19331/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, accoglimento del secondo. -2- 1557/00 Svolgimento del processo Con sentenza resa 1'8 marzo 1995 il Pretore di Roma rigettava la domanda proposta da AN BA EG nei confronti dell'NP, intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento in data 2 marzo 1991 di ripetizione della somma di lire 14.504.380, somma che era stata erogata al ricorrente quale anticipazione sulla pensione estera e che era ripetibile dall'NP in conseguenza della corresponsione degli importi pro-rata da parte dell'ente assicuratore estero. Avverso tale sentenza il EG proponeva appello, sostenendo che il meccanismo liquidatorio di cui all'art. 8 della legge n. 153 del 1969 non poteva operare quando, come nella specie, l'NP aveva provveduto alla rideterminazione dell'importo della pensione da corrispondere e alla soppressione del trattamento minimo a distanza di anni dal momento in cui era stato messo in grado di conoscere l'avvenuta liquidazione della pensione estera. Nelle more del giudizio sopravveniva la legge 23.12.1996 n. 662 recante, all'art. 1, commi da 260 a 265, una nuova disciplina dell'indebito previdenziale. Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 18 gennaio 1999, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la ripetibilità della somma oggetto del provvedimento in data 2 marzo 1991 nei limiti di tre quarti ed il diritto dell'appellante di trattenere il restante quarto. In motivazione il Tribunale richiamava la sentenza n. 2337 del 1997, con la quale le Sezioni Unite di questa Corte avevano affermato che la disciplina dell'indebito previdenziale : 2 introdotta dall'art. 1 della legge n. 662 del 1996 aveva un carattere globalmente sostitutivo di quella anteriore, con la conseguenza che le controversie attinenti agli indebiti verificatisi prima del gennaio 1996 dovevano essere definiti unicamente in base ai criteri dettati dai commi da 260 a 265 dell'art. 1 della legge medesima. Riteneva poi che il fatto che il EG nel 1995 non avesse percepito in Italia redditi soggetti ad IRPEF, in quanto il medesimo godeva di una pensione corrisposta dall'ente previdenziale francese, pari a lire 24 milioni e soggetta ad imposta sul reddito in Francia, non lo sottraeva alla ripetibilità dell'indebito; infatti, precisava il Tribunale, ai fini dell'applicabilità delle norme in questione, i redditi percepiti e tassati all'estero dovevano 09,7 • essere equiparati a quelli percepiti e tassati in Italia, al fine di evitare ingiustificate discriminazioni in danno dei pensionati residenti in Italia e percettori di reddito in patria. Per la cassazione di tale sentenza il EG ha proposto ricorso con due motivi. L'NP ha depositato procura. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 e dell'art. 1, commi 260 e segg., legge 23 dicembre 1996 n. 662, nonché vizi di motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, aderendo all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, ha ritenuto che, per gli indebiti previdenziali anteriori al 1996, non debba aversi più riguardo all'art. 52 alle della legge n. 88/1989 ma esclusivamente la disciplina dettata dall'art. 1, commi 260/265, della legge n. 662/1996. Secondo il 3 ricorrente, invece, occorrerebbe fare una distinzione, considerando distinti ed autonomi il momento attinente alla ripetibilità dell'indebito da quello del recupero dei crediti;
il primo andrebbe accertato ai sensi della disciplina precedente (art. 80 r.d. n. 1422/1924, art. 52 legge n. 88/1989 e art. 13 legge n. 412/1991), mentre, solo una volta accertato che il debito è in effetti ripetibile, si applicherebbe per il recupero i criteri di cui all'art. 1, commi 260/265, della legge n. 662/1996. Ritenendo diversamente, prosegue il ricorrente, si porrebbe una questione di legittimità costituzionale della normativa per contrasto con gli articoli 3 e 38 dellanuova Costituzione. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 1, Thesi comma 260, della legge n.662 del 1996 nonché vizi di il ricorrente sostiene che, contrariamente amotivazione, quanto ritenuto dal Tribunale, la norma in questione, per la sua chiara formulazione letterale, va interpretata nel senso che sono soggetti a ripetizione solo i redditi percepiti in Italia soggetti ad IRPEF e non anche i redditi percepiti all'estero. Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le considerazioni di seguito espresse. La questione portata all'esame della Corte con il secondo motivo, che nell'ordine logico delle questioni è opportuno esaminare per primo, è se, in tema di ripetizione di indebito previdenziale, il reddito del pensionato da prendere in considerazione (ai fini di cui all'art. 1, comma 260, della legge n. 662 del 1996) sia solo quello dichiarato in Italia ed il reddito prodottoassoggettato ad IRPEF, ovvero anche 4 all'estero, che, per effetto di convenzione internazionale, non deve essere dichiarato in Italia e quindi non è soggetto ad IRPEF. A giudizio del Collegio, il Tribunale di Roma ha risolto il problema in modo non corretto. L'art. 1 comma 260, della legge 662/1996 così dispone: Nei confronti dei soggetti chen. 11 hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche ° quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico di enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni". Il successivo comma 261 dispone poi che "qualora i soggetti siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1965 di importo superiore a lire 16 milioni, non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso", salvo che "non sia riconosciuto il dolo del soggetto", nel qual caso il recupero si esegue sull'intera somma (comma 265). La chiara formulazione della norma, con il riferimento al "reddito imponibile IRPEF per 1995", impone l'anno all'interprete una interpretazione letterale della stessa ed diversi criteriesclude, per converso, l'utilizzazione di interpretativi, peraltro neppure suggeriti dal Tribunale. Ai fini della ripetibilità dell'indebito, dunque, deve aversi riguardo esclusivamente ai redditi per i quali vi è obbligo di dichiarazione in Italia e sono assoggettati 0che assoggettabili ad IRPEF. Esulano invece dalla valutazione in 5 esame quei redditi che, per essere stati prodotti all'estero, in forza di convenzioni internazionali siano assoggettati a tassazione nello Stato di formazione e non debbano essere denunciati in Italia, perchè prodotti all'estero da cittadino ivi residente. Nella specie la stessa sentenza impugnata afferma essere provato che il EG è residente in [...]e che lo stesso è percettore nel Paese di residenza di una pensione pari lire 24 milioni, mentre è privo di redditi in Italia;
rileva, altresì, che la Convenzione bilaterale tra Italia e Francia dà rilievo al criterio della "residenza", ai fini dell'imponibilità degli emolumenti percepiti. Sulla scorta di questi accertamenti in fatto, erroneamente, quindi, il giudice di appello ha ritenuto ripetibile l'indebito previdenziale, assumendo che, opinando diversamente, si sarebbe creata una ingiustificata discriminazione in danno dei pensionati residenti in Italia e tenuti a denunciare in Patria i redditi percepiti all'estero. E' appena il caso di notare al riguardo che spetta al legislatore, e non al giudice, determinare l'ambito di applicazione di una norma e valutarne le implicazioni pratiche e le ricadute sulle singole categorie di soggetti interessati. Quanto poi al primo motivo di ricorso, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 30 del 21 febbraio 2000, con la quale è stato composto un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il principio secondo cui le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza prima del 1° gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1 commi 260, 261 e 265, della legge 23 6 dicembre 1996 n. 662, che sostituisce per intero la precedente disciplina. A questo principio di diritto ed alle ragioni che 10 sorreggono il Collegio ritiene di dover prestare piena adesione, in mancanza di diverse argomentazioni che impongano la riconsiderazione del problema. Ciò premesso, avendo il Tribunale escluso il dolo del pensionato ed accertato che questi per l'anno 1995 non ha percepito redditi imponibile IRPEF in Italia, vi sarebbe motivo per l'accoglimento del ricorso. Devesi, peraltro, rilevare che, nelle more del giudizio di cassazione, è sopravvenuta la legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Legge finanziaria per il 2002) che all'art. 38, commi 7, 8, Thais. e 10, ha regolato ex novo la materia dell'indebito previdenziale, spostandone il termine di riferimento al 1° gennaio 2001 ed in parte modificandone l'impianto normativo. Le norme in questione così dispongono: "Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni 0 quote di prestazioni pensionistichepensionistiche trattamenti di famiglia, a carico dell'NP, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro (comma 7). Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei dell'importo riscosso (comma 8)". Illimiti di un quarto successivo comma 9 regola le modalità del recupero. Il comma 7 10, infine dispone che "le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9. non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'NP. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo". A giudizio del Collegio tale normativa, che ha sostituito quella di cui ai commi 260, 261, 262, 263 e 265 della legge n. 662 del 1996 limitatamente alle prestazioni pensionistiche indebitamente erogate dall'NP (nella nuova normativa, infatti, non compare il riferimento alle prestazioni erogate da si applica J . altri enti pubblici di previdenza obbligatoria), si applica anche alle controversie in corso non ancora definite con sentenza passata in giudicato, come quella in esame. Se il legislatore avesse inteso limitarne l'efficacia ai soli indebiti previdenziali formatisi successivamente al 1° gennaio 1996 (lasciando così in vigore la normativa della legge n. 662/1996 per quelli formatisi prima di tale data), non avrebbe mancato di rilevarlo, inserendo nella norma qualche espressione chiarificatrice in ordine al diverso regolamento della stessa fattispecie per il periodo anteriore e posteriore al 1° gennaio 1996. In mancanza di un tale chiarimento, deve ritenersi che il Legislatore abbia inteso regolare in modo uniforme la fattispecie, dettandone una disciplina in parte nuova e spostando dal 1995 al 2000 l'anno di riferimento per il controllo dei redditi del pensionato. Una siffatta interpretazione trova conforto anche nella valutazione che della nuova legge ha dato la Corte Costituzionale. Il Giudice delle leggi, chiamato a decidere 8 della incostituzionalità delle norme di cui all'art. 1 commi 662 del 1969, con ordinanza n. 249 del260/265 della legge n. 2002 ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici remittenti dopo aver rilevato che l'art. 38, commi 7, 8, 9 e 10, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 contiene norme in ordine alla ripetizione di indebito previdenziale in parte non coincidenti con quelle oggetto del giudizio e tali da poter portare anche ad una riconsiderazione della natura transitoria о meno degli effetti sulle ripetizione di indebito pregresso;
pertanto, ha concluso la Corte, spetta ai giudici remittenti valutare se, alla luce sia dell'intervenuta sopravvenienza mutamenti del quadro normativo, le legislativa, sia dei questioni di costituzionalità sollevate siano tuttora rilevanti. Pronunciando in tal modo la Corte Costituzionale ha mostrato di ritenere che la nuova normativa non ha affiancato quella precedente regolando 1'indebito per il periodo successivo al 1 gennaio 1996, ma la ha sostituita per intero. Da quanto sopra consegue che, ai fini della ripetizione previdenziale, il requisito reddituale deldell'indebito pensionato deve essere accertato con riferimento all'anno 2000 e con riguardo sempre a redditi soggetti in Italia ad IRPEF. Per tutte le considerazioni sopra esposte, la sentenza impugnata deve essere cassata per quanto di ragione e la causa deve essere rinviata ad altro giudice, designato in dispositivo, che si atterrà ai principi sopra enunciati e provvederà ad accertare il requisito reddituale del pensionato "f con riferimento all'anno 2000, tenendo conto dello ius superveniens 9 Il giudice di rinvio provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di L'Aquila. Così deciso in Roma il 27 gennaio 2003 Il Presidente Il Cons. estensore Касенко Ученка Фіть деврітіна selle LOANGELLIEBE Depositato in Cancelleria 02 AGQ, 2003 oggi! шенеThe fouelle 14 CANCELLIERE I D , O 3 L 3 1 5 0 2 . N 3 7 - 6 T - S 1 1 O A S P E N I A G A G O R E D T T T L S E I I T R G A I N E L D E R S L E O E D