Sentenza 22 giugno 2001
Massime • 1
In tema di coassicurazione la costituzione in mora del coassicuratore delegatario avvenuta tramite la proposizione della domanda giudiziale può essere ritenuta idonea ad interrompere la prescrizione del diritto all'indennità anche nei confronti del coassicuratore delegante a condizione che quest'ultimo con l'atto di delega abbia conferito al delegatario anche il potere di rappresentarlo con procura rilasciata ex art. 77 cod. proc. civ..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 8605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8605 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - rel. Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MONTI EM DI AN NA & C. S.a.s., in persona della socia accomandataria GI OS, già TI MO di TA AB e C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI TRASONE 8, presso lo studio dell'avvocato CIRIACO FORGIONE, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RAS SPA RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ con sede in Milano, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, ASSICURAZIONI GENERALI SPA con sede in Trieste, in persona dei suoi legali rappresentanti, WINTHERTUR ASSICURAZIONI SPA con sede in Milano in persona del suo legale rappresentante, ALLSECURES ASSICURAZIONI SPA con sede in Roma in persona del legale rappresentante, LIMMAT COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI Rappresentante Generale per L'Italia con sede in Milano in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell'avvocato PIERO D'AMELIO, che li difende unitamente agli avvocati BONAVENTURA MINUTOLO, SALVATORE TRIFIRÒ, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
contro
UAP ITALIANA SPA, con sede in Milano, in persona del suo procuratore speciale Sig. Pier Giorgio Rosso, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MARIO MASSANO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
BANCA DI ROMA SPA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 00461/99 proposto da:
BANCA ROMA SPA, con sede in Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUIGI BOCCHERINI 3, presso lo studio dell'avvocato FERNANDO MANCINI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RAS SPA RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ con sede in Milano, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, ASSICURAZIONI GENERALI SPA con sede in Trieste, in persona dei suoi legali rappresentanti, WINTHERTUR ASSICURAZIONI SPA con sede in Milano in persona del suo legale rappresentante, ALLSECURES ASSICURAZIONI SPA con sede in Roma in persona del legale rappresentante, LIMMAT COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI Rappresentante Generale per l'Italia con sede in Milano in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell'avvocato PIERO D'AMELIO, che li difende unitamente agli avvocati BONAVENTURA MINUTOLO, SALVATORE TRIFIRÒ, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
UAP ITALIANA SPA, con sede in Milano, in persona del suo procuratore speciale Sig. Pier Giorgio Rosso, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MARIO MASSANO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
MONTI EM DI AN NA & C. S.a.s.,
- intimata -
avverso la sentenza n. 2487/98 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 26/06/98 e depositata il 15/07/98 (R.G. 2066/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/00 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato Ciriaco FORGIONE;
udito l'Avvocato Fernando MANCINI;
udito l'Avvocato Giovanni C. SCIACCA (per delega Avv. P. D'AMELIO);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.4.92 la Soc. monti MO chiedeva al Presidente del Tribunale di Roma la emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della Ras per l'importo di lire 556.800.000, oltre interessi e spese assumendo che in data 22.1.91 a seguito della interruzione della energia elettrica di alimentazione del suo impianto frigorifero sito in Roma alla via Tor Chiesaccia 20 un quantitativo di circa 14.000 ql di mele era andato perduto. Il collegio peritale previsto dalla polizza stipulata con la RAS, aveva successivamente (28.2.92) determinato il danno nella misura predetta. Si opponeva la compagnia di assicurazione eccependo che la polizza invocata dalla società TI era stata stipulata in coassicurazione tra sei compagnie tra cui essa Ras, le Generali, la Uap, la Allsecures, la Winthertur, la Limmat, ciascuna per una quota. Assumeva, ancora, che il decreto era stato emesso in carenza dei presupposti di cui all'art. 663 c.p.c. non costituendo la perizia contrattuale documento idoneo ad attestare l'esistenza del diritto all'indennizzo. Eccepiva, altresì, che il credito della TI era stato ceduto al Banco di Roma che, intervenuta in giudizio, rivendicava il pagamento del relativo indennizzo essendosi, in effetti, resa cessionaria del credito anzidetto. Venivano chiamate in causa le Compagnie assicuratrici indicate.
Con sentenza del 20.6.95 il Tribunale condannava le predette compagnie di assicurazione al pagamento in favore della Banca di Roma, quale cessionaria del credito di indennizzo, della somma di lire 556.800.000, ciascuna nella misura corrispondente alla propria quota di coassicurazione, oltre interessi.
Avverso detta sentenza proponevano, separate impugnazioni le compagnie di assicurazione alle quali resisteva la Soc. TI che, a sua volta, proponeva gravame incidentale deducendo, ai fini della eccepita prescrizione, la sussistenza di un unico rapporto assicurativo intercorso con la sola Ras.
Chiedeva, altresì, la rivalutazione del credito di indennizzo. La Corte di Appello di Roma con sentenza del 15.7.98 in riforma della sentenza del Tribunale condannava la Banca di Roma a pagare in restituzione alla Ras lire 224.913.173, oltre interessi, alle Generali lire 220.864.000, oltre interessi, alla Winthertur lire 65.265.000, oltre interessi, alla Allsecures lire 74.363.471, oltre interessi, alla Limmat lire 37.252.323, oltre interessi, alla Uap lire 93.952.621, oltre interessi.
Provvedeva, da ultimo, sulle spese di entrambi i gradi. Rigettava l'appello incidentale.
Osservava, tra l'altro, la Corte che la esistenza di un contratto di coassicurazione non può essere esclusa dal fatto che la relativa polizza sia stata sottoscritta dalla sola Ras. Vertendosi, infatti, in tema di rapporto soggetto alla forma scritta "ad probationem" il contratto di coassicurazione può essere provato anche mediante atti scritti diversi dalla polizza ed anche mediante atti successivi, quale la ratifica del contratto per mezzo di atti processuali. Nella specie, le altre compagnie non avevano in giudizio contestato l'esistenza della coassicurazione, per di più, l'esistenza della coassicurazione emergeva da due allegati nei quali erano indicati le società di coassicurazione, le loro quote di partecipazione ai rischi, la ripartizione dei premi.
Riteneva, ancora, la Corte che la citazione in giudizio della compagnia delegataria per il pagamento dell'intero indennizzo non interrompesse la prescrizione del diritto alla indennità nei confronti degli altri coassicuratori.
I secondi giudici ritenevano, altresì, che la perizia contrattuale in atti non fosse idonea a sottrarre la prescrizione del diritto alla prescrizione annuale con applicabilità di quella decennale, occorrendo, a tal fine, una novazione che sostituisca il titolo del diritto stesso (quindi, una espressa volontà delle parti in tali sensi). Esclusa la Ras, per le altre compagnie era pertanto maturata la prescrizione, essendo decorso oltre un anno tra il deposito del verbale di perizia e la loro messa in mora.
La Corte, di poi, riteneva comunque insussistente il diritto all'indennizzo verso la Ras non essendovi prova del nesso causale tra il danno e la mancata erogazione del freddo, altresì, doveva ritenersi tardiva l'avviso dato all'assicuratore ex art. 1913 c.c.. La Banca andava, pertanto, condannata alla restituzione delle somme percepite in forza della sentenza del tribunale.
Avverso detta decisione hanno proposto separati ricorsi per cassazione la Soc. TI affidandolo a cinque motivi e la banca di Roma affidandolo a due motivi sostenuti da memoria. La Banca di Roma ha aderito ai motivi della TI.
Hanno resistito con controricorsi la Ras, le Generali, la Winthertur, la Axa Ass.ni, incorporante la Allsecures, la Limmat e la U.a.p. Italiana.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente riunito il ricorso 461/99 al ricorso 19603/98 trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza separatamente proposte.
Con il primo mezzo di impugnazione la Soc. TI, denunziata la violazione dell'art. 1911 c.c., nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamenta che la corte di Appello abbia erroneamente ritenuto provato il contratto di coassicurazione trascurando di considerare che lo stesso, al pari degli allegati intercalari, non era stato sottoscritto dalle società coassicuratrici. Erroneamente i secondi giudici avrebbero ritenuto sussistente il predetto contratto affermando che la prova emergerebbe dalla ratifica dà parte delle società coassicuratrici e da altri scritti diversi dalla polizza.
La censura è priva di fondamento.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte ( 1830/99) la coassicurazione che ricorre a norma dell'art. 1911 c.c. quando uno stesso rischio viene assunto con le stesse modalità e per uno stesso periodo di tempo da più assicuratori che ripartiscono tra di loro la quota di rischio e la relativa quota di indennità ma senza vincolo solidale ben può trovare la propria fonte in un unico contratto stipulato dall'assicurato con tutti gli assicuratori i quali possono intervenire direttamente alla stipulazione ma possono anche affidare ad uno solo di essi (c.d. delegatorio) il potere di stipulare in nome e per conto degli altri coassicuratori, così come eventualmente di riscuotere in nome degli stessi i premi di assicurazione attraverso l'attribuzione di un potere di rappresentanza disciplinato dagli artt. 1387 e ss. c.c.. Ne consegue che la sottoscrizione del contratto e così pure la riscossione di tutti i premi da parte di una sola impresa assicuratrice non può essere assunta come elemento decisivo per escludere la sussistenza di una coassicurazione e d'altra parte neanche in caso di mancata prova dei poteri di rappresentanza da parte dell'impresa sottoscrittrice, può escludersi, senza esaminare il contenuto delle stipulazioni, una volontà contrattuale diretta alla conclusione di una coassicurazione ed affermarsi, invece, la conclusione di un contratto di assicurazione per l'intero rischio con un'unica impresa dato che di per sè la mancanza delle procure comporta il diverso effetto giuridico della responsabilità del "falsus procurator". Sotto tale profilo la Corte di merito ha accertato che, in concreto, doveva ritenersi provata la esistenza di un contratto di coassicurazione non solo perché non era stato contestato dalle compagnie appellanti che avevano in tale modo finito per ratificare l'operato della R.A.S., ma anche perché tale esistenza poteva desumersi dalla presenza di due allegati, l'uno alla polizza principale relativo al rischio incendio, l'altro all'appendice relativa alla garanzia complementare per le merci in refrigerazione. In ciascuno dei predetti scritti, ha affermato ancora la Corte di Appello, risultano indicate sia le società di coassicurazione, che sono le attuali appellanti, sia le quote di partecipazione ai rischi, sia la ripartizione dei premi, sia, da ultimo, la delega alla ras per la gestione del contratto.
Una volta accertato quanto precede, correttamente e con appagante motivazione i secondi giudici hanno ritenuto la sussistenza giuridica del contratto di coassicurazione.
Con il secondo mezzo di impugnazione la Soc. TI, denunziata la violazione degli artt. 1175, 1392, 1366 c.c., 14 delle condizioni generali del contratto, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente non rilevato che nella clausola di delega inserita nell'appendice di riparto era contenuto alla Ras il conferimento di un potere di rappresentanza processuale, come tale idoneo ad interrompere il corso della prescrizione ex art. 2952 c.c.. La doglianza è infondata.
Si osserva, infatti, sul punto che la costituzione in mora del delegatario in tanto può essere idonea ad interrompere la prescrizione del diritto alla indennità anche nei confronti del coassicuratore delegante in quanto quest'ultimo con l'atto di delega gli abbia anche conferito il potere di rappresentarlo con procura rilasciata ex art. 77 c.p.c.. Sotto tale aspetto la Corte distrettuale ha accertato che la impresa di assicurazione delegataria Ras non aveva ricevuto dagli altri assicuratori il potere di rappresentanza processuale di guisa che l'atto, con il quale l'assicurata aveva dato notizia del verificarsi dell'evento coperto dalla garanzia assicurativa reclamando il pagamento della indennità, non era idoneo ad interrompere la prescrizione pure con riferimento alla quota di indennizzo a carico dei coassicuratori deleganti, essendo condizione di tale interruzione la esistenza di un potere di rappresentanza, ex art.77 c.p.c., degli altri coassicuratori. La motivazione resa dalla Corte del merito poggia, quindi, su di un accertamento di fatto dal quale sono state tratte corrette e logiche conseguenze giuridiche.
Con il terzo motivo di annullamento la Soc. TI, denunziata la violazione dell'art. 2946 c.c., 14 delle condizioni di polizza, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente non ritenuto di carattere novativi la perizia contrattuale con conseguente applicazione della prescrizione ordinaria, non di quella breve come prevista dall'art. 2952 c.c.. Si osserva in contrario che la Corte di Appello con valutazione di merito ad essa riservata ha ritenuto che la perizia contrattuale non avesse contenuto novativo occorrente allo scopo una espressa volontà delle parti di estinguere le pregresse posizioni costituendo al loro posto diritti distinti ed autonomi. In concreto, hanno affermato i secondi giudici, la perizia contrattuale non aveva contenuto novativo costituente come tale una nuova fonte di obbligazione, ciò desumendo dalla circostanza che le coassicuratrici e la società Ras avevano in tale occasione contestato la operatività stessa della garanzia. I giudici di secondo grado hanno motivato sul punto in modo logico ed esauriente evidenziando che la perizia si era, in effetti, limitata alla sola quantificazione del danno senza sfiorare la questione dell'"an debeatur".
Tanto basta per sottrarre la denunziata sentenza alla censura della ricorrente.
Con il quarto mezzo di annullamento la Soc. TI, denunziata la violazione degli artt. 1363 - 1367 c.c., 10 delle condizioni generali di polizza, nonché la insufficiente motivazione della sentenza su punto asserito decisivo con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto essa assicurata inadempiente all'obbligo previsto dall'art. 1913 c.c. per avere dato l'avviso del sinistro dopo le sei ore previste dal contratto, periodo temporale che scatterebbe, invece, dopo le 24 ore.
Si osserva in contrario che la Corte di Appello ha ritenuto insussistente il diritto all'indennizzo reclamato dalla TI sulla base di due considerazioni, l'una riguardante la mancanza di prove sul nesso di causalità tra danno denunziato e la mancata produzione del freddo, l'altra per violazione dell'obbligo contrattuale, di dare immediato avviso di quanto accaduto (mancata produzione del freddo per oltre sei ore) all'assicuratore essendo la denunzia stata effettuata due giorni dopo la interruzione della corrente. In tale modo argomentando, la Corte territoriale ha considerato che le condizioni di polizza facessero obbligo all'assicurato di portare a conoscenza della Compagnia la mancata produzione del freddo entro le sei ore dal verificarsi dell'inconveniente e comunque non oltre tali limiti temporali così interpretando la norma contrattuale e con i poteri ad essi riservati, i secondi giudici hanno considerato che l'assicurato dovesse dare avviso alla Compagnia di assicurazione non appena vi fosse stata interruzione del freddo per sei ore, mentre tale obbligo era stato adempiuto dopo circa 48 ore dal fatto. Non sussiste, nella specie, il dedotto vizio avendo la Corte di Appello correttamente e con appagante motivazione applicato le norme ermeneutiche essendo, peraltro, le condizioni di polizza prive di quei dubbi interpretativi che la ricorrente vorrebbe invece evidenziare.
Con il quinto mezzo di impugnazione la Soc. TI, denunziata la violazione dell'art. 2697 c.c., nonché la insufficiente motivazione della sentenza su punto asserito decisivo con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte di merito abbia erroneamente ritenuto insussistente il diritto all'indennizzo anche per la mancanza di prove sul nesso di causalità tra il danno accertato e la mancata erogazione del freddo, insussistenza del nesso che doveva essere, invece, provato, dalla Compagnia di assicurazione.
La doglianza non ha fondamento.
Si osserva, infatti, in contrario che in tema di assicurazione è onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto da garanzia assicurativa e che ha causato il danno di cui chiede il ristoro.
In applicazione di tale principio, correttamente la Corte distrettuale ha ritenuto che la TI non avesse dato la prova del nesso causale tra fatto ed evento dannoso, specie in considerazione di quanto accertato dai periti delle compagnie che hanno attribuito ad altre cause il danno denunziato dalla società TI. Conclusivamente, va disatteso anche il quinto mezzo (tutte le censure sono state fatte proprie dalla Banca di Roma) e con esso l'intero ricorso della TI.
Con il primo mezzo di impugnazione la Soc. Banca di Roma, denunziata la violazione degli artt. 1911, 1888, 1321, 1325, 1372 c.c., nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto opponibile all'assicurato il contratto di coassicurazione malgrado questi non avesse sottoscritto alcuno degli atti separati diversi dalla polizza dai quali detto contratto scaturisce.
In particolare, la ricorrente assume che tale principio potrebbe essere invocato solo dall'assicurato (e non dalle Compagnie) il quale abbia interesse a fare valere la polizza, sottoscritta da una sola compagnia, anche nei confronti delle altre.
In tale modo, assume, ancora, la ricorrente, sarebbero stati violati l'art. 1911 c.c. che riferendosi ad un'unica scrittura da cui dipende la ripartizione dell'assicurazione tra più assicuratori per quote determinate definisce tali scritture "contratti" stabilendo come requisito essenziale per la costituzione del rapporto il consenso dell'assicurato, nonché gli artt. 1888, 1325, 1372 c.c., in tema di prova del contratto di assicurazione "ad probationem" e di efficacia dello stesso solo nei confronti di chi lo ha sottoscritto. Tale tesi, sostenuta della ricorrente e secondo la quale il principio affermato dai giudici di seconde cure può essere invocato solo a favore e non a danno dell'assicurato che ha sottoscritto la polizza ma non gli atti aggiuntivi da cui scaturisce il rapporto di coassicurazione, sarebbe, peraltro, confermata da quanto ulteriormentè afferma la Corte e cioè che la coassicurazione può essere dimostrata anche mediante atti successivi, quale la ratifica del contratto per mezzo di atti processuali sottoscritti dai coassicuratori o da chi li rappresenta con procura "ad litem". Il motivo è infondato.
Si osserva sul punto che il rilievo della parte ricorrente in concreto, irrilevante, in quanto la Corte di Appello ha considerato inesistente il diritto all'indennizzo nei confronti di tutte le compagnie per due ordini di ragioni: 1) assoluta mancanza della prova sul nesso di casualità tra danno accertato e mancata erogazione del freddo;
2) dolosa violazione dell'obbligo contrattuale di immediato avviso all'assicuratore per il caso di mancata produzione del freddo per oltre sei ore. L'assunto della ricorrente Banca di Roma secondo la quale la Corte di Appello avrebbe errato nel respingere il suo gravame incidentale non potendosi ritenere sussistente il contratto di coassicurazione per mancata sottoscrizione degli altri coassicuratori deve essere, per i motivi anzidetti, disatteso anche sul rilievo aggiunto che, comunque, la Corte ha ritenuto la ratifica del riparto coassicurativo tra più compagnie atteso il comportamento processuale di quest'ultime, le quali non avevano per nulla contestato l'operato della Ras, nonché la documentazione in atti dalla quale si evincevano i nominativi delle società di coassicurazione, le loro quote di partecipazione ai rischi, la ripartizione dei premi, la delega alla Ras per la gestione del contratto.
Con il secondo mezzo di annullamento la Banca di Roma, denunziata la violazione degli artt. 2946, 1353, 1230, 1965 e 2028 c.c., nonché la insufficiente motivazione della sentenza su punto asserito decisivo lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto non a contenuto novativo la perizia contrattuale facendo discendere tale convincimento dalla osservazione che la Ras aveva espressamente contestato l'operatività della garanzia.
(Censura prospettata ex art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5). Si osserva in contrario che la statuizione della Corte di Appello è basata su di una motivazione congrua e razionale, come tale non sindacabile in questa sede avendo i giudici di appello, con valutazione ad essi riservata, escluso che la perizia in oggetto avesse contenuto novativo e come tale costituisse nuova fonte di obbligazione con consequenziale diverso e più lungo termine di prescrizione.
La sentenza impugnata non merita, in definitiva, le censure ad essa rivolte.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione (art. 92 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte riunisce il ricorso n. 461/99 al ricorso n. 19603/98. Rigetta entrambi i ricorsi.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2001