Sentenza 17 ottobre 2005
Massime • 1
In tema requisiti della sottoscrizione dell'ordinanza collegiale ex art. 309 cod. proc. pen., costituisce nullità relativa la mancata apposizione in calce alla motivazione della firma del presidente che ha effettivamente presieduto il collegio e l'erronea sottoscrizione, in qualità di presidente, da parte di un magistrato che non faceva parte di quel collegio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/10/2005, n. 42759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42759 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DERIU Luciano - Presidente - del 17/10/2005
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 1695
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 25841/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS LE, nato a [...] il [...];
contro l'ordinanza del 6 maggio 2005 emessa dal Tribunale di Bari;
visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza;
udito per il ricorrente l'avv. LANIA Aldo Lucio, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di riesame presentata da LE AS, confermando il provvedimento applicativo della misura degli arresti domiciliari emesso il 12 aprile 2005 dal G.I.P. di quello stesso tribunale nei suoi confronti, perché gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416 C.P., per essersi associato, in qualità di informatore scientifico della Biofutura Fharma s.p.a., unitamente a medici di base e a farmacisti, al fine di commettere una serie indeterminata di corruzioni e truffe aggravate ai danni del Servizio Sanitario Nazionale.
Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
- nullità assoluta dell'ordinanza emessa dal tribunale, in quanto oltre a riportare l'errata indicazione dei nomi del collegio, risulterebbe sottoscritta da presidente diverso da quello che effettivamente ha partecipato alla deliberazione;
- manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'eccezione difensiva sulla sussistenza della contestazione a catena, essendo stata emessa, in data 25 luglio 2003, nei confronti dell'imputato una ordinanza di custodia in carcere per gli stessi fatti;
- manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione dell'imputato quale "promotore" della associazione a delinquere, non risultando dagli atti il ruolo attribuitogli;
- violazione dell'art. 274 c.p.p., lett. a) e c), in quanto l'ordinanza non avrebbe indicato le specifiche circostanze di fatto dalle quali ha desunto il pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione dei reati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata la questione processuale in ordine alla dedotta nullità dell'ordinanza impugnata.
Risulta dagli atti che l'ordinanza impugnata - regolarmente sottoscritta dal relatore - reca la firma, in qualità di presidente del collegio, di un giudice che non ha partecipato alla Camera di consiglio del 6 maggio 2005 (Dott.ssa Flora Cistulli, anziché il Dott. Angelo Palma); circostanza confermata dall'esame del verbale d'udienza e dalla stessa intestazione del provvedimento che riporta erroneamente il nominativo di un diverso presidente. In sostanza, l'ordinanza-documento, redatta successivamente all'udienza in Camera di consiglio, è stata sottoscritta da un altro magistrato per mero errore, senza che ricorresse alcun impedimento del presidente che aveva partecipato alla deliberazione della decisione. Il fatto appare pacifico pertanto la prima questione da risolvere riguarda l'estensibilità dell'art. 546 c.p.p. - espressamente riferito alle sentenze - anche alle ordinanze de liberiate. Deve ritenersi, sulla base di un tradizionale indirizzo ermeneutico, che la norma in questione sia espressione di un principio generale, applicabile ad ogni atto giurisdizionale collegiale (Cass., Sez. 6^, 17 giugno 1994, n. 1696, Jef;
Cass., Sez. 1^, 24 gennaio 1997, n. 429, Trigila). Infatti, l'ordinanza di cui all'art. 309 c.p.p. è conforme al modello delineato dall'art. 546 c.p.p., richiesto a sostegno razionale di qualsivoglia decisione del giudice. Del resto la firma del presidente ha la funzione, anche con riguardo a queste ordinanze, di assicurare che la motivazione corrisponda ai singoli passaggi logici e procedimentali della deliberazione collegiale e, nel caso di specie, l'erronea sottoscrizione da parte di altro giudice ha impedito proprio tale verifica. Non è da condividere, quindi, l'orientamento, isolato, che ritiene inapplicabile l'art. 546 c.p.p. alle ordinanze, con conseguente esclusione dell'ipotesi di nullità in caso di mancata sottoscrizione da parte del presidente (Cass., Sez. 1^, 20 febbraio 2003, n. 35483, Ronga, in Giur. it., 2004, 1710).
Per quanto riguarda il tipo di invalidità da cui è affetto il provvedimento privo della sottoscrizione del presidente, la giurisprudenza di questa Corte non appare costante: mentre alcune decisioni ravvisano un'ipotesi di correzione di errore materiale (Cass., Sez. 6^, 7 luglio 2003, n. 34089, Bombino;
Cass., Sez. 3^, 16 novembre 2001, n. 44657, Ferrara;
Cass., Sez., 5^, 5 novembre 1998, n. 1794, Vitaloni), un più consistente indirizzo afferma che ci si trovi in presenza di una nullità relativa ex art. 181 c.p.p. (Cass., Sez. 5^, 19 maggio 2004, n. 35769, Prestifilippo;
Cass., Sez. 6^, 1 febbraio 1996, n. 3986, Mazza;
Cass., Sez. 3^, 16 gennaio 1997, n. 3018, Di Marco;
Cass., Sez. 1^, 27 settembre 1999, n. 12754, P.G. in proc. Federici) e altre ritengono il provvedimento addirittura inesistente (Cass., 17 ottobre 2000, Pavani). In realtà, come è stato sostenuto da Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2004, n. 6246, P.M. in proc. Attinà, i primi due orientamenti non sono incompatibili, in quanto trattandosi di una irritualità formale - la sottoscrizione infatti è solo incompleta non mancante - potrà ammettersi la procedura di correzione per completare la sottoscrizione, ma solo da parte del giudice che ha emesso il provvedimento, con la conseguenza che tale possibilità resta esclusa nel momento in cui gli atti sono trasmessi al giudice dell'impugnazione. Una volta impugnato il provvedimento l'omissione della sottoscrizione non può più essere emendata e diventa causa di annullamento. Poiché si tratta di nullità relativa - riguardando la sottoscrizione il momento formativo della documentazione e non quello della decisione e, quindi, non rientrando tra le questioni attinenti alla capacità e alla costituzione del giudice - deve essere rilevata, a pena di decadenza, nell'atto di gravame avverso la sentenza/ordinanza.
Questi principi sono pacificamente applicabili anche al caso in esame, in cui sussiste la firma di altro presidente: deve allora concludersi che anche in tema di sottoscrizione dell'ordinanza collegiale emessa ex art. 309 c.p.p., costituisce nullità relativa la mancata apposizione, in calce alla motivazione, della firma del presidente che ha effettivamente presieduto il collegio, "sostituita" con la firma di altro presidente che di quel collegio non faceva parte (Cass., Sez. 1^, 25 giugno 2004, n. 31597, Tomedi, in riferimento ad un'ordinanza collegiale emessa dalla corte d'appello quale giudice dell'esecuzione).
Nel caso di specie, inoltre, risulta che la procedura di correzione dell'errore materiale, sebbene avviata, non è stata conclusa, proprio a seguito della impugnazione proposta dall'imputato che tale nullità ha tempestivamente eccepito, per cui deve pronunciarsi l'annullamento della ordinanza.
Il Tribunale di Bari, nella composizione collegiale corrispondente alle risultanze del verbale di udienza in Camera di consiglio del 6 maggio 2005, procederà alla rinnovazione dell'ordinanza-documento annullata, attraverso una nuova redazione della motivazione, una nuova sottoscrizione e un nuovo deposito in cancelleria. Gli altri motivi del ricorso restano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2005