Sentenza 21 settembre 1998
Massime • 1
L'ordine di demolizione previsto dall'art. 7, ultimo comma, della legge n. 47 del 1985, pur configurandosi come sanzione amministrativa, seppur atipica, è pur sempre un atto di natura giurisdizionale che deve essere disposto dal giudice con la sentenza di condanna. Ne consegue che, nel caso di mancata statuizione in tal senso, il dispositivo della sentenza non può essere successivamente integrato con successiva ordinanza, potendosi disporre eventuali modifiche o integrazioni della decisione solo dal giudice dell'appello mediante la relativa impugnazione sul punto. (In motivazione, la S.C. ha escluso l'applicabilità, in simile ipotesi, della procedura di correzione dell'errore materiale, che è ammessa solo per porre rimedio a errori od omissioni rilevabili dal contesto del provvedimento e di natura tale da non modificare il contenuto essenziale dello stesso, mentre l'omissione in questione integra un "vitium in iudicando" rettificabile solo in sede di impugnazione a seguito di rituale investitura del giudice di essa).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/1998, n. 4455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4455 |
| Data del deposito : | 21 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. SACCHETTI FRANCESCO Presidente del 21.09.1998
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MABELLINI ANNA " N.4455
3.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N.16831/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) CU RO n. il 11.05.1949
avverso ordinanza del 10.02.1998 TRIBUNALE di POTENZA sentita la relazione fatta dal Consigliere CHIEFFI SEVERO lette le conclusioni del P.G. Annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.
Considerato in fatto e in diritto
Con istanza presentata il 18/3Y/1997 CU OS - già condannata con sentenza non definitiva del Tribunale di Potenza del 25/2/1997 per i reati previsti dagli artt. 81 cpv., 110, 323 c.p. e 20 lett. B) L. 47/1985 - chiedeva la restituzione del cantiere e del manufatto sottoposti a sequestro preventivo.
Con ordinanza 14/4/1997 il Tribunale di Potenza disponeva il dissequestro del manufatto e del cantiere e ordinava nel contempo la demolizione dell'immobile ai sensi dell'art. 7 ultimo comma L.47/1985. A seguito della opposizione dell'interessata - con la quale si denunciava l'illegittimità dell'ordine di demolizione, in quanto disposto con separata ordinanza dopo la pronuncia della sentenza di primo grado - con ordinanza del 10/2/1998 il Tribunale di Potenza rigettava l'opposizione, osservando che - attesa la natura di sanzione amministrativa del provvedimento di demolizione, inquadrabile nella categoria degli atti dovuti - ben poteva tale provvedimento essere adottato con un provvedimento distinto rispetto alla sentenza di condanna, tenuto anche conto della sua sostanziale estraneità rispetto al complesso delle statuizioni penali contenute nella sentenza stessa. Inoltre, secondo il Tribunale, anche nel caso di mancata condivisione della suddetta tesi, era possibile adottare il provvedimento di demolizione con distinta ordinanza mediante ricorso alla procedura della correzione dell'errore materiale prevista dall'art. 130 c.p.p.. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso i difensori, che ne hanno chiesto l'annullamento da un lato per violazione degli artt. 545, 546, 568 c.p.p. e 7 L. 47/1985 sul rilievo che con la pronuncia della sentenza di primo grado era venuto meno ogni potere decisionale dello stesso giudice, potendosi porre rimedio ad eventuali omissioni solo con l'appello del P.M., e dall'altro per violazione degli artt. 130 c.p.p. e 7 L. 47/1985 sul rilievo che nella fattispecie non ricorrevano gli estremi per poter procedere alla correzione del dispositivo della sentenza. Il ricorso è fondato.
Invero è principio consolidato che il dispositivo della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento è l'atto con il quale il giudice manifesta la propria volontà in ordine alla applicazione della legge al caso concreto, di guisa che lo stesso, in un momento successivo alla sua lettura in dibattimento, non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni. Ciò premesso va rilevato che - pur condividendo la tesi della natura di sanzione amministrativa, seppur atipica, dell'ordine di demolizione previsto dall'art. 7 ultimo comma L. 47/1985 - detto ordine è pur sempre un atto di natura giurisdizionale nel senso che deve essere disposto dal giudice con la sentenza di condanna. Ne consegue che, nel caso di mancata statuizione in tal senso, il dispositivo della sentenza non può essere successivamente integrato con separata ordinanza, potendosi disporre eventuali modifiche o integrazioni della decisione solo dal giudice dell'appello mediante la relativa impugnazione sul punto.
Nè può condividersi la tesi sostenuta dal giudice di merito in ordine alla possibile applicazione nel caso di specie della procedura prevista per la Correzione dell'errore materiale. Infatti il procedimento di correzione di errore materiale è ammesso per porre rimedio ad errori od omissioni rilevabili dal contesto del provvedimento e di natura tale da non modificare il contenuto essenziale dello stesso. Ne consegue che l'omessa statuizione dell'ordine di demolizione nel dispositivo della sentenza - incidendo nella sfera giuridico-patrimoniale dell'imputato e riguardando uno dei nuclei essenziali della decisione - si risolve in un "vitium in iudicando" e, come tale, non è rettificabile mediante ricorso alla procedura in esame (Cass. Sez. 13^ n. 6301/1992, proc. Pergola, rv. 190441). Tale indirizzo trova conferma nel principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite in "subiecta materia" (Cass. Sez. Un. n. 8 del 18/5/1994), in base al quale l'art. 130 c.p.p. pone un confine Invalicabile per qualsiasi intervento correttivo di provvedimenti giudiziari costituito dalla condizione che l'errore o l'omissione non devono determinare la nullità del provvedimento o la modificazione essenziale del suo contenuto. Pertanto, mediante il meccanismo della correzione dell'errore materiale, non è consentita la modificazione sostanziale del contenuto di un provvedimento giudiziario, tanto più che con l'uso indiscriminato di tale rimedio si correrebbe il rischio di introdurre nel sistema processuale vigente un anomalo mezzo di impugnazione.
Ne consegue che - non potendosi integrare il dispositivo con successiva ordinanza e non potendo applicare al caso di specie la procedura ex art. 130 c.p.p. - l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio unitamente all'ordinanza del 14/4/1997 limitatamente all'ordine di demolizione dell'immobile in oggetto.
P. T. M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 611-620 c.p.p., annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella pronunciata dal Tribunale di Potenza in data 14/4/1997 limitatamente all'ordine di demolizione dell'immobile in oggetto.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 1998