Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/1998, n. 4455
CASS
Sentenza 21 settembre 1998

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L'ordine di demolizione previsto dall'art. 7, ultimo comma, della legge n. 47 del 1985, pur configurandosi come sanzione amministrativa, seppur atipica, è pur sempre un atto di natura giurisdizionale che deve essere disposto dal giudice con la sentenza di condanna. Ne consegue che, nel caso di mancata statuizione in tal senso, il dispositivo della sentenza non può essere successivamente integrato con successiva ordinanza, potendosi disporre eventuali modifiche o integrazioni della decisione solo dal giudice dell'appello mediante la relativa impugnazione sul punto. (In motivazione, la S.C. ha escluso l'applicabilità, in simile ipotesi, della procedura di correzione dell'errore materiale, che è ammessa solo per porre rimedio a errori od omissioni rilevabili dal contesto del provvedimento e di natura tale da non modificare il contenuto essenziale dello stesso, mentre l'omissione in questione integra un "vitium in iudicando" rettificabile solo in sede di impugnazione a seguito di rituale investitura del giudice di essa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/1998, n. 4455
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4455
    Data del deposito : 21 settembre 1998

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