Sentenza 25 giugno 2004
Massime • 1
In tema di sottoscrizione dell'ordinanza collegiale, costituisce nullità relativa la mancata apposizione, in calce alla motivazione della stessa della firma del presidente che ha effettivamente presieduto il collegio e l'erronea sottoscrizione, in qualità di presidente, da parte di un magistrato che non ha composto il collegio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/06/2004, n. 31597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31597 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 25/06/2004
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 3067
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 049218/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI RI N. IL 12/08/1974;
avverso ORDINANZA del 10/10/2003 CORTE APPELLO di TRENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GRANERO FRANCANTONIO;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dr. Oscar Cedrangolo, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
FATTO E DIRITTO
Il difensore di CA TO ricorre contro l'ordinanza in data 10 ottobre 2003 della corte d'appello di Trento in funzione di giudice dell'esecuzione, che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al TO con la sentenza del GIP del tribunale di Brescia del 15.12.2000. A sostegno del ricorso, deduce con il primo motivo la nullità assoluta ed insanabile dell'ordinanza ai sensi dell'art. 178 co. 1^ lett. a) c.p.p. perché la medesima risulta sottoscritta, nelle funzioni di presidente, da un giudice che non aveva fatto parte del collegio;
con il secondo, la inammissibilità della richiesta della procura generale perché formulata senza alcun riferimento alle ragioni di fatto e di diritto che l'avrebbero giustificata;
con il terzo, l'incompetenza della Corte d'Appello di Trento quale giudice dell'esecuzione; con il quarto la violazione e, in ogni caso, l'erronea applicazione dell'art. 168 c.p.p.. Il ricorso è fondato relativamente alla prima censura. Basterà, infatti, osservare che l'erronea sottoscrizione da parte di un giudice che non ha fatto parte del collegio con funzioni di presidente implica la mancata sottoscrizione da parte del presidente che effettivamente ha presieduto il collegio, secondo quanto risulta dal verbale d'udienza. La giurisprudenza è costante nel ritenere che sia la mancanza di firma del presidente, conseguente alla predetta erroneità, costituisca nullità relativa. Così, per tutte, si esprime Cass., sez. 3^, 30. 6.1994 n. 7309, P.M. in proc. Diez:
nell'ipotesi di mancata involontaria sottoscrizione della sentenza (nella specie del presidente del collegio) si verifica una irregolarità formale, che, se dedotta... dà luogo a nullità relativa, sanabile mediante rinnovazione della stesura del solo documento. (La Corte ha annullato la sentenza impugnata, disponendo nel senso suddetto. Ha altresì precisato che in caso di volontaria omessa sottoscrizione si verifica una nullità assoluta). Nel caso in esame, si deve procedere all'annullamento dell'ordinanza impugnata, per la quale la corte d'appello di Trento, nella sua formazione corrispondete alle risultanze del verbale, procederà ad una nuova stesura.
L'annullamento travolge gli atti motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione alla corte d'appello di Trento.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2004