Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2018, n. 16098
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Sentenza 12 dicembre 2018

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In tema di riesame di un provvedimento concernente la libertà personale, è legittima la trasmissione al tribunale del riesame, da parte del pubblico ministero, di copia degli atti indicati dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. mediante allegazione ad "e-mail", purché l'uso di tale strumento celere di comunicazione non pregiudichi la difesa, che deve avere la concreta possibilità di esercitare i propri diritti attraverso l'estrazione, con i mezzi appropriati, di copia degli atti. (Fattispecie in cui la Corte ha, in motivazione, evidenziato che gli atti, trasmessi con lo strumento informatico della posta elettronica certificata - c.d. "pec" -, erano consultabili in forma cartacea già una settimana prima dell'udienza di decisione, periodo da ritenersi congruo per consentirne l'esame alle parti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2018, n. 16098
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16098
    Data del deposito : 12 dicembre 2018

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