Sentenza 2 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/10/2003, n. 14730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14730 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2003 |
Testo completo
14730/03 REPUBFINC. ME B POPOLO ITALIANO E SUPREMA DI CASSAZIONE LA R.G.N.11226/2001 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron.29732 Dott. Vincenzo MILEO Presidente Rep. Dott. Alberto SPANO' Consigliere Ud. 30.4.03 Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CA IT, elettivamente domiciliato in Roma alla via della Stazione di Montemario n.9, presso l'avv. Alessandra Gullo, rappresentato e difeso per mandato a margine dall'avv. Giuseppe Magaraggia;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso di essa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; ..
- controricorrente -
2564 1 avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce n.23 del 20.1.2001, R.G. n.84/00. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.4.2003 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 20.1.2001 la Corte di Appello di Lecce, decidendo sull'appello di AL TO nei confronti del Ministero dell'Interno, confermava il inabilita - rigetto della domanda diretta ad ottenere la pensione di invalidità. Osservava in motivazione che il consulente di secondo grado aveva accertato una riduzione della capacità del 25% per la nefrectomia, del 35% per la discopatia, del 15% per la radicolopatia in L4, e del 12% per la broncopatia e si doveva pertanto escludere, determinando l'invalidità complessiva con il metodo riduzionistico, che l'inabilità raggiungesse il 100%. Propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo il AL, resiste con controricorso il Ministero. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo il ricorrente, deducendo il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 12 e 13 della legge n.118 del 1971 ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), con un primo profilo lamenta che la Corte territoriale si sia attenuta rigidamente al metodo tabellare e non abbia proceduto ad una valutazione -2- delle infermità nel loro complesso, denuncia quindi l'insufficienza della motivazione per avere semplicemente condiviso la valutazione del CTU senza tener conto che l'inabilità al lavoro non richiede l'assoluta incapacità di lavorare. Esponeva quindi le certificazioni attinenti le malattie che deduceva insufficientemente valutate dal consulente. Va premesso che la sentenza impugnata riferisce di una domanda diretta incabilida li invalidia. esclusivamente alla pensione di inalità e non anche all'assegno. Non avendo il ricorrente censurato l'omesso esame della domanda diretta all'assegno, la congruità della motivazione va valutata in relazione alla domanda di pensione. La Corte territoriale ha correttamente valutato l'inabilità del AL secondo la tabella indicativa approvata dal ministro della sanità con decreto 5.2.1992 in attuazione dell'art.2 del d.l.vo n.509 del 1988, metodologia che è vincolante ed esclude il ricorso alle generiche valutazioni invocate dal ricorrente, cfr. Cass. n.9824 del 2000, 10312 del 2000, 5571 del 2001. Ha correttamente poi proceduto, trattandosi di infermità ad organi diversi e non sinergizzanti, con il metodo riduzionistico a determinare l' -complessiva del 63%, ben inferiore a quella totale. Questo rilievo esclude ogni concludenza nel caso in esame delle censure al concetto di inabilità totale. Le censure alla consulenza, che integra la motivazione della sentenza impugnata in quanto da questa richiamata, sono inammissibili in quanto non deducono specifici vizi della motivazione, come è consentito in sede di legittimità, -3- ma contrappongono una diversa valutazione delle risultanze processuali e sollecitano inammissibilmente in questa sede un giudizio di merito. Va peraltro osservato che le certificazioni richiamate dal ricorrente si riferiscono alle medesime infermità accertate e valutate dal consulente di ufficio. Al rigetto del ricorso non consegue la condanna alle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P Q M
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese. Così deciso in Roma il 30.4.2003 Il Consigliere est. Il Presidente Vincenzo Fern anhen IL CANE Depositato in Cancelleria oggi, -2OTT 2003 IL CANCELLIERE Quevejanelle - 4-