Sentenza 27 settembre 1999
Massime • 2
Qualora la sentenza sia mancante della sottoscrizione finale del giudice, la nullità prevista, per tale ipotesi, dall'art.546, comma 3, c.p.p., non è esclusa ne' dall'esistenza del dispositivo letto in udienza e debitamente sottoscritto, ne' dal fatto che le pagine del documento precedenti l'ultima siano state contrassegnate a margine da informi ghirigori inidonei, come tali, in assenza di una firma chiarificatrice alla fine dell'atto, ad assicurare la sua provenienza dal giudice che lo ha compiuto.
La nullità della sentenza derivante, ai sensi dell'art.546, comma 3, c.p.p., dalla mancata sottoscrizione del giudice, in quanto vizio che attiene soltanto alla formazione del documento nel quale è trasfusa la deliberazione, è di carattere relativo e può essere sanata - non travolgendo il giudizio, della cui regolarità fanno fede il processo verbale di dibattimento e il dispositivo pubblicato in udienza - con la mera rinnovazione dell'atto viziato, vale a dire con una nuova redazione del medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/1999, n. 12754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12754 |
| Data del deposito : | 27 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Torquato Gemelli Presidente del 27/09/1999
1. Dott. Bruno Rossi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Severo Chieffi " N. 770
3. Dott. Giorgio Santacroce " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Gianfranco Riggio " N. 18090/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze nel processo penale
contro
IC EL, nato in [...] il [...]
avverso la sentenza del pretore di Firenze in data 26.5.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere, Dott. B. Rossi
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. La Corte osserva in fatto e in diritto
Con sentenza del 26.5.1998 il Pretore di Firenze ha assolto EL IC dalle imputazioni dei reati contravvenzionali di cui agli artt. 650 e 659, c.p., per non avere commesso il fatto. Ricorre il procuratore generale, che deduce la nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 546/3, c.p.p., perche privo della sottoscrizione del giudice che lo ha emanato, e ne chiede la cassazione con rinvio degli atti "ad altro pretore di Firenze", "per il nuovo giudizio".
In una nota difensiva datata 1.9.1999 il IC contesta la correttezza giuridici della tesi sostenuta dal ricorrente, sull'assunto che, avendo il pretore regolarmente sottoscritto il dispositivo letto in udienza e, altresì, "apposto la firma su due delle tre pagine che compongo la sentenza", non è possibile dubitare della "paternità" della decisione, sicché, in applicazione del principio della "conservazione degli atti giuridici", la stessa va considerata sostanzialmente valida, dovendosi, in conformità dell'insegnamento della corte suprema, disporre, eventualmente, solo la rinnovazione della stesura del documento nel quale è racchiusa. Tanto premesso, osserva il collegio che, a mente dell'art. 546/3, c.p.p., la sentenza è nulla quando manca la sottoscrizione del giudice. L'articolo seguente esclude che in tale ipotesi possa farsi ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali. Contrariamente a quanto affermato dalla difesa il gravame del pubblico ministero e, dunque tutt'altro che inammissibile. D'altro canto, la necessità di garantire che, salvo i casi d'impedimento assoluto (artt. 546/2, 567/6 c.p.p.), la motivazione sia redatta dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza o partecipato alla sua deliberazione rende irrilevante che il dispositivo sia stato sottoscritto.
Nè l'apposizione di informi ghirigori a margine dei fogli che compongono la sentenza può ritenersi sufficiente, in difetto di una firma chiarificatrice in fine dell'atto (art. 110, c.p.p.), ad assicurare la sua provenienza, del giudice che lo ha compiuto. Va, tuttavia, considerato che, come questa corte ha già avuto modo di chiarire (Sez. II, 25.1.1974, n. 158), l0messa sottoscrizione della sentenza, in quanto vizio che attiene alla formazione del documento nel quale è trasfusa la deliberazione integra una nullità di carattere relativo, la quale, non travolgendo il giudizio, della cui regolarità fanno fede il processo verbale del dibattimento e il dispositivo pubblicato in udienza, pregnante espressione, il secondo, della volontà del giudice e momento determinativo del giudicato, ma semplicemente l'atto in sè e per sè considerato, può essere sanata con la mera rinnovazione dello stesso, vale a dire, in concreto, con una nuova stesura del documento.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata e gli atti rinviati al Tribunale di Firenze, in composizione monocratica (art. 190/1, D.lg. 19.2.1998, n. 51), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 185/2 c.p.p., provvedere alla formazione di un nuovo documento conforme all'esito del giudizio già espresso per mezzo del dispositivo letto pubblicamente.
Per questi motivi
La Corte, visti gli artt. 606, 615, 623, c.p.p., annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 1999