Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/1999, n. 5251
CASS
Sentenza 29 settembre 1999

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Massime1

Il ricorso per cassazione proponibile, per il richiamo contenuto nell'art.41, comma 3, c.p.p., all'art.127 stesso codice, anche contro l'ordinanza che decide sul merito della ricusazione, va trattato, in difetto di specifica disciplina, nelle forme previste dall'art.611, comma 1, c.p.p., e quindi in camera di consiglio, senza intervento di difensori.

Commentario1

  • 1Cosa accade al decreto che dispone il giudizio emesso in pendenza della decisione definitiva sulla domanda di ricusazione in caso di accoglimento della istanza di…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 25 febbraio 2021

    (Annullamento parziale con rinvio) Il fatto La Corte di Appello di Caltanissetta confermava una decisione di primo grado che condannava gli imputati per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di vario tipo nonché per dei reati di illecita detenzione a fini di cessione a terzi di sostanze stupefacenti di vario tipo. In via preliminare, i giudici di merito avevano definito una questione di rito sollevata dalle difese in ordine alla validità del decreto di rinvio a giudizio affermando che il successivo accoglimento – in data 5 ottobre 2017 – di un'istanza di ricusazione formulata dagli odierni ricorrenti, già in due occasioni dichiarata inammissibile dalla …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/1999, n. 5251
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5251
Data del deposito : 29 settembre 1999

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