Sentenza 25 maggio 2000
Massime • 2
Integra la contravvenzione di cui all'art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito con legge 8 agosto 1985 n. 431 (ora art. 163 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490) la realizzazione senza autorizzazione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, di una struttura di non modeste dimensioni e destinata a permanere per non breve lasso di tempo quale un campo di tennis, dalla quale deriva un vulnus per il paesaggio di apprezzabile entità e durata tale da imporre la preventiva valutazione da parte dell'autorità amministrativa preposta alla tutela del vincolo.
Integra la contravvenzione di cui all'art. 1161 cod. nav. la realizzazione senza autorizzazione, in zona demaniale marittima, di una struttura quale un campo da tennis che, consistendo in un'opera non irrilevante ne' precaria, è da considerarsi innovativa rispetto al precedente stato dei luoghi, sicché deve necessariamente essere assentita dall'autorità marittima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2000, n. 9222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9222 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO ACQUARONE Presidente del 25/05/2000
1. Dott. NICOLA QUITADAMO Consigliere SENTENZA
2. Dott. PIERLUIGI ONORATO Consigliere N. 2097
3. Dott. ALFREDO TERESI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUIGI PICCIALLI Consigliere N. 41070/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SO TA, n. il 28/11/1960 a Gela, ivi res. Via Alemanna, n. 20
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta del 28.6/5.7.1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. PICCIALLI
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Mario FAVALLI, che ha concluso per l'annullamento s.r., quanto al reato di cui all'art. 1 sexsies L. 431/85 e rigetto per l'altro FATTO E DIRITTO
TA US, nella qualità di presidente e legale rappresentante della società cooperativa "Sport Center", con sede in Gela, fu tratto al giudizio del locale pretore e da quello condannato, con i benefici di legge, alla pena di gg. 20 di arresto e L. 21.500.000 di ammenda, previa concessione delle attenuanti generiche, in quanto colpevole dei reati, unificati nella continuazione, di cui agli artt.: A) 20/c L. 47/85; B)1-2-4-13-14 L. 1086/71; C) 17, 18, 20 L.64/74; D) 1 sexies L. 431785; E) 1161 Cod. Nav.; fatti avvenuti in
Gela tra il 1/11/95 ed il 5/2/96 e consistiti nell'avere, senza la prescritta concessione edilizia, con concessione demaniale scaduta, in violazione delle normative sulle costruzioni in cemento e di quelle di edilizia antisismica, realizzato in zona demaniale marittima (a mt. 200 dalla battigia) e sottoposta a vincolo paesaggistico, un campo da tennis di mt. 35 x 20 composto da un cordolo perimetrale in calcestruzzo e da paletti tubolari metallici. Appellata dall'imputato, la suddetta sentenza veniva riformata da quella in epigrafe, con assoluzione dai primi tre reati, la cui sussistenza veniva esclusa sull'essenziale rilievo, ai fini della contravvenzione urbanistica, della precarietà delle strutture, amovibili, costituenti l'opera, con conseguente esclusione della stabile trasformazione edilizia del territorio;
quanto alle contravvenzioni alle L. 1086/71 e 64/74, i giudici rilevavano che l'opera non aveva richiesto l'impiego di cemento armato e, comunque, non era tale da interessare la pubblica incolumità.
Per quanto riguarda la contravvenzione ambientale e quella al codice della navigazione, la Corte d'Appello di Caltanissetta ne confermava, invece, la sussistenza, rispettivamente, ritenendo necessaria l'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo in cospetto di "alterazioni morfologiche e strutturali del paesaggio", ancorché non permanenti, e non figurando l'installazione del campetto nella relazione tecnica presentata all'ufficio circondariale marittimo a corredo della domanda di concessione. La pena per queste ultime e residue contravvenzioni, unificate nella continuazione, veniva rideterminata, in motivazione, in gg. 10 di arresto e L. 20.200.000 di ammenda, mentre in dispositivo risultava indicata in gg. 20 di arresto e L. 20.800.000.
Con successiva ordinanza del 27/9/99 la corte nissena si dichiarava funzionalmente incompetente a correggere l'errore materiale, incorso nel dispositivo della sentenza, essendo stato proposto ricorso per cassazione.
Nel ricorso a questa S.C., avverso la sentenza di secondo grado, il difensore dell'imputato deduce, in un primo motivo, violazione di legge (gli artt. 1 sexies L. 431/85, 1161 cod. nav. e 7 L. 1497/39) e vizio di motivazione, per avere erroneamente ascritto rilevanza, agli effetti delle contravvenzioni per le quali vi è stata conferma della condanna, ad un'opera del tutto precaria ed inidonea, in quanto tale, a determinare effettive alterazioni dell'ambiente e del paesaggio e modifiche del suolo demaniale;
affermazione di responsabilità che si porrebbe in palese ed illogica contraddizione con l'assoluzione dalla contravvenzione urbanistica, motivata appunto dalla transitorietà dell'installazione del campetto.
Con il secondo e rimanente motivo d'impugnazione viene dedotta violazione degli artt. 81 C.P. e 597 C.P.P., quanto alla rideterminazione della pena, che si sarebbe risolta nella pratica conferma, senza adeguata spiegazione dei criteri di computo, di quella inflitta in primo grado, nonostante l'intervenuta eliminazione delle contravvenzioni, per le quali vi era stata assoluzione. Tanto premesso, all'esito dell'odierna pubblica udienza, questa Corte osserva che il ricorso non è meritevole di accoglimento. Quale che sia la correttezza in concreto, del giudizio della Corte d'Appello in ordine alla ravvisata inconfigurabilità del reato di cui all'art. 20/c L. 47/85, deve rilevarsi che fondatamente è stata riscontrata la sussistenza degli estremi oggettivi della contravvenzione di cui all'art. 1 sexies L. 431/85, valutandosi l'opera in base a parametri diversi da quelli richiesti ai fini della sussistenza della contravvenzione urbanistica. La particolarità del bene protetto dalla disposizione in questione, il paesaggio, la cui lesione sussiste anche in caso di alterazioni dell'assetto esteriore dei luoghi determinate da opere non stabili, ma comunque destinate a permanere in sito per un'apprezzabile periodo di tempo impone l'adozione di criteri più severi rispetto a quelli correnti in giurisprudenza ai fini della valutazione degli estremi delle contravvenzioni di cui alla legge n. 47/85, nelle quali entra in gioco l'assetto del territorio, considerato sotto il profilo di un ordinato sviluppo urbanistico, suscettibile di essere compromesso solo da opere connotate dal carattere della permanenza e stabilità. L'impatto ambientale e visivo (alterazione "morfologica" secondo la sentenza di merito) determinata da una struttura, di non modeste dimensioni (quali un campo da tennis) destinata a permanere quanto meno in costanza della concessione demaniale (e, dunque, per alcuni anni) è stata correttamente ritenuto quale vulnus di apprezzabile entità e durata, arrecato ad un bene della collettività, il paesaggio, le cui connotazioni, eminentemente estetiche, avrebbero imposto la preventiva valutazione da parte dell'autorità amministrativa preposta alla tutela del vincolo (sulla rilevanza, agli effetti penali in questione, di interventi che incidano in senso fisico ed estetico sui beni protetti ovvero modifichino in modo consistente ed apprezzabile, sia pure temporaneamente, il paesaggio, v., in particolare la sentenza di questa terza sezione n. 10924 del 4 novembre 1995). Per quanto attiene alla contravvenzione di cui all'art. 1161 Cod. Nav., è sufficiente osservare come la norma penale sanzioni non solo le occupazioni arbitrarie, ma anche "le innovazioni non autorizzate";
e nell'ambito di queste ultime non può non ricondursi l'installazione del campetto in questione, opera non irrilevante, ne' precaria, per le considerazioni in precedenza svolte, e certamente innovativa rispetto al preesistente stato dei luoghi, in ordine al quale i giudici di merito hanno riscontrato la mancata previsione nella relazione tecnica allegata all'istanza concessoria, poi assentita dall'autorità marittima. Anche in questo caso le diverse esigenze collettive tutelate dalla disposizione penale, quelle della sicurezza della navigazione e comunque, correlate a un controllato ed ordinato uso dei beni del demanio marittimo, impongono l'adozione di criteri diversi ai fini del riscontro della lesione all'interesse protetto, rispetto a quanto richiesto in materia urbanistica, con la conseguenza che anche un insediamento non destinato alla indeterminata permanenza nel tempo è da ritenersi idoneo a concretare gli estremi oggettivi della contravvenzione in questione. Vanno, pertanto, disattese le censure deducenti violazione della legge penale, ai fini del riscontro degli estremi dei due reati in esame, ed illogicità della motivazione, per contrasto con le argomentazioni assolutorie relative alle altre contravvenzioni. Giova, peraltro, a tal ultimo proposito osservare che eventuali errori di valutazione del giudice di merito, risoltisi in favore dell'imputato quanto al giudizio sulla sussistenza del reato urbanistico, non possono comportare l'illogicità della motivazione, in relazione alla contravvenzione ambientale ed a quella al codice della navigazione, relativamente alle quali il giudizio di colpevolezza, di per sè si appalesa corretto ed esauriente. Neppure fondato è il rimanente motivo di ricorso, attinente alla determinazione della pena, al quale ha dato spunto un mero ed evidente errore materiale del giudice di appello.
Benvero, nella parte finale della motivazione della sentenza leggesi che essendo "necessario procedere alla diminuzione della pena irrogata in primo grado - secondo quanto disposto dall'art. 597 comma IV del c.p.p."... la pena "va rideterminata nella misura di giorni dieci di arresto e lire ventimilioni duecentomila di ammenda" poi precisandosi subito, tra parentesi, che "la pena base per il reato più grave costituito da quello sub. D) ..determinata in giorni dieci di arresto e lire 20.000.000 di ammenda è stata aumentata per il concorso con la contravvenzione di cui al capo E) nella misura di lire duecentomila di ammenda stabilita dal pretore". Tale computo appare del tutto chiaro, corretto e conforme alla legge (artt. 81 cpv. C.P. e 597 co. 4^ C.P.P.), considerato che, l'eliminazione in secondo grado di alcune delle contravvenzioni contestate, già ritenute sussistenti in primo grado nell'ambito della continuazione, tra le quali quella di cui all'art. 20/b L.47/85 ritenuta la più grave, imponeva al giudice di appello di assumere a base della nuova pena quella prevista per la violazione più grave, tra le residue, con conseguente correttezza della scelta caduta su quella di cui all'art. 1 sexies L. 431/85 (in ragione del trattamento sanzionatorio più severo), alla cui relativa pena, come sopra determinata, è stato aggiunto il modesto aumento ex art. 81 cpv. c.p., di L. 200.000 di ammenda, per quella di cui all'art. 1161 cod. nav. (confermandosi, al riguardo, la quota di aumento già
imputata dal pretore a tale contravvenzione).
Tuttavia, per un evidente errore materiale, nel dispositivo è stata indicata la diversa complessiva pena di giorni venti di arresto e lire ventimilioni ottocentomila di ammenda, che non trova riscontro alcuno nel precedente esplicitato computo e che deve, pertanto, ritenersi non ascrivibile all'effettiva volontà decisoria dei giudici di appello.
A tale errore ben avrebbe potuto ovviarsi con la procedura di correzione degli errori materiali, di cui all'art. 130 c.p.p., rimedio che, tuttavia, non è stato consentito adottare ai giudici di appello, essendo stato proposto l'infondato ricorso contro la sentenza, che ha dato luogo alla conseguente incompetenza funzionale (ai sensi del primo comma, ultima parte del citato articolo), correttamente dichiarata dalla corte territoriale con l'ordinanza in data 27/9/99. A tale correzione deve, dunque, provvedere questa S.C. (come in effetti provvede in dispositivo) ai sensi della citata disposizione, non essendo la presente impugnazione da dichiarare inammissibile, bensì da rigettare.
Tale rigetto comporta, infine, la condanna del ricorrente alle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 611 c.p.p., al riguardo precisandosi che la disposta correzione, cui ben avrebbe potuto provvedersi in sede di merito, non può equivalere ad accoglimento, sia pure parziale, dell'infondata impugnazione.
P.Q.M.
La Corte corregge l'errore materiale incorso nel dispositivo della sentenza impugnata, laddove è detto "riduce la pena inflitta a giorni venti di arresto e lire ventimilioni ottocentomila di ammenda", nel senso che deve intendersi e leggersi "riduce la pena inflitta a giorni dieci di arresto e lire ventimilioni duecentomila di ammenda".
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in pubblica udienza, il 25 maggio 2000. Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2000