Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2000, n. 9222
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Sentenza 25 maggio 2000

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Integra la contravvenzione di cui all'art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito con legge 8 agosto 1985 n. 431 (ora art. 163 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490) la realizzazione senza autorizzazione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, di una struttura di non modeste dimensioni e destinata a permanere per non breve lasso di tempo quale un campo di tennis, dalla quale deriva un vulnus per il paesaggio di apprezzabile entità e durata tale da imporre la preventiva valutazione da parte dell'autorità amministrativa preposta alla tutela del vincolo.

Integra la contravvenzione di cui all'art. 1161 cod. nav. la realizzazione senza autorizzazione, in zona demaniale marittima, di una struttura quale un campo da tennis che, consistendo in un'opera non irrilevante ne' precaria, è da considerarsi innovativa rispetto al precedente stato dei luoghi, sicché deve necessariamente essere assentita dall'autorità marittima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2000, n. 9222
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9222
    Data del deposito : 25 maggio 2000

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