Sentenza 17 maggio 2002
Massime • 1
Non sussiste ne' continenza (art. 39, secondo comma, cod. proc. civ.) ne' pregiudizialità necessaria (art. 295 cod. proc. civ.) tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., e quella preventivamente instaurata innanzi ad altro giudice impugnando la relativa delibera condominiale; presupposto del provvedimento monitorio è, infatti, l'efficacia esecutiva della delibera condominiale ed oggetto del giudizio innanzi al giudice dell'opposizione è il pagamento delle spese dovute da ciascun condomino sulla base della ripartizione approvata con la medesima, obbligatoria ed esecutiva finché non sospesa dal giudice dell'impugnazione, mentre oggetto del giudizio d'impugnazione è la validità di detta delibera.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/05/2002, n. 7261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7261 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OL LE, difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 500, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 145/A, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 7616/99 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 28/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato LE OL, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e deposita sentenza del Trib. di ROMA n. 4558/00 successiva alla proposizione del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Espone il ricorrente LE OL nella narrativa dell'atto introduttivo: ch'egli proponeva opposizione a decreto ingiuntivo per l'insussistenza dell'addebito di spese condominiali, così come posto a base delle intimategli ingiunzioni 18460/98 34599/98, in quanto la ripartizione delle spese condominiali era stata effettuata attribuendogli 9 millesimi in luogo di 6 millesimi;
che, preliminarmente avendo dedotto d'aver impugnato per nullità innanzi al tribunale, con atto di citazione 3.11.98, la delibera comprendente anche l'approvazione del bilancio ed il piano di riparto;
chiedeva la sospensione dell'esecutività del decreto, sia in attesa della sentenza del tribunale, sia per gravi motivi essendo documentalmente provata la nullità del piano di riparto;
che, nel costituirsi, il condominio assumeva la validità della delibera d'approvazione del bilancio e del piano di riparto dacché esso deducente aveva regolarmente ricevuto avviso di convocazione e, pertanto, la sua opposizione non aveva fondamento;
ch'egli replicava "che, per la validità del bilancio e del piano di riparto occorreva un certo quorum;
per la nullità dell'intera delibera assembleare e precisamente per la nullità di tutti i punti all'ODG occorreva il mancato avviso di convocazione. Di conseguenza l'opposto incorreva in un macroscopico errore di carattere giuridico nell'affermare che la validità del bilancio e del piano di riparto potesse dipendere dal ricevimento o meno dell'avviso di convocazione."; che il giudice di pace si riservava "relativamente alla competenza sul piano di riparto approvato dall'assemblea" e quindi, con ordinanza "riteneva la propria incompetenza per materia ed invitava le parti a precisare le conclusioni sulla questione di incompetenza anche se l'opposto riteneva una incompetenza del giudice adito per valore e l'opponente sulla competenza, sempre, per valore dello stesso giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo"; che, successivamente, lo stesso giudice, con la sentenza gravata, aveva confermato la propria competenza, aveva rigettato la opposizione dichiarando valide le assemblee condominiali ai sensi dell'art. 1136/6^ CC in quanto erano stati regolarmente inviati gli avvisi di convocazione, aveva cristallizzato che il condominio aveva pienamente dimostrato la sussistenza della propria pretesa e che l'opponente nulla aveva provato, aveva parzialmente compensato le spese condannando l'opponente per il resto.
Avverso tale sentenza LE OL proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
L'intimato non svolgeva attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente - denunziando "violazione dell'art. 112 CPC in relazione all'art. 360 n. 5 CPC (omessa motivazione sulla domanda posta a base dell'opposizione)" - si duole che il giudice di pace: anzi tutto, nell'ordinanza con la quale aveva affermato la propria competenza, non avesse anche deciso dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, limitandosi ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni;
in secondo luogo, nella sentenza abbia respinto l'opposizione senza prendere in considerazione il motivo di essa, cioè la contestazione del piano di riparto per mancato rispetto dei millesimi attribuiti ad esso deducente nel regolamento di condominio.
Il motivo non merita accoglimento sotto alcuno dei prospettati profili.
Devesi, infatti, anzi tutto, considerare che, ex art. 175/1^ CPC, le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa e tradursi in motivi di nullità della sentenza.
D'altra parte, i detti provvedimenti resi in corso d'istruttoria, ove ritenuti lesivi dei diritti della parte, debbono formare oggetto di tempestivo reclamo nell'ambito del giudizio medesimo nel quale sono stati emessi, onde, ove siffatta formale contestazione non abbia avuto luogo, è preclusa la deduzione della loro pretesa illegittimità come motivo di gravame, tanto più in sede di legittimità.
Nella specie, questioni relative all'illegittimità dell'ordinanza de qua non sono state sollevate nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dall'esame delle varie parti della sentenza impugnata;
poiché, dunque, contro la stessa non è stata formulata censura per omesso esame di specifiche prospettazioni di parte sul punto in questione, le asserzioni sulle quali si basano le relative tesi restano, di conseguenza, incontrollate ed incontrollabili, attesa la natura del giudizio di legittimità, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza impugnata in rapporto alle questioni di diritto già espressamente proposte in sede di merito.
Al riguardo, questa Corte ha, infatti, avuto ripetutamente occasione d'evidenziare come i motivi del ricorso per cassazione debbano investire, a pena d'inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano già formato oggetto di contraddittorio e siano, dunque, già comprese nel thema decidendum del giudizio di merito quale fissato dalle richieste e dalle deduzioni delle parti. Quanto, poi, al difetto di corrispondenza tra il piano di riparto approvato e posto a base del decreto ingiuntivo opposto, denunziato con l'opposizione, il giudice di pace si è correttamente limitato ad evidenziare l'irrilevanza dell'intervenuta impugnazione della deliberazione, la cui efficacia non era stata sospesa nella competente sede, ai fini della decisione dell'opposizione (del che anche in seguito).
Le deliberazioni condominiali sono, infatti, soggette ad impugnativa ai sensi del secondo comma dell'art. 1137 CC. ma, per espressa previsione della medesima norma, restano egualmente vincolanti per i singoli condomini, nonostante l'esperita impugnazione, salvo il giudice di questa ne disponga la sospensione dell'efficacia esecutiva, mentre non sussistono ne' continenza ex art. 39/2^ CPC, ne' pregiudizialità necessaria ex art. 295 CPC, tra la causa di opposizione al decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi dell'art. 63 disp. att. CC e quella preventivamente instaurata innanzi ad altro giudice impugnando la relativa delibera condominiale;
presupposto del provvedimento monitorio è, infatti, l'efficacia esecutiva della delibera condominiale ed oggetto del giudizio innanzi al giudice dell'opposizione è il pagamento delle spese dovute da ciascun condomino sulla base della ripartizione approvata con la medesima, obbligatoria ed esecutiva finché non sospesa dal giudice dell'impugnazione, mentre oggetto del giudizio d'impugnazione è la validità di detta delibera (e pluribus Cass. 13.10.99 n. 11515, 18.11.97 n. 11457, 29.8.94 n. 7569,).
Correttamente, dunquè,. il giudice di pace ha ritenuto di non sospendere il giudizio d'opposizione e, tanto meno, di revocare la provvisoria esecutività che la legge stessa riconosce al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento degli oneri condominiali. Con il secondo motivo il ricorrente - denunziando "violazione dell'art. 360 n. 3 CPC in relazione all'art. 7 CPC per omessa contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" - si duole che il giudice di pace abbia deciso della validità delle deliberazioni sotto il profilo dell'idoneità delle convocazioni e, su tale base, respinto l'opposizione, così non solo esorbitando dalla sua competenza ma anche omettendo di considerare come l'opposizione fosse basata sull'invalidità delle deliberazioni non per vizio di convocazione dell'assemblea ma per mancato rispetto delle tabelle millesimali.
Il motivo, anche a voler prescindere dall'erroneità della sua intestazione, non merita comunque accoglimento.
Nella parte motiva dell'impugnata sentenza non si riscontra, infatti, riferimento alcuno alla questione del vizio di convocazione dell'assemblea, essendosi il giudice di pace limitato a rilevare come il credito ingiunto fosse provato dalle deliberazioni con le quali erano stati approvati il bilancio ed il relativo stato di riparto e come, non avendo l'opponente provato d'aver corrisposto quanto dovuto, l'opposizione dovesse essere rigettata, essendo. ininfluente, in difetto di sospensione dell'esecutività delle deliberazioni da parte giudice competente adito con l'impugnazione ex art. 1137 CC, che le deliberazioni stesse potessero o meno essere invalide sotto qualsivoglia profilo.
Devesi, in fine, evidenziare come non possa essere presa in considerazione la produzione documentale effettuata all'udienza di discussione (sentenza del tribunale di Roma 21.1-16.2.2000 n. 4558, con la quale sono state annullate le deliberazioni d'approvazione dei bilanci assunte nelle assemblee del 3.6.97 e del 21.5.98), il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo non essendo consentita ai sensi dell'art. 372 CPC se non per ipotesi alle quali la documentazione de qua non è riconducibile, e ciò è assorbente rispetto all'ulteriore considerazione che, comunque, della sentenza stessa non è certificato il passaggio in giudicato.
Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Non essendosi parte intimata costituita, non v'ha luogo a pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2002