Sentenza 10 novembre 2015
Massime • 1
La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, e, pertanto, solo fatti nuovi, anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento "in melius" del quadro indiziario, possono condurre alla sostituzione della misura con altra meno afflittiva. (In motivazione, la S.C. ha altresì evidenziato la necessità di riconsiderare le esigenze sotto il profilo della attualità, per effetto delle modifiche all'art. 274 cod. proc. pen. introdotte dalla legge n. 47 del 2015, ritenendo immune da censure la decisione, emessa in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., che aveva escluso la rilevanza in termini favorevoli al ricorrente, indagato per l'omicidio aggravato della moglie, del lasso di tempo trascorso ed aveva valorizzato sia la sospensione dalle facoltà genitoriali, disposta dopo l'emissione del titolo coercitivo, sia la conseguente inidoneità degli arresti domiciliari presso una comunità non lontana dalla nuova abitazione delle figlie).
Commentario • 1
- 1. La disciplina della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcereRicardo Carrara D'Albi' · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2015, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2015 |
Testo completo
8 2 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 10/11/2015 Registro generale n. 34424/2015 Sentenza n. 3046/2015- Composta dai Consiglieri: Presidente Dott. Maria Cristina Siotto Dott. Margherita Cassano Dott. Enrico Giuseppe Sandrini Dott. Antonio Minchella Dott. Alessandro Centonze Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) GE FR, nato l'[...]; Avverso l'ordinanza n. 174/2015 emessa il 07/07/2015 dal Tribunale del riesame di Perugia;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito per il ricorrente l'avv. Manlio Morcella e l'avv. Enrico De Luca;
RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 07/07/2015, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale del riesame di Perugia confermava il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata a FR GE dal G.I.P. del Tribunale di Terni il 18/05/2015, che era stata presentata dal suo difensore ex art. 299 cod. proc. pen. L'indagato, in particolare, risultava sottoposto al regime cautelare di cui si chiedeva la modifica con l'istanza in esame per l'omicidio aggravato della moglie UR VI. Nel confermare il provvedimento cautelare sottoposto a impugnazione il giudice del gravame richiamava preliminarmente la decisione intervenuta in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., evidenziando che, rispetto a tale pronunzia, non erano stati acquisiti elementi di novità processuale, valutabili ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. in senso conforme alla richiesta presentata dalla difesa del GE. Sulla scorta degli elementi indiziari che erano già stati valutati nel senso evidenziato, dunque, il Tribunale del riesame di Perugia confermava il giudizio di gravità, precisione e concordanza del compendio indiziario precedentemente vagliato in senso sfavorevole all'indagato, rilevando ulteriormente che l'azione criminosa che aveva portato all'uccisione della moglie del GE, UR VI, nel corso di una lite familiare verificatasi il 29/10/2014 era rivelatrice di un'assenza di freni inibitori da parte dell'indagato. Queste conclusioni processuali, pertanto, venivano formulate attraverso una ricostruzione accurata del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari e venivano ulteriormente riconsiderate ai fini della valutazione della pericolosità sociale del ricorrente. In tale ambito, innanzitutto, si evidenziava che il GE, nel corso di un furibondo litigio con la consorte, le sferrava due fendenti che la colpivano allo stomaco;
subito dopo, condotta la figlia UL che piangeva nella propria camera, si lavava, si cambiava d'abito e si presentava spontaneamente presso la Casa circondariale di Terni. Si evidenziava, inoltre, che, nelle more del procedimento, il Tribunale per i minorenni di Perugia aveva sospeso provvisoriamente le facoltà genitoriali del GE, affidando le figlie ai servizi sociali, collocandole presso l'abitazione dei nonni materni. Non si riteneva, infine, che costituisse un elemento di novità processuale rilevante in senso favorevole al GE la circostanza che il ricorrente aveva richiesto di essere ospitato presso la Comunità Incontro di Amelia che costituiva una struttura protetta convenzionata con il Ministero della Giustizia 2 dove potere scontare la misura cautelare agli arresti domiciliari, non potendo tale elemento, di per sé solo, essere ritenuto utile ai fini di una rivalutazione complessiva del regime cautelare patito dall'indagato, restando immutato l'originario giudizio di pericolosità sociale. Ricostruita in questi termini la vicenda processuale, il Tribunale del riesame di Perugia confermava l'ordinanza impugnata.
2. Avverso tale provvedimento di rigetto FR GE, a mezzo dei suoi difensori di fiducia, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti cautelari per la modifica del regime detentivo carcerario patito dall'indagato, che era stato valutato nell'ordinanza impugnata in termini manifestamente illogici ed espressi in termini argomentativi apodittici. A supporto di tali considerazioni processuali, la difesa del ricorrente ripercorreva preliminarmente la vicenda delittuosa che vedeva coinvolto il GE, evidenziando come il litigio in seguito al quale la VI veniva uccisa giungeva al culmine di una lunga serie di umiliazioni, personali e sentimentali, che l'indagato aveva patito per mano della vittima. Si deduceva, in tale ambito, che il giudice del riesame, pur avendo richiamato formalmente i parametri processuali che consentivano di ritenere sussistente il quadro cautelare sottoposto alla sua cognizione, aveva eluso il tema processuale sottoposto al suo giudizio costituito dalla necessità di una rivalutazione complessiva della pericolosità sociale dell'indagato ritenendo che - l'unico elemento di novità addotto fosse costituito dalla disponibilità del ricorrente di essere allocato, agli arresti domiciliari, presso una comunità protetta. Si trascuravano, in questo modo, gli ulteriori elementi valutativi introdotti dalla difesa del GE, rappresentati dall'assenza di pregiudizi penali del ricorrente;
dal conseguire l'azione criminosa ad accadimenti non determinati dall'indagato; dall'atteggiamento di collaborazione del GE, manifestatosi nell'immediatezza dei fatti in contestazione;
dalla necessità di una rivalutazione complessiva della pericolosità sociale dell'indagato, che tenesse conto della modifica normativa dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., introdotte con gli artt. 1 e 2 della legge 16 aprile 2015, n. 74 Si rappresentava, inoltre, che il lasso di tempo trascorso dai fatti in contestazione, in assenza di un percorso processuale finalizzato ad attualizzare la misura cautelare della custodia in carcere in atto applicata al GE, determinava la manifesta illogicità dell'ordinanza in esame, che si chiedeva di rivalutare. Dallo stesso provvedimento impugnato, infatti, emergeva l'assenza di 3 attualità delle esigenze cautelari legittimanti il permanere del regime restrittivo al quale era sottoposto il GE, resa evidente dall'assenza di evidenze probatorie comprovanti la sua pericolosità sociale, che avevano indotto lo stesso pubblico ministero a esprimere parere favorevole all'accoglimento dell'istanza proposta.
2.1. Infine, in data 04/11/2015, la difesa dell'indagato depositava memoria per l'udienza camerale del 10/11/2015, nelle quali si evidenziava che la modifica dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. così come modificato dagli artt.1 e 2 della legge n. 74 del 2015 - imponeva una rivalutazione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, tenuto conto delle emergenze probatorie concrete, riguardanti la posizione del GE. Si richiamava, in proposito, l'orientamento ermeneutico secondo cui il requisito della concretezza del pericolo di commettere ulteriori reati della stessa specie di quelli per i quali si procede non si identificava con quello dell'attualità del pericolo medesimo. Infatti, il pericolo di reiterazione poteva rivestire il requisito della concretezza, ma soltanto attraverso un apprezzamento eseguito in chiave prognostica, certamente insussistente nel caso in esame, sulla base del quale ritenere altamente probabile che l'indagato verificandosene l'occasione - avrebbe commesso i reati espressamente previsti dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Tali ragioni processuali imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Deve, innanzitutto, rilevarsi che, sulla posizione di FR GE si è formato un giudicato cautelare, per effetto del quale la revoca dell'ordinanza restrittiva applicata nei suoi confronti deve ritenersi possibile solo in conseguenza del sopraggiungere di elementi di novità processuale, di portata tale da indurre il giudice del gravame a una rivalutazione in senso favorevole all'indagato del regime restrittivo patito. Rispetto all'esistenza di tale pregiudizio cautelare, tuttavia, non influiscono le modifiche normative introdotte dagli artt. 1 e 2 della legge n. 47 del 2015, alle quali fa riferimento la difesa del ricorrente nelle memorie di udienza depositate il 04/11/2015, pur imponendosi una riconsiderazione della pericolosità sociale del GE sotto il differente profilo dell'attualità, con il quale ci si dovrà confrontare. 4 Nel valutare eventuali elementi di novità processuale, invero, occorre tenere presente l'esistenza di una presunzione relativa di pericolosità sociale, nei termini di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che comporta la possibilità di sostituire la misura in carcere con altra meno afflittiva, nel caso di attenuazione delle esigenze cautelari, così come prevede l'art. 299 cod. proc. pen., mediante una verifica, da parte del giudice, circa il permanere delle condizioni che hanno determinato la limitazione della libertà personale e la scelta di una determinata misura cautelare. Con l'affermazione di questo principio che governa l'aspetto dinamico della vicenda cautelare disciplinato dall'art. 299 cod. proc. pen. certamente rilevante nell'ipotesi del GE ancorché non rilevante nel caso in esame questa Corte ha costantemente ribadito la - posizione ermeneutica secondo cui la presunzione relativa deve ritenersi operante non solo in occasione dell'adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva, ma anche per il suo prosieguo (cfr. Sez. 6, n. 32412 del 27/06/2013, Cosentino, Rv. 255751). Inoltre, nella verifica di questo aspetto dinamico della vicenda cautelare, governato dal combinato disposto degli artt. 275, 299 e 310 cod. proc. pen., il giudice del gravame deve tenere presente il sopraggiungere di eventuali elementi di effettiva novità processuale, che dovranno essere valutati alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «L'istanza di revoca della misura cautelare non può trovare adito allorché si fonda su censure che investono quegli stessi elementi indiziari posti a base dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, e questi risultano immutati nella loro valenza e gravità in quanto, nelle sedi di esame dell'istanza di revoca e dell'appello avverso il provvedimento di diniego, avuto riguardo alla formulazione dell'art. 299 cod. proc. pen., possono essere oggetto di valutazione solo fatti nuovi "anche" se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento "in melius" del quadro indiziario, e non gli stessi elementi già apprezzati anche in sede di riesame» (cfr. Sez. 6, n. 14300 del 04/02/2014, Rosaci, Rv. 259450). In questa cornice, deve rilevarsi che, tenuto conto della gravità della contestazione processuale elevata al GE e delle sue condizioni soggettive, gli elementi acquisiti non consentono di ritenere superato il giudizio di pericolosità sociale nei suoi confronti sulla base delle generiche indicazioni difensive, anche tenendo conto delle modifiche normative introdotte dagli artt. 1 e 2 della legge n. 47 del 2015; giudizio di pericolosità sociale che potrà comunque essere ulteriormente vagliato attraverso i meccanismi di cui agli artt. 299 e 310 cod. proc. pen., in presenza di elementi di novità valutative allo stato non emerse. 5 Da questo punto di vista, non può non rilevarsi, in linea con quanto correttamente osservato dal procuratore generale nelle sue conclusioni, che, se è vero che la condotta delittuosa contestata al GE si connota per l'infungibilità del soggetto passivo del reato, è parimenti vero che tale solo elemento astrattamente neutro siccome rilevante per tutte le ipotesi di - non è stato supportato processualmente da alcun elemento, clinico o omicidio- criminologico, idoneo a consentire di esprimere un giudizio di attenuata pericolosità sociale del ricorrente.
1.1. Non può, per altro verso, rilevare in senso favorevole all'indagato il mero decorso del tempo, in relazione al quale occorre richiamare l'intervento chiarificatore delle Sezioni unite, che hanno individuato i parametri ai quali occorre fare riferimento in materia di presunzione di adeguatezza della custodia in carcere nel suo evolversi, affermando il principio di diritto secondo cui: «La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari» (cfr. Sez. U, n. 34473 del 19/07/2012, Lipari, Rv. 253186). Nel valutare questo arresto giurisprudenziale occorre considerare che, in precedenza, le Sezioni unite erano intervenute sullo stesso tema, affrontando il problema dell'individuazione dei presupposti legittimanti la sostituzione della misura cautelare, disancorati al mero dato cronologico, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., affermando nella parte narrativa: Anche nel momento della sostituzione della misura cautelare giocano le presunzioni alle quali si è già fatto cenno nel considerare il momento genetico della misura cautelare: una diversa soluzione, evidentemente, renderebbe del tutto irrazionale il sistema. Tuttavia, in tale fase non possono operare presunzioni prima inesistenti» (cfr. Sez. U, n. 27919 del 31/03/2011, Ambrogio, Rv. 250196). In questa cornice ermeneutica, non v'è dubbio che il legislatore ha inteso attribuire alla presunzione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il carattere di eccezionalità com'è reso palese dall'elencazione specifica dei reati ai quali ha voluto ricollegare detta presunzione e dall'espressione residuale salvo che non siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari». Dunque, in deroga alla regola generale enunciata nel primo comma dello stesso articolo e al principio della custodia cautelare in carcere quale extrema ratio, il legislatore ha ritenuto, per determinati reati, specificamente indicati, di stabilire una presunzione di idoneità della più afflittiva delle misure. 6 Ne discende che l'interpretazione della disposizione in esame non può che essere quella più rigorosa consentita dall'enunciato letterale, in stretta aderenza alla ratio normativa, ricercando un giusto contemperamento delle opposte esigenze del diritto alla libertà dell'indagato e della tutela della collettività. Così ricostruita la disciplina applicabile con riferimento al principio di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non può ritenersi che l'ordinanza impugnata sia incorsa nel vizio eccepito, in ragione del fatto che la motivazione si sofferma adeguatamente su tale indispensabile profilo valutativo, con riferimento a una pluralità di parametri puntualmente enucleati, di cui valutava la ricorrenza tanto nella fase genetica della condizione restrittiva del GE, quanto nello sviluppo ulteriore della sua posizione cautelare.
2. In questa cornice sistematica, occorre rilevare che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, il Tribunale del riesame di Perugia eseguiva una ricostruzione analitica della pericolosità sociale del GE, compiendo un giudizio di attualizzazione idoneo a soddisfare i parametri imposti dalla legge n. 47 del 2015 fondato sulle emergenze probatorie successive all'adozione del - provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti, com'è dimostrato dal richiamo alla sospensione provvisoria delle sue facoltà genitoriali disposta dal Tribunale per i minorenni di Perugia. Sulla scorta di tale ricostruzione, il tribunale del riesame riteneva che la misura degli arresti domiciliari non risultava adeguata a contenere prevedibili impulsi aggressivi del GE, il quale non si era impegnato a comprendere e a razionalizzare le ragioni della sua azione omicida in danno della consorte, che non poteva ritenersi espressione di una condotta occasionale ed estemporanea, rappresentando al contrario l'epilogo di una vicenda familiare che avrebbe potuto trovare altre soluzioni, non perseguite perché presumibilmente non gradite al ricorrente. In questa contesto processuale, deve ritenersi ineccepibile il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Perugia al fine di escludere la possibilità che l'allocazione presso una comunità protetta, che era stata richiesta dall'indagato, potesse costituire una soluzione compatibile con la sua elevata pericolosità sociale. Esemplare, da questo punto di vista, è il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 3 del provvedimento impugnato, nel quale si affermava: Nella situazione sopra descritta la collocazione del GE, agli arresti domiciliari, in una Comunità, non lontana dal luogo dove le figlie abitano (presso nonni materni), non tranquillizza affatto circa lo spontaneo 7 adeguamento dell'appellante alle prescrizioni che caratterizzano la misura di cautela domiciliare [...]>>. Ne discende conclusivamente che, sulla base di un percorso motivazionale correttamente esplicitato, il Tribunale del riesame di Perugia riteneva che non erano stati acquisiti elementi dai quali emergesse che le esigenze precauzionali necessarie nel caso in esame potevano essere soddisfatte con la cautela domiciliare.
3. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di FR GE deve essere rigettato, con la sua condanna al pagamento delle spese processuali, cui consegue, a cura della cancelleria, la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. Cosìdeciso in Roma nella camera di consiglio del 10 novembre 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro Centonze Maria Cristina Sietto DEPOSITATA IN CANCELLERIA -7 GEN 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA 0 0