Sentenza 2 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di richiesta di sostituzione di misura cautelare, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 del 2015, ai fini della valutazione della attualità del pericolo di reiterazione di reati non è sufficiente fare riferimento al tempo trascorso dal fatto contestato dovendosi altresì valutare le peculiarità dell'intera vicenda cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto persistente il pericolo di recidiva in considerazione delle gravi e numerose fattispecie criminose contestate a fronte dell'assenza di elementi idonei a mutare il quadro cautelare).
Commentario • 1
- 1. Attenuazione o esclusione delle esigenze cautelari: non possono essere desunte dal solo decorso del tempoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 agosto 2021
(Ricorso rigettato) Il fatto Il Tribunale del riesame di Milano aveva respinto un appello presentato ex art. 310 cod. proc. pen. avverso un provvedimento della Corte di appello di Milano con il quale era stata respinta l'istanza di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G., applicata ad una persona accusata di aver commesso il reato di furto aggravato in abitazione. Per l'addebito che fondava la misura cautelare, l'imputato era stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione e la sentenza di primo grado era stata confermata in appello. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Contro l'anzidetta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/02/2016, n. 5700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5700 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2016 |
Testo completo
5 70 0/ 1 6 art. 94 5100 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 02/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 134/2016 Presidente SENTENZA Dott. CLAUDIO D'ISA Dott. CARLA MENICHETTI REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. SALVATORE DOVERE N. 43326/2015 - Consigliere - Dott. DANIELE CENCI - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA AN N. IL 04/03/1984 avverso l'ordinanza n. 415/2014 TRIB. LIBERTA' di TARANTO, del 29/09/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPĘ PAVICH;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. S us Tocci de he conclus docente aumllamento con rinvioStefano Udibil difenso Avv.
4. Campanelli, in worhitazione Kell'ew. Fabrizio Lameuna, dhe i è riportato ai motivi i ricors, сва RITENUTO IN FATTO 1. FR LL ricorre, tramite il suo difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in data 29 settembre 2015 con la quale il Tribunale del Riesame di Taranto, decidendo in seguito ad annullamento con rinvio di precedente ordinanza disposto dalla Sezione di questa Corte, ha rigettato l'appello proposto nel suo interesse avverso ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, con la quale era stata rigettata richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari anche mediante l'utilizzo del braccialetto elettronico. conLa misura oggetto di doglianza, applicata all'odierno ricorrente ordinanza del GIP di Taranto in data 14 marzo 2014, riguarda un'incolpazione relativa a vari delitti (estorsione, furto, reati in materia di armi e di stupefacenti). A motivo del ricorso, il LL lamenta vizio di motivazione articolato in realtà in due distinte doglianze, ossia con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza posti a base della misura, fondati come sono esclusivamente sul contenuto di intercettazioni caratterizzate oltretutto da un linguaggio criptico;
nonché con riferimento alle esigenze cautelari, ritenute tali da non giustificare la misura inframuraria, in quanto riferite a fatti accaduti nel 2011 e in relazione alle quali non vi sono elementi per ritenere sussistente la possibilità di reiterazione del reato;
a tale riguardo, si duole altresì ricorrente del fatto che non siano state prese in considerazione le sue condizioni di salute, esse stesse incidenti sul rischio di recidivanza, in termini tali da scongiurarlo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Muovendo dalla doglianza attinente ai gravi indizi di colpevolezza, essa é inammissibile. Correttamente il Tribunale del Riesame ha richiamato, sul punto, la giurisprudenza di legittimità, affatto pacifica, secondo la quale, in tema di appello cautelare, stante la natura devolutiva del giudizio, la cognizione del giudice é circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dall'impugnante, ma anche dal decisum del provvedimento gravato, sicché con l'appello non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottoposta al giudice di primo grado, né al giudice ad quem é attribuito il potere di estendere d'ufficio la sua cognizione a questioni non prese in esame dal giudice a quo (ex multis, da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 30483 del 28/05/2015, Loffredo e altro, Rv. 264818). Nello specifico, la doglianza riguardante il quadro cautelare non era 2 stata proposta dal ricorrente nell'originaria istanza de libertate, di tal che essa non poteva formare oggetto di appello avverso l'ordinanza di rigetto della detta istanza, né tanto meno di ricorso in sede di legittimità avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame.
2. Quanto alla doglianza riferita alle esigenze cautelari, essa é infondata. I due aspetti al riguardo enunciati dal ricorrente (quello del tempo decorso e quello delle condizioni di salute incompatibili, secondo il ricorrente, con il regime carcerario) sono stati adeguatamente esaminati dal Tribunale del Riesame, con motivazioni affatto logiche ed esaustive, nonché esenti da vizi deducibili in questa sede di legittimità: a fronte, infatti, della gravità dei reati contestati al LL (vds. Capi A, B, C, D, E, F, G, H, I dell'ordinanza applicativa), soggetto cui é fra l'altro contestata la recidiva reiterata infraquinquennale, e pur a fronte delle modifiche recentemente apportate dalla legge n. 47/2015 al sistema delle misure cautelari, devono ritenersi tuttora validi i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione di reati, nei termini e limiti in cui la Corte lo aveva già valorizzato prima della cennata novella legislativa: sul punto si ricorda l'orientamento espresso da Sez. 4, Sentenza n. 35861 del 10/10/2006, Mascia, Rv. 235041, secondo cui l'attuale sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura prevista dagli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., in quanto correlata sia ai fatti sopravvenuti sia a quelli coevi all'ordinanza impositiva, può esser valutata tenendo conto anche del tempo trascorso dal commesso reato;
tuttavia detto tempo può acquistare rilevanza solo se accompagnato da altri elementi che siano certamente sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo status libertatis del soggetto interessato (in senso conforme vds. Sez. 4, n. 6717 del 26/06/2007, dep. 2008, Rocchetti, Rv. 239019; Sez. 4, Sentenza n. 6797 del 24/01/2013, Canessa e altro, Rv. 254936). Anche nell'attuale quadro normativo, la Corte ha avuto modo di precisare che, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, la legge 16 aprile 2015, n. 47, introducendo nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, ha evidenziato la necessità che tale aspetto sia specificamente valutato dal giudice emittente la misura, avendo riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidivanza al momento della adozione della misura in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare (Sez. 5, Sentenza n. 43083 del 24/09/2015, Maio, Rv. 264902: in motivazione, la Corte ha peraltro precisato che la sussistenza di un onere motivazionale sull'attualità delle esigenze cautelari 3 era già desumibile, nell'assetto normativo previgente, dall'art. 292, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen.). Dunque, permane valido il principio secondo cui, per stabilire se vi sia attualità del pericolo di reiterazione di reati, non é sufficiente fare riferimento al decorso del tempo, occorrendo all'uopo sottoporre a scrutinio le peculiarità della vicenda cautelare;
e, se é vero che, in base alla novella legislativa, l'attualità e concretezza del pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede, purtuttavia va ricordato che, in merito all'applicabilità dei criteri così introdotti dalla legge n. 47/2015, la Corte ha recentemente avuto modo di precisare che, sebbene il divieto previsto dall'art. 274, comma primo, lett. b) e c), cod. proc. pen., come modificato dalla I. n. 47 del 2015, non consenta di desumere il pericolo di fuga e/o di recidiva dalla astratta gravità del titolo del reato per il quale si procede, esso non osta alla considerazione della concreta condotta perpetrata, in rapporto al contenuto e alle circostanze fattuali che la connotano (vds. Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168). Nella specie, le gravi e numerose fattispecie criminose in contestazione e l'assenza, nella postulazione difensiva, di elementi significativi idonei a mutare il quadro cautelare in termini suscettibili di apprezzamento da parte dell'organo giudicante, consolidano nel caso concreto la condizione di allarme sociale in relazione alla quale la pericolosità dell'istante, giudicata persistente dal Tribunale del Riesame, appare ostativa a un mutamento in melius della sua condizione cautelare. Quanto infine alle condizioni di salute del LL, il Tribunale del Riesame ha dato convenientemente conto dell'insussistenza di profili di incompatibilità fra il quadro clinico del ricorrente e la sua permanenza in carcere, nonché di incidenza delle dette condizioni di salute sul quadro cautelare. Peraltro, il contenuto della doglianza sul punto appare generico, del tutto evanescente e privo di elementi suscettibili di specifica valutazione nei termini richiesti.
3. Da quanto precede consegue che il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali;
vanno dati gli avvisi ex art. 94 comma 1-ter disp. att. cod.proc.pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4 . La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 comma 1-ter disp. att. del Cod.proc.pen. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente (Giuseppe Pavich (Claudio D'Isa) SUPREMA DI CA TE R Y IL FUNZIONARIZ GIUDIZIARIO O Z I C O Ditt Global NELLO N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE! IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 FEB. 2016 S M DI CA E R IL FUNZIONANO CIUTZIARI P U S Dutt Giobart RUELLO