Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/02/2016, n. 5700
CASS
Sentenza 2 febbraio 2016

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Massime1

In tema di richiesta di sostituzione di misura cautelare, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 del 2015, ai fini della valutazione della attualità del pericolo di reiterazione di reati non è sufficiente fare riferimento al tempo trascorso dal fatto contestato dovendosi altresì valutare le peculiarità dell'intera vicenda cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto persistente il pericolo di recidiva in considerazione delle gravi e numerose fattispecie criminose contestate a fronte dell'assenza di elementi idonei a mutare il quadro cautelare).

Commentario1

  • 1Attenuazione o esclusione delle esigenze cautelari: non possono essere desunte dal solo decorso del tempo
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 agosto 2021

    (Ricorso rigettato) Il fatto Il Tribunale del riesame di Milano aveva respinto un appello presentato ex art. 310 cod. proc. pen. avverso un provvedimento della Corte di appello di Milano con il quale era stata respinta l'istanza di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G., applicata ad una persona accusata di aver commesso il reato di furto aggravato in abitazione. Per l'addebito che fondava la misura cautelare, l'imputato era stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione e la sentenza di primo grado era stata confermata in appello. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Contro l'anzidetta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/02/2016, n. 5700
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5700
Data del deposito : 2 febbraio 2016

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