CASS
Sentenza 14 novembre 2023
Sentenza 14 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2023, n. 45878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45878 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO EP NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore L'avvocato Stasi si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento, Penale Sent. Sez. 5 Num. 45878 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA NA Data Udienza: 10/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 30.11.2022 la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado, in sede di abbreviato, nei confronti di SA EP AN, che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale al medesimo contestati (in concorso con SA ND amministratore della società fallita giudicato separatamente) in qualità di socio di minoranza della società fallita, LA SA S.r.l., e di titolare dell'omonima impresa individuale. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la mancanza di motivazione con precipuo riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo a SA EP AN per i fatti in contestazione. Non può ritenersi satisfattivo dell'onere motivazionale la circostanza valorizzata dalla Corte territoriale a pagina 7 dell'impugnata sentenza nei seguenti termini "che il prevenuto seppur socio di minoranza deteneva nella fallita quote pari al 49% della società e che tra le due compagini risultava sussistere un intenso e pressoché totalizzante rapporto commerciale". Si contestano tali affermazioni perché di per sé solo lo status di socio di minoranza non può sottendere la componente volitiva del dolo;
anzi nel caso che occupa le condotte serbate dall'imputato hanno assunto una connotazione univoca di piena collaborazione con gli organi del fallimento, prima, e con l'autorità giudiziaria, dopo, condotte che assumono un significato rilevante sotto il profilo dell'elemento soggettivo e che si rivelano anche utili dal momento che hanno reso possibile la ricostruzione degli affari. L'odierno ricorrente nella sua qualità di socio di minoranza (che non si occupava dell'amministrazione, né tantomeno aveva la legale rappresentanza della società) ha provveduto personalmente a contattare gli organi del fallimento, nella figura del curatore, al quale è stata consegnata tutta la documentazione che poteva concretamente reperire e al quale sono state rese dichiarazioni. Di più in concreto lo stesso, in considerazione della sua circoscritta qualità, non poteva fare. Quanto invece al rapporto commerciale tra le due compagini va detto che erano due realtà distinte. "Che la somma incassata e non bonificata alla società LA s.r.I... presentava le caratteristiche di un'attività distrattiva finalizzata ad occultare gli introiti della società LA SA s.r.l. nei confronti dei creditori" è una mera deduzione del consulente nominato dal pubblico ministero e come tale riportata nella sentenza dalla Corte territoriale (a pag. 6, "ad avviso del consulente"). 2 Ciò si afferma anche con il conforto della stessa giurisprudenza di legittimità che ritiene doveroso comunque provare il dolo del socio consistente nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo invece richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. Vi è poi un altro dato oggettivo e riscontrato sul quale si registra ancora una volta una mancanza assoluta di motivazione: i pagamenti di fatture e/o bonifici transitavano su conti personali di SA ND e della di lui compagna, LI AR, non c'erano passaggi di danaro eio trasferimenti di denaro in favore dell'imputato. Tale dato emerge dalla relazione del curatore fallimentare. 2.2.Col secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza, così come richiesto in appello. Si registra una carenza di motivazione nella sentenza impugnata: il comportamento di SA EP AN nella vicenda che occupa, come già evidenziato, avrebbe certamente consentito il riconoscimento delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti e ciò perché, semplicemente, il ricorrente in concreto non avrebbe potuto fare di più, il suo comportamento era il massimo esigibile in concreto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.II ricorso è inammissibile stante la sua assoluta genericità, risultando esso ispirato alla parcellizzazione della valutazione di merito, annotando singoli punti della decisione senza neppure evidenziarne la decisività rispetto al complessivo compendio probatorio come vagliato dai giudici di merito. Ed invero, a fronte delle conformi pronunce di primo e secondo grado, il ricorso si limita ad estrapolare passaggi argomentativi della sentenza impugnata come se essa avesse fondato la conferma della responsabilità penale dell'imputato solo su determinati aspetti, quelli appunto riportati in ricorso, laddove ben più ampia è l'impostazione recepita dai giudici di merito anche nella pronuncia di secondo grado che ha anzi operato precisazioni ulteriori rispetto a quella di primo grado. Così, ad esempio, si è inteso contestare l'elemento soggettivo in capo al ricorrente - che risponde dei reati ascrittigli in qualità di concorrente esterno - evidenziando, da un lato, come insufficiente fosse il riferimento al fatto che l'imputato, seppur socio di minoranza, detenesse nella fallita quote pari al 49% della società e che tra le due compagini - la società fallita e l'impresa individuale del ricorrente - risultasse sussistere un intenso e pressoché totalizzante rapporto commerciale, e come, dall'altro, non si sarebbe tenuto in debito conto il comportamento assunto dal ricorrente con la curatela fallimentare;
laddove l'elemento del 3 dolo, generico, rispetto ad entrambe le fattispecie criminose (risultando ravvisata, in primo grado, l'ipotesi della bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda parte dell'art. 216 comma 1 n. 2 I.f., oltre che la bancarotta patrimoniale distrattiva) è stato ricostruito unitariamente anche proprio sulla scorta del comportamento assunto dall'imputato nell'adoperarsi nel consegnare documentazione contabile utile al curatore;
egli, secondo quanto si evidenzia nella sentenza impugnata, nell'assumersi l'onere di interloquire con gli organi della procedura, pur non rivestendo alcuna carica formale, non procedette tuttavia a fornire tutti gli elementi contabili utili alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, così, in particolare, proprio con riferimento alla documentazione contabile riguardante la propria ditta individuale, che fu invece reperita dal consulente del P.M. solo grazie all'ausilio della Polizia giudiziaria;
documentazione che si rivelò importante per la comprensione dei rapporti commerciali tra la società fallita e l'impresa individuale dell'imputato, principale cliente della prima, avendo commissionato svariati lavori di ripristino di muri a secco eseguiti dalla società fallita, lasciando, essa, trapelare attraverso l'incrocio dei dati contabili e bancari dei due enti, la sussistenza delle distrazioni contestate. In particolare, era emerso che l'imputato, nel 2015, aveva incassato dai clienti finali per le prestazioni da lui formalmente fatturate euro 646.521,34 a cui erano corrisposti in favore della società che aveva eseguito ì lavori pagamenti per euro 308.068,00, a fronte di fatture emesse dalla medesima per importo inferiore. La differenza tra i due importi, corrispondente ad euro 338.453,34, rappresenta, secondo quanto ricostruito dal consulente - e non oggetto di specifica contestazione nel ricorso in scrutinio - il valore delle ulteriori prestazioni effettuate dalla società fallita per conto della ditta dell'imputato, importo mai girocontato poiché trattenuto sul conto corrente bancario della medesima (da tale importo è stato detratto quello dei bonifici risultati effettuati nel 2016 e nel 2017 dalla ditta individuale in favore della fallita per euro 12.850,00 ed euro 5.326,00, di qui la somma oggetto di contestazione pari ad euro 320.277,34). Il consulente aveva anche precisato che il perdurare di tale gestione nel tempo e la non congruità dei pagamenti aveva procurato la decozione della società, poi dichiarata fallita nel 2018. Dunque, una sorta di gestione triangolare in cui SA EP AN aveva fatturato e incassato dal cliente finale per lavori di ripristino dei muretti a secco e la società LA SA S.r.l., in qualità di effettive esecutrice dei lavori, aveva fatturato/incassato o quantomeno avrebbe dovuto incassare dalla ditta fallita, quale cliente per i medesimi lavori. Inoltre l'imputato aveva mostrato difficoltà e/o impossibilità a poter fornire sia in sede di contraddittorio con il curatore che alla P.G. delegata le correlate fatture di acquisto a lui intestate emesse dalla società LA SA, affermando di averle consegnate al curatore;
in realtà oltre a quanto oggetto di effettiva consegna, la documentazione contabile mancante non era più reperibile né presso la società fallita come fatture emesse e quindi credito vantato, né presso la ditta individuale dell'imputato come fatture di acquisto. Il consulente 4 riteneva che tale sottrazione fosse certamente finalizzata a mascherare le numerose operazioni economico finanziarie intercorse tra la ditta individuale e la società fallita impedendone anche la ricostruzione contabile. La somma incassata e non bonificata alla società LA, ad avviso del consulente, presentava tutte le caratteristiche di un'attività distrattiva finalizzata ad occultare gli introiti della predetta società nei confronti dei creditori perché la stessa versava già in stato di dissesto. A fronte di tale complessiva ricostruzione si appalesano del tutto parziali e generiche le censure mosse col primo motivo di ricorso (ivi compresa quella che genericamente assume che i pagamenti di fatture e/o bonifici transitavano su conti personali di SA ND e della di lui compagna, LI AR, e che non c'erano stati passaggi di danaro e/o trasferimenti di denaro in favore dell'imputato, laddove la prima circostanza a rigore non esclude nè la distrazione, ammettendo la stessa prospettazione difensiva che le somme non sarebbero comunque confluite nelle casse della fallita, né il concorso dell'imputato, che viene escluso assumendo genericamente che le somme non sarebbero transitate sul suo conto e ciò a fronte della ricostruzione svolta dai giudici di merito che, come sopra in sintesi riportato, ha appurato essere esistita una sorta di triangolazione tra i due enti commerciali;
ciò di là del fatto che in realtà quanto alle distrazione della somma di euro 320.277,34, trattasi, secondo la conforme ricostruzione dei giudici di primo e di secondo grado, come detto, di denaro confluito sul conto della ditta individuale del ricorrente e non transitato su quello della società). 1.2. Anche il secondo motivo, che lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, è aspecifico, oltre che meramente reiterativo, avendo la Corte di appello già evidenziato come il comportamento dell'imputato fosse stato già considerato ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche e come esso - proprio per la sua parziarietà - non potesse essere ulteriormente valorizzato (costituendo anzi, per altro verso, uno dei sintomi di conferma della sua responsabilità penale). Deve al riguardo rammentarsi che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la concessione delle attenuanti generiche, il giudizio di bilanciamento - nel caso di specie operato in termini di equivalenza - e più in generale la determinazione del trattamento sanzionatorio afferiscono a competenze del giudice di merito, la cui valutazione, se assentita da motivazione coerente e logica con le evidenze disponibili in atti - come nel caso in esame - si sottrae a censure proponibili nel giudizio di legittimità. Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'ad, 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena 5 (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Rv. 260054 - 01); laddove nel caso di specie, la corte di merito, ha, come sopra esposto, escluso con espressa congrua motivazione la valutazione in termini di prevalenza delle attenuanti generiche. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/10/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere NA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore L'avvocato Stasi si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento, Penale Sent. Sez. 5 Num. 45878 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA NA Data Udienza: 10/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 30.11.2022 la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado, in sede di abbreviato, nei confronti di SA EP AN, che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale al medesimo contestati (in concorso con SA ND amministratore della società fallita giudicato separatamente) in qualità di socio di minoranza della società fallita, LA SA S.r.l., e di titolare dell'omonima impresa individuale. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la mancanza di motivazione con precipuo riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo a SA EP AN per i fatti in contestazione. Non può ritenersi satisfattivo dell'onere motivazionale la circostanza valorizzata dalla Corte territoriale a pagina 7 dell'impugnata sentenza nei seguenti termini "che il prevenuto seppur socio di minoranza deteneva nella fallita quote pari al 49% della società e che tra le due compagini risultava sussistere un intenso e pressoché totalizzante rapporto commerciale". Si contestano tali affermazioni perché di per sé solo lo status di socio di minoranza non può sottendere la componente volitiva del dolo;
anzi nel caso che occupa le condotte serbate dall'imputato hanno assunto una connotazione univoca di piena collaborazione con gli organi del fallimento, prima, e con l'autorità giudiziaria, dopo, condotte che assumono un significato rilevante sotto il profilo dell'elemento soggettivo e che si rivelano anche utili dal momento che hanno reso possibile la ricostruzione degli affari. L'odierno ricorrente nella sua qualità di socio di minoranza (che non si occupava dell'amministrazione, né tantomeno aveva la legale rappresentanza della società) ha provveduto personalmente a contattare gli organi del fallimento, nella figura del curatore, al quale è stata consegnata tutta la documentazione che poteva concretamente reperire e al quale sono state rese dichiarazioni. Di più in concreto lo stesso, in considerazione della sua circoscritta qualità, non poteva fare. Quanto invece al rapporto commerciale tra le due compagini va detto che erano due realtà distinte. "Che la somma incassata e non bonificata alla società LA s.r.I... presentava le caratteristiche di un'attività distrattiva finalizzata ad occultare gli introiti della società LA SA s.r.l. nei confronti dei creditori" è una mera deduzione del consulente nominato dal pubblico ministero e come tale riportata nella sentenza dalla Corte territoriale (a pag. 6, "ad avviso del consulente"). 2 Ciò si afferma anche con il conforto della stessa giurisprudenza di legittimità che ritiene doveroso comunque provare il dolo del socio consistente nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo invece richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. Vi è poi un altro dato oggettivo e riscontrato sul quale si registra ancora una volta una mancanza assoluta di motivazione: i pagamenti di fatture e/o bonifici transitavano su conti personali di SA ND e della di lui compagna, LI AR, non c'erano passaggi di danaro eio trasferimenti di denaro in favore dell'imputato. Tale dato emerge dalla relazione del curatore fallimentare. 2.2.Col secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza, così come richiesto in appello. Si registra una carenza di motivazione nella sentenza impugnata: il comportamento di SA EP AN nella vicenda che occupa, come già evidenziato, avrebbe certamente consentito il riconoscimento delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti e ciò perché, semplicemente, il ricorrente in concreto non avrebbe potuto fare di più, il suo comportamento era il massimo esigibile in concreto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.II ricorso è inammissibile stante la sua assoluta genericità, risultando esso ispirato alla parcellizzazione della valutazione di merito, annotando singoli punti della decisione senza neppure evidenziarne la decisività rispetto al complessivo compendio probatorio come vagliato dai giudici di merito. Ed invero, a fronte delle conformi pronunce di primo e secondo grado, il ricorso si limita ad estrapolare passaggi argomentativi della sentenza impugnata come se essa avesse fondato la conferma della responsabilità penale dell'imputato solo su determinati aspetti, quelli appunto riportati in ricorso, laddove ben più ampia è l'impostazione recepita dai giudici di merito anche nella pronuncia di secondo grado che ha anzi operato precisazioni ulteriori rispetto a quella di primo grado. Così, ad esempio, si è inteso contestare l'elemento soggettivo in capo al ricorrente - che risponde dei reati ascrittigli in qualità di concorrente esterno - evidenziando, da un lato, come insufficiente fosse il riferimento al fatto che l'imputato, seppur socio di minoranza, detenesse nella fallita quote pari al 49% della società e che tra le due compagini - la società fallita e l'impresa individuale del ricorrente - risultasse sussistere un intenso e pressoché totalizzante rapporto commerciale, e come, dall'altro, non si sarebbe tenuto in debito conto il comportamento assunto dal ricorrente con la curatela fallimentare;
laddove l'elemento del 3 dolo, generico, rispetto ad entrambe le fattispecie criminose (risultando ravvisata, in primo grado, l'ipotesi della bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda parte dell'art. 216 comma 1 n. 2 I.f., oltre che la bancarotta patrimoniale distrattiva) è stato ricostruito unitariamente anche proprio sulla scorta del comportamento assunto dall'imputato nell'adoperarsi nel consegnare documentazione contabile utile al curatore;
egli, secondo quanto si evidenzia nella sentenza impugnata, nell'assumersi l'onere di interloquire con gli organi della procedura, pur non rivestendo alcuna carica formale, non procedette tuttavia a fornire tutti gli elementi contabili utili alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, così, in particolare, proprio con riferimento alla documentazione contabile riguardante la propria ditta individuale, che fu invece reperita dal consulente del P.M. solo grazie all'ausilio della Polizia giudiziaria;
documentazione che si rivelò importante per la comprensione dei rapporti commerciali tra la società fallita e l'impresa individuale dell'imputato, principale cliente della prima, avendo commissionato svariati lavori di ripristino di muri a secco eseguiti dalla società fallita, lasciando, essa, trapelare attraverso l'incrocio dei dati contabili e bancari dei due enti, la sussistenza delle distrazioni contestate. In particolare, era emerso che l'imputato, nel 2015, aveva incassato dai clienti finali per le prestazioni da lui formalmente fatturate euro 646.521,34 a cui erano corrisposti in favore della società che aveva eseguito ì lavori pagamenti per euro 308.068,00, a fronte di fatture emesse dalla medesima per importo inferiore. La differenza tra i due importi, corrispondente ad euro 338.453,34, rappresenta, secondo quanto ricostruito dal consulente - e non oggetto di specifica contestazione nel ricorso in scrutinio - il valore delle ulteriori prestazioni effettuate dalla società fallita per conto della ditta dell'imputato, importo mai girocontato poiché trattenuto sul conto corrente bancario della medesima (da tale importo è stato detratto quello dei bonifici risultati effettuati nel 2016 e nel 2017 dalla ditta individuale in favore della fallita per euro 12.850,00 ed euro 5.326,00, di qui la somma oggetto di contestazione pari ad euro 320.277,34). Il consulente aveva anche precisato che il perdurare di tale gestione nel tempo e la non congruità dei pagamenti aveva procurato la decozione della società, poi dichiarata fallita nel 2018. Dunque, una sorta di gestione triangolare in cui SA EP AN aveva fatturato e incassato dal cliente finale per lavori di ripristino dei muretti a secco e la società LA SA S.r.l., in qualità di effettive esecutrice dei lavori, aveva fatturato/incassato o quantomeno avrebbe dovuto incassare dalla ditta fallita, quale cliente per i medesimi lavori. Inoltre l'imputato aveva mostrato difficoltà e/o impossibilità a poter fornire sia in sede di contraddittorio con il curatore che alla P.G. delegata le correlate fatture di acquisto a lui intestate emesse dalla società LA SA, affermando di averle consegnate al curatore;
in realtà oltre a quanto oggetto di effettiva consegna, la documentazione contabile mancante non era più reperibile né presso la società fallita come fatture emesse e quindi credito vantato, né presso la ditta individuale dell'imputato come fatture di acquisto. Il consulente 4 riteneva che tale sottrazione fosse certamente finalizzata a mascherare le numerose operazioni economico finanziarie intercorse tra la ditta individuale e la società fallita impedendone anche la ricostruzione contabile. La somma incassata e non bonificata alla società LA, ad avviso del consulente, presentava tutte le caratteristiche di un'attività distrattiva finalizzata ad occultare gli introiti della predetta società nei confronti dei creditori perché la stessa versava già in stato di dissesto. A fronte di tale complessiva ricostruzione si appalesano del tutto parziali e generiche le censure mosse col primo motivo di ricorso (ivi compresa quella che genericamente assume che i pagamenti di fatture e/o bonifici transitavano su conti personali di SA ND e della di lui compagna, LI AR, e che non c'erano stati passaggi di danaro e/o trasferimenti di denaro in favore dell'imputato, laddove la prima circostanza a rigore non esclude nè la distrazione, ammettendo la stessa prospettazione difensiva che le somme non sarebbero comunque confluite nelle casse della fallita, né il concorso dell'imputato, che viene escluso assumendo genericamente che le somme non sarebbero transitate sul suo conto e ciò a fronte della ricostruzione svolta dai giudici di merito che, come sopra in sintesi riportato, ha appurato essere esistita una sorta di triangolazione tra i due enti commerciali;
ciò di là del fatto che in realtà quanto alle distrazione della somma di euro 320.277,34, trattasi, secondo la conforme ricostruzione dei giudici di primo e di secondo grado, come detto, di denaro confluito sul conto della ditta individuale del ricorrente e non transitato su quello della società). 1.2. Anche il secondo motivo, che lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, è aspecifico, oltre che meramente reiterativo, avendo la Corte di appello già evidenziato come il comportamento dell'imputato fosse stato già considerato ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche e come esso - proprio per la sua parziarietà - non potesse essere ulteriormente valorizzato (costituendo anzi, per altro verso, uno dei sintomi di conferma della sua responsabilità penale). Deve al riguardo rammentarsi che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la concessione delle attenuanti generiche, il giudizio di bilanciamento - nel caso di specie operato in termini di equivalenza - e più in generale la determinazione del trattamento sanzionatorio afferiscono a competenze del giudice di merito, la cui valutazione, se assentita da motivazione coerente e logica con le evidenze disponibili in atti - come nel caso in esame - si sottrae a censure proponibili nel giudizio di legittimità. Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'ad, 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena 5 (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Rv. 260054 - 01); laddove nel caso di specie, la corte di merito, ha, come sopra esposto, escluso con espressa congrua motivazione la valutazione in termini di prevalenza delle attenuanti generiche. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/10/2023.