Sentenza 6 ottobre 2015
Massime • 1
L'art. 103, comma quinto, cod. proc. pen., nel vietare le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, mirando a garantire l'esercizio del diritto di difesa, ha ad oggetto le sole conversazioni o comunicazioni relative agli affari nei quali i legali esercitano la loro attività difensiva, e non si estende, quindi, alle conversazioni che integrino esse stesse reato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata, che aveva reputato esulanti dal mandato difensivo, e idonei a provare l'intraneità del ricorrente ad una associazione di stampo mafioso, i suggerimenti forniti al cliente circa le modalità per eludere le indagini mediante ricorso ad un passaporto falso onde rendersi latitante).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2015, n. 43410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43410 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2015 |
Testo completo
43 4 1 0/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. 1823 sez. 2 Antonio Esposito CC - 06/10/2015 Matilde Cammino R.G.N. 27175/2015 Piercamillo Davigo - Relatore - Sergio Beltrani Lucia Aielli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BE IU, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 25/05/2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica Mario Maria Stefano Pinelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito il difensore Avv. Guido Contestabile che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 18 settembre 2014 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermò l'ordinanza in data 5 agosto 2014 del G.I.P. presso il medesimo Tribunale, che aveva applicato a BE IU la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto a lui contestato nel capo sub A) dell'imputazione provvisoria di partecipazione ad un'associazione mafiosa - denominata "'ndrangheta", e in particolare alla sua articolazione operante in : Lombardia (negli anni 2010-2012) e nel territorio del Comune di Rosarno (dopo l'estate del 2013) attraverso le "cosche BE e Pesce", quale rappresentante di un ramo della cosca un tempo capeggiato dal padre BE IO.
2. Avverso tale ordinanza propose ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo due motivi di doglianza: violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento al metodo di valutazione del requisito della gravità indiziaria per il reato di cui al capo suo A), che non può essere logicamente ricavato dal tenore dei dialoghi intercettati, spesso incomprensibili, o comunque aperti all'attribuzione di diversi significati;
l'indagato non aveva esplicato attività che avessero procurato vantaggio all'associazione, con la consapevolezza di contribuire all'attuazione del suo programma o, comunque, al perseguimento dei relativi scopi: dalle intercettazioni in atti non risulta che egli abbia avuto un qualche interesse come "socio di fatto” nella ipotizzata acquisizione della società ! di "call center" inerente all'operazione cd. "Blu Call", ne' appare sostenibile poiché basato su rilievi meramente congetturali il fatto che il nomignolo - "P, menzionato nelle conversazioni in atti e, in particolare, in quella . intercorsa fra ON e ON il 13 dicembre 2010, sia riferibile proprio alla persona dell'indagato; lamentava, inoltre, la inutilizzabilità della conversazione avvenuta all'interno dello studio legale Cacciola erroneamente interpretata, peraltro, come segno univoco di intraneità del ricorrente al sodalizio in esame - essendo stato intercettato il contenuto di un colloquio intercorso fra un avvocato ed un suo cliente, nel quale il secondo narra al primo di un episodio accadutogli relativamente ad un atto di perquisizione effettuato nei suoi confronti dal personale del Commissariato di Polizia di Gioia Tauro (vicenda, questa, che non sarebbe collegata ai reati per i quali risultava indagato il predetto difensore).
3. La Corte suprema di cassazione, con sentenza n. 18638 del 17.3.2015 dep. il 5.5.2015 ritenne infondato il primo motivo di ricorso, atteso che l'impugnata ordinanza aveva posto in evidenza gli elementi costitutivi della base indiziaria, attraverso i riferimenti al coinvolgimento dell'indagato nelle vicende relative all'acquisizione ed al controllo, da parte della famiglia BE, delle società "Blu Call" s.r.l. e "Future" s.r.l., oltre che nelle operazioni volte ad attuare una comune strategia di rafforzamento e saldatura tra i due rami della famiglia BE, unitamente al rilievo sia della sua disponibilità a compiere azioni criminose nell'interesse del gruppo (ad es., il fatto di accompagnare armato il BE BE presso il Crea Teodoro, in modo da rispondere con il fuoco ad un eventuale controllo delle Forze dell'Ordine durante il tragitto), che della sua ammissione, con la condivisione dei relativi propositi, a discussioni riguardanti questioni e dinamiche proprie dell'associazione in esame: elementi, quelli or ora indicati, che il Tribunale aveva motivatamente ritenuto dotati, allo stato, di valenza sintomatica ai fini dell'apprezzamento del requisito della gravità indiziaria, non mancando di replicare, altresì, ai rilievi difensivi (peraltro solo genericamente formulati) in ordine alla esatta identificazione del ricorrente, alla 2 luce dei plurimi riferimenti operati alla sua persona nel corso dei dialoghi intercettati, ove del resto egli figura anche come conversante diretto. Aveva ritenuto fondato il secondo motivo di doglianza, avendo il Tribunale ritenuto quale segno di intraneita del ricorrente alla cosca il contenuto di una conversazione intercettata nello studio legale dell'Avv. Cacciola IO - cui il BE si era rivolto perché preoccupato da una perquisizione effettuata dal Commissariato di P.S. di Gioia Tauro all'interno di un'abitazione ove egli si trovava da una decina di giorni rispondendo solo apoditticamente alla eccezione dalla difesa formulata circa la inutilizzabilità del contenuto dell'intercettazione ai sensi dell'art. 103 cod. proc. pen., comma 7 e art. 271 cod. proc. pen.: non è stata chiaramente esplicitata, infatti, in relazione a tale specifico profilo, la ragione giustificativa della ritenuta "non pertinenza" della conversazione al mandato difensivo. La Corte di legittimità ribadiva il principio, più volte affermato (Sez. 6, n. 2951 del 20/09/2007, dep. 18/01/2008, Rv. 238441), secondo cui, in materia di intercettazioni, il divieto di utilizzazione stabilito dall'art. 271 cod. proc. pen., comma 2, non sussiste quando le conversazioni o le comunicazioni intercettate non siano pertinenti all'attività professionale svolta dalle persone indicate nell'art. 200 cod. proc. pen., comma 1, e non riguardino di conseguenza fatti conosciuti per ragione della professione dalle stesse esercitata. Ne discende che il divieto di intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei difensori non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi riveste tale qualifica, e per il solo fatto di possederla, ma soltanto le conversazioni che attengono alla funzione esercitata, in quanto la "ratio" della regola posta dall'art. 103 cod. proc. pen., va rinvenuta nella tutela del diritto di difesa (Sez. 5, n. 42854 del 25/09/2014, dep. 13/10/2014, Rv. 261081), il cui esercizio deve essere, pertanto, la causa della conoscenza del fatto (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, dep. 19/04/2013, Rv. 255516). All'esito di tale indispensabile vaglio delibativo, i Giudici di merito, nell'ipotesi in cui avessero ritenuto fondata la su indicata eccezione difensiva, avrebbero dovuto effettuare la "prova di resistenza" al fine di verificare la perdurante gravità del quadro indiziario, pur con l'esclusione degli elementi recati dall'atto ritenuto non utilizzabile. Annullava con rinvio l'impugnata ordinanza, per un nuovo esame dei punti indicati, per colmare le lacune motivazionali uniformandosi ai principi di diritto al : riguardo stabiliti da questa Suprema Corte.
4. Con ordinanza 25.5.2015 il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice di rinvio, confermò l'ordinanza cautelare. 3 5. Ricorre per cassazione l'indagato, tramite il difensore, deducendo violazione della legge processuale e vizio di motivazione in quanto il giudice di rinvio si è limitato a ribadire l'utilizzabilità della conversazione escludendo apoditticamente che la conversazione intercettata nello studio del difensore esuli dal mandato difensivo;
senza effettuare alcuna prova di resistenza e motivando illogicamente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di merito. Il Tribunale ha riportato nell'ordinanza impugnata il testo dell'intercettazione : ambientale avvenuta nello studio dell'avv. Cacciolla nel corso della quale, fra l'altro l'Avv. Cacciola comunicava a BE IU che la P.G. aveva diramato i dati relativi al suo passaporto per evitare che si desse alla fuga all'estero e lo invitava ad usare altro passaporto ed a rendersi irreperibile. Ha poi argomentato che tali indicazioni esulavano dal mandato difensivo in quanto l'Avv. IO Caccilala avvertiva BE IU dell'esistenza di telecamere a Gioia Tauro, gli consigliava di rendersi latitante e gli chiedeva se non avesse un altro passaporto oltre a quello rinvenuto dalla polizia giudiziaria. Pertanto le indicazione fornite al ricorrente dall'Avv. Cacciola riguardando L come eludere le indagini e ricorrere ad un passaporto falso per rendersi latitante non potevano rientrare nel mandato difensivo. (p. 5, 6 e 7 ordinanza impugnata). La decisione è conforme all' orientamento di questa Corte secondo il quale, l'art. 103, comma 5, cod. proc. pen., nel vietare le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, mirando a garantire l'esercizio del diritto di difesa, ha ad oggetto le sole conversazioni o comunicazioni relative agli affari nei quali i legali esercitano la loro attività difensiva, e non si estende, quindi, alle conversazioni che integrino esse stesse reato (Cass. Sez. 6, : Sentenza n. 35656 del 16/06/2003 dep. 17/09/2003 Rv. 226659; nella specie, l'avvocato aveva preavvertito il suo cliente delle iniziative assunte dalle forze di polizia, fornendo consigli su come evitare la cattura e commettendo così il reato di favoreggiamento). Il Tribunale ha quindi ritenuto che quanto emerso dalla conversazione, considerata utilizzabile, provasse l'intraneità dell'indagato all'associazione, unitamente agli altri elementi già esaminati dalla Corte di legittimità, con rigetto del primo motivo di ricorso. In tale motivazione non vi è né violazione di legge né mancanza o manifesta illogicità. 4 2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi : - dedotti.
3. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 06/10/2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Piercamillo Davigo Antonio Esposito DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 28 OTT. 2015 i IL E A "CANCELLIERE DI M E R P Claudia LI U S E T R O O C N 5