Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2015, n. 43410
CASS
Sentenza 6 ottobre 2015

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L'art. 103, comma quinto, cod. proc. pen., nel vietare le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, mirando a garantire l'esercizio del diritto di difesa, ha ad oggetto le sole conversazioni o comunicazioni relative agli affari nei quali i legali esercitano la loro attività difensiva, e non si estende, quindi, alle conversazioni che integrino esse stesse reato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata, che aveva reputato esulanti dal mandato difensivo, e idonei a provare l'intraneità del ricorrente ad una associazione di stampo mafioso, i suggerimenti forniti al cliente circa le modalità per eludere le indagini mediante ricorso ad un passaporto falso onde rendersi latitante).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2015, n. 43410
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43410
Data del deposito : 6 ottobre 2015

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