Sentenza 17 marzo 2015
Massime • 1
In materia di intercettazioni, il divieto di utilizzazione stabilito dall'art. 271, comma secondo, cod. proc. pen., non sussiste quando le conversazioni o le comunicazioni intercettate non siano pertinenti all'attività professionale svolta dalle persone indicate nell'art. 200, comma primo, cod. proc. pen., e non riguardino di conseguenza fatti conosciuti per ragione della professione dalle stesse esercitata. (Principio affermato in fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva posto a fondamento della decisione il contenuto di un colloquio intercettato tra l'indagato ed un difensore, evidenziando che il provvedimento impugnato non aveva chiaramente esplicitato le ragioni della non pertinenza della conversazione intercettata al mandato difensivo).
Commentari • 4
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Il divieto di utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, ai sensi dell'art. 103, comma 5, cod.proc.pen., non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi rivesta la qualità di difensore ma solo quelle che, ad una verifica postuma, risultino attinenti alla funzione esercitata. A mente dell'art. 271, comma 2, cod. proc. pen. «non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo …
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L'attività professionale per un avvocato ricomprende necessariamente anche le fasi preventive di consultazione, che possono essere finanche preliminari alla notizia di un coinvolgimento dell'assistito in un procedimento penale; il divieto di utilizzazione ex art. 271, comma 2, c.p.p. opera quando le conversazioni o comunicazioni intercettate, seppur indirettamente, risultino pertinenti all'attività professionale tutelata dall'art. 200 c.p.p., quand'anche in assenza di un mandato, e quando le stesse riguardino fatti appresi in ragione della professione stessa. Corte di Cassazione sez. VI penale, ud. 4 aprile 2024 (dep. 8 maggio 2024), n. 18177 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale del riesame …
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1. L'ordigno onnivoro Eravamo stati facili profeti quando paventavamo l'avvento del trojan, ordigno onnivoro che tutto e chiunque, dovunque e comunque non solo intercetta, ma ispeziona, perquisisce e acquisisce (e può anche, insidiosamente, immettere dati nel dispositivo intercettato). Sono infatti impressionanti le funzioni che il “cavallo di Troia” può svolgere. Esso, infatti, può attivare il microfono (registrando i colloqui che si svolgono nello spazio che circonda il portatore del dispositivo); può captare il traffico dati in arrivo o in partenza dal dispositivo “infettato”; può mettere in funzione la web-camera (permettendo di registrare le immagini circostanti); può perquisire …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2015, n. 18638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18638 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 17/03/2015
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 472
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 309/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE PE N. IL 11/09/1987;
avverso l'ordinanza n. 1004/2014 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 18/09/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori avv. Contestabile Guido e Avv. Aricò Giovanni che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 18 settembre 2014 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza in data 5 agosto 2014 del G.i.p. presso il medesimo Tribunale, che aveva applicato a OC PE la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto - a lui contestato nel capo sub A) dell'imputazione provvisoria - di partecipazione ad un'associazione mafiosa denominata "'ndrangheta", e in particolare alla sua articolazione operante in Lombardia (negli anni 2010-2012) e nel territorio del Comune di Rosarno (dopo l'estate del 2013) attraverso le "cosche OC e SC, quale rappresentante di un ramo della cosca un tempo capeggiato dal padre OC GO.
2. Avverso la su indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo due motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento al metodo di valutazione del requisito della gravità indiziaria per il reato di cui al capo suo A), che non può essere logicamente ricavato dal tenore dei dialoghi intercettati, spesso incomprensibili, o comunque aperti all'attribuzione di diversi significati. Si deduce, al riguardo, che l'indagato non ha esplicato alcuna attività che abbia procurato vantaggio all'associazione, con la consapevolezza di contribuire all'attuazione del suo programma o, comunque, al perseguimento dei relativi scopi: dalle intercettazioni in atti non risulta che egli abbia avuto un qualche interesse come "socio di fatto" nella ipotizzata acquisizione della società di "cali center" inerente all'operazione cd. "Blu Call", ne' appare sostenibile - poiché basato su rilievi meramente congetturali - il fatto che il nomignolo "Peppe", menzionato nelle conversazioni in atti e, in particolare, in quella intercorsa fra Longo e Barone il 13 dicembre 2010, sia riferibile proprio alla persona dell'indagato.
2.2. Si lamenta, inoltre, la inutilizzabilità della conversazione avvenuta all'interno dello studio legale Cacciola - erroneamente interpretata, peraltro, come segno univoco di intraneità del ricorrente al sodalizio in esame - essendo stato intercettato il contenuto di un colloquio intercorso fra un avvocato ed un suo cliente, nel quale il secondo narra al primo di un episodio accadutogli relativamente ad un atto di perquisizione effettuato nei suoi confronti dal personale del Commissariato di Polizia di Gioia Tauro (vicenda, questa, che non sarebbe collegata ai reati per i quali risultava indagato il predetto difensore).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati.
2. Infondato deve ritenersi il primo motivo di ricorso, atteso che l'impugnata ordinanza ha posto in evidenza gli elementi costitutivi della base indiziaria, attraverso i riferimenti al coinvolgimento dell'indagato nelle vicende relative all'acquisizione ed al controllo, da parte della famiglia OC, delle società "Blu Call" s.r.l. e "Future" s.r.l., oltre che nelle operazioni volte ad attuare una comune strategia di rafforzamento e saldatura tra i due rami della famiglia OC, unitamente al rilievo sia della sua disponibilità a compiere azioni criminose nell'interesse del gruppo (ad es., il fatto di accompagnare armato il OC ER presso il Crea Teodoro, in modo da rispondere con il fuoco ad un eventuale controllo delle Forze dell'Ordine durante il tragitto), che della sua ammissione, con la condivisione dei relativi propositi, a discussioni riguardanti questioni e dinamiche proprie dell'associazione in esame:
elementi, quelli or ora indicati, che il Tribunale ha motivatamente ritenuto dotati, allo stato, di valenza sintomatica ai fini dell'apprezzamento del requisito della gravità indiziaria, non mancando di replicare, altresì, ai rilievi difensivi (peraltro solo genericamente formulati) in ordine alla esatta identificazione del ricorrente, alla luce dei plurimi riferimenti operati alla sua persona nel corso dei dialoghi intercettati, ove del resto egli figura anche come conversante diretto.
3. Fondato, di contro, deve ritenersi il secondo motivo di doglianza, avendo il Tribunale ritenuto quale segno di intraneita del ricorrente alla cosca il contenuto di una conversazione intercettata nello studio legale dell'Avv. Cacciola GO - cui il OC si era rivolto perché preoccupato da una perquisizione effettuata dal Commissariato di P.S. di Gioia Tauro all'interno di un'abitazione ove egli si trovava da una decina di giorni - rispondendo solo apoditticamente alla eccezione dalla difesa formulata circa la inutilizzabilità del contenuto dell'intercettazione ai sensi dell'art. 103 c.p.p., comma 7 e art. 271 c.p.p.: non è stata chiaramente esplicitata, infatti, in relazione a tale specifico profilo, la ragione giustificativa della ritenuta "non pertinenza" della conversazione al mandato difensivo.
Al riguardo, invero, non può che ribadirsi il principio, più volte affermato in questa Sede (Sez. 6, n. 2951 del 20/09/2007, dep. 18/01/2008, Rv. 238441), secondo cui, in materia di intercettazioni, il divieto di utilizzazione stabilito dall'art. 271 c.p.p., comma 2, non sussiste quando le conversazioni o le comunicazioni intercettate non siano pertinenti all'attività professionale svolta dalle persone indicate nell'art. 200 c.p.p., comma 1, e non riguardino di conseguenza fatti conosciuti per ragione della professione dalle stesse esercitata.
Ne discende che il divieto di intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei difensori non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi riveste tale qualifica, e per il solo fatto di possederla, ma soltanto le conversazioni che attengono alla funzione esercitata, in quanto la "ratio" della regola posta dall'art. 103 cod. proc. pen., va rinvenuta nella tutela del diritto di difesa (Sez. 5, n. 42854 del 25/09/2014, dep. 13/10/2014, Rv. 261081), il cui esercizio deve essere, pertanto, la causa della conoscenza del fatto (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, dep. 19/04/2013, Rv. 255516). All'esito di tale indispensabile vaglio delibativo, i Giudici di merito, nell'ipotesi in cui ritengano fondata la su indicata eccezione difensiva, dovranno effettuare la "prova di resistenza" al fine di verificare la perdurante gravità del quadro indiziario, pur con l'esclusione degli elementi recati dall'atto ritenuto non utilizzabile.
4. S'impone, conclusivamente, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, per un nuovo esame dei punti critici dianzi rilevati, che dovrà colmare le relative lacune motivazionali uniformandosi ai principi di diritto al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2015