Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2015, n. 18638
CASS
Sentenza 17 marzo 2015

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In materia di intercettazioni, il divieto di utilizzazione stabilito dall'art. 271, comma secondo, cod. proc. pen., non sussiste quando le conversazioni o le comunicazioni intercettate non siano pertinenti all'attività professionale svolta dalle persone indicate nell'art. 200, comma primo, cod. proc. pen., e non riguardino di conseguenza fatti conosciuti per ragione della professione dalle stesse esercitata. (Principio affermato in fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva posto a fondamento della decisione il contenuto di un colloquio intercettato tra l'indagato ed un difensore, evidenziando che il provvedimento impugnato non aveva chiaramente esplicitato le ragioni della non pertinenza della conversazione intercettata al mandato difensivo).

Commentari4

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 dicembre 2024

    Il divieto di utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, ai sensi dell'art. 103, comma 5, cod.proc.pen., non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi rivesta la qualità di difensore ma solo quelle che, ad una verifica postuma, risultino attinenti alla funzione esercitata. A mente dell'art. 271, comma 2, cod. proc. pen. «non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo …

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  • 3Intercettazioni di comunicazioni con il difensore inutilizzabili anche senza incarico formale (Cass. 18177/24)
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    L'attività professionale per un avvocato ricomprende necessariamente anche le fasi preventive di consultazione, che possono essere finanche preliminari alla notizia di un coinvolgimento dell'assistito in un procedimento penale; il divieto di utilizzazione ex art. 271, comma 2, c.p.p. opera quando le conversazioni o comunicazioni intercettate, seppur indirettamente, risultino pertinenti all'attività professionale tutelata dall'art. 200 c.p.p., quand'anche in assenza di un mandato, e quando le stesse riguardino fatti appresi in ragione della professione stessa. Corte di Cassazione sez. VI penale, ud. 4 aprile 2024 (dep. 8 maggio 2024), n. 18177 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale del riesame …

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  • 4Penale Diritto e Procedura
    Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 21 marzo 2022

    1. L'ordigno onnivoro Eravamo stati facili profeti quando paventavamo l'avvento del trojan, ordigno onnivoro che tutto e chiunque, dovunque e comunque non solo intercetta, ma ispeziona, perquisisce e acquisisce (e può anche, insidiosamente, immettere dati nel dispositivo intercettato). Sono infatti impressionanti le funzioni che il “cavallo di Troia” può svolgere. Esso, infatti, può attivare il microfono (registrando i colloqui che si svolgono nello spazio che circonda il portatore del dispositivo); può captare il traffico dati in arrivo o in partenza dal dispositivo “infettato”; può mettere in funzione la web-camera (permettendo di registrare le immagini circostanti); può perquisire …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2015, n. 18638
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18638
Data del deposito : 17 marzo 2015

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