Sentenza 25 settembre 2014
Massime • 2
Il divieto di intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei difensori non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi riveste tale qualifica, e per il solo fatto di possederla, ma solo le conversazioni che attengono alla funzione esercitata, in quanto la "ratio" della regola posta dall'art. 103 cod. proc. pen., va rinvenuta nella tutela del diritto di difesa. (Fattispecie relativa alla intercettazione di colloqui tra un avvocato sottoposto ad indagine e due suoi assistiti, anch'essi indagati, in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la valutazione di utilizzabilità delle intercettazioni motivata, in sede di riesame, con il fatto che i colloqui - tra l'altro connotati da familiarità e confidenzialità - erano risultati estranei al rapporto professionale tra il legale e gli assistiti).
Ai fini della determinazione della competenza relativa a procedimenti connessi a quelli riguardanti magistrati, si applicano le regole ordinarie, e non invece la disposizione di cui all'art. 11, comma terzo, cod. proc. pen., quando il procedimento connesso è ancora in fase di indagini e quello relativo ad appartenenti all'ordine giudiziario è stato definito con archiviazione, perché tale vicenda determina il venir meno del rapporto di connessione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che, una volta intervenuta l'archiviazione del procedimento riguardante magistrati, il procedimento connesso doveva essere trattato dall'A.G. competente secondo le regole ordinarie).
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Il divieto di utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, ai sensi dell'art. 103, comma 5, cod.proc.pen., non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi rivesta la qualità di difensore ma solo quelle che, ad una verifica postuma, risultino attinenti alla funzione esercitata. A mente dell'art. 271, comma 2, cod. proc. pen. «non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo …
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1. L'ordigno onnivoro Eravamo stati facili profeti quando paventavamo l'avvento del trojan, ordigno onnivoro che tutto e chiunque, dovunque e comunque non solo intercetta, ma ispeziona, perquisisce e acquisisce (e può anche, insidiosamente, immettere dati nel dispositivo intercettato). Sono infatti impressionanti le funzioni che il “cavallo di Troia” può svolgere. Esso, infatti, può attivare il microfono (registrando i colloqui che si svolgono nello spazio che circonda il portatore del dispositivo); può captare il traffico dati in arrivo o in partenza dal dispositivo “infettato”; può mettere in funzione la web-camera (permettendo di registrare le immagini circostanti); può perquisire …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2014, n. 42854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42854 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 25/09/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 1228
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO EP - Consigliere - N. 25344/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL TO N. IL 23/11/1970;
avverso l'ordinanza n. 250/2014 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 13/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
sentite le conclusioni del PG Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Aricò G. e Nardo V..
RITENUTO IN FATTO
1. Oggetto del ricorso è l'ordinanza in data 13-3-2014 con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta da AL IO avverso il provvedimento emesso il 22-2-2014 dal Gip di quel tribunale, applicativo della misura cautelare della custodia in carcere al predetto, con la contestazione provvisoria del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. aggravato (appartenenza alla 'ndrina CU operante nella provincia di Vibo Valentia).
2. Gli avv. S. Rotundo e G. Contestabile, nell'interesse dell'indagato, deducono tre motivi, i primi due dei quali di natura processuale.
3. Con il primo viene dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 11 e 12 cod. proc. pen. per incompetenza dell'AG di Catanzaro a beneficio di quella di Salerno.
4. Cio' in quanto, essendo il presente lo stralcio di un altro procedimento nel quale erano coinvolti alcuni magistrati di Vibo Valentia, le cui posizioni erano state archiviate così come quella del GA, indagato per concorso nel reato di cui all'art. 326 cod. pen. aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, opererebbe l'art. 11, comma 3, codice di rito, il quale prevede che i procedimenti connessi a quelli in cui è indagato un magistrato sono di competenza del giudice individuato ai sensi del comma 1 della stessa norma. Infatti la posizione GA e quelle dei magistrati BI e NA sarebbero inscindibilmente connesse in quanto il primo, secondo l'imputazione, si sarebbe servito dei secondi per acquisire informazioni sulle indagini in corso, indirizzarle verso le cosche avverse ai CU, influire sui procedimenti nei quali erano coinvolti esponenti di quest'ultima cosca.
5. L'art. 11, comma 3, citato è ritenuto applicabile anche perché le manifestazioni di "dissapore" nei confronti dei magistrati inquirenti espresse dagli indagati nelle conversazioni intercettate rendono questi ultimi persone offese del delitto.
6. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in punto ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni, per contro assunte in violazione dell'art. 103 c.p.p., comma 5, in quanto il GA era difensore tanto di CU PA cl. 47 che di CU IO cl. 38 nel momento in cui erano intercettate le sue conversazioni con costoro, che costituivano esplicazione del mandato difensivo. Comunque il primo decreto che sottoponeva ad intercettazione il GA (486/2011) era motivato dalle intercettazioni precedenti, per quanto detto vietate, tra lui e CU PA, essendo quindi affetto come i successivi da invalidità derivata.
7. Il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 416 bis cod. pen.. 8. Il ricorrente, premesso che l'ordinanza si limita sul punto a riportare, perfino con la stessa veste grafica la richiesta di misura cautelare a sua volta ripetitiva dell'informativa di reato, lamenta confusione tra giudizio di gravità indiziaria e giudizio di scorrettezza deontologica e di riprovevolezza morale avendo il tribunale trascurato che la superficialità e leggerezza di alcuni comportamenti dell'avv. GA non erano mai state funzionali agli scopi del sodalizio criminale, con conseguente non configurabilità neppure del concorso esterno, contestato in un primo tempo.
9. Del resto l'ordinanza impugnata non ha indicato quali sarebbero le indagini - e con quale apporto dell'avv. GA - sul clan CU volutamente omesse dalla questura di Vibo Valentia, i cui vertici (TO e DO) erano in stretti rapporti con l'indagato, che assisteva come legale le figure apicali del clan, essendo state, al contrario, evase da quella questura tutte le deleghe della procura relative al processo Black Money riguardanti in particolare la posizione di CU PA, come da allegati al ricorso. Mentre la rassicurazione del GA al CU - risultante da una conversazione intercettata peraltro inutilizzabile - che non sarebbero state fatte indagini su di loro collideva con la sottoposizione nello stesso tempo di CU detto CA ad intercettazioni per iniziativa proprio dei dirigenti della questura vibonese.
10. Senza contare che tra il 2007 e il 2009 tale ufficio aveva attivato canali investigativi nei confronti dei CU o di loro federati (i SA ed i Lo CO), mentre nei confronti di CU PA detto l'ingegnere, sottoposto a sorveglianza speciale di PS, fu effettuata segnalazione di violazione degli obblighi.
11. Sugli altri elementi processuali valorizzati per sostenere la gravità indiziaria, l'impugnante osserva: a) quanto alla giornata del 2-7-2011 trascorsa dal GA con il DO presso il Villaggio Costa degli Dei, gestito dalla Pegaso srl, non solo tale fatto era irrilevante ma era stato anche oggetto di travisamento nell'ordinanza in cui il MA IO cl. 73, proprietario di alcune quote della Pegaso, era stato confuso con l'omonimo genero cl. 79 di CU PA (e si era quindi attribuito al GA di aver frequentato un luogo gestito dal genero dell'esponente del clan CU), il quale, parente dell'altro MA, sarebbe stato soltanto in seguito implicato in un processo per mafia, mentre l'omaggio, nell'occasione, di una bottiglia all'avv. GA, non già al dr. DO, era totalmente irrilevante sotto il profilo della dimostrazione dell'appartenenza del GA alla cosca CU;
b) quanto alla presenza dei dirigenti della questura, insieme con l'indagato, alla notifica dell'accertamento tecnico irripetibile conseguente al suicidio della moglie di uno dei CU, da un lato le intercettazioni GA - CU PA erano inutilizzabili, dall'altro il tribunale non aveva spiegato in che modo tale condotta fosse stata funzionale agli interessi del sodalizio;
c) in ordine alla contestazione ai due dirigenti della questura di non aver valutato elementi, emergenti da intercettazioni, a carico del clan CU (danneggiamento Monteleone + 1), il procedimento a carico degli agenti che avevano ascoltato e trascritto le conversazioni era stato archiviato, ai dirigenti di polizia non incombe l'obbligo di ascoltare direttamente le registrazioni, comunque il tribunale non aveva dimostrato che fosse stato l'avv. GA a condizionare l'eventuale inerzia investigativa della questura a favore dei CU;
d) quanto alla veicolazione di informazioni dalle forze dell'ordine ad esponenti della cosca CU, risultava invece il contrario avendo l'avv. GA svolto l'attività di confidente a favore delle forze dell'ordine; e) quanto ai residui elementi (CU OR, passaporto;
SC, amministratore di beni sequestrati, al quale non erano state elevate imputazioni;
Braghò, recupero di un credito della moglie di CU PA, ritenuto estorsivo, ma non contestato dagli stessi debitori, essi non erano significativi di condotta mafiosa dell'indagato.
12. Comunque in mancanza di prova dell'inserimento del GA nel clan CU, sarebbe al più configurabile concorso esterno. 13. Sulle esigenze cautelari il ricorrente osserva che la misura degli arresti domiciliari sarebbe più che sufficiente ad impedire la reiterazione del reato e che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 275 bis cod. proc. pen. consentirebbe di superare la presunzione ex art. 275 c.p.p., comma 3. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita rigetto.
2. La questione, dedotta con il primo motivo, di violazione di legge in relazione agli artt. 11 e 12 cod. proc. pen. per incompetenza dell'AG di Catanzaro a beneficio di quella di Salerno, è stata oggetto di puntuale esame e motivata reiezione nell'ordinanza impugnata.
3. Come correttamente osservato dall'organo del riesame, in primo luogo non ricorre alcuna delle ipotesi di connessione qualificata ex art. 12 cod. proc. pen., non essendo nessuno dei magistrati indagati a Salerno coimputato con il GA del reato di associazione mafiosa, oppure con il TO o il DO dei reati loro rispettivamente ascritti.
4. In secondo luogo per il reato di rivelazione del segreto d'ufficio aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, ascritto al magistrato NA in concorso con il GA e con alcuni esponenti della cosca CU, è intervenuto, come si legge nell'ordinanza, decreto di archiviazione nei confronti del magistrato emesso il 4-6-2013 dall'A.G. di Salerno che, ritenendo tuttavia l'oggettiva sussistenza dei fatti, li ha restituiti alla competenza dell'A.G. di Catanzaro in base al criterio del locus commissi delicti.
5. È quindi pacifico ed accertato che la connessione non operava più quando il Gip del Tribunale di Catanzaro ha emesso, in data 22-2- 2014, l'ordinanza genetica della misura nei confronti del GA, essendo in conseguenza applicabili le regole ordinarie relative alla competenza, e non invece la disposizione di cui all'art. 11 c.p.p., comma 3, dal momento che, quando il procedimento connesso è ancora in fase di indagini e quello relativo ad appartenenti all'ordine giudiziario è stato definito con archiviazione, si determina il venir meno del rapporto di connessione e l'A.G. originariamente incompetente per il procedimento connesso non può più essere privata della trattazione di quest'ultimo (Cass. 13296/2014 nel procedimento nei confronti CU PA, nel quale era stata proposta identica questione in riferimento alle indagini svolte a Salerno nei confronti degli stessi magistrati).
6. Resta quindi privo di rilevanza il fatto che le indagini preliminari relative al presente procedimento fossero state in parte svolte durante la pendenza a Salerno di quelle relative al reato di violazione del segreto d'ufficio ascritto al dr. NA, in quanto la competenza del Gip di Catanzaro si è radicata, in conformità al criterio del locus commissi delicti, al momento dell'emissione del provvedimento applicativo della misura, quando, come osservato, non pendeva alcun procedimento a carico di magistrati cui il presente potesse ritenersi connesso, non essendo quindi in alcun modo giustificata la prospettazione da parte del ricorrente della competenza dell'A.G. di Salerno.
7. Nè tale competenza è prospettabile in virtù dell'attribuzione della qualifica di persone offese da reato ai magistrati bersaglio di critiche offensive nelle intercettazioni, avendo l'ordinanza correttamente evidenziato la non configurabilità tanto del reato di ingiuria quanto di quello di diffamazione, argomento con il quale il ricorrente non si è confrontato avendo comunque omesso l'individuazione del reato rispetto al quale tali magistrati avrebbero assunto la qualifica ipotizzata.
8. Non è maggiormente fondato il secondo motivo che lamenta inutilizzabilità delle intercettazioni in quanto assunte in violazione dell'art. 103 c.p.p., comma 5, essendo il GA difensore tanto di CU PA cl. 47 che di CU IO cl. 38 nel momento in cui le sue conversazioni con costoro, che costituivano esplicazione del mandato difensivo, erano intercettate, e comunque perché il primo decreto che sottoponeva ad intercettazione il GA (486/2011 del 27-5-2011) era motivato con il richiamo alle intercettazioni precedenti, per quanto detto vietate, tra lui e CU PA, essendo quindi affetto, come i successivi, da invalidità derivata.
9. Anche tale questione è stata affrontata e motivatamente disattesa nell'ordinanza.
10. Premesso che il divieto di intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei difensori non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi riveste tale qualifica e per il solo fatto di possederla, ma solo le conversazioni che attengono alla funzione esercitata, in quanto la ratio della regola posta dall'art. 103 cod. proc. pen. va rinvenuta nella tutela del diritto di difesa (Cass. 26323/2014, 35656/2002), si osserva che il tribunale ha correttamente osservato in fatto, argomento con il quale il ricorrente non si è confrontato, che l'utilizzabilità delle conversazioni intercettate discendeva - aspetto, questo, oggetto di specifica motivazione attraverso la citazione testuale delle conversazioni stesse - dall'estraneità del loro contenuto, tra l'altro caratterizzato da familiarità e confidenzialità (il GA attribuisce significativamente l'appellativo di "zio Luni" a CU PA cl. '47 e di "zio Ntoni" a CU IO cl. 38), al rapporto professionale tra legale ed assistito.
11. Va altresi' considerato che l'intercettazione aveva originariamente riguardato, in modalità ambientale, il casolare dove il CU trascorreva all'epoca le proprie giornate, e, solo dopo l'ascolto delle sue conversazioni con GA, quest'ultimo era stato a sua volta sottoposto ad intercettazione (con decreto 486/2011 del 27-5-2011) essendo quindi del tutto inesatto che questi fosse stato intercettato esplorativamente, alla ricerca di indizi di colpevolezza, che erano invece preesistenti riguardando la compartecipazione dell'indagato alle attività illecite del proprio assistito e la sua vicinanza al sodalizio.
12. Senza dire che la questione non può riguardare le intercettazioni di conversazioni tra GA e terzi (quali ad esempio DO, TO, NA, MA, CU OS), che esulano da qualunque rapporto professionale. 13. Manifestamente infondato è il terzo motivo di gravame che investe con le censure di violazione di legge e vizio motivazionale la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.. 14. Premessa la genericità del rilievo circa la riproduzione nell'ordinanza della richiesta di misura cautelare a sua volta ripetitiva dell'informativa di reato, è di visibile inconsistenza la critica mossa al tribunale di aver scambiato per gravi indizi di colpevolezza quelli che erano invece sintomi di scorrettezza deontologica o di riprovevolezza morale, critica sostenuta dall'assunto che le condotte del GA, sia pure contrassegnate da superficialità e leggerezza, non sarebbero mai state funzionali agli scopi del sodalizio criminale, con conseguente non configurabilità neppure del concorso esterno, originariamente contestato. 15. Tale assunto è clamorosamente smentito dal contributo alla cosca CU, le cui figure apicali erano assistite dall'indagato, motivatamente attribuito a questi nell'ordinanza impugnata argomentando dall'utilizzo del circuito delle sue relazioni con magistrati e dirigenti della questura vibonese, in parte risalente, in parte artatamente creato in concomitanza temporale con la nuova linea investigativa inaugurata dalla DDA di Catanzaro (volta a dare priorità alle indagini concernenti i CU), al fine di acquisire informazioni relative alle indagini in corso, deviarle verso le cosche avverse, influire in vario modo sui procedimenti ai quali fossero interessati appartenenti alla famiglia CU o persone ad essa contigue, oppure loro avversari.
16. Risulta così inconsistente la censura di mancata indicazione, da parte dell'organo del riesame, delle indagini sul clan CU volutamente omesse dalla questura di Vibo Valentia grazie al legame dei suoi vertici (TO e DO) con l'indagato, censura che ignora come, per contro, il tribunale abbia indicato una serie di specifiche omissioni investigative di quella questura che avevano infine dato luogo all'azzeramento dei suoi vertici, trasferiti ad altre sedi e sottoposti ad indagini.
17. Senza contare che l'inerzia investigativa di quella questura sul clan CU risulta addirittura ammessa, come evidenziato nell'ordinanza, per bocca dello stesso DO, nell'imminenza del suo trasferimento, in uno sfogo con il GA (intercettazione 16- 10-2011 ore 1,56), in cui, essendo entrambi "alticci" e quindi con i freni inibitori attenuati, si doleva di non aver mai potuto investigare su quella cosca per obblighi di fedeltà ed amicizia e per motivi gerarchici di cui GA era ben a conoscenza ed affermava di volersi togliere "lo sfizio" di leggere la storia dei tanti personaggi (CU UI, CU IE, CU IO, CU EP, "cazzo" CU, OS...) sui quali non aveva potuto indagare.
18. Nè può essere taciuta l'ammirazione significativamente dimostrata dallo stesso DO, in un'altra conversazione con l'indagato (telefonata del 16-6-2011), nei confronti di CU UI, altro storico esponente della cosca omonima - incontrato in occasione di un processo nel quale era difeso dal GA -, gratificato dell'aggettivo "spettacolare" e del commento che nei suoi confronti sarebbe stato "un po' vessatorio" indagare visto che già stava scontando in carcere una pena di oltre trent'anni di reclusione.
19. Il tribunale non ha comunque mancato di evocare, a dimostrazione dell'"inerzia investigativa", il mancato approfondimento delle segnalazioni elencate da pag. 106 a pag. 112 dell'ordinanza genetica, riguardo alle quali i dirigenti della questura vibonese si erano limitati a risposte burocratiche agli organi centrali nonostante plurime sollecitazioni, e di ricordare le dichiarazioni dei testimoni di giustizia SS EP e RA RA secondo le quali TO (del quale, non a caso, GA e CU
PA - nell'intercettazione richiamata a pag. 21 dell'ordinanza - elogiavano le differenze rispetto al suo precedessore le cui indagini avevano portato alla condanna del CU e alla condanna in primo grado dello stesso GA, manifestando soddisfazione per i solidi rapporti intessuti con lui) aveva interrotto l'opera di ricostruzione del sistema di imposizione mafiosa di cui i predetti erano rimasti vittima ad opera del clan CU, li aveva invitati a fornire "pezze di appoggio" per indagini che stava svolgendo a carico dei Lo CO (come si vedrà, frangia del clan CU estraniatasi da questo) e, di fronte alla loro impossibilità di soddisfare la sua richiesta, li aveva accusati addirittura di essere dei bugiardi e di aver detto in precedenza soltanto delle falsità.
20. È stata inoltre evidenziata la conversazione intercettata il 6-8- 2011 relativa alla vicenda di Comito Costantino, contiguo al clan CU, che aveva confidato al GA, all'evidente scopo che quella informazione fosse veicolata al DO, di essere stato destinatario di una richiesta estorsiva ad opera di appartenenti al clan dei Piscopisani, contrapposto al clan CU. Nella conversazione con l'indagato, DO non solo mostrava di avere ben compreso le finalità perseguite dal Comito, ma aggiungeva che questi, alla richiesta estorsiva, avrebbe dovuto rispondere "Sono io ma in verità non sono io", alludendo, secondo la logica interpretazione del tribunale, al fatto, a lui quindi ben noto, che Comito era un prestanome dei CU. Il che, come sottolineato nell'ordinanza, risulta dall'annotazione dell'ass. capo Rubino circa il probabile coinvolgimento della famiglia CU nell'esercizio pubblico gestito dalla ET AS (società facente formalmente capo a parenti del Comito), annotazione peraltro mai trasmessa all'A.G., mentre lo stesso tema, affrontato dall'isp. A. condoleo con il dr. TO, non aveva dato luogo a specifiche direttive di indagine. In tal modo resta avvalorata la conclusione del tribunale che, attraverso il GA, la cosca CU facesse pervenire alla Squadra Mobile di Vibo spunti investigativi su clan avversi (quale ad esempio, per l'appunto, quello dei Piscopisani). 21. È poi clamoroso il dato, valorizzato nell'ordinanza a conferma del coinvolgimento dell'indagato nella scelta delle iniziative investigative della questura vibonese, costituito dall'arresto di tre Piscopisani per detenzione di armi da guerra, in collaborazione con la Squadra Mobile di OL (intercettazione del 29-6-2011 tra DO e GA, il primo dei quali si gloriava dell'operazione attribuita anche all'intuito del secondo), alla quale non solo la Mobile di Vibo Valentia non risultava ufficialmente aver preso parte - mentre di tale notizia, strettamente riservata, il GA era a conoscenza -, ma che era stata addirittura ispirata, contro ogni criterio di strategia investigativa e di riservatezza, dall'intuito del difensore delle figure apicali di una cosca avversa. 22. Gli evidenziati elementi a sostegno dell'inerzia investigativa della questura di Vibo Valentia non sono scalfiti da quelli citati nel ricorso a supporto dell'assunto contrario.
23. Così invano l'impugnante tenta di accreditare la tesi che la rassicurazione del GA al CU cl. 47 circa la non effettuazione di indagini sui suoi sodali, risultante da una conversazione intercettata, sarebbe in contrasto con la sottoposizione ad intercettazione, nello stesso lasso di tempo, di CU Pantalone detto CA.
24. L'argomento è stato infatti esaminato nell'ordinanza osservando che tale intercettazione aveva dato il via ad una complessa attività d'indagine culminata tuttavia con il deposito di una informativa di reato a carico degli esponenti della cosca La Rosa. Così come altre indagini avevano portato all'arresto o al fermo di appartenenti alla stessa cosca e a quella dei Lo CO (nonché a quella dei Piscopisani), l'una e l'altra, tuttavia, aventi campi di azione specifici e limitati per quanto articolazioni del clan CU, il quale non era stato neppure lambito da quelle indagini, mentre il gruppo dei Piscopisani era contrapposto a quello dei CU. 25.11 che è idoneo anche a neutralizzare l'argomento del ricorrente relativo all'attivazione di indagini da parte dei vertici della questura vibonese nei confronti dei CU o di loro federati (i SA ed i Lo CO per l'appunto).
26. Il ricorso non scalfisce neppure gli altri elementi a sostegno della gravità indiziaria.
27. I rilievi riguardanti la giornata del 2-7-2011 trascorsa al mare dal GA con il DO presso il Villaggio Costa degli Dei, gestito dalla Pegaso srl, riferibile al genero di CU PA cl. 47, sono da un lato inconducenti dal momento che il tribunale ha fatto riferimento a giorni diversi, e cioè al 21 e il 31 luglio, dall'altro assertivi laddove sono intesi a dimostrare che il MA IO che gestiva il villaggio non fosse il genero del boss CU ma un suo omonimo.
28. Infatti l'ordinanza, sottraendosi quindi all'addebito di travisamento, ha evidenziato la presenza in loco di CU OS, pacificamente figlia del boss PA cl. 47, nonché del marito MA IO, indagato nel presente procedimento, sottolineando pure che l'omaggio, nell'occasione, di una bottiglia, aveva riguardato non solo l'avv. GA (come sostenuto nel gravame), ma anche il dr. DO (come da intercettazione a pag. 26 dell'ordinanza da cui risulta che GA dice che IO - MA - "ci" ha mandato pure la bottiglia, con riferimento a lui stesso e al DO, così avvalorando la conclusione del tribunale che l'incontro fosse finalizzato a far conoscere DO al MA).
29. Mentre l'assunto dell'irrilevanza di tale episodio ai fini della dimostrazione dell'appartenenza del GA alla cosca CU, trascura di considerare che esso rappresenta, al contrario, uno dei tanti tasselli relativi ai legami del GA con gli appartenenti alla cosca e dei rapporti, favoriti dall'indagato, tra costoro ed esponenti delle forze dell'ordine, alla base dell'indirizzo investigativo di favore nei confronti del clan CU seguito dalla questura vibonese.
30. Del resto l'organo del riesame non ha mancato, a conferma di tali legami (rispetto ai quali vanamente il ricorrente pretenderebbe l'indicazione espressa delle ragioni della loro funzionalità, che è evidente, agli interessi del sodalizio), di evidenziare la presenza, non formalizzata, dei dirigenti della questura TO e DO, insieme con l'indagato che sostituiva un collega, alla notifica dell'avviso di fissazione dell'accertamento tecnico irripetibile conseguente al suicidio della moglie - la quale aveva manifestato l'intenzione di collaborare con la giustizia - di CU PA cl. 61, che si era poi appartato con i predetti ad una decina di metri dall'autovettura di servizio, mostrando di restare colpito da quel gesto di riguardo nei suoi confronti (come commentato dal GA nella conversazione intercettata con CU PA cl. 47, ricordata a pag. 21 dell'ordinanza). 31. Ulteriore elemento che si inserisce nel compendio di gravità indiziaria è rappresentato dalla mancata valutazione da parte dei due dirigenti della questura di elementi, emergenti da intercettazioni (danneggiamento Monteleone + 1), a carico del clan CU. Al riguardo non rilevano ne' la circostanza che il procedimento a carico degli agenti che avevano ascoltato e trascritto le conversazioni, fosse stato archiviato, ne' il rilievo che ai dirigenti di polizia non incombe l'obbligo di ascoltare direttamente le registrazioni, ne', ancora, che il tribunale non avrebbe dimostrato che fosse stato l'avv. GA a condizionare l'eventuale inerzia investigativa della questura a favore dei CU. 32. A parte il carattere formale di tali rilievi che prospettano la valutazione del contenuto delle intercettazioni come in sostanza demandata a chi materialmente è addetto al loro ascolto, al di fuori di direttive dei superiori circa il significato e le finalità dell'indagine, si ricorda che il tribunale ha evidenziato non solo che il contenuto di quelle conversazioni non era stato inserito nelle richieste di proroga intercettazioni e nelle CNR conclusive, atti di competenza dei dirigenti della questura, ma anche che TO, nell'intercettazione con il GA del 25-10-11 ore 22,16, si era lamentato, così manifestando una sua precisa scelta di campo, che per la DDA i problemi dell'Italia fossero rappresentati dall'associazione mafiosa piuttosto che dagli stupefacenti, come pure del fatto che la sua informativa di reato relativa ad MA AN - capo dei Piscopisani, cosca avversa ai CU - non fosse stata presa in considerazione.
33. Il fatto poi che, secondo il ricorso, GA, lungi dal veicolare informazioni dalle forze dell'ordine ad esponenti della cosca CU, avesse invece svolto attività di confidente a favore delle forze dell'ordine, si osserva che, come riportato nello stesso gravame, tale attività, secondo la richiesta di applicazione della misura, era però unidirezionale, cioè rivolta, come risulta da quanto sopra, contro gli avversari del clan CU, senza contare che l'ordinanza, a pag. 43, fa riferimento alla veicolazione da parte dell'indagato di informazioni tra detenuti. Argomenti non superati dal ricorso.
34. A completamento del quadro di gravità indiziaria militano anche altri elementi, del pari valorizzati dall'organo del riesame e non scalfiti dalle argomentazioni del ricorrente.
35. Quanto alla richiesta di passaporto da parte di CU OR (fratello di CU EP, IE, CO e PA - detto "ingegnere"-, tutti esponenti di vertice dell'omonima cosca), fatta ritirare dal GA, che avrebbe casualmente notato la pratica in questura rilevando che il richiedente aveva falsamente attestato di essere immune da precedenti - fatto per il quale tra l'altro non veniva inoltrata notizia di reato -, il tribunale ha ritenuto con ragione confermato il ruolo dell'indagato di consigliere in favore dei CU e la sua disponibilità ad ampio raggio verso la cosca anche in assenza di mandato difensivo.
36. La circostanza, poi, dell'eventuale mancata elevazione al dr. SC, amministratore giudiziario dei beni sequestrati a CU IO cl. 38, di specifiche imputazioni, non toglie che GA, difensore del CU, avesse instaurato con l'amministratore un legame grazie al quale questi era diventato "accondiscendente" nei suoi confronti, al punto da nominarlo suo legale e da informarlo delle vicende del sequestro sicché l'indagato era stato in grado di preannunciare al CU il parere favorevole dell'amministratore, non ancora formalizzato, ad un'istanza di restituzione di parte dei beni. Il che non fa che confermare la strategia del GA di favorire, mediante l'instaurazione di stretti rapporti con figure istituzionali, gli interessi della cosca. 37. Finalità del resto avvalorata anche dall'intervento nella vicenda relativa agli eredi Braghò, nella quale GA si era adoperato affinché CU PA divenisse cessionario di un credito dei predetti per consentirgli di rivalersi di un proprio credito di natura estorsiva verso il loro de cuius (pagg. 40, 41 e 42 dell'ordinanza), poco contando quindi che gli stessi, come osservato dal ricorrente, non avessero contestato il debito.
38. Nè il tribunale ha mancato di valorizzare - il che, oltre a quanto sopra, contribuisce a rendere non configurabile il mero concorso esterno - anche la piena adesione morale dell'indagato ai valori della 'ndrangheta (come da intercettazioni richiamate a pag. 45 e a pag 46 dell'ordinanza, nella prima delle quali GA, parlando con CU PA cl. 47, addebitava alla defunta CA SA di aver "impestato quell'anima pia" del figlio in tenera eta' avendolo portato con sè nella caserma dei carabinieri con l'intento di intraprendere una collaborazione con lo Stato, nella seconda mostrava ammirazione verso i capi storici della famiglia CU, paragonati ad un'autovettura Ferrari, mentre altri esponenti del clan, deceduti, erano definiti "persone serie"). 39. Non hanno maggior fondamento le doglianze in tema di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura, a fronte del richiamo del tribunale al mancato superamento della presunzione ex art. 275 c.p.p., comma 3, che impone l'applicazione della più grave misura coercitiva. Nè è sostenibile che il controllo sulla misura degli arresti domiciliari mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'art. 275 bis cod proc. pen. consentirebbe di superare tale presunzione rappresentando dette modalità di controllo una cautela che il Giudice può adottare, non già ai fini della adeguatezza della misura più lieve, ma ai fini del giudizio sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, il che non rileva laddove opera la presunzione di cui al citato art. 275, comma 3.
40. Senza contare che nella specie il tribunale ha ritenuto anche il pericolo di inquinamento delle prove, argomento con il quale il ricorso non si confronta.
41. Al rigetto del gravame segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2014