Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2014, n. 42854
CASS
Sentenza 25 settembre 2014

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Il divieto di intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei difensori non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi riveste tale qualifica, e per il solo fatto di possederla, ma solo le conversazioni che attengono alla funzione esercitata, in quanto la "ratio" della regola posta dall'art. 103 cod. proc. pen., va rinvenuta nella tutela del diritto di difesa. (Fattispecie relativa alla intercettazione di colloqui tra un avvocato sottoposto ad indagine e due suoi assistiti, anch'essi indagati, in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la valutazione di utilizzabilità delle intercettazioni motivata, in sede di riesame, con il fatto che i colloqui - tra l'altro connotati da familiarità e confidenzialità - erano risultati estranei al rapporto professionale tra il legale e gli assistiti).

Ai fini della determinazione della competenza relativa a procedimenti connessi a quelli riguardanti magistrati, si applicano le regole ordinarie, e non invece la disposizione di cui all'art. 11, comma terzo, cod. proc. pen., quando il procedimento connesso è ancora in fase di indagini e quello relativo ad appartenenti all'ordine giudiziario è stato definito con archiviazione, perché tale vicenda determina il venir meno del rapporto di connessione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che, una volta intervenuta l'archiviazione del procedimento riguardante magistrati, il procedimento connesso doveva essere trattato dall'A.G. competente secondo le regole ordinarie).

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    1. L'ordigno onnivoro Eravamo stati facili profeti quando paventavamo l'avvento del trojan, ordigno onnivoro che tutto e chiunque, dovunque e comunque non solo intercetta, ma ispeziona, perquisisce e acquisisce (e può anche, insidiosamente, immettere dati nel dispositivo intercettato). Sono infatti impressionanti le funzioni che il “cavallo di Troia” può svolgere. Esso, infatti, può attivare il microfono (registrando i colloqui che si svolgono nello spazio che circonda il portatore del dispositivo); può captare il traffico dati in arrivo o in partenza dal dispositivo “infettato”; può mettere in funzione la web-camera (permettendo di registrare le immagini circostanti); può perquisire …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2014, n. 42854
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42854
Data del deposito : 25 settembre 2014

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