Sentenza 15 febbraio 2003
Massime • 1
Nel caso in cui una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, indicando altresì in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, così da permettere alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 1048 del 2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano. in accoglimento della domanda proposta da L. C. nei confronti della Recordati -Industria Chimica e Farmaceutica s.p.a., dichiarava la illegittimità dei due licenziamenti alla stessa intimati in data 28-6-2002 c 279-2002, con le conseguenze di cui all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Il Tribunale, quanto al primo licenziamento, riferibile a fatti commessi fra il 15-5-2002 e il 13-6-2002, riteneva che i fatti contestati, sintetizzabili nell'accesso a Internet per ragioni non di servizio in contrasto con il regolamento aziendale del 4-5-2001, fossero stati rilevati e registrati da un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2003, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SANPAOLO IMI S.p.A., già Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A., in persona del Responsabile delle Relazioni Sindacali e Rapporti di Lavoro, Dott. Franco Toso, elettivamente domiciliata in Roma, Via Plinio 21, presso lo studio dell'Avv. Luigi Fiorillo, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Paolo Tosi del foro di Torino come da procura per atto notaio Boggio di Torino rep. n. 83000 del 23.5.2000.
- ricorrente -
CONTRO
- UT RI;
- GN AV;
- BO EN;
- EL ET;
- DE QU RA;
- ND PE;
- AR OL;
- SC UG;
elettivamente domiciliati in Roma, Via Livorno 42, presso lo studio dell'Avv. Peppino Lonetti, che li rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
NONCHÉ
CONTRO
- UGLINI OV;
- ER CO;
- SP VI;
- DE TI NI;
- DE EO OV;
- AR EN;
- intimati -
per la cassazione della sentenza n. 111/00 del Tribunale di Torino dell'11.1.2000/23.3.2000 nella causa iscritta al n. 1882 del R.G. dell'anno 1998.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31.10.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Paolo Tosi per la ricorrente e l'Avv. Peppino Lonetti per i resistenti;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio Gialanella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi, ritualmente depositati, RI UT, ZO TO, AN NI, PE AN, GO RE, ID AP, LA RO, OM IE, NO LV, NC AN, EN De AN, AN De EO, AN De QU e NA PA esponevano di avere lavorato alle dipendenze del CREDIOP - Credito per le Imprese e le Opere Pubbliche;
di essere stati collocati in quiescenza anteriormente al 1^.1.1996,data di incorporazione del CREDIOP da parte dell'Istituto San Paolo, con pensione integrativa e polizza sanitaria, trattamenti deliberati dal CREDIOP e riconosciuti successivamente dal San Paolo con oneri a suo carico;
si dolevano che quest'ultimo Istituto avesse disdetto la polizza sanitaria per il periodo successivo al 31.12.1996. Ciò premesso, chiedevano al Pretore di Torino di condannare l'Istituto San Paolo a mantenere in vita il trattamento assistenziale da loro goduto.
Il convenuto costituendosi contestava la fondatezza delle domande chiedendone il rigetto.
All'esito dell'istruzione l'adito Pretore con sentenza del 3.6.1998 accoglieva le domande. Tale decisione, a seguito di gravame proposto dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino, veniva confermata dal Tribunale di Torino con sentenza n. 111 dell'11.1.2000/23.3.2000 con condanna dell'appellante alle spese del grado.
Il Tribunale in particolare affermava che la polizza sanitaria in questione traeva la propria origine dalla deliberazione del CREDIOP del 26.7.1989, sicché non poteva sostenersi che tale beneficio scaturisse dalla contrattazione collettiva o fosse riconducibile ad un uso aziendale. Ciò posto, il Tribunale escludeva che l'anzidetto beneficio, acquisito dagli interessati al momento del loro collocamento a riposo, potesse essere modificato per mezzo di un accordo sindacale senza il consenso degli interessati. Il medesimo Tribunale aggiungeva che, anche a voler ritenere l'origine contrattuale della polizza sanitaria, la possibilità di modifica, in senso peggiorativo, mediante un successivo contratto collettivo, dei diritti sorti a favore dei lavoratori non era illimitata, non potendo essere travolti diritti sorti in virtù del precedente contratto per l'avvenuto perfezionamento delle relative fattispecie costitutive.
Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione la S.p.A. SAN PAOLO IMI, già Istituto Bancario San Paolo di Torino, con unico articolato motivo.
Resistono con controricorso otto degli originari ricorrenti indicati in epigrafe, mentre i restanti sei non svolgono alcuna difesa in questa sede. Il ricorrente ed i controricorrenti hanno depositato rispettive, memoria ai sensi dell'art. 378 C.P.C. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti Cod. Civ., nonché degli artt. 1340 e 1368 - 2^ comma-Cod.
Civ. L'istituto ricorrente sostiene che il giudice di appello, individuato il fondamento giuridico della polizza sanitaria nell'assunzione, da parte del San Paolo, dell'obbligo di estendere ai pensionati del Crediop il trattamento assistenziale assicurato, per accordo sindacale, ai dipendenti in servizio attivo, ha ricostruito il diritto degli stessi pensionati di godere della medesima polizza, disancorandolo dal contenuto dell'obbligo originario, tanto da attribuire all'impegno dell'Istituto un'efficacia "vita natural durante".
In particolare il ricorrente rileva che il Tribunale, ricostruiti la volontà espressa con la delibera del Comitato Esecutivo del Crediop e con l'ordine di servizio del 1989 ed il comportamento attuativo costantemente tenuto dall'Istituto, avrebbe dovuto necessariamente registrare l'ancoramento del beneficio dei pensionati alla permanenza (e al contenuto) della polizza sanitaria in capo ai lavoratori in attività. In questa situazione, ad avviso dello stesso ricorrente, non avrebbe potuto essere riconosciuto un diritto autonomo dei pensionati stessi, in grado di sopravvivere al venir meno della polizza per gli attivi, in quanto entrato definitivamente nel loro patrimonio: venuto meno l'oggetto della "estensione" ai pensionati, e con esso l'oggetto dell'uso aziendale ove correttamente ricostruito, non avrebbe potuto non venire correlativamente meno il conseguente diritto. La Corte ritiene di disattendere le su esposte argomentazioni, in quanto prive di pregio giuridico richiamando e riportando motivazione già svolta da questa Corte in fattispecie del tutto analoga alla presente (Cass. n. 2674/2002). Invero l'impianto argomentativo del ricorso ha come presupposto un elemento decisivo per la risoluzione della controversia;
il diritto alla polizza sanitaria sarebbe stato garantito ai lavoratori cessati dal servizio per relationem al trattamento praticato ai dipendenti in attività. In sostanza si deduce che la nascita, il contenuto e l'estinzione dell'obbligazione sarebbero stati determinati con riferimento alle obbligazioni assunte dal datore di lavoro nei confronti del personale in servizio.
Su questo presupposto sono basate le critiche mosse alla sentenza impugnata;
ammesso che si fosse formato un uso aziendale, la clausola che ne era risultata, individuale o collettiva che fosse, aveva ad oggetto l'obbligo di praticare lo stesso trattamento in vigore per i dipendenti in servizio.
Tale elemento di fatto, che avrebbe influenzato il procedimento interpretativo della dichiarazione della società, non risulta peraltro dal contesto dell'impugnata sentenza e, in particolare, dall'esposizione ivi contenuta di quelli che erano stati i motivi di appello, sottoposti al vaglio del giudice di appello: ciò deve dirsi non solo per il contenuto della clausola (individuale o collettiva) risalente alla deliberazione del Comitato Esecutivo del Crediop, ma anche per l'avvenuta modifica del trattamento del personale in servizio con l'accordo del febbraio 1996. Ed infatti, si legge nella sentenza impugnata, che il ricorso in appello era stato fondato su tre ordini di ragioni: 1) non facendo parte la polizza sanitaria del trattamento pensionistico integrativo, non si poteva estenderle la regola dell'immodificabilità propria di tale trattamento;
2) le clausole collettive non possono originare diritti quesiti;
3) un nuovo accordo collettivo aveva modificato il precedente.
Deve farsi, quindi, applicazione del principio di diritto secondo il quale, qualora una determinata questione che implichi un accertamento in fatto non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente per cassazione che richiami tale questione in sede di legittimità denunciando sul punto omessa motivazione, per evitare una pronuncia di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di allegare non solo la già avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente abbia a ciò provveduto, onde dare modo alla Corte di Cassazione di controllare la veridicità di tale asserzione (in tal senso da ultimo Cass. 10 luglio 2001, n. 9336). Ne consegue l'inammissibilità della censura di omessa motivazione, non avendo la parte ricorrente ottemperato neppure al primo degli oneri indicati.
Gli altri profili del ricorso devono essere valutati per quanto in essi residua a seguito dell'eliminazione di quelli che presuppongono la necessità di accertare che ai pensionati era stato promesso puramente e semplicemente di adeguare il loro trattamento a quello del personale in servizio.
In questa prospettiva vi è da considerare che la sentenza impugnata è sorretta da tre rationes decidendi, ciascuna avente piena autonomia: a) il diritto alla polizza discendeva dal contratto individuale e non poteva su di esso incidere un contratto collettivo;
b) i diritti acquisiti al patrimonio del dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, anche se di derivazione collettiva, non possono essere sottratti da contratti collettivi stipulati successivamente;
c) nella fattispecie, non era intervenuta alcuna pattuizione collettiva, ma una semplice presa d'atto della dichiarazione aziendale da parte delle organizzazioni sindacali. Orbene di queste rationes decidendi risultano investite dalle critiche del ricorso esclusivamente la prima e la terza, ma non la seconda.
Resta perciò escluso che possa procedersi all'esame della fondatezza delle censure, in applicazione del principio di diritto, pacifico nella giurisprudenza della Corte (in questo senso Cass. 28 agosto 1999, n. 9057), secondo il quale, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni, determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accertamento della fondatezza dei motivi del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata non potrebbe essere cassata, restando, pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa. Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e si liquidano a favore dei resistenti come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 18,00 oltre euro 5000 (cinquemila) per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2003