Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2003, n. 2331
CASS
Sentenza 15 febbraio 2003

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Nel caso in cui una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, indicando altresì in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, così da permettere alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2003, n. 2331
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2331
Data del deposito : 15 febbraio 2003

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