Sentenza 30 settembre 2014
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 581 cod. pen., nella nozione di "percosse" rientrano anche gli schiaffi, in quanto intrinsecamente caratterizzati da energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona, purchè non siano produttivi di malattia (ricadendosi in tal caso nel reato di lesioni) o non manifestino una violenza di entità inavvertibile e simbolica, indice dell'esclusivo proposito di arrecare sofferenza morale o disprezzo (in tale ipotesi configurandosi il reato di ingiuria).
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Art. 581 - Percosse Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente [582], è punito, a querela della persona offesa [120], salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11 -octies), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro [1151 c. nav.] (2) (3) . Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato [294, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 353, 385, 386, 393, 405, 507, 584, 588, 610, 611, 614, 628, 629, 634, 635 n. 1]. Indice: 1. Che cos'è e come è punito il reato di percosse? 2.Scheda reato 3.Quando si …
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La V Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27737/2019, delimita i confini del reato di percosse, previsto dall'art. 581 del c.p. Nella fattispecie, un uomo era stato condannato sia dal Giudice di Pace, in primo grado, sia dal Tribunale, in sede di appello, per il reato di percosse nei confronti di una donna. L'imputato ricorreva allora in Cassazione, lamentando, in particolare, l'insussistenza del reato sia dal punto di vista della condotta, mancando la prova di una sofferenza fisica inflitta alla persona offesa, sia sotto il profilo del dolo generico, poiché egli - secondo la tesi difensiva - non intendeva colpirla, ma aveva reagito in maniera inconsulta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2014, n. 43316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43316 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 30/09/2014
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 2619
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 457/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.A. , n. a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data 17/06/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Spinaci Sante, che ha concluso per il l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. Davoli V., che ha chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. R.A. ha proposto, tramite il proprio Difensore, ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo di conferma della sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Termini Imerese di condanna dello stesso, all'esito di rito abbreviato, per i reati di cui agli artt. 56, 609 bis e 581 c.p. per avere posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a toccare il seno e a baciare M.L.M. e per averla percossa con schiaffi e spinte.
2. Con un primo motivo lamenta la inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza avendo i giudici di merito basato le rispettive sentenze su fatti estrapolati dalla querela non coincidente con quelli posti a fondamento del capo di imputazione. In particolare lamenta che, nonostante la contestazione del reato di tentativo di violenza, nel capo d'imputazione sono stati riportati unicamente episodi di violenza consumata per i quali è stata dichiarata l'improcedibilità per mancanza di querela;
di qui l'intervenuta condanna per fatto diverso rispetto a quello contestato con conseguente nullità della sentenza per mancanza di correlazione con l'imputazione.
3. Con un secondo motivo lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione essendosi il giudice di prime cure limitato a trascrivere pedissequamente brani estrapolati dai vari atti contenuti nel fascicolo dibattimentale senza vagliare criticamente le risultanze istruttorie;
si duole inoltre del fatto che il giudice abbia omesso di motivare in riferimento alle prove a discolpa addotte dall'appellante e all'esame dell'imputato, in contrasto con quanto richiesto dall'art. 546 c.p.p.. 4. Con un terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 533 c.p.p. laddove si prevede possa pronunciarsi sentenza di condanna unicamente se l'imputato risulti colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio. Evidenzia come, con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa soprattutto quando essa sia costituita parte civile, sono necessarie una più accurata valutazione e una più rigorosa motivazione ai fini del controllo di attendibilità rispetto al generico vaglio delle testimonianze. Nella specie il giudice non ha considerato elementi emergenti dell'attività istruttoria idonei invece a minare la credibilità della persona offesa in particolare con riferimento a varie incongruenze emerse in ordine a tempi, modi e circostanze di verificazione dei fatti, ricostruiti diversamente tra loro in sede di querela in data 12/05/2010 e successivamente in sede di sommarie informazioni testimoniali in data 22/07/2010 (in particolare, tra l'altro, con riferimento al bacio, in un primo tempo riferito come solo tentato e successivamente come consumato, e alla inverosimiglianza dei fatti accaduti mentre la persona offesa era intenta a pulire i bagni del ristorante alle ore 12 atteso che la pulizia degli stessi veniva invece effettuata ore prima). Ciò, tanto più, essendo risultato che la persona offesa, in occasione dell'episodio del (OMISSIS) , nell'allontanarsi dalla cucina, aveva minacciato l'imputato di "fargliela pagare".
5. Con un quarto motivo lamenta la violazione dell'art. 581 c.p., giacché, anche a dare credito alla persona offesa, gli schiaffi ricevuti da questa erano considerati dall'imputato quali carezze, per come effettivamente sostenuto dalla stessa parte civile. Nè è risultato che dette azioni fossero violente e produttive di sensazioni dolorose non essendo quindi provata l'azione violenta produttiva di sensazione fisica dolorosa che deve necessariamente integrare il reato contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Il primo motivo è manifestamente infondato posto che il capo d'imputazione riporta inequivocabilmente anche i fatti di tentata violenza (indicandosi specificamente "atti idonei diretti in modo non equivoco a toccare il seno" alla persona offesa o "nel trattenerla con il braccio destro cingendola da dietro mentre con il sinistro le girava la testa per baciarla fino a riuscire a baciarla sulla guancia") per i quali è poi intervenuta condanna.
7. Anche il secondo ed il terzo motivo, valutabili congiuntamente, sono manifestamente infondati.
La Corte territoriale ha invero valutato criticamente, come le incombeva, le risultanze probatorie giacché, dopo avere ricordato la presentazione della denuncia - querela presentata il 12/05/2010 e il contenuto delle sommarie informazioni testimoniali rese il 22/07/2010, ha poi individuato, a riscontro delle dichiarazioni della persona offesa, già di per se stesse precise e puntuali, non connotate da contraddizioni e non mosse da motivi di astio o di rancore, le dichiarazioni rese dalla collega di lavoro S.C. che, in particolare, una mattina di febbraio, udito un urlo femminile provenire dal primo piano, ed ivi accorsa, aveva trovato l'amica piangente, da questa apprendendo che poco prima l'imputato aveva tentato di baciarla con la forza mentre era intenta a pulire i bagni. Questi stessi elementi, e particolarmente appunto le dichiarazioni della S. , hanno poi condotto logicamente la Corte a non conferire rilievo alle denunciate incongruenze, attinenti a profili in ogni caso sforniti della necessaria decisività idonea ad infirmare la tenuta complessiva della motivazione della sentenza impugnata, sia con riferimento al luogo dei fatti, da individuare comunque nel bagno del ristorante, sia con riferimento alla natura solo tentata (come del resto contestata) od anche consumata del bacio. Del resto la tenuta logica e argomentativa della decisione impugnata deve essere correlata al complessivo costrutto del percorso motivazionale sicché eventuali omesse risposte o risposte, financo, manifestamente illogiche su censure investenti singoli aspetti della decisione impugnata in tanto possono assumere rilievo in quanto incidano in maniera determinante e decisiva sull'assetto motivazionale della pronuncia. Nè la sentenza di merito è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso e altro, Rv. 250900; Sez. 5, n. 8411 del 21/05/1992, Chirico ed altri, Rv. 191488).
8. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato. Nella nozione di percosse, infatti, oltre alle spinte, rientrano anche, incontestabilmente, gli schiaffi giacché intrinsecamente caratterizzati, al pari delle prime, da energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona quale essenziale componente del reato di cui all'art. 581 c.p. (cfr., con riguardo alle spinte, Sez. 5, n. 11638 del 12/01/2012, Andrisani ed altro, Rv.252953) sempre laddove non produttivi di malattie (in tal caso ricadendosi nella lesione) o non manifestanti una violenza di inavvertibile entità che testimoni, da una parte, l'intento di evitare qualsiasi pur minima sofferenza fisica e, dall'altro, l'esclusivo proposito di arrecare offesa morale (in tal caso ricadendosi nell'ingiuria : cfr., Sez. 5, n. 12674/11 del 22/12/2010, Trafficante, Rv. 249509; Sez. 5, n. 1801 del 03/12/1985, Valsania, Rv. 172019). Appare pertanto destituita di fondamento la pretesa del ricorrente che, sulla sola, irrilevante, base della propria soggettiva considerazione, vorrebbe equiparare detti schiaffi a mere carezze.
9. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2014