Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/04/2008, n. 19302
CASS
Sentenza 21 aprile 2008

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Massime1

Il divieto di pronuncia favorevole alla estradizione previsto dall'art. 705, comma secondo lett. a) cod. proc. pen. non ricorre nel caso di giudizio celebrato senza la assistenza di un difensore, quando la legislazione dello Stato richiedente rimetta all'imputato presente la scelta di difendersi personalmente. (Fattispecie in tema di domanda avanzata dal governo polacco).

Commentario1

  • 1MAE esecutivo eseguibile anche se condanna senza difensore (Cass. 43542/12)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 giugno 2025

    Il divieto di pronuncia favorevole all'estradizione -previsto dall'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. b), nell'ipotesi in cui la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato - ricorre solo quando sia prospettata l'assenza nell'ordinamento dello Stato richiedente di disposizioni a tutela delle fondamentali garanzie difensive e del diritto al giusto processo, e non quando sia denunciata la mera violazione di norme processuali presenti in quest'ultimo: non osta alla consegna MAE di chi sia stato ocndannato senza difensore se sia possibile richiedere un nuovo giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/04/2008, n. 19302
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19302
Data del deposito : 21 aprile 2008

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