Sentenza 21 aprile 2008
Massime • 1
Il divieto di pronuncia favorevole alla estradizione previsto dall'art. 705, comma secondo lett. a) cod. proc. pen. non ricorre nel caso di giudizio celebrato senza la assistenza di un difensore, quando la legislazione dello Stato richiedente rimetta all'imputato presente la scelta di difendersi personalmente. (Fattispecie in tema di domanda avanzata dal governo polacco).
Commentario • 1
- 1. MAE esecutivo eseguibile anche se condanna senza difensore (Cass. 43542/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 giugno 2025
Il divieto di pronuncia favorevole all'estradizione -previsto dall'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. b), nell'ipotesi in cui la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato - ricorre solo quando sia prospettata l'assenza nell'ordinamento dello Stato richiedente di disposizioni a tutela delle fondamentali garanzie difensive e del diritto al giusto processo, e non quando sia denunciata la mera violazione di norme processuali presenti in quest'ultimo: non osta alla consegna MAE di chi sia stato ocndannato senza difensore se sia possibile richiedere un nuovo giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/04/2008, n. 19302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19302 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Presidente - del 21/04/2008
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - N. 1074
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 5650/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN DA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 13/12/2007 dalla Corte di Appello di Roma;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori del ricorrente, avv. SOFI Vincenzo e avv. Sergio Ruperto, che si sono riportati ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.
FATTO E DIRITTO
1.- Con l'epigrafata sentenza pronunciata il 13.12.2007 la Corte di Appello di Roma ha dichiarato sussistenti le condizioni di legge per l'accoglimento della richiesta di estradizione avanzata dal Governo della Repubblica di IA nei confronti del cittadino polacco GA DA, attualmente sottoposto all'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria.
Il 30.10.2006 in Roma ufficiali di p.g. della Polizia Ferroviaria ponevano in stato di arresto provvisorio ai sensi dell'art. 716 c.p.p., comma 1 DA GA, ricercato in campo internazionale -
giusta informativa Interpol - perché attinto da mandato di arresto emesso dall'autorità giudiziaria polacca (mandato 9.10.2000 del Tribunale di Suwalki) per l'esecuzione della pena detentiva di tre anni di reclusione inflittagli con sentenza irrevocabile di condanna pronunciata il 30.5.2000 dalla Corte di Appello polacca di Bialystock, confermativa della sentenza di condanna di primo grado emessa il 23.2.2000 dalla Pretura di Suwalki, per il reato di lesioni personali gravi in pregiudizio del cittadino polacco AL MI (lesioni determinanti la perdita/cecità di un occhio). Il consigliere delegato dal Presidente della Corte di Appello di Roma, dato atto dell'operatività nei rapporti di assistenza giudiziaria penale tra Italia e IA della convenzione europea di estradizione del 13.12.1957 ratificata da entrambi gli Stati, il 3.11.2006 ha convalidato l'arresto del cittadino polacco, cui ha contestualmente applicato la misura coercitiva della custodia carceraria (art. 716 c.p.p., comma 3), misura di cui il Ministro della Giustizia ha chiesto il mantenimento in ragione della preannunciata presentazione di formale domanda di estradizione da parte dell'autorità governativa polacca. Con successive ordinanze, correlate al protrarsi del procedimento per la disposta acquisizione di necessari elementi conoscitivi, la custodia carceraria è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari (ordinanza 7.12.2006) e poi con quella dell'obbligo di presentazione alla p.g. (ordinanza 18.10.2007). Con l'impugnata sentenza del 26.4.2007 La Corte di Appello di Roma ha affermato la sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione della richiesta di estradizione verso lo Stato di IA, poiché dalla pervenuta documentazione estradizionale (mandato di arresto- carcerazione per l'esecuzione della pena detentiva;
sentenze di condanna di primo e di secondo grado;
documenti di supporto) emerge che: a) il GA non è accusato di reati politici, ne' si profilano circostanze che facciano temere o ipotizzare che egli possa essere perseguitato per motivi razziali, religiosi, etnici;
b) il reato per il quale è stato condannato in IA il GA riveste univoca natura di reato comune, connotato dal requisito della doppia punibilità (lesioni personali gravi ex artt. 582, 583 c.p.) e tale da imporre giudizio favorevole all'estradizione ai sensi dell'art.705 c.p.p., comma 1 (sentenza polacca irrevocabile di condanna); c)
ricorrono tutti i presupposti indicati dalla convenzione europea di estradizione per farsi luogo alla consegna del GA per finalità di esecuzione penale.
2.- Avverso la sentenza favorevole all'estradizione hanno interposto ricorso per cassazione nell'interesse di DA GA i suoi difensori, deducendo unitario motivo di doglianza, articolato sotto i congiunti profili della violazione di legge e della carenza e illogicità della motivazione, incentrato sulla lesione del fondamentale diritto di difesa dell'estradando avvenuta nel giudizio definito dall'autorità giudiziaria polacca. Dagli atti del processo di primo grado nei confronti del GA (concluso con la sentenza di condanna 23.2.2000 della Pretura di Suwalki) emerge, infatti, che l'imputato non è stato assistito da alcun difensore neppure di ufficio. Non possono eludere il problema le giustificazioni addotte dall'autorità polacca, su richiesta della Corte di Appello di Roma, secondo cui l'assenza di un difensore professionale nel giudizio di primo grado (nel giudizio di appello, definito dalla sentenza di condanna 30.5.2000 della Corte di Appello di Byalistock, il GA è stato assistito da difensore, mediante il quale ha ritualmente impugnato la decisione di primo grado) è frutto della libera autodeterminazione difensiva dell'imputato, consentita nell'ordinamento polacco. La decisione della Corte di Appello di Roma, appagatasi delle precisazioni dell'autorità polacca, non soltanto è lacunosa perché non chiarisce in qual misura la descritta situazione processuale non abbia leso un diritto inviolabile del GA (ostativo all'estradizione), ma altresì non può connotarsi di effetti sananti del vulnus inferto al diritto di difesa del GA, con connessa patente violazione del principio costituzionale di difesa sancito dall'art. 24 Cost., comma 2 (al riguardo il ricorso evoca l'inosservanza della L. n. 69 del 2005, art. 2 sul mandato di arresto europeo, obliterando che nel caso di specie si è alla presenza di una procedura estradizionale regolata dalla convenzione bilaterale di assistenza estradizionale europea per espressa determinazione dello Stato richiedente la consegna). Congiuntamente si osserva in ricorso che la decisione favorevole alla consegna del GA viola l'art. 705 c.p.p., comma 2, che impone il rifiuto dell'estradizione esecutiva di condanna estera scaturita da un procedimento svoltosi senza il rispetto dei diritti fondamentali, tra cui quello di difesa;
diritto fondamentale ribadito dall'art. 6 della convenzione europea sui diritti dell'uomo. A ciò deve aggiungersi - a parere del ricorrente - la concomitante violazione dell'art. 3, n. 2 della convenzione di estradizione bilaterale italo- polacca, ratificata in Italia con L. 7 giugno 1993, n. 193. Tale disposizione precluderebbe la consegna a fini esecutivi se la persona da consegnare "non ha potuto beneficiare dei diritti fondamentali della difesa".
3.- Il ricorso non è assistito da giuridico fondamento, sino a lambire contorni di inammissibilità per la non piena specificazione dei motivi di censura ovvero per la loro mera assertività, tanto più quando si osservi che in gran parte i motivi attengono a doglianze già prospettate alla Corte territoriale e da questa motivatamente disattese.
Sulla specifica ipotizzata lesione del diritto di difesa che il ricorrente assume essersi verificata in occasione del primo giudizio di condanna innanzi all'autorità giudiziaria polacca, la sentenza impugnata ha evidenziato - sulla scorta delle acquisite informazioni integrative - che il GA, presente nel processo di primo grado (ed alla discussione e lettura della sentenza emessa il 23.2.2000 dalla Pretura di Suwalki, come si desume dai documenti polacchi), non è stato assistito da un difensore, ma è stato comunque posto in condizione di difendersi e di nominare o farsi assistere (anche ex officio) da un difensore. Sicché "è stata una sua valutazione, da ritenersi consentita nell'ordinamento polacco, non avvalersi di tale facoltà" (cioè di ricorrere ad una difesa tecnica). Con la conseguenza, dunque, che non può ritenersi vulnerato il diritto di difesa dell'imputato estradando (che, come già detto, nel successivo giudizio di appello ha scelto - invece - di farsi assistere da un difensore di fiducia).
La motivazione con cui la Corte di Appello romana ha respinto l'eccezione di supposta nullità del giudizio polacco di primo grado, eccezione integrante l'odierno ricorso, deve considerarsi - ad avviso di questo collegio decidente - corretta e conforme ai principi disciplinanti la materia estradizionale, quali più volte precisati da questa stessa Corte regolatrice.
4.- In vero deve in primo luogo osservarsi che - ai fini della decisione sull'estradizione richiesta da uno Stato estero - la riforma dell'art. 111 Cost. non implica che ogni norma del processo penale italiano abbia finito per assumere natura e valore di principio fondamentale dell'ordinamento interstatuale (bilaterale), con l'effetto che non possono considerarsi censurabili in virtù dell'art. 705 c.p.p., comma 2 - lett. a), lett. b) - e per ciò stesso ostativi all'estradizione le disposizioni del diritto processuale estero, che discrezionalmente disciplinino le modalità di esercizio del diritto di difesa, allorché questo sia stato comunque assicurato all'estradando. Nessuna lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito in Italia dall'art. 24 Cost., comma 2 può in concreto ritenersi attuata in pregiudizio del GA,
dal momento che la i legislazione processuale polacca non ha interdetto alcuna tutela legale al prevenuto, unicamente consentendogli di optare o meno per una assistenza di carattere tecnico nell'ambito di un giudizio celebrato in praesentia dello stesso imputato. È di tutta evidenza, del resto, che competa unicamente allo Stato in cui l'estradando è stato sottoposto a processo penale definire e disciplinare le specifiche modalità di esercizio del diritto dell'imputato ad una assistenza tecnica, diritto che gli è oggettivamente riconosciuto. Di tal che alcuna violazione dell'art. 705 c.p.p., comma 2 può dirsi realizzata nel caso del ricorrente, come ha dedotto l'impugnata sentenza, conforme - d'altro canto - all'orientamento già espresso da questa S.C. in omologhe casistiche estradizionali (cfr.: Cass. Sez. 6, 12.4.2000 n. 1850, Gartz, rv. 220754; Cass. Sez. 6, 30.1.2004 n. 6864, Halimi, rv. 227885; Cass. Sez. 6,12.2.2007 n. 5909, Bolun, rv. 235558). 5.- Nè è senza rilievo, in secondo luogo, il dato normativo desumibile dallo stesso art. 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (ratificata dall'Italia con L. 4 agosto 1955, n. 848), pure invocato dal ricorrente. Il diritto di difesa dell'imputato è sì qualificabile come diritto fondamentale dell'imputato, ma se ne stabilisce espressamente la possibilità di un esercizio personale da parte dello stesso imputato. Laonde il canone della difesa o rappresentanza tecnica è reputato dalla convenzione - ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. c) - pienamente compatibile con il diritto dell'accusato di difendersi di persona in alternativa all'opzione per una difesa tecnica professionale (arg. ex Cass. Sez. 3, 29.3.2007 n. 19964, Stara, rv. 236734). Nessuna violazione dell'art. 6 CEDU è stata, per tanto, realizzata dal processo penale celebrato in IA nei confronti dell'estradando DA GA.
6.- In terzo ed ultimo luogo priva di pregio ed inconferente è l'addotta inosservanza del disposto dell'Annesso A alla L. 7 giugno 1993, n. 193, art. 3, comma 2, con cui è stata ratificata e resa esecutiva in Italia la convenzione bilaterale di estradizione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di IA firmata a Varsavia il 28.4.1989. La citata norma prevede, tra i casi di "rifiuto" della consegna l'ipotesi di una richiesta estradizionale "ai fini dell'esecuzione di una sentenza definitiva pronunciata in contumacia, se alla persona condannata non è stata notificata la citazione a giudizio o se la stessa non ha potuto beneficiare dei diritti fondamentali di difesa". Ed è agevole constatare - per un verso - che il giudizio di primo grado svoltosi in IA nei confronti dell'odierno ricorrente è stato celebrato alla costante presenza del GA (e non in sua contumacia) e, per altro e decisivo verso, che al GA non è stato in alcun modo precluso - per quanto in precedenza si è chiarito - l'esercizio del diritto di difesa, che egli ha liberamente deciso di sviluppare di persona senza l'apporto di un ausilio tecnico. Tali pregiudiziali ed assorbenti rilievi, non impediscono di osservare, ad ulteriore riprova dell'inapplicabilità nel caso di specie della menzionata convenzione bilaterale italo- polacca, che la Repubblica polacca ha formalizzato la richiesta di estradizione del GA alla stregua della convenzione europea di estradizione stipulata a Parigi nel 1957 (cfr. nota Ministero della Giustizia 19.6.2007).
Avuto riguardo al dato cronologico secondo cui la IA ha aderito alla convenzione europea di estradizione del 1957, ratificandola il 15.6.1993 e rendendola esecutiva il 13.9.1993, in epoca - quindi - successiva alla stipula della convenzione bilaterale del 1989, appare chiaro che i rapporti in materia di estradizione tra gli Stati di IA e Italia debbono ritenersi disciplinati in primo luogo dalla convenzione europea di estradizione, ratificata dalla IA dopo la convenzione bilaterale sì da affievolire l'efficacia regolamentare di tale convenzione in virtù dell'assorbente e specifica normativa applicabile nei rapporti tra tutti gli Stati europei aderenti alla convenzione di Parigi del 1957, il cui art. 28 attribuisce all'adesione alla convenzione pluristatuale effetti "abrogativi" di eventuali accordi bilaterali tra Stati aderenti (entrambi) alla convenzione europea (cfr. per una ipotesi analoga: Cass. Sez. 6, 5.10.2005 n. 41561, Sova, rv. 232848). Ribadita l'evidenziata insussistenza della condizione ostativa all'estradizione (rifiuto) prevista dall'art. 3, comma 2 dell'allegato alla convenzione bilaterale, è per altro appena il caso di sottolineare - quand'anche si ipotizzasse la coeva vigenza della convenzione blaterale italo- polacca in uno all'adesione di entrambi gli Stati alla convenzione estradizionale europea - come la convenzione bilaterale di estradizione tra Italia e IA stipulata a Varsavia il 28.4.1989 non confligga con la normativa della convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13.12.1957, costituendone - se mai - integrazione e complemento. In conformità al disposto del citato art. 28, comma 2 della convenzione europea, secondo cui le parti contraenti non potranno concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali se non per completare la disciplina della convenzione o per facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti (v. Cass. Sez. 6, 20.9.1994 n. 3689, Krol, rv. 199631). Al rigetto del gravame segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà gli incombenti di comunicazione al Guardasigilli previsti dall'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2008