Sentenza 12 aprile 2000
Massime • 2
Non è di ostacolo alla estradizione richiesta dallo Stato francese, per violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, il fatto che nei confronti del soggetto da estradare sia stata pronunciata sentenza di condanna in contumacia ("par defaut") senza alcuna garanzia di contraddittorio e di difesa, perché tale tipo di sentenza, secondo l'ordinamento francese, deve essere portata a conoscenza dell'interessato, che può proporre opposizione, dando così automaticamente avvio, previa caducazione di diritto del provvedimento opposto, a un regolare e nuovo giudizio nel pieno rispetto del contraddittorio e di tutti i diritti della difesa, essendo sostanzialmente equiparabile la sentenza "par defaut", nell'ambito della procedura estradizionale, all'atto di accusa che lo Stato richiedente formula a carico dell'estradando, senza che essa abbia forza esecutiva ai fini della pena inflitta.
Ai fini della estradizione del cittadino straniero dall'Italia per lo Stato estero, il principio della necessità della doppia incriminazione va inteso nel senso che sono escluse dagli elementi oggetto di verifica le condizioni di procedibilità. (Fattispecie nella quale il reato per il quale era stata richiesta la estradizione era qualificabile come truffa semplice, perseguibile nel nostro ordinamento, ma non in quello dello Stato richiedente, a querela di parte).
Commentario • 1
- 1. Truffa: la mancanza di querela non impedisce l'estradizione verso l'esteroAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima La mancanza di querela non impedisce l'estradizione verso l'estero per il reato di truffa in base alla Convenzione europea di estradizione, che non prevede, tra le condizioni richieste perché vi si faccia luogo, il controllo sui presupposti per la procedibilità del reato secondo la legislazione delle Parti contraenti (Cassazione penale, sez. VI, 22/01/2020, n. 7975). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale, sez. VI, 22/01/2020, n. 7975 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 maggio 2019 la Corte di appello di Venezia ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'estradizione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/04/2000, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 12/4/2000
1. Dott. LUIGI SANSONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. UGO SCELFO - Consigliere - N. 1850
3. Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA MILO - rel. Consigliere - N. 147/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RT HE ER, nato ad [...]/Leine (RFT) il giorno 11/4/1943,
avverso la sentenza 11/10/1999 della Corte di Appello di Milano;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Miro;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. O. Cedrangolo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza;
udito il difensore Avv. Massimo Biffa, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Osserva in
Fatto e Diritto
La Corte di Appello di Milano, in data 11 ottobre 1999, pronunciava sentenza favorevole all'estrazione di RT HE ER verso la Francia, in relazione al provvedimento di arresto 28/11/96 emesso dal giudice Istruttore del Tribunale di Draguignan e confermato con sentenza 24/11/97 dello stesso Tribunale, che aveva condannato il RT alla pena di anni cinque di reclusione per il reato di truffa continuata, nonché verso la Germania, in relazione all'ordine di arresto 10/11/98 adottato dal GIP della Pretura di Monaco di Baviera sempre per vari reati di truffa di cui il medesimo RT si era reso protagonista attivo (veniva escluso dalla pronuncia favorevole il solo episodio di truffa in danno di PA AN per DM 5.040.000, commesso il 27/2/97). Con la stessa sentenza, la Corte territoriale disattendeva la richiesta del Ministro della Giustizia di misura custodiale a carico dell'estradando e, anzi, revocava anche la misura cautelare in atto del divieto di espatrio e dell'obbligo di presentazione periodica alla P.G..
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite i propri difensori, l'estradando e ha dedotto: 1) violazione degli art. 704, 705 c.p.p., 7 della convenzione Europea di estradizione del 1957 e 3 del Secondo Protocollo addizionale a tale Convenzione: doveva emettersi decisione contraria all'estradizione verso la Francia, perché la sentenza francese di condanna 24/11/97 era stata pronunciata all'esito di un processo svoltosi in aperta violazione del principio del contraddottorio e senza alcuna garanzia difensiva e, quindi, in spregio ai diritti fondamentali dell'imputato e ai principi costituzionali del nostro ordinamento giuridico (art. 705/2^ lett. a e b c.p.p.9; perché i relativi reati, in quanto commessi in tutto o in parte in Italia, dovevano essere riservati, in via esclusiva, alla cognizione della giurisdizione del nostro Paese, ciò a norma degli art. 6/1^ e 11/1^ c.p., la cui operatività imperativa doveva prevalere su quella a tenore "facoltativo" della norma pattizia contenuta nell'art. 7 della convenzione;
2) violazione degli art.704, 705 c.p.p., 7 e 8 della Convenzione Europea di estradizione:
anche la richiesta di estradizione verso la Germania doveva essere disattesa, perché pure per le truffe per le quali si procedeva in quello Stato e si era ritenuta l'estradabilità doveva valere, in quanto consumate in Italia, la riserva della giurisdizione nazionale e perché, essendosi comunque negata la ricorrenza delle condizioni di estradabilità per l'episodio delittuoso in danno di PA AN, data la pendenza dinanzi all'Autorità giudiziaria italiana del relativo procedimento, analoga decisione doveva essere adottata in ordine a tutti gli altri episodi, avvinti al primo dal vincolo della continuazione.
All'odierna udienza camerale, le parti hanno concluso come da epigrafe.
Il ricorso non è fondato.
Ed invero, la sentenza impugnata fa buon governo della normativa convezionale in tema di estradizione verso la Francia e verso la Germania, nel senso che la pronuncia favorevole cui è pervenuta è sorrette, sulla base della documentazione presentata dagli Stati richiedenti, da argomenti corretti ed assolutamente condivisibili: al RT sono addebitati, infatti, reati puniti, anche per l'ordinamento italiano, con la reclusione non inferiore, nel massimo, ad un anno, non prescritti e non di natura politica (artt. 2, 3 e 10 Convenzione Europea di Estradizione del 1957). È il caso di precisare che il principio della necessità della doppia incriminazione va inteso nel senso che sono escluse dagli elementi oggettivi di verifica le condizioni di procedibilità, siché non ha rilievo l'asserita mancanza di querela, alla quale pure si è accennato in ricorso, per molti degli episodi di truffa in contestazione (la querela è richiesta dal nostro ordinamento).
Non può costituire ostacolo estradizione verso la Francia la circostanza che la sentenza di condanna pronunciata contro il RT dall'Autorità giudiziaria d'oltralpe sia stata resa "par defaut", vale a dire in contumacia e secondo la procedura semplificata tipica di quell'ordinamento, la quale, nella prima fase, non prevede alcuna garanzia di contraddittorio e di difesa. Basti considerare che tale sentenza non ha forza esecutiva e che non è in virtù di essa ed ai fini della esecuzione della relativa pena che si sollecita l'estradizione, che è, invece, finalizzata solo a perseguire il RT per gli illeciti indicati nel mancato di arresto 28/11/1996, confermato dalla detta sentenza.
La sentenza di condanna "par defaut", secondo il rito francese, deve essere portata a conoscenza, mediante formale notifica, dell'interessato, che può proporre eventuale opposizione, dando così automaticamente avvio, previa caducazione di diritto del procedimento opposto, ad un regolare e nuovo giudizio nel pieno rispetto del contraddottorio e di tutti i diritti di difesa. In sostanza, la sentenza "par defaut", nell'ambito della procedura estradizionale, è equiparabile all'atto di accusa che lo Stato richiedente formula a carico dell'estradando e costituisce il documento di supposto della richiesta di estradizione, al quale il giudice dello Stato richiesto, per una sorta di presunzione incontrovertibile fissata dal regime convenzionale (art. 12 Conv. Europea), non può negare fede, essendo il suo compito limitato ad un esame formale della documentazione rimessagli e non già ad una valutazione di merito dei gravi indizi, imposta, quest'ultima, solo nei casi in cui non esita una convenzione ovvero, qualora esita la convenzione, questa espressamente richieda la valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi.
Inquadrata in tale ottica, la sentenza "par defaut" non è di ostacolo alla pronuncia favorevole all'estradizione da parte dello Stato italiano, considerato che, di per sè, non è la negazione del rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo e dei principi costituzionali del nostro ordinamento giuridico, ma assicura, sia pure in maniera differita, un'evoluzione processuale assolutamente rispettosa di tali diritti e di tali principi.
Riduttivo e fuorviante è il richiamo del ricorso alla sola prima parte dell'art. 3/1^ del Secondo protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione: "Quanto una Parte contraente chiede...la estradizione di una persona ai fini dell'esecuzione di una pena...pronunciata con provvedimento reso in contumacia..., la Parte richiesta può rifiutare l'estradizione a tale fine se, a suo avviso, la procedura del giudizio non ha soddisfatto i diritti minimi della difesa..." (cfr. pag. 5 e s. del ric.).
Ed invero, a parte che, nel caso di specie, la estradizione non è finalizzata - come si è detto - all'esecuzione di una pena inflitta con sentenza irrevocabile, ma solo a procedere contro l'estradando per determinati reati addebitativi dall'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente, va osservato che la richiamata norma prevede anche. "...l'estradizione sarà concessa se la parte richiedente sarà assicurazioni...per garantire...il diritto ad un nuovo procedimento di giudizio che tuteli i diritti della difesa..." Tutto ciò, come si è sopra precisato, è nella fisiologia dell'ordinamento processuale francese.
Nè è fondato il motivo di ricorso col quale si è dedotta, per negare la sussistenza delle condizioni favorevoli alle astrazioni sollecitate, una sorta di cognizione dei reati di cui si discute, nel presupposto che sarebbero stati commessi, in atto o in parte, sul territorio nazionale.
Anche a valere ammettere, in atto, la corrispondenza al vero di quest'ultima circostanza, rileva la Corte che la commissione del reato in Italia non esclude la concorrente giurisdizione straniera, nè impedisce la estradizione fondata sulla Convezione europea, in virtù della quale siffatta ipotesi può dare luogo soltanto al rifiuto facoltativo di estradizione, che non è di competenza dell'autorità giudiziaria, ma rientra nelle attribuzioni esclusive del Ministero della Giustizia. Tanto si evince dal chiaro disposto dell'art. 7 della Convenzione Europea di estradizione. Nè ha pregio sostenere che su tale norma di diritto internazionale debbano prevalere le norme di diritto interno di cui agli art. 6 e 11 c.p., le quali disciplinano il principio della territorialità della legge penale italiana e non prevedono la riserva esclusiva di giurisdizione del nostro Stato sia per i reati commessi sul territorio nazionale, sia per quelli, ove ricorrano determinate condizioni, commessi all'estero. fuori luogo, quindi, è il richiamo alla sentenza n. 58/97 della Corte Costituzionale, che ottiene ai rapporti tra art. 8 della Convenzione l'art. 705 c.p.p., in stretta connessione tra loro (ipotesi di procedimento in corso per lo stesso fatto), laddove, invece, alla facoltà di estradizione prevista dall'art. 7 della Convenzione per il caso di reato commesso sul territorio italiano non corrisponde una norma di diritto interno che vieti, in tale ipotesi, l'estradizione.
Non può condividersi, infine, neppure l'assunto secondo cui dovrebbe escludersi "in toto" un decisione favorevole all'estradizione verso la Germania del RT, a causa della rilevata pendenza in Italia di procedimento penale a carico del predetto per uno degli episodi di truffa, al quale sarebbero comunque connessi, per continuazione, gli altri episodi. Tale affermazione si caratterizza per apoditticità e non può trovare spazio in questa sede, perché in ogni caso, per gli altri episodi, non pende procedimento in Italia.
Competerà al Ministro della Giustizia, a norma dell'art. 697 c.p.p., stabilire eventualmente l'ordine di precedenza tra le due domande di estradizione.
Alla pronuncia di rigetto del ricorso, non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento di estradizione, le quali devono rimanere a carico dello Stato e non possono da questo essere ripetute: invero, esse non rientrano nelle categoria delle spese per l'amministrazione della giustizia, considerata la natura prevalentemente amministrativa del procedimento di estradizione, che prevede, solo in via incidentale, una fase di garanzia giurisdizionale, il cui esito favorevole, per altro, non rende obbligatoria l'estradizione, affidata esclusivamente alla scelta politico-amministrativa del Ministero della Giustizia (cfr. Cass. Sez. 6^ 11/1/99, Shabana;
13/10/95, Daimallah;
24/2/98, Mehanovie). Vanno eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Manda all cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2000
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2000