Sentenza 5 ottobre 2005
Massime • 1
La mancanza di querela non impedisce l'estradizione per il reato di truffa in base alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, in quanto tale convenzione non prevede tra le condizioni richieste per farsi luogo ad estradizione il controllo sui presupposti per la procedibilità del reato secondo la legislazione delle Parti contraenti. (Nell'affermare tale principio, relativo ad estradizione richiesta dalla Romania, la Corte ha precisato che, a seguito dell'adesione di quest'ultima nel 1997 alla Convenzione europea, risulta abrogata, come espressamente prevede l'art. 28, la Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Romania, conclusa a Bucarest l' 11 novembre 1971 e ratificata con Legge 20 febbraio 1975 n. 127, che poneva tra le condizioni ostative all'estradizione la sussistenza di cause di improcedibilità dell'azione penale secondo la legislazione di una delle Parti contraenti).
Commentario • 1
- 1. Pena osta all'estradizione solo se irragionevole (Cass. 16507/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 giugno 2024
Nel procedimento estradizionale passivo non assume rilievo l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente: l'aspetto sanzionatorio rientrare tra le condizioni ostative all'estradizione solo nell'ipotesi in cui il trattamento sia del tutto irragionevole e manifestamente in contrasto con il principio di proporzionalità della pena. Eventuali riserve in ordine alla severità e rigidità del sistema punitivo dello Stato richiedente potranno rilevare nelle valutazioni di ordine politico spettanti al Ministro della giustizia, in sede di decisione sulla richiesta di estradizione ai sensi dell'art. 708 cod. proc. pen. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/2005, n. 41561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41561 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 05/10/2005
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 1603
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 24597/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA JULIAN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 21/4/2005 della Corte d'Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. IACOVIELLO F.M., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. GARGANO R., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza 21/4/2005, dichiarava sussistere le condizioni di legge per l'estradizione verso la Romania di SO IA, condannato in quel Paese, con sentenza irrevocabile (n. 1802 del 13/1/2001), alla pena di anni tre di reclusione per il reato di truffa (commesso il 17/1/2000) e colpito da mandato di cattura 25/2/2002 emesso dalla Pretura di Arad.
La Corte distrettuale, rilevato che era stata avanzata dalla Repubblica rumena tempestiva e documentata domanda di estradizione, riteneva che nei fatti così come descritti nella decisione della Autorità giudiziaria rumena erano ravvisabili gli estremi della truffa, non essendosi l'estradando limitato ad emettere degli assegni privi di provvista, ma avendo creato una società fittizia, allo scopo di conseguire forniture di merce col deliberato proposito di non adempiere ai relativi obblighi contrattuali;
che la sentenza contumaciale, prevista anche dal nostro ordinamento, risultava essere divenuta irrevocabile e la Parte richiesta non doveva verificare l'efficacia del titolo esecutivo;
che sussisteva il requisito della doppia incriminabilità; che non doveva procedersi, in presenza della convenzione di estradizione, all'esame della sussistenza degli indizi di reità; che alla richiesta di estradizione non erano sottese ragioni di persecuzione politica, razziale, religiosa o di nazionalità, di opinioni politiche.
Ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per Cassazione l'estradando e ha dedotto: 1) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 705/2 lett. a) e b) c.p.p. in relazione all'art. 111 Cost, non risultando rispettato, nel processo celebrato in Romania, il diritto di difesa per carenza di prova sulla regolarità della contumacia e per la violazione del principio del contraddittorio nella assunzione della prova, avendo quel giudice deciso, senza escutere direttamente alcun teste, sulla base della esposizione dei fatti da parte del Pubblico Accusatore;
2) mancanza di motivazione sulla prospettata violazione dei diritti fondamentali, ponendosi il processo rumeno, per come strutturato, in contrasto con i principi costituzionali di cui all'art. 111 della nostra Costituzione;
3) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 2 della Convezione Europea di estradizione, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui si era ritenuto il fatto ascritto all'estradando inquadratole nella truffa, piuttosto che nella semplice emissione di assegni senza l'autorizzazione del trattario, unica condotta da lui posta in essere;
4) violazione della Convenzione 11/11/1972, regolarmente ratificata, tra la Repubblica italiana e quella rumena sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, il cui art. 33 prevede la non concedibilità dell'estradizione per reati puniti nello Stato richiesto a querela, la cui proposizione non risultava provata.
La difesa dell'estradando, in data 30/9/2005, ha depositato note con le quali ha ribadito il difetto del requisito della doppia incriminabilità e la perdurante vigenza della Convenzione bilaterale del 1972, in base alla quale non può essere concessa l'estradizione per reati puniti nello Stato richiesto a querela, ove questa non risulti presentata. Il ricorso non è fondato.
La Corte territoriale ha correttamente evidenziato, dando adeguato conto della conclusione alla quale è pervenuta, la ricorrenza di tutte le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dalla Repubblica rumena nei confronti di SO IA. È vero che l'art. 3 del secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione prevede che la Parte richiesta può rifiutare l'estradizione esecutiva di un soggetto giudicato in contumacia se il relativo giudizio non abbia garantito i diritti minimi di difesa, ma è anche vero che la stessa norma impone l'estradizione se la Parte richiedente offra assicurazioni sufficienti per garantire alla persona estradanda il diritto ad un nuovo giudizio che tuteli i detti diritti. L'ordinamento processuale rumeno (art. 522 c.p.p.) prevede la rinnovazione del giudizio contumaciale su richiesta del condannato, il quale pertanto è posto nella condizione concreta di dare massima espansione al proprio diritto di difesa.
I fatti addebitati all'estradando nella sentenza straniera di condanna, così come nella stessa ricostruiti, integrano il delitto di truffa, considerato che il SO non si è limitato ad emettere assegni bancari privi di provvista, ma ha negoziato tali titoli a nome di una società fittizia ed inesistente, al solo scopo di conseguire forniture di merce col preciso proposito di sottrarsi ai relativi obblighi contrattuali. Sono evidenti l'artificio ed il raggiro posti in essere, l'induzione in errore della controparte e l'ingiusto profitto conseguito con altrui danno. Sussiste quindi il requisito della doppia incriminazione di cui all'art. 13/2 c.p. e all'art. 2 della Convenzione europea di estradizione. La Convenzione europea del 1957, alla quale sia la Romania che l'Italia hanno aderito, non prevede tra le condizioni richieste per fare luogo all'estradizione passiva la verifica della inesistenza di una causa di improcedibilità (mancanza di querela) per il reato oggetto della domanda di estradizione.
Tale condizione era espressamente richiesta dall'art. 33 lett. c) della Convenzione bilaterale sottoscritta a Bucarest l'11/11/1972 tra i due Stati, ma non può più ritenersi attuale con l'adesione della Romania alla Convenzione europea (10/9/1997, in vigore dal 9 dicembre successivo), il cui art. 28 espressamente abroga la prima, per la parte propriamente relativa all'estradizione. Nè può validamente obiettarsi che l'adesione alla Convenzione europea non abroga le convenzioni bilaterali intervenute successivamente alla data (13/12/1957) della medesima Convenzione europea. L'effetto abrogativo di eventuali accordi bilaterali in tema di estradizione consegue, per quegli Stati che hanno aderito in un momento successivo alla Convenzione europea, all'adozione dello strumento di adesione da parte dello Stato interessato (per la Romania 9/12/1997, quindi successivamente alla Convenzione bilaterale del 1972). Al rigetto del gravame, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2005