Sentenza 24 ottobre 1994
Massime • 1
Concorre nella materialità del delitto di falsità ideologica di cui all'art. 483 cod. pen. il notaio che riceve la dichiarazione non veritiera di riconoscimento di figlio naturale. (Fattispecie nella quale numerosi cittadini somali ed etiopi, allo scopo di conseguire la cittadinanza italiana, si erano fatti riconoscere come figli naturali da cittadini italiani, grazie ad atti svolti in alcuni studi notarili). (V. Sez. V, sent. n. 1248, Fieno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/1994, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 1994 |
Testo completo
4 8M14 AL MASSIMARIO
LIRE 2000
Udienza pubblica REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 24 ottobre
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1994
SEZIONE QUINTA PENALE SENTENZA n. 1247AJ637046 composta da: dott. Lig BILARAO presidente AJ637047
AJ637041 1. dott. Giovan D'URSO consigliere REGISTRO GENERALE
2. dott. Brauco MARRONE consigliere n. 10176/94
AJ637042
3. dott. Francesco CALBI consigliere CORTE SUPRE CASSAZIONE
4. dott. Giorgio LATTANZI consigliere UFFIC
ha pronunciato la seguente Richiesta
Zanotti per diritti L. 24000 SENTENZA il ricorso proposto da BA GI, nato [...], ALAL CANCELLIERE sul
GI, nato [...], BE EL, nata [...], RT
Benedetto, nato 23.3.24, CONCAS EG, nato 16..6.46,
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15.8.45, TI CI, nato [...], OV LE, nata [...],
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1.10.52,
e dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma nei confronti di
LIRE 3000 ABBAI Saba, nata [...], BE RA NE, nato [...], CANCELL RI
ER WO Azeb, nato nel 1961, ET KE Tesfai, nata
10.10.54, RA LA Saba, nata [...], EH
SI Ergat, nata [...], AL TS, nata [...], BB493267
AL GI, nato [...], RA IA (alias LV IA), nata [...], RA Askalu, nata nel 1962, AREGASH ID, nato BB493268
10.4.53, ASFAHA Eyassu, nato [...], AR BE Tekaa, BB433274
nata [...], CO PI, nato [...], BA OL, nato BB493213
8.5.28, EL LA, nata [...], BE EL, nata [...], LIRE 300
NI DO, nato [...], BERHANU Salih, nato [...], AR BB493272 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE BB433266 UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio Richiesta copia studio CIUTTI BB493271 dal ig. dal Sig. 1ARDULLO per dirit per diritti L. 8000 BB498263
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AE, nato [...], IR Bruno, nato [...], RT AN
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Ling, nato [...], NO Francesco, nato [...], CA Fessehaie
Twelde Berhan, nato [...], CA EG, nato [...], DE BC486120
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BC486105 AU Mansueto, nato [...], DI NO GI, nato [...], BC486112
NT Mario, nato [...], EMBAYE ASMERET Mesfen, nata BC486110
15.8.48, GH AL, nata [...], ED BC486119 HANTAL BE (alias UN BE), nato 20.12.50, BC486125
AY, nata 24.12.42, GH GH BC486124
Fessahaye (alias TRINGALE Fessahaye), nato [...], NE BC486114
DU, nata [...], US AH, nato [...], GOOI
GA Almaz, nata [...], IA ER, nato [...],
ER AC Iyasu, nato nel 1941, ER NI, nato [...],
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22.10.60, HA ME (alias LV ME), nato [...],.
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LD OH Elsa, nata nel 1952, OS VI, nato [...],
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
Richiesta copio studio
DASTIA dal Si 2
5.20 per dinmi
0 9 MAG. 2007
J E nata [...], ROMA Letterbrahan, nata nel 1967, SA GI, nato
21.3.14, AJ ME, nato [...], LV IO nato
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BR YE (alias CC YE), nata [...], TEWELDE
BERHAN Kahsay Nigisti, nato nel 1940, TEWODROS Haile, nato [...],
SO SI, nato [...], ES EB, nato [...], AN197391
TU NE Tzebaie, nato [...], RO AN, nato [...], LIRE 1000 AN RI GI, nato [...], RI Oscar, nato [...], AR
Giorgio, nato 24.5.37, VITAGLIANO OL, nato 17.12.38,
WELDESILASIE Speranza, nata [...], LDSELASSIE WO, nato
AN197332 nel 1936, ES LD (alias AL DO), nato
1.10.52, AP IN, nato [...], LD AS, nato [...], LIRE 1000
AN LD BE Rita, nata [...], RU GB EB, nato
1.9.50,
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 6 luglio 1993 AN197393 visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso LIRE 1000 udita nella pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Giorgio AN LATTANZI udito il pubblico ministero nella persona del sostituto Procuratore genera¹- dott. IN GALGANO, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvi limitatamente alla mancata dichiarazione di falsità dei riconoscimenti d AN197334 paternità naturale, il rigetto nel resto del ricorso del procuratore generale e i rigetto degli altri ricorsi, AN198393 uditi i difensori avvocati Marco ZANOTTI, Nicola MAZZACUVA e Paola
BALDUCCI LIRE 1000
CANCELLER
AN138334 Ritenuto in fatto e in diritto
GI BA, GI AL, EL BE,
EN RT, EG CA, BE ED LIRE 1000 TA, ME HA, CI TI, LE OV, VI AN
OS, BR YE TS, EB ES, LD
ES e il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 6 luglio 1993 con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato le condanne per i AN198399 delitti di falsità ideologica in atto pubblico e corruzione pronunciate dal
Tribunale di Roma ed ha nel resto parzialmente riformato la decisione di LIRE 1000 AN primo grado ravvisando i reati di cui all'art. 495 c. p. e agli artt. 319 e 321
c.p. in fatti che il primo giudice aveva invece ritenuto penalmente leciti.
A quanto risulta dalla sentenza impugnata, il processo ha avuto inizio con un rapporto del 13 ottobre 1986 con il quale la Questura di Roma ha
AN198400 denunciato alla Procura della Repubblica una serie di falsità commesse dal sovrintendente della p.s. GI BA, che, essendo addetto alla istruzione delle pratiche per il rilascio dei passaporti presso il Commissariato AN198398
Porta Pia, ne aveva istruite alcune facendo figurare degli stranieri come cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quel commissariato ed
AN197336 aveva fatto conseguire agli stessi il passaporto, talvolta anche con false generalità. Dalle indagini era emerso che gli stranieri avevano agito per LIRE 1000 ottenere un documento che consentisse loro di stabilizzarsi in Italia senza AN dover richiedere il permesso di soggiorno e che per questo scopo essi avevano corrisposto somme di denaro anche ingenti.
Nel corso delle indagini era inoltre risultato che alcuni degli stranieri che si erano rivolti per il passapporto ad BA e numerosi altri, AN197337 soprattutto di nazionalità somala od etiopica, per conseguire la cittadinanza LIRE 1000 italiana si erano fatti riconoscere falsamente come figli naturali da cittadini NCELLERIA italiani, per lo più pagando, e in questo modo molti di essi avevano raggiunto il proprio scopo. I riconoscimenti erano stati effettuati in alcuni studi notarili di Roma, anche quando le parti dimoravano in altre località, e per lo più erano stati ricevuti dai notai EL BELELLI e LE OV e dal AN197398 coadiutore di questa VI OS. Agli studi di questi notai molti stranieri erano stati indirizzati da intermediari, che si erano occupati anche di
4 CORTE SUPREMA DI CASSAZI fissare gli appuntamenti e di avviare poi le pratiche presso i competenti uffici UFFICIO COPIE
dello stato civile. Richiesta copia stu
Al termine dell'istruzione formale erano state rinviate a giudizio 187 dal Sig. ANDREOLE! per diritti L. 12000 persone, imputate, per quanto ancora interessa, dei reati: a) di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, relativi sia al 9 NOV 2001
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denaro ricevuto dal sovrintendente BA per le pratiche concernenti i IL CANCELLIE
falsi passaporti, sia al denaro ricevuto dai notai BE, OV e
OS per i falsi riconoscimenti di figli naturali;
b) di associazione per delinquere tra BA e gli intermediari
TI e NAZEM SH e di associazione per delinquere tra i notai
BE, OV e OS e le persone che avevano svolto opera di intermediazione od avevano assunto negli atti i ruoli di genitori naturali o di testi fidefacienti;
c) di falsità ideologica in atti pubblici facenti fede fino a querela di falso, sia per le false attestazioni apposte da BA nelle richieste di L1500 passaporto, sia per le false dichiarazioni di paternità naturale ricevute e ANCELLERIA documentate dai notai BE, OV e OS, sia per le false dichiarazioni da parte del notaio OS, coadiutore del notaio
OV, di aver redatto alcuni atti di riconoscimento di figli naturali che erano invece stati redatti dalla OV;
Il Tribunale di Roma con sentenza del 13 novembre 1990 ha condannato il sovrintendente BA e le persone che con lui avevano concorso nell'attività diretta al rilascio dei falsi passaporti, per i reati di corruzione e di falsità ideologica in atto pubblico, ha condannato i notai
OV e OS, per il reato di falsità ideologica continuata
"limitatamente alla sostituzione della prima al secondo nella formazione degli BE754396 atti 23 dicembre 1985, 7 gennaio 1986 e 13 gennaio 1986" ed ha pronunciato BE754335 il proscioglimento degli imputati con formule varie da tutte le altre imputazioni. BE754334
In particolare il tribunale ha ritenuto che nelle attività di redazione degli atti notarili di riconoscimento di figli naturali, non fossero ravvisabili i
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contestati reati di falsità in atti e di corruzione, né altre ipotesi di falsità.
-
Secondo il tribunale, poiché gli atti di riconoscimento contenevano le dichiarazioni effettivamente ricevute dalle parti che li avevano compiuti, non sarebbe stato nella specie configurabile il reato dell'art. 479 c.p. ma, eventualmente, sarebbe stato configurabile il reato dell'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), del quale avrebbe dovuto
5 rispondere, a titolo di concorso, anche il notaio;
però neanche questo reato era ravvisabile in quanto "la dichiarazione non veridica di paternità naturale, benché fatta davanti al pubblico ufficiale, non lede - a parere del tribunale la fede pubblica e non è quindi punibile a norma dell'art. 483 c.p., perché
l'atto in cui viene documentata non è destinato a provare la veridicità dell'antecedente storico ma a rendere incontestabile l'avvenuto riconoscimento".
Più in generale il tribunale ha ritenuto che in casi del genere la condotta dei privati non può considerarsi illecita, che di conseguenza deve riconoscersi "la liceità della condotta del notaio che in tale simulazione sia eventualmente connivente", che non può neppure ravvisarsi una violazione dell'art. 28 legge notarile, che vieta al notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico.
Inoltre sia per i falsi riconoscimenti di paternità naturale sia per le falsità dirette all'ottenimento dei passaporti il tribunale è giunto alla conclusione che le condotte degli imputati non avevano dato luogo alle contestate associazioni per delinquere.
In seguito all'impugnazione del pubblico ministero e di alcuni imputati la Corte di appello di Roma come si è detto all'inizio - ha riformato
-
parzialmente la decisione del tribunale, avendo ravvisato nell'attività di redazione dei falsi atti di riconoscimento della paternità naturale i reati di false dichiarazioni o attestazioni a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ed ha dichiarato estinto per amnistia il primo reato e per prescrizione il secondo reato, nei casi in cui questo risultava commesso prima del 6 gennaio 1986 ed erano state applicate le attenuanti generiche.
La corte di appello ha escluso che gli atti notarili di riconoscimento non veritiero di figli naturali potessero far configurare una falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 479 c.p.) o una falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), in quanto l'atto notarile era diretto ad attestare l'avvenuto riconoscimento e non anche la veridicità di questo, ma ha aggiunto che la falsa dichiarazione di paternità integrava il reato previsto dall'art. 495 c.p.
Non hanno presentato i motivi GI BA, BE
ED TA, BR YE TS, EB
ES e pertanto i loro ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
6 Anche LD ES non ha presentato i motivi ma poichè la conseguente inammissibilità è per causa sopravvenuta è pregiudiziale il rilievo, a norma dell'art. 152 comma 1 c.p.p. 1930
(applicabile nella specie trattandosi di processo che è proseguito con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti), che i reati di corruzione addebitati al ricorrente (capi De L 3) sono estinti per prescrizione.
Situazione diversa è quella di ME HA, che ha presentato i motivi senza una preventiva dichiarazione di ricorso. I motivi costituiscono anche una dichiarazione tardiva, ma questa, comportando un'inammissibilità per causa originaria, non consente di rilevare la prescrizione del reato di corruzione relativo al falso passaporto. Deve però essere rilevata e dichiarata l'estinzione del reato di corruzione relativo al falso riconoscimento di paternità, dato che il fatto ha formato oggetto dell'impugnazione del procuratore generale.
Il procuratore generale con con il ricorso ha denunciato la erronea applicazione della legge penale, per quanto concerne la negazione che i falsi atti di riconoscimento della filiazione naturale costituissero il reato previsto dall'art. 479 c.p., e il vizio di motivazione per quanto concerne la ritenuta insussistenza nella specie dei reati di associazione per delinquere. Il procuratore generale ha anche sostenuto che "la corte, una volta accertata la falsità degli atti di riconoscimento di paternità, avrebbe comunque dovuto dichiararla e ordinare la cancellazione dei detti documenti, ai sensi degli artt.
480 e 481 c.p.p. 1930".
Tra i numerosi imputati contro i quali è diretto il ricorso del procuratore generale è compreso anche IO LV , che però al momento della pronuncia della sentenza impugnata era deceduto e nei cui confronti la corte di appello aveva dichiarato i reati estinti per morte dell'imputato. Per quanto concerne questo imputato perciò i motivi dell'impugnazione del procuratore generale sono manifestamente infondati e di conseguenza deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Va subito aggiunto che è inammissibile anche il motivo del procuratore generale concernente le imputazioni di associazione per delinquere perché, a fronte dell'accertamento concorde dei giudici di merito che non era emerso alcun accordo tra gli imputati tale da rendere configurabile il reato associativo, il ricorrente si è limitato a svolgere una generica contestazione in punto di fatto affermando "che balza all'evidenza come i due studi notarili incriminati, universalmente noti per rogare falsi atti
7 di riconoscimento di figli naturali, abbiano realizzato, ognuno per proprio conto una societas sceleris". E' da aggiungere che è priva di qualunque fondamento razionale l'affermazione che per il solo fatto che un notaio si presta a rogare anche falsi riconoscimenti di figli naturali il suo studio viene a costituire un'associazione per delinquere.
Per comprendere i motivi degli altri ricorrenti occorre ricordare che le imputazioni che formano oggetto dei ricorsi traggono origine da due vicende diverse, quella relativa ai falsi passaporti richiesti al sovrintendente di p.s.
BA e quella relativa ai falsi riconoscimenti di paternità ricevuti dai notai BE, OV e OS.
Rispetto alle imputazioni relative ai falsi passapporti, oltre ad
BA, ES ed HA, i cui ricorsi come si è detto sono inammissibili, hanno proposto ricorso per cassazione CI TI e
EG CA.
TI, con due motivi, ha dedotto: 1) "insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza", quanto all'affermazione di responsabilità; 2)
"insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine alla concessione delle attenuanti generiche". Si tratta con evidenza di motivi generici e di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
CA è stato condannato per corruzione in relazione alla vicenda dei falsi passaporti e con il ricorso ha dedotto la "contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di corruzione", sostenendo che in realtà è stata commessa in suo danno una concussione.
Successivamente, con una memoria, il ricorrente ha fatto rilevare che, essendo state riconosciute le attenuanti generiche, nell'aprile del 1994 rispetto alla corruzione è maturato il termine di prescrizione.
Effettivamente si è verificata la prescrizione e poiché non vi sono elementi che giustifichino a norma dell'art. 152 comma 2 c.p.p. 1930 un proscioglimento nel merito deve dichiararsi l'estinzione del reato di corruzione (capo D).
Rispetto alle imputazioni relative ai falsi riconoscimenti di paternità hanno proposto ricorso per cassazione i notai BE, OV e
OS ed inoltre RT ed AL, entrambi autori di numerosi riconoscimenti
AL denunciando "violazione di legge, errata valutazione dei fatti, mancanza e carenza di motivazione" ha svolto varie considerazioni sulla propria vita e sul ruolo avuto nei falsi riconoscimenti di paternità ed ha
8 sostenuto infine che la motivazione della sentenza impugnata è viziata. Si tratta di un motivo inammissibile perché si risolve in generiche deduzioni di fatto, senza che sia dato comprendere chiaramente contro quali capi o punti della sentenza impugnata si diriga il ricorso. Tra l'altro sembra che il ricorrente muova dal presupposto di una condanna nei suoi confronti per i delitti di falsità ideologica e di associazione per delinquere che in realtà non c'è stata.
OS hanno enunciato sette I notai BE, OV motivi comuni a tutti e tre deducendo:
1) la "erronea applicazione dell'art. 495 c.p., non potendosi i fatti di causa sussumere in tale fattispecie incriminatrice";
2) la erronea applicazione degli artt. 495, 110, 51 c.p. e degli artt. 27 e
29 1. notariato e la illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta loro responsabilità a titolo di concorso nei reati di cui all'art. 495;
3) la "violazione dell'art. 515 c.p.p. abr. (principio del tantum devolutum quantum appellatum) in riferimento alla diversa qualificazione giuridica del fatto de quo (art. 495 c.p.) in assenza di specifica doglianza sul punto da parte del pubblico ministero e del procuratore generale";
4) la "illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'asserita sussistenza della condotta punibile ex art. 319 c.p. in quanto riferibile ai notai", dato che questi, a norma dell'art. 27 1. notarile avevano l'obbligo di ricevere gli atti di riconoscimento e nulla avevano ricevuto oltre l'onorario professionale loro spettante;
5) la erronea applicazione della legge penale, perché la sentenza impugnata aveva escluso la configurabilità di un'ipotesi di corruzione susseguente prevista dal testo dell'art. 319 c.p. abrogato, applicabile al momento della commissione dei fatti;
6) la illogicità della motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche;
7) l'inosservanza dell'art. 323 bis c.p. e la "omessa motivazione in ordine alla non concessione della circostanza attenuante prevista dall'art. 323 bis c.p.".
I notai OV e OS hanno inoltre dedotto:
1) l'omesso esame di prove decisive, il travisamento di fatto e l'illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per i reati di falsità ideologica in atto pubblico relativi agli atti che secondo l'accusa erano stati rogati dal notaio OV anziché, come era stato fatto apparire, dal notaio OS;
2) la "violazione dell'art. 515 c.p.p. 1930 (principio del tantum devolutum quantum appellatum) nella parte in cui è negata - oltretutto senza motivazione specifica al riguardo - la sussistenza delle attenuanti ex art. 62 bis c.p., già concesse in primo grado e non oggetto di specifico gravame";
3) l'inosservanza dell'art. 81 c.p., per quanto concerne la determinazione della violazione più grave e la "conseguente violazione delle norme stabilite nei d.P.R. n. 856/86 e 394/90 in tema di condono".
RT ha enunciato quattro motivi, deducendo:
1) la "violazione e falsa applicazione dedell'art. 319 c.p. e dell'art. 321
c.p." e il "difetto a la contradditorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale e dell'elemento psicologico dei delitti di corruzione contestati". Secondo il ricorrente i fatti in questione non potrebbero integrare il reato di corruzione (gli argomenti sono uguali a quelli di BE, OV e OS) e comunque manca la motivazione sulla sua responsabilità per il reato in questione e sulla sussistenza dell'elemento psicologico;
2) l'erronea applicazione dell'art. 495 c.p., dato che nei falsi riconoscimenti di paternità non sarebbe ravvisabile il delitto previsto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali (gli argomenti sono uguali a quelli di BE, OV e
OS);
3) "difetto e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis c.p."
4) "violazione dell'art. 2 c.p. e dell'art. 323 bis c.p." e "difetto assoluto di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante prevista dall'art. 323 bis c.p." (gli argomenti sono uguali a quelli di
BE, OV e OS).
Motivo pregiudiziale è quello con il quale è stata denunciata la violazione dell'art. 515 c.p.p. 1930. Secondo i ricorrenti sarebbe stato violato il principio dell'effetto parzialmente devolutivo perché "nei motivi di appello dei rappresentati della pubblica accusa (e degli imputati) non è dato rinvenire alcuna specifica doglianza volta a sottoporre all'esame dell'organo d'appello la questione della definizione giuridica dei fatti oggetto della contestazione".
Il motivo è manifestamente infondato perché il tribunale aveva ritenuto che i falsi riconoscimenti di figli naturali non costituissero reato ed il
10 pubblico ministero aveva impugnato questa decisione sostenendo che essi invece integravano una falsità ideologica in atto pubblico. Oggetto dell'appello era proprio la qualificazione giuridica del fatto e quindi non può affermarsi che la corte ha esorbitato dai propri poteri ravvisando il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Né la corte di appello poteva essere limitata dalla qualificazione di falsità ideologica in atto pubblico sostenuta dal pubblico ministero, come se essa non avesse altra alternativa che riconoscere il reato indicato dall'appellante o assolvere gli imputati. E' compito del giudice, sia di primo grado, sia d'impugnazione, dare l'esatta qualificazione al fatto che deve formare oggetto della sua decisione, ed è giurisprudenza costante che nello svolgimento di tale compito il giudice di appello non trova un limite neppure quando avendo proposto impugnazione il solo imputato egli ritenga di dover dare al fatto una definizione più grave di quella che gli era stata data dal giudice di primo grado (ved. Sez. VI, 9 febbraio 1988, Scagnetti, in Cass. pen. 1989, p. 614; Sez. IV, 13 febbraio
1979, Paladini, in Giust. pen. 1980, II, c. 4). E' quindi evidente che nessuna censura può moversi alla sentenza impugnata che in seguito all'impugnazione del pubblico ministero, concernente proprio la qualificazione giuridica dei falsi riconoscimenti, ha provveduto ad individuare la fattispecie astratta nella quale i fatti erano a suo avviso riconducibili, ravvisando un reato meno grave di quello oggetto dell'imputazione originaria e della richiesta formulata con l'impugnazione.
E' da aggiungere che anche nei ricorsi per cassazione in esame la questione principale concerne la qualificazione giuridica dei falsi riconoscimenti dei figli naturali, dato che il procuratore generale continua anche in questa sede a sostenere che essi integrano una falsità ideologica in atto pubblico mentre i tre notai e RT contestano che sia ravvisabile il reato previsto dall'art. 495 c.p., ritenuto dalla corte di appello, od un altro reato.
Il procuratore generale, dopo aver rilevato che la sentenza impugnata ha "dato ampiamente per scontata la consapevole complicità dei notai nella formazione dei rogiti di riconoscimento non veridici dei figli naturali", ha affermato: "tale condotta appare determinante nella costruzione del falso ideologico contestato (ex artt. 110, 479 c.p.) che, si badi, sanziona non solo il pubblico ufficiale quando attesta falsamente che un fatto è stato da lui
11 compiuto o è avvenuto in sua presenza, ma, altresì, quando, comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità".
La tesi del procuratore generale è priva di fondamento perché
l'attestazione del notaio concerne la dichiarazione di paternità da lui ricevuta e non la verità di quanto gli viene dichiarato. Quando il notaio attesta in modo esatto la dichiarazione ricevuta non è configurabile il reato di falsità ideologica, anche se il dichiarante non dice il vero e il notaio ne è consapevole. Non vale in contrario ricordare, come fa il procuraore generale ricorrente, che il reato previsto dall'art. 479 c.p. concerne, oltre la condotta del pubblico ufficiale che attesta il falso sulle dichiarazioni ricevute, anche la condotta del pubblico ufficiale che "attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità", perché anche in questo secondo caso non basta che l'atto contenga attestazioni non corrispondenti al vero ma occorre che tali attestazioni provengano dal pubblico ufficiale, con riferimento a fatti che hanno formato oggetto della sua conoscenza. Se le attestazioni, come nel caso di dichiarazioni di paternità non veritiere, provengono dal privato e non dal pubblico ufficiale si è fuori dallo schema dell'art. 479 c.p.
Deve perciò concludersi che il motivo di ricorso enunciato dal procuratore generale è privo di fondamento. Resta tuttavia da stabilire se i fatti in questione possano costituire un altro reato e in particolare quello ritenuto dalla sentenza impugnata di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.
Gli imputati ricorrenti per contestare la decisione della corte di appello hanno richiamato una sentenza di questa Corte che ha escluso la configurabilità del delitto dell'art. 495 c.p. per la ragione che la falsa dichiarazione sulla paternità non concerne uno stato o una qualità personale ma "solo il fatto materiale della procreazione" (Sez. V, 23 gennaio 1970,
Barni, in Giust. pen. 1971, II, c. 296). L'esclusione è corretta perché effettivamente l'affermazione del dichiarante che una persona è proprio figlio rileva come fatto, al quale per effetto del riconoscimento si collega, se non vi sono condizioni ostative, l'acquisto dello stato di figlio naturale. E' vero perciò che quell'affermazione, nel momento in cui viene fatta, non concerne lo stato, ma solo un fatto giuridicamente rilevante. Ciò però non significa che la falsa dichiarazione della paternità naturale sia penalmente lecita, perché essa, ad avviso del collegio, integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico previsto dall'art. 483, che stabilisce la punizione
12 di "chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità".
Anche il tribunale aveva ritenuto che la fattispecie alla quale eventualmente avrebbero potuto ricondursi i falsi riconoscimenti di paternità fosse quella dell'art. 483 c.p. ma aveva poi escluso che ne ricorressero tutti gli estremi perché aveva ritenuto che gli atti in questione non fossero destinati a provare la paternità. A sostegno della propria tesi il tribunale aveva richiamato la sentenza Sez. V, 25 gennaio 1970, Barni, cit., che oltre al reato dell'art. 495 c.p. aveva escluso anche quello dell'art. 483 c.p. affermando che "l'atto di riconoscimento, meramente facoltativo, non è diretto ad attestare la verità della procreazione del figlio, ma a creare un titolo di stato prima inesistente". E' però da ricordare che successivamente questa Corte ha mutato opinione ed ha affermato che l'atto di riconoscimento costituisce una "dichiarazione di scienza rivolta a conferire certezza al fatto naturale della procreazione" e che "la non veridicità del riconoscimento, inteso in questo senso, incide sicuramente su di un fatto del quale lo stesso atto è destinato a provare la verità; per cui il falso riconoscimento di figlio naturale, compiuto posteriormente all'atto di nascita con un atto pubblico od in atti dello stato civile è suscettibile di realizzare, ricorrendone tutti gli altri elementi, il delitto di falsità ideologica previsto dall'art. 483 c.p." (Sez. VI, 4 febbraio 1987, Bemporad, in Cass. pen. 1988, p. 998).
In dottrina è stato precisato che "l'obbligo giuridico di veridicità per il privato dovrà ritenersi sussistere ogni qual volta una norma giuridica ricolleghi specifici effetti a determinati fatti, allorché essi vengano da un privato attestati a un pubblico ufficiale che documenti l'attestazione", e una situazione del genere ricorre in modo evidente nel caso della dichiarazione di paternità fatta in un atto pubblico notarile, cui l'ordinamento, in mancanza di condizioni ostative, ricollega gli effetti del riconoscimento.
Del resto che le attestazioni in questione rientrino nella previsione della falsità ideologica commessa dal privato si desume anche dall'aggravante speciale dell'art. 483 comma 2 c.p., che riguarda specificamente gli atti relativi allo stato civile.
Lo stato di figlio naturale si collega alla procreazione e non, come ha ritenuto il tribunale, alla sola volontà di assumere i doveri e i diritti di genitore espressa da chi opera il riconoscimento, tanto è vero che il ricoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità (art. 263 c.c.).
Perciò non può ragionevolmente affermarsi che l'atto di riconoscimento non è
13 destinato a provare la verità della procreazione;
infatti la previsione da parte dell'ordinamento dell'azione regolata dall'art. 263 c.p.p. significa che lo stato di figlio naturale si collega necessariamente alla procreazione e che di questa il riconoscimento è destinato a provare la verità con una forza tale da richiedere un'apposita impugnativa giudiziaria per rimuovere gli effetti dell'attestazione.
Non importa stabilire se il pubblico ministero sia o meno legittimato ad effettuare l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità
(questione di cui hanno discusso i giudici di primo e di secondo grado, rilevando che in proposito le opinioni della giurisprudenza e della dottrina sono discordi), perché anche se si esclude la legittimazione del pubblico ministero la destinazione dell'atto a provare la verità della procreazione risulta dall'esistenza di un'apposita azione diretta a far accertare il difetto di veridicità della dichiarazione del sedicente genitore, difetto che può anche non dipendere da un reato. Va anche considerato che il pubblico ministero non ha una generale legittimazione nel processo civile per far valere autonomamente ogni possibile falsità di un atto che costituisca reato;
questa falsità il pubblico ministero invece può e deve farla valere - come è avvenuto nel caso in esame - attraverso l'esercizio dell'azione penale.
E' da aggiungere che l'interesse alla veridicità delle dichiarazioni concernenti la filiazione è tanto rilevante per l'ordinamento che quando le false dichiarazioni sono rese nella formazione dell'atto di nascita si configura il più grave reato di alterazione di stato, il quale, come ha rilevatoquesta
Corte nella sentenza Sez. VI, 4 febbraio 1987, Bemporad, cit., rispetto delitto dell'art. 483 c.p. "secondo la più accreditata dottrina ... si trova in un rapporto di specialità".
Infine una ulteriore conferma dell'obbligo di dichiarare la verità nell'atto di riconoscimento di un figlio naturale potrebbe trarsi, se occorresse, dall'art. 74 1. 4 maggio 1983, n. 184 che in taluni casi particolarmente sospetti impone agli ufficiali dello stato civile di trasmettere i riconoscimenti dei figli naturali al tribunale per i minorenni ed a questo di disporre
"l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento".
Deve quindi affermarsi che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere che i falsi riconoscimenti di figli naturali integrino il reato dell'art. 495 c.p. perché essi integrano invece il reato dell'art. 483 c.p. Anche questo reato è estinto per intervenuta amnistia e deve quindi rimanere fermo il
14 proscioglimento pronunciato dalla corte di appello;
però, in accoglimento del motivo di ricorso del procuratore generale, deve in aggiunta dichiararsi, a norma dell'art. 480 c.p.p. 1930, la falsità degli atti di riconoscimento.
Per quanto specificamente li concerne, i notai, dopo aver sostenuto che i falsi ricoscimenti non possono ricondursi ad alcuna figura di reato, hanno censurato sotto vari aspetti l'affermazione fatta dalla corte di appello del loro concorso nei reati in questione: innanzi tutto essi hanno denunciato vizi di motivazione quanto alla ritenuta loro consapevolezza della falsità dei riconoscimenti, rilevando che questa sarebbe stata irragionevolmente desunta dall'alto numero degli atti rogati, poi hanno sostenuto che il concorso del notaio nelle false dichiarazioni di cui all'art. 495 c.p. "contrasta in modo insanabile con la stessa struttura della fattispecie penale" e che la legge notarile imponeva loro di ricevere gli atti in questione.
Tutti i rilievi sono privi di fondamento.
Alla convinzione che fin dai primi atti i notai fossero ben consapevoli della falsità dei riconoscimenti che andavano rogando sia il tribunale, sia la corte di appello sono giunti sulla base di numerosi elementi e non solo in considerazione del numero dei ricoscimenti rogati (56 nello studio
BE e 53 nello studio OV), che pure non può essere privo di significato. Tra l'altro i giudici di merito hanno ricordato che i notai avevano sistematicamente evitato di effettuare i dovuti accertamenti sull'esistenza delle condizioni per il riconoscimento e in particolare sulla mancanza di un preesistente stato di figlio legittimo;
che "in molti casi sia i riconoscenti che i riconoscendi vivevano in città anche molto lontane da Roma, quali Milano,
Napoli, Bologna, Catania, ecc. e vennero a Roma proprio per compiere il falso riconoscimento"; che alcuni avevano effettuato più riconoscimenti anche nello stesso giorno;
che le condizioni di alcuni riconoscenti, anziani a volte in condizioni mentali degradate, indicavano gli scopi fraudolenti degli atti;
che le differenti caratteristiche razziali facevano apparire non veridiche le dichiarazioni di riconoscimento. La OV in un caso aveva addirittura indotto una persona che si era recata nel suo studio per essere riconosciuta a superare le esitazioni determinate dalla falsità, come ha ricordato la sentenza impugnata riportando la seguente dichiarazione di
OHs IF: "tengo a far presente e a sottolineare che proprio al fine di avere una tranquillità legale relativamente all'atto che si stava compiendo, ho chiesto alla signora notaio se ciò che si stava facendo fosse legalmente valido, evidenziando che il soggetto che intendeva
15 riconoscermi non era mio padre;
al che la signora notaio ha risposto assicurandomi che dal momento che l'atto veniva da lei redatto, non poteva non avere legale validità, e, quindi, io non correvo rischi di sorta".
Perciò deve concludersi che la censura relativa alla motivazione è del tutto priva di fondamento.
Quanto alla possibilità di configurare un concorso nel reato da parte dei notai è da rilevare che gli argomenti addotti dai ricorrenti con riferimento al delitto dell'art. 495 c.p. non sono ugualmente riferibili al delitto dell'art. 483 c.p., ritenuto da questa Corte, e che è evidente sotto l'aspetto materiale il concorso del notaio nella formazione di un atto di riconoscimento di un figlio naturale ideologicamente falso. Né è vero che in base alla legge notarile il notaio sia comunque tenuto ad aderire alla richiesta del privato che gli manifesta l'intenzione di effettuare un riconoscimento. Infatti se è vero che a norma dell'art. 27 1. not. "il notaro è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto" è anche vero che a norma del successivo art. 28 "il notaro non può ricevere atti .. se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico", come è vero che gli atti in questione, costituendo reato, rientrano nella categoria di quelli che sono espressamente proibiti dalla legge. Quindi il notaio poteva e doveva rifiutarsi di ricevere i falsi riconoscimenti, anche perché se avesse effettuato una valutazione errata circa la veridicità delle dichiarazioni in nessun caso con il suo rifiuto avrebbe determinato per le persone che a lui si erano rivolte una situazione di stallo insuperabile. Infatti, in seguito al rifiuto del notaio, le persone che intendevano effettuare i riconoscimenti avrebbero potuto rivolgersi all'ufficiale dello stato civile, il quale a sua voita, a norma dell'art. 83 comma 3 r.d. 9 luglio 1939, n. 1238, avrebbe potuto rifiutarsi di ricevere le dichiarazioni e contro il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile sarebbe stato possibile proporre ricorso al tribunale (art. 83 comma ult. r.d. 9 luglio 1939, n. 1238).
Anche nei confronti dei notai perciò deve rimanere fermo il proscioglimento per amnistia, da riferirsi al reato dell'art. 483 c.p.
In conclusione, per quanto concerne i falsi riconoscimenti di figli naturali, rispetto a tutti gli imputati prosciolti per amnistia, la sentenza impugnata va rettificata nel senso che l'estinzione per amnistia oggetto della pronuncia di cui alla lettera e) del dispositivo, anziché al reato previsto dall'art. 495 c.p., deve intendersi riferita al reato previsto dall'art. 483 c.p., e deve di conseguenza dichiararsi la falsità degli atti di riconoscimento.
16 Collegate con la qualificazione giuridica dei falsi riconoscimenti sono alcune delle questioni concernenti i reati di corruzione dedotte nei ricorsi dei tre notai e di TE.
Come si è detto i notai, essendo consapevoli della falsità, avrebbero dovuto rifiutarsi di ricevere i riconoscimenti dei figli naturali, perciò è da ritenere che correttamente la sentenza impugnata ha affermato che gli atti di riconoscimento rogati erano contrari ai doveri di ufficio. Ciò posto, per escludere il reato di corruzione previsto dall'art. 319 c.p., non vale addurre che i notai per i falsi atti di riconoscimento hanno percepito i soli onorari spettanti per l'atto perché in proposito la sentenza impugnata con ragione ha considerato che quegli onorari "non avrebbero dovuto essere loro corrisposti per la semplice ragione che non avrebbe dovuto essere effettuata la relativa attività professionale", aggiungendo che era con la corresponsione di quelle somme che le parti "ottenevano che venissero omessi dai notai roganti i dovuti accertamenti". Insomma non può non ravvisarsi il reato dell'art. 319
c.p. una volta accertato che il pubblico ufficiale ha ricevuto una somma di denaro per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, e non rileva che quella somma non sia superiore a quella che sarebbe spettata al publico ufficiale per un atto analogo non contrario ai doveri di ufficio.
Con un altro motivo i notai censurano la sentenza impugnata perché non ha ravvisato nella specie un'ipotesi di corruzione susseguente, prevista dal comma ult. del testo dell'art. 319 c.p. abrogato. Com'è noto l'art. 319 abrogato prevedeva una pena assai minore nel caso in cui il pubblico ufficiale riceveva il denaro per un atto già compiuto e i ricorrenti sostengono che era questa l'ipotesi ravvisabile nella specie perché l'onorario era stato corrisposto dopo il compimento dell'atto di riconoscimento senza che in precedenza ci fosse stato uno specifico accordo.
Anche questo motivo è privo di fondamento perché il reato di corruzione antecedente si verificava non solo quando prima dell'atto il pubblico ufficiale riceveva il denaro ma anche quando ne accettava la promessa, ed è chiaro che nella richiesta ai notai di rogare i falsi riconoscimenti era implicito l'impegno (che costituiva una promessa) di pagare una somma corrispondente onorario dovuto, come avviene in genere 1
per le prestazioni di opera professionale: non occorreva alcuno specifico preventivo accordo sul pagamento, che certo non era rimesso ad una successiva libera determinazione delle persone, sedicenti padri naturali e sedicenti figli, che si erano rivolte ai notai. Ed è questa una considerazione
17 che vale anche per RT, che senza ragione ha denunciato una mancanza di motivazione circa la sua posizione, dato che questa (trattandosi di persona che aveva operato cinque falsi riconoscimenti di figli naturali, utilizzando sia lo studio della BE sia quello della OV) non richiedeva una motivazione specifica. Infatti, per le ragioni che sono state esposte, non occorreva individuare come pretende il ricorrente un
-
particolare accordo criminoso, oltre quello derivante dalla richiesta di rogare gli atti in questione, e un dolo particolare.
Pure infondato è il motivo con il quale i tre notai e RT hanno denunciato l'inosservanza dell'art. 323 bis c.p. e il vizio di motivazione sull'attenuante. Nella specie non si può parlare di inosservanza della legge penale perché non ci si trova in presenza di una situazione, accertata dal giudice di merito, che impone l'applicazione dell'attenuante e che quindi può essere riscontrata anche dalla Cassazione. L'art. 323 bis come tutte le circostanze analoghe, basate sulla tenuità o sulla gravità dei fatti, richiede valutazioni rimesse al giudice di merito e più volte la sentenza impugnata ha sottolienato la gravità dei fatti in questione e soprattutto la gravità delle condotte dei notai;
né la sentenza può essere censurata per la mancanza di una motivazione specifica sull'esclusione dell'attenuante perché non risulta che gli imputati ne avessero fatto richiesta e quindi non può affermarsi che la corte di appello aveva il dovere di motivare al riguardo.
In conclusione anche per quanto concerne la pronuncia relativa alla corruzione connessa con i falsi riconoscimenti la sentenza impugnata non merita censura. Rispetto agli imputati ai quali sono state applicate le attenuanti generiche però sono ormai estinti per prescrizione i reati di corruzione per i quali vi è stata condanna in appello (quelli commessi prima del 6 gennaio 1986 sono stati già dichiarati estinti dalla corte di appello) e di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con riferimento ai capi indicati per ciascuno tra parentesi, nei confronti di
BE RA NE (H 1), NE DU (H 1), ES
RE HA (F 1), AL TS (Q 1), GH AY
(Q 1), IA ER (Q 1), ZI RT (I 2) (M 2),
EH SI (I 2), AB RG (M 2),
AS UM (Q 2), US AH (Q 2), AP
IN (D 3), MO HA AM (D 3), AR AE ((L
3), ER NI (L 3), ES ES (L 3),
FA RY ID (L 3), RY ER (L 3), FA
18 IS (L 3), AR BE (L 3), ED
KE ID (N 3), HA ME (V 3), DE IE
PI (G 4), SA GI (O 4), EL LA (o 4), RO
AN (Q 4), HA OL (Q 4), GH
AL (L 7).
In seguito all'estinzione per prescrizione dei reati di corruzione le pene inflitte a ES LD e ad HA ME devono essere ridetermiante, per il primo in un anno e quattro mesi di reclusione (due anni meno un terzo per le attenuanti generiche, giudicate in appello prevalenti sull'aggravante del capoverso dell'art. 476 c.p.) e per la seconda in un anno e sei mesi di reclusione (un anno e quattro mesi, determinati come per il primo, più due mesi, inflitti dal giudice di primo grado per la corruzione relativa al falso passaporto).
Altro motivo comune ai quattro ricorrenti è quello sulla illogicità della motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche.
I tre notai hanno rilevato che i giudici di appello hanno confuso i criteri relativi alla determinazione della pena con quelli relativi al riconoscimento delle attenuanti generiche e "non hanno tenuto conto oltretutto della vetustà dei fatti ... della assoluta modestia sotto il profilo patrimoniale dell'asserita corruzione".
Il rilievo è infondato. L'affermazione della sentenza impugnata che le attenuanti generiche hanno la funzione di consentire una riduzione della
"pena base, già calcolata in forza ai dettami dell'art. 133 al fine di meglio adeguare la stessa alla minor gravità della condotta specificamente tenuta dal soggetto in esame" si collega ad alcune decisioni di questa Corte le quali hanno voluto mettere in evidenza una delle funzioni delle attenuanti generiche e non hanno inteso affermare che la loro sussistenza deve essere apprezzata, anziché in relazione all'esistenza di particolari elementi, idonei di per sé a giustificare una diminuzione, in relazione alla congruità della pena da determinare a norma dell'art. 133. E' vero perciò che il giudizio sulle attenuanti generiche deve precedere la determinazione della pena e basarsi sulle circostanze del caso, ma è anche vero che la sentenza impugnata prima di procedere alla determinazione della pena ha operato un'autonoma valutazione delle circostanze oggettive e soggettive del caso giungendo alla conclusione che esse non giustificano la diminuzione prevista dall'art. 62 bis c.p. Quindi non può dirsi che la decisione sul punto sia stata assunta in violazione della legge o che nei suoi tratti fondametali la motivazione abbia
19 percorso un itinerario illogico. La sentenza impugnata insomma ha indicato le ragioni che l'hanno indotta ad escludere l'applicabilità delle attenuanti generiche e la valutazione operata non è sindacabile in questa sede. Infatti il non aver tenuto conto della "vetustà dei fatti" e della modestia delle somme percepite dai notai non può essere ragione di annullamento per mancanza di motivazione dato che la corte di appello era tenuta solo ad indicare le ragioni che avevano determinato la decisione negativa e ciò ha fatto ricordando, con riferimento ai fatti di corruzione, la gravità dei comportamenti degli imputati, sottolineati in vari passi della sentenza, rilevando, tra l'altro, che i notai "ancor prima che tradire la pubblica fede hanno tradito molti dei propri stessi clienti agevolandoli nella commissione di fatti che non sarebbero stati da costoro compiuti sol che fossero stati debitamente e correttamente informati delle possibili conseguenze di natura sia penale che civile cui andavano incontro".
I notai OV e OS hanno anche denunciato la "violazione dell'art. 515 c.p.p. 1930 (principio del tantum devolutum quantum appellatum) nella parte in cui è negata oltretutto senza motivazione
-
specifica al riguardo - la sussistenza delle attenuanti ex art. 62 bis c.p., già concesse in primo grado e non oggetto di specifico gravame". Anche questo motivo è privo di fondamento. E' vero che il giudice di primo grado per il reato di falsità ideologica in atto pubblico, del quale i due notai erano stati ritenuti responsabili, aveva riconosciuto le attenuanti generiche, giudicandole prevalenti sull'aggravante del capoverso dell'art. 476 c.p., ma è anche vero che la sentenza impugnata ha negato le attenuanti generiche solo per i fatti di corruzione che il giudice di primo grado aveva escluso, senza modificare la decisione relativa alla falsità ideologica, tanto che proprio per la prevalenza delle attenanti generiche sull'aggravante del reato di falso, il giudice di appello, ai fini della continuazione, ha correttamente ritenuto che il reato più grave fosse costituito dalla corruzione.
Non c'è stata quindi una violazione del principio dell'effetto parzialmente devolutivo, né una reformatio in peius, dato che la decisione relativa al reato di falso è rimasta immutata;
né può ritenersi che le attenuanti generiche riconosciute per questo reato si dovessero necessariamente estendere anche ai fatti di corruzione, perché tutte le circostanze vanno considerate in relazione ai singoli reati ai quali accedono sicché è ben possibile che la stessa circostanza, e dunque anche quella dell'art. 62 bis c.p., sia ritenuta sussistente per un reato ed insussistente per altri. E' da aggiunere
20
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2 che nella specie la sentenza impugnata ha motivato ampiamente per dare conto della diversa valutazione operata con riferimento ai fatti di corruzione.
Anche rispetto a TE la corte di appello ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di dover negare le attenuanti generiche, facendo riferimento al numero dei riconoscimenti di figli naturali effettuati e all'intento meramente speculativo che ha sorretto la condotta dell'imputato.
Questi elementi hanno fatto ritenere RT immeritevole della diminuzione di pena ex art. 62 bis, che secondo la sentenza impugnata non può essere imposta dalla sola incensuratezza dell'imputato. Si tratta di una motivazione che sotto l'aspetto normativo è corretta e nel merito non può essere sindacata in questa sede.
Resta da esaminare il motivo con cui sotto diversi aspetti i notai
OV e OS hanno censurato la motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa all'affermazione di responsabilità per il reato di falsità ideologica continuata loro addebitato con riferimento a tre atti di riconoscimento di figli naturali, datati 23 dicembre 1985, 7 gennaio e 13 gennaio 1986, che risultano rogati dal coadiutore OS mentre secondo l'accusa e secondo la corte di appello sarebbero in realtà stati rogati dalla
OV.
Il motivo è fondato perché effettivamente la motivazione della sentenza denuncia in proposito lacune e contraddizioni.
Con un generico riferimento alle concordanti dichiarazioni delle persone che, quali sedicenti padri e sedicenti figli, avevano partecipato agli atti la sentenza impugnata, senza prendere nel modo dovuto in esame le argomentate osservazioni degli imputati, è giunta alla conclusione che tutta l'attività notarile relativa ai tre atti era stata svolta dalla OV e in particolare che doveva affermarsi "la falsità di quanto attestato dal OS in ordine alla avvenuta lettura da parte sua degli atti ai comparenti".
In proposito i ricorrenti hanno fatto innanzi tutto rilevare che le dichiarazioni delle parti, rese per lo più solo nel corso dell'istruzione, non avevano il significato univoco che era loro stato apoditticamente attribuito.
Ma soprattutto e con ragione i ricorrenti hanno denunciato che le dichiarazioni suddette provenivano da coimputati e che la corte di appello non solo non aveva individuato alcun riscontro esterno ma non aveva neppure proceduto ad una valutazione circa la credibilità dei dichiaranti, desunta da elementi soggettivi, e circa l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, valutata attraverso un esame complessivo del contenuto delle
21 stesse. E' vero inoltre che gli elementi di accusa, con i limiti di cui si è detto, erano contrastati dalle dichiarazioni del teste NA, alle quali la corte in modo sostanzialmente apodittico ha negato credito, e dalle consulenze tecniche di parte, che avevano attribuito a OS postille ed altre parole manoscritte sui tre atti di riconoscimento.
Di queste parole manoscritte la sentenza impugnata non ha tenuto conto. Infatti la corte non ha dichiarato di disattendere l'affermazione degli imputati che si trattava di parole di pugno del OS, e che quindi doveva ritenersi che questi avesse provveduto a rogare i tre atti in questione, ma ha asserito: "tutte le risultanze processuali, correttamente richiamate in sentenza dal primo giudice, evidenziano che nei tre casi in questione fu presente unicamente un notaio donna". Non si può però da un lato ammettere che sia stato OS a vergare le postille e altre parole manoscritte e dall'altro asserire che è risultata esclusivamente la presenza di un notaio donna. E se si ritiene che effettivamente OS è intervenuto nella redazione dell'atto, scrivendo a penna alcune parole, non si può ignorare l'osservazione dei ricorrenti "che nella prassi di redazione degli atti notarili le postille vengono di solito aggiunte proprio al momento della lettura degli atti".
E' per tutte queste ragioni che la motivazione risulta lacunosa e contraddittoria, perciò in relazione alle falsità ideologiche di cui si è detto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della
Corte di appello di Roma, che dovrà riesaminare il quadro probatorio procedendo se necessario ad una rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, anche, ove occorra, al fine di effettuare, come hanno prospettato i ricorrenti, una perizia per stabilire se le postille e le parole manoscritte di cui si è detto siano o meno di pugno del OS.
Infine i ricorrenti i cui ricorsi sono stati interamente rigettati o dichiarati inammissibili devono essere condannati tutti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno inoltre al versamento della somma di lire cinquecentomila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte di cassazione: dichiara inammissibili i ricorsi di BA GI, AL
GI, ED TA BE, HA ME, TI
CI, TS BR YE, ES EB e del
Procuratore generale nei confronti di LV IO;
22 annulla senza rinvio la sentenza impugnata per quanto concerne le condanne per i delitti di corruzione, perché i reati sono estinti per prescrizione, con riferimento ai capi indicati per ciascuno tra parentesi, nei confronti di BE RA NE (H 1), NE DU (H 1), MERESA SEARE Berhane (F 1), ALEM Tsereha (Q 1),
GH AY (Q 1), IA ER (Q 1),
ZI RT (I 2) (M 2), EH SI (I 2),
AB RG (M 2), AS UM (Q 2),
US AH (Q 2), AP IN (D 3), MO
HA AM (D 3), AR AE ((L 3), ER NI (L 3),
ES ES (D) (L 3), FA RY ID (L
3), RY ER (L 3), FA IS (L 3),
AR BE (L 3), ED KE ID (N 3), HA
ME (V 3), DE IE PI (G 4), SA GI (O 4),
EL LA (o 4), RO AN (Q 4), HA
OL (Q 4), GH AL (L 7), CA EG
(D); ridetermina la pena per ES LD in un anno e quattro mesi di reclusione e per HA ME in un anno e sei mesi di reclusione;
rettifica la sentenza impugnata nel senso che la dichiarazione di estinzione per amnistia relativa ai falsi riconoscimenti di paternità naturale di cui alla lettera e) del dispositivo, anziché al reato previsto dall'art. 495 c.p., deve intendersi riferita al reato previsto dall'art. 483 c.p., con la conseguente dichiarazione di falsità degli atti notarili relativi a tali riconoscimenti;
rigetta nel resto e nei confronti di tutti gli imputati il ricorso del
Procuratore generale;
annulla la sentenza impugnata nei confronti OV LE e
OS VI limitatamente al delitto di falsità ideologica continuata di cui al capo bl), commesso il 23 dicembre 1985, il 7 gennaio 1986 e il 13 gennaio 1986, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio;
rigetta nel resto i ricorsi della OV e del OS;
rigetta i ricorsi di BE EL e di RT EN;
condanna BELLELLI EL, RT EN,
BA GI, AL GI, ED TA
BE, HA ME, TI, CI, TS BR YE,
23 ES EB in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di lire cinquecentomila a favore della cassa delle ammende.
Roma 24 ottobre 1994
Il presidente ilard I consigliere estensore
LuigiB
IL COLLABORATORE DI AN
Carmela Lanzuise
Jaujuix
Depositata in Cancelleria
Oggi, 1 GEN. 1995 IL COLLABORATORE DI AN sujuise
2
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