Sentenza 10 novembre 2005
Massime • 1
Nel caso di istanza di rinvio per impedimento professionale del difensore, impedimento a quest'ultimo già noto all'atto della nomina finalizzata all'espletamento dell'incarico in relazione al quale si richiede il rinvio, non può ritenersi operante la disposizione dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., perché la formulazione della norma, intende dare rilevanza ed apprestare tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all'atto di nomina ed all'accettazione del mandato difensivo, e non anche a quelli preesistenti al conferimento dell'incarico.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2005, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 10/11/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 2183
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 6771/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI RN, nato il giorno 27/03/1980 a Lecherias (Venezuela);
NI EF, nato il giorno 08/10/1976 a Roma;
avverso la sentenza pronunciata in data 07/10/2004 dalla Corte d'appello di Ancona. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Viglietta Gianfranco, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di EF NI e il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di RN NI;
Udito per l'imputato ricorrente l'avvocato Pistelli Massimo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva condannato NI RN e EF NI, riconosciute loro le circostanze attenuanti generiche equivalenti, alla pena di sei mesi di reclusione per il reato continuato di lesioni volontarie gravi ai danni di CO TO e MI Di CH, commesso il 20/05/1998. Hanno proposto ricorso gli imputati, per mezzo del loro difensore, deducendo, con l'unico motivo, che la Corte d'appello aveva completamente omesso di pronunciarsi sul motivo d'appello con il quale si impugnava l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la richiesta di rinvio per legittimo impedimento, nonché ai sensi dell'art. 108 c.p.p., avanzata all'udienza del 12/05/2000 dal "neo- difensore" di RN NI, motivata dal fatto che detto difensore, il quale aveva assunto il mandato difensivo la sera precedente l'udienza, risultava quel giorno impegnato nella trattazione di altro procedimento, ed essendo l'incarico assunto con rapporto fiduciario ad personam, non era possibile la nomina di un sostituto. Sicché il denegato rinvio aveva leso il diritto di difesa dei ricorrenti e non era dato sapere quale fosse stato il percorso logico seguito dalla Corte d'appello nel confermare (implicitamente) l'ordinanza del Tribunale impugnata.
DIRITTO
Il ricorso proposto nell'interesse di EF NI è inammissibile perché non v'è motivo che concerna la sua posizione. L'unica doglianza riguarda infatti il provvedimento con il quale il giudice di prime cure rigettava, all'udienza del 12/05/2000 la richiesta di rinvio avanzata dall'avvocato Pistelli, che all'epoca era difensore del solo RN NI.
Il ricorso proposto nell'interesse di RN NI è infondato. La Corte d'appello ha effettivamente omesso di pronunciarsi sulla censura contenuta nei motivi d'appello concernente il diniego del rinvio della prima udienza di trattazione per impedimento del difensore di fiducia.
Tuttavia, poiché la valutazione sulla legittimità dell'impedimento dedotto, sulla ritualità e tempestività della sua prospettazione, sulla insussistenza di prevalenti ragioni che, nel bilanciamento dei valori in gioco, impongano di dare corso al giudizio pure in assenza del difensore di fiducia dell'imputato, costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice al quale la richiesta è avanzata, censurabile solo nella misura in cui immotivatamente o irragionevolmente privi l'imputato della assistenza difensiva fiduciaria, dando luogo alla nullità del dibattimento ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lettera c), il controllo sulla legittimità del provvedimento censurato e sull'adeguatezza della motivazione addotta a suo sostegno può essere compiuto da questa Corte.
E a tale proposito va osservato che l'ordinanza censurata è immune da vizi perché adeguatamente motiva sul fatto che la richiesta di rinvio risulta presentata solo nel corso dell'udienza ed esattamente rileva come non possa ritenersi assoluto l'impedimento per un impegno professionale precedentemente assunto in assenza dell'illustrazione dei motivi per i quali tale alternativo impegno, oltre che cronologicamente anteriore, sia da ritenere anche "prevalente". La concomitanza dell'impegno professionale può essere difatti riconosciuto quale legittimo impedimento del difensore soltanto quando questi dimostri le ragioni che rendono indispensabile l'espletamento delle funzioni difensive nell'altro procedimento: e tali ragioni debbono essere correlate alla particolarità dell'attività da presenziare, alla mancanza od assenza di un altro codifensore ed all'impossibilità di avvalersi di un sostituto - ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. - sia nel procedimento al quale il difensore intende partecipare, sia in quello del quale si chiede il rinvio per assoluta impossibilità a comparire (v. tra molte Sez. 6^, Sentenza n. 48530 del 18/11/2003, Levante). Quanto all'affermazione difensiva che la nomina di un sostituto (nel procedimento in relazione al quale si chiedeva il rinvio) non era possibile, poiché si trattava di incarico ad personam, essa è destituita di fondamento dal momento che ogni incarico fiduciario è personale, ma ciò non esclude il ricorso alla, altrettanto fiduciaria, sostituzione, per via del necessario bilanciamento tra ruolo ed esigenze della difesa tecnica fiduciaria ed esigenze di razionalità e di ragionevole tempestività del processo. È peraltro orientamento ampiamente condiviso che la disposizione recata - ora - dell'art. 420 ter c.p.p., comma 5, e - in precedenza - dall'art. 486 c.p.p., comma 5, non può ritenersi operante nel caso di istanza di rinvio per impedimento professionale già noto all'atto della nomina finalizzata all'espletamento dell'incarico in relazione al quale il rinvio viene chiesto. Ciò non tanto per l'intempestività della comunicazione dell'impedimento (che di fatto interviene pressoché contestualmente alla formale investitura del professionista da parte dell'imputato), quanto perché la formulazione della norma - anche per l'esplicita previsione della necessità di tempestiva comunicazione - intende chiaramente dare rilevanza ed apprestare tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all'atto di nomina ed all'accettazione del mandato difensivo. Sicché nel caso di impegni professionali preesistenti al conferimento dell'incarico difetta il requisito della "legittimità" dell'impedimento, per l'intrinseca impossibilità di considerare legittimo e validamente opponibile all'autorità giudiziaria un impedimento esistente e conosciuto al momento dell'accettazione della nomina, che risultava sin dall'origine incompatibile con l'espletamento del nuovo mandato. (Sez. 1^, Sentenza n. 729 del 27/11/1997, Mazzone;
Sez. 6^, Sentenza n. 7683 del 17/04/2000, Ruocco).
Per quanto concerne infine la dedotta violazione della disposizione di cui all'art. 108 c.p.p. evocato nel testo attuale, va preliminarmente rilevato che all'epoca dell'istanza trovava applicazione la precedente formulazione di tale norma. Peraltro il diniego di un (adeguato) termine a difesa costituisce, sia nella nuova che nella previdente formulazione della norma, una nullità a regime intermedio ai sensi degli artt. 178 c.p.p., comma 1, lettera c), "in quanto attiene all'assistenza dell'imputato, ma non deriva dall'assenza del difensore", soggetta alle preclusioni ed alle sanatorie di cui all'art. 180 c.p.p. e segg.. Con la conseguenza che, "qualora il termine a difesa venga negato, l'invalidità deve essere dedotta ex art. 182 c.p.p. dal difensore presente, se non prima, subito dopo il compimento dell'atto, atto rappresentato dal diniego" (Sez. 1^, Sentenza n. 30082 del 23/01/2002, Aquino;
Sez. 5^, Sentenza n. 15098 del 07/03/2002, Braccini). Mentre nel caso in esame non risulta che il difensore presente all'udienza abbia eccepito la nullità verificatasi a causa della mancata concessione del termine, ed era perciò preclusa la possibilità di rilevarla per con l'impugnazione della sentenza. Dovendosi comunque ricordare che la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente univoca nell'affermare che "la disposizione di cui all'art. 108 c.p.p. - che prevedeva la concessione di un termine "di norma non inferiore a tre giorni" al nuovo difensore dell'imputato, o a quello designato in sostituzione, nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità e di abbandono della difesa - non è applicabile nelle ipotesi in cui il giudice designi, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, un sostituto al difensore non comparso la cui istanza di rinvio per contemporaneo impegno professionale sia stata disattesa." (Sez. 2^, Sentenza n. 6015 del 30/04/1999, Lopez;
Sez. 3^, Sentenza n. 11870 del 10/12/2003, Giora). All'inammissibilità del ricorso di EF NI e al rigetto di quello di RN NI consegue che i ricorrenti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali e che il solo EF NI va altresì condannato - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di EF NI e rigetta il ricorso di RN NI;
condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento e il solo EF NI anche al versamento di Euro 500,00 (cinquecento) in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2006