Sentenza 3 dicembre 2013
Massime • 1
La condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, sicché l'invasione non ricorre laddove il soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua nell'occupazione contro la sopraggiunta volontà dell'avente diritto.(Fattispecie in cui la detenzione dell'immobile aveva avuto inizio in virtù di regolare concessione).
Commentario • 1
- 1. Invasione di terreni o edifici: il reato previsto dall'art. 633 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 ottobre 2022
Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro il patrimonio ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di invasione di terreni o edifici previsto e punito dall'art. 633 del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2013, n. 51754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51754 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO TO - Presidente - del 03/12/2013
Dott. PRESTIPINO TO - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2395
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 27635/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORI DELLA REPUBBLICA presso i Tribunali di Cosenza e Paola;
avverso l'ordinanza del 09/05/2013 del Tribunale del Riesame di Cosenza pronunciata nei confronti di:
1. SI LO nato il [...];
2. SI NO nato il [...];
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAGO Geppino;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. FATTO
1. Con ordinanza del 09/05/2013, il Tribunale del Riesame di Cosenza revocava l'ordinanza con la quale, in data 25/03/2013, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola aveva ordinato il sequestro preventivo di un'area sita in Scalea, posseduta da AS LO e AS NO - indagati per il reato di cui all'art. 633
in relazione all'art. 639 bis c.p. - e sulla quale i medesimi avevano edificato un manufatto di civile abitazione risalente agli anni 1967/1977 e per il quale era stato presentata istanza di condono edilizio ai sensi della L. n 47 del 1985. Il Tribunale accertava, in punto di fatto, che i AS possedevano gli immobili in questione "poiché succeduti in tale situazione al proprio ascendente (rispettivamente padre e nonno) AS TO, quest'ultimo, a sua volta, succeduto nel possesso del terreno predetto al proprio genitore AS EO;
in particolare il AS TO, già in data 7 settembre a974 dichiarava di detenere il lotto n 183 ... e ciò in virtù di regolare concessione ...".
Alla stregua del suddetto accertamento, il tribunale concludeva, pertanto, per l'insussistenza dell'ipotizzato reato di cui all'art. 633 c.p., in quanto i AS si trovavano nel legittimo possesso degli immobili.
2. Avverso la suddetta ordinanza, hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza che il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Paola deducendo la violazione dell'art. 633 c.p. e ciò perché "la fattispecie in disamina non rientra in alcun modo nei casi indicati nonché non ha alcuna attinenza con le massime della cassazione richiamate. Nella realtà, con sentenza n 205/2001 emessa dal Tribunale Civile di Paola, AS LO e AS NO, insieme ad altri, venivano condannati a rilasciare i quozienti di terreno de quo da essi abusivamente detenuti, in favore dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato .... ai fini della configurabilità del reato in esame, non rileva il fatto che la condotta illecita sia stata cominciata da terzi in epoca remota, in quanto ciò che rende penalmente significativa la condotta descritta dall'art. 633 c.p. è l'altruità del bene di cui l'agente s'impossessa in uno con la consapevolezza circa l'attuazione di una situazione possessoria prova di titolo legittimante, al fine di trarne profitto ....".
Con memoria depositata il 27/11/2013, AS LO e AS NO, hanno chiesto il rigetto del ricorso confutandone gli argomenti.
DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. In punto di diritto va osservato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità che qui va ribadita, la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione: la norma di cui all'art. 633 c.p., infatti, non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato, pur se, successivamente, il possesso o la detenzione divenga illegittima: ex plurimis Cass. 368/1995 Rv. 201427; Cass. 2337/2005 Rv. 233140; Cass. 5585/2011 Rv. 251804.
Tale consolidato principio si trova affermato anche nelle sentenze n 8107/2000 riv 216525 e n 30130/2009 Rv. 244787 invocate, a sproposito, dai ricorrenti, a sostegno della propria tesi. Pertanto, applicando il suddetto principio di diritto alla concreta fattispecie, poiché è pacifico ed incontestato che la legittima detenzione dei beni in questione - in virtù di regolare concessione - iniziò, nel lontano 1909 da parte di AS TO ascendente degli indagati i quali sono succeduti, regolarmente, nella detenzione, ineccepibile deve ritenersi la decisione del Tribunale del Riesame che, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ha ritenuto l'insussistenza del contestato reato di cui all'art. 633 c.p., infatti, la circostanza che i AS, con sentenza del 2001 furono condannati a rilasciare il terreno, non significa che essi siano perseguibili per il reato di cui all'art. 633 c.p., proprio perché il suddetto reato è configurabile solo ove l'invasione sia avvenuta ab origine in modo illegittimo. Se, invece, la detenzione o il possesso è iniziata legittimamente, e, poi, come nel caso di specie, per un qualsiasi motivo, la detenzione o il possesso sono diventati illegittimi, la pretesa dell'avente diritto (nella specie l'Amministrazione Finanziaria dello Stato) di rientrare nel possesso dei beni può essere risolta solo alla stregua della normativa civilistica e non, surrettiziamente, cercando di avvalersi delle norme penali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2013