Sentenza 7 gennaio 2000
Massime • 1
La sospensione condizionale della pena prevale sull'indulto in quanto può determinare, una volta realizzatesi le condizioni previste dalla legge, l'estinzione del reato. (Fattispecie in cui è stata annullata la decisione del giudice di appello che, in assenza di censure sul punto dell'appellante, aveva dichiarato condonate le pene relative ad alcuni reati per i quali in primo grado era stata disposta la sospensione condizionale della pena).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2000, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 7/1/2000
1. Dott. GIOVANI CASO Consigliere SENTENZA
2. Dott. RAFFAELE LEONASI " N. 27
3. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO " N. 9127/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da D'NG TA nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 8/10/98 della Corte di Appello di Caltanissetta;
viti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Leonasi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Iadecola che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in ordine alla applicazione dell'indulto; rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 maggio 1992 il tribunale di Caltanissetta dichiarò D'AN TA colpevole di tentata concussione continuata, condannandolo, con attenuanti generiche, alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione con declaratoria di incapacità di contrattare con la P.A. per un anno, concedendo entrambi i benefici di legge;
dichiarò invece estinto per amnistia un concorrente delitto di abuso d'ufficio e assolse da omissione di atti d'ufficio perché non più previsto dalla legge come reato. Su appello del P.G. e dell'imputato la Corte di Appello applicò anche la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per durata pari a quella della principale e dichiarò condonate tutte le sanzioni ex D.P.R. n. 394/90, confermando nel resto. Il fatto più grave addebitato consisteva nell'avere il predetto, nell'esercizio di funzione del titolare dell'ufficio metrico per le provincie di Catalnissetta ed Enna tentato di costringere il bilanciaio AN LA a versagli per ogni bilancia e per ogni bilico verificati rispettivamente L. 20 mila e 50 mila, prospettandogli, secondo che avesse aderito o meno, atteggiamenti benevoli ovvero di contrasto e tali da creargli gravi difficoltà nella prosecuzione dell'attività argianale. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito - basata sulla denunzia del AN e su dichiarazioni testimoniali- il d'EL già nel 1986, poco dopo l'assunzione dell'incarico, in un contatto d'ufficio con il AN gli aveva domandato se tra lui e il precedente ispettore vi fossero rapporti di cointeressenza economica;
alla risposta negativa il D'EL reagì contrariato, facendogli presente che "avrebbe potuto creargli una serie di fastidi" (episodio confermato da tali IC e MI, dipendenti del AN, che da un locale attigua all'officina avevano potuto ascoltare l'accesso scambio di battute:
il clamore fu tale che i dipendenti, prima non visti dall'ispettore, decisero a un certo punto d'intervenire). Successivamente il D'EL fece al AN la proposta di avviare insieme una società per la società per la distribuzione di caffè, dichiarando la propria intenzione di risollevare le sorti di un'azienda di torrefazione ereditata dal padre: il AN pur non essendo interessato personalmente, pensò di attivarsi in qualche modo per evitare altre noie, sicché si rivolse a due suoi conoscenti, RA RL e RG HE, che ugualmente declinarono l'invito (anche in questo caso furono raccolte le conferme testimoniali). Episodi significativi dell'atteggiamento vessatorio tenuto dal D'EL si riscontravano nel fatto che l'ispettore aveva elevato verbali di contravvenzione a numerosi clienti del AN per infrazioni poi rivelatisi insussistenti (era stata prodotta in proposito copiosa documentazione, in presenza della quale l'imputato aveva dovuto ammettere le avvenute archiviazioni dei verbali, giustificando i "disguidi" con un periodo di "caos" nel proprio ufficio). In altre occasioni l'ispettore aveva frapposto ostacoli alla trasmissione delle fatture di acquisto di apparecchi di misurazione indirizzate al Ministero dell'Industria da clienti dello stesso AN per ricevere il previsto contributo statale. Altra volta ancora (l'episodio è oggetto della contestazione sub "B") il AN si sentì richiedere dal D'EL per il collaudo di un bilico ben 25 mila Kg. di pesi campione, quantitativo poi ridotto a soli venti quintali quando, trovandosi egli nella impossibilità di far fronte alla pretesa, la stessa richiesta di collaudo fu rivolta all'ispettore dal bilanciaio AR (anche in questo caso vi è conferma da parte dello stesso AR e dall'altro teste Valenza Osvaldo).
La vicenda culminò poi nella richiesta della somma di cui alla imputazione, fatta dal D'EL al AN in una certa trattoria, alla presenza di tal Di FO OL: quest'ultimo, nel confermare l'episodio, precisò che l'ispettore lo aveva creduto socio in affari (tanto da estendere a lui la proposta), soggiungendo che le pressioni nei confronti del AN si erano ripetute e in una occasione l'ispettore fece esplicitamente presente che se avesse voluto lavorare normalmente, avrebbe dovuto accertarle (di li a qualche tempo il AN dovette cessare l'attività, circostanza confermata anche dal teste IC).
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato il quale lamenta: col primo motivo, erronea adozione della formula assolutoria (fatto non previsto dalla legge come reato) in ordine al delitto originariamente contestato sub capo "C", dovendo invece l'imputato essere assolto con la formula di insussistenza del fatto;
con il secondo motivo mancata applicazione dell'art. 152 c.p.v. c.p.p. (1930) in ordine a reato sub B), risultando dagli atti in modo evidente che l'imputato aveva accettato minori pesi campione per il collaudo chiesto dal AR in ragione delle più semplici operazioni di collaudo che allo stesso occorrevano;
col terzo, illogicità della motivazione e travisamento del fatto per il capo relativo al tentativo di concussione. E invero. i ritardi nella trasmissione delle fatture al Ministero erano stati determinati dal fatto che il D'EL non aveva inteso rendersi complice di una truffa da consumarsi mediante artificioso aumento dei prezzi;
il soggetto offeso AN non era assistito da alcuna credibilità (ed anzi era animato da rancore nei confronti dello zelante funzionario) tanto che non aveva denunziato il fatto più grave nel primo esposto, ne' lo aveva fatto in sede d'inchiesta amministrativa, risolvendosi a parlare solo nel febbraio 1989, lo stesso AN aveva, con le sue interessate dichiarazioni, finito col mettere i giudici del merito nella condizione di scambiare per intenti vessatori quelli che da parte del D'EL erano soltanto tentativi di far rispettare la legge con modi sia pure burberi e talora altezzosi;
d'altra parte non era credibile che il D'EL avesse esternato le sue illecite pressioni alla presenza di un estraneo come il Di FO, le cui dichiarazioni accusatorie, peraltro, non erano state costanti. Con l'ultimo motivo (indicato nell'atto come III/B) si lamenta che la Corte di Appello ha riformato in peius la sentenza di primo grado con l'applicare in luogo della sospensione condizionale della pena già disposta, il meno favorevole trattamento del condono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso - per il quale non è neppure certo l'interesse ad impugnare, stante il tenore dell'art. 513 n. 2 ult. ipot. c.p.p. del 1930 - non può essere preso in considerazione, non essendo stato proposto come doglianza specifica con l'atto d'appello. Sul secondo motivo è sufficiente ricordare nella vigenza dell'art.152 c.p.p. del 1930 la sentenza del giudice di merito che,
nell'applicare una causa estintiva del reato, escludeva il ricorso di una delle ipotesi di assoluzione previste dal secondo comma, non poteva sindacata in sede di legittimità sotto il profilo del difetto di motivazione: ciò perché l'annullamento con rinvio è incompatibile con un sistema legislativo richiedente la immediata declaratoria di cause istintive del reato, fatta salva l'evidenza dell'altra prova (cfr. cass. 4/3/1977, Alessandri;
28/10/1977, Saltarelli;
23/11/1979, Chicchia).
Per il terso motivo occorre rammentare in premessa che per corrente interpretazione dell'art. 524 c.p.p. 1930, la scelta degli elementi probatori operata dal giudice nella formazione del proprio libero convincimento era sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di affermazioni apodittiche o contradditorie, di omesso esame di elementi decisivi, di travisamento dei fatti;
quest'ultimo vizio si riteneva ricorrere solo quando vi fosse una divergenza assoluta e percettibile al primo esame tra la ricostruzione del fatto in sentenza e le emergenze processuali nel loro complesso. Ciò posto le censure del D'EL alla sentenza appaiono tute infondate e in modo abbastanza evidente.
I giudici del merito ricostruiscono la vicenda della ritardata trasmissione delle fatture al Ministero come una delle forme della pressione a lungo esercita dall'imputato secondo una tecnica che aveva lasciato nella precedente sede di servizio (Catania) una lunga scia di denunzie. Ed è del tutto apodittica la critica che l'imputato muove sul punto, solo cercando di accreditarsi come funzionario integerrimo, non disposto ad avallare comportamenti truffaldini nei confronti dello Stato.
Sulla dedotta inattendibilità della persona offesa, non disinteressata e non costante nelle sue dichiarazioni, è sufficiente rilevare che i giudici del merito si sono ben guardati dall'accordarle fiducia immotivata: hanno, anzi, avuto cura di ricercare le necessarie conferme testimoniali o documentali per ciascuno degli episodi denunziato (ved. riferimenti nella parte narrativa di questa decisione).
Certa il ricorrente di sostenere (il punto - tra l'altro - è abbastanza marginale rispetto alla imputazione che oggi interessa) che la proposta di rilevare l'azienda (ereditaria) di torrefazione di caffè non potè esserci per la ragione che suo padre non aveva mai svolto un'attività del genere: a parte che riesce difficile immaginare la invenzione di un episodio tanto fuori del comune e che comunque i giudici del merito hanno ricordato le conferme ad opera di ben due testi, la sentenza impugnata non manca di sottolineare che l'attività paterna non era in sè rilevante una volta provato che D'EL era interessato al commercio di caffè e cercava in ogni modo di legare a sè e avviluppare (la concussione si consuma anche per induzione) le persone con le quali aveva rapporti per ragioni di ufficio.
Sullo specifico episodio di tentativo di concussione il ricorrente muove critiche anch'esse inidonee a scuotere l'impianto della sentenza.
Quanto alla pretesa tardività e strumentalità dell'accusa da parte di AN, la Corte territoriale a cura di ricordare che nell'inchiesta amministrativa dell'isp. D'Amato il fatto non emerse per la comprensibile preoccupazione delle persone interpellate (anzitutto del AN) di non esporsi più dello stretto necessario, visto che il D'EL, in servizio in loco, disponeva di strumenti di ritorsione: ma rammenta pure la sentenza che nell'esposto al Ministero il AN aveva, ancorché in modo generico e cauto, dichiarato che il D'EL, co i suoi comportamenti vessatori, tendeva ad "ottenere degli ingiusti vantaggi". Anche all'assunto relativo alla incredibilità della minaccia concussiva fatta in presenza di un testimone il giudice del merito ha adeguatamente replicato con riferimento al fatto che D'EL riteneva il FO socio o cointeressato nell'azienda AN (e d'altra parte D'EL era all'epoca così sicuro dei suoi mezzi di persuasione che non esitava a farne uso negli stessi esercizi pubblici dove pure era possibile che persone diverse dal titolare ascoltassero, come avvenuto in più di una occasione). E in certo modo a corollario del quadro probatorio il giudici del merito rammentano che mai l'imputato ha prospettato plausibile discolpe a fronte delle dettagliate contestazioni mossegli dal P.M. circa l'abuso dei suoi poteri: così come è da ricordare - con riguardo sempre all'episodio per il quale vi è condanna - che il D'EL non nega la cena in re alla trattoria "Dino", come non contesta il successivo discorso da lui fatto al AN nel laboratorio e riferito ancora dal Di FO ("se avesse voluto lavorare normalmente avrebbe dovuto accettare la sua proposta"). Su questo piano, in definitiva, la sentenza non è in alcun modo censurabile.
Fondato è, invece, l'ultimo motivo. Da tempo ormai la giurisprudenza di questa Corte Suprema è ferma sul principio che l'indulto è beneficio meno favorevole rispetto alla sospensione condizionale della pena, che, come si sa, può risolversi nella estinzione del reato una volta maturate le condizioni di cui all'art. 167 c.p.:
sicché la Corte d'Appello nissena col concedere il condono in luogo della condizionale (pur mancando impugnazione del P.M. sul punto) ha certamente violato la regola del divieto di reformatio in peius.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la impugnata sentenza in ordine alla statuizione concernente l'applicazione del condono che elimina, estendendo la concessione della sospensione condizionale della pena principale alla pena accessoria dell'art. 317 bis c.p. applicata in appello. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2000